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IL COLLEGIO SINDACALEL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’ORGANO DI CONTROLLO
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIAFACOLTA’ DI ECONOMIACORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLOCORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNOANNO ACCADEMICO 2008/2009PERIODO: II TRIMESTREDOCENTE: LUIGI MIGLIAVACCACOLLABORATORE: LEONARDO CADEDDU
IL COLLEGIO SINDACALE
IL COLLEGIO SINDACALE, L’ASSEMBLEA DEI SOCI, L’ORGANO DICONTROLLO – Il collegio sindacale
Definizione Funzione di controllo contabile Composizione e nomina Cause di ineleggibilità Cause di incompatibilità Durata in carica Compenso Cessazione e sostituzione dalla carica Doveri Controllo su denuncia dei soci Riferimenti Normativi
IL COLLEGIO SINDACALE
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
DEFINIZIONE
Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno della società per azioni, confunzioni di vigilanza sull'amministrazione della società
IL COLLEGIO SINDACALE - definizione
IL COLLEGIO SINDACALE - FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE
• La società non è quotata
• La società non fa ricorso al capitale di rischio
• Lo statuto della società prevede espressamente che ilcontrollo contabile venga svolto dal collegio sindacale
• Tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei Revisori contabiliistituito presso il Ministero della Giustizia
IL COLLEGIO SINDACALE – funzioni di controllo contabile
IL COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE E NOMINA
La composizione del collegio sindacale varia a seconda che la società sia quotata omeno
• Se la società è quotata i sindaci effettivi devono esserealmeno tre e devono essere nominati due sindaci supplenti
• Se la società non è quotata, lo statuto può scegliere fra duealternative:
- 3 membri effettivie due sindaci supplenti
- 5 membri effettivi e due sindaci supplenti
IL COLLEGIO SINDACALE – composizione e nomina
I primi sindaci sono nominati dall'atto costitutivo
I sindaci devono essere persone fisiche e possono essere anche soci della società
Dal 1° gennaio 2004, la legge non richiede più che tutti i sindaci debbano essereiscritti nel Registro dei Revisori contabili. É infatti previsto che:
• almeno un membro effettivo e un membro supplente devonoessere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabiliistituito presso il Ministero della Giustizia
• i restanti membri devono essere scelti fra gli iscritti neglialbi professionali espressamente individuati con decretodel Ministero della Giustizia o fra i professori universitaridi ruolo, in materie economiche o giuridiche.
IL COLLEGIO SINDACALE – composizione e nomina
Per assicurare l'indipendenza dei sindaci, la legge e i principi di comportamento delcollegio sindacale emanati dai Consigli
Nazionali dei Commercialisti e dei Ragionieri stabiliscono,
inoltre, delle cause di ineleggibilità e incompatibilità:
IL COLLEGIO SINDACALE – composizione e nomina
IL COLLEGIO SINDACALE – CAUSE DI INELEGGIBILITA’
Componenti del CSM eletti dal Parlamento
Parlamentari, per le società che gestiscono affari per contodello Stato o della P.A.
Impiegati civili dello Stato
Interdetti temporanei dalle cariche societarie a seguito dicondanna al pagamento di sanzioni amministrative inmateria di imposte dirette e IVA
Interdetto legale (interdizione, anche temporanea, daipubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi)
Fallito
Inabilitato
Interdetto giudiziale
Cause di ineleggibilità
Soggetti
IL COLLEGIO SINDACALE – cause di ineleggibilità
IL COLLEGIO SINDACALE – CAUSE DI INCOMPATIBILITA’
Rappresentante comune degli obbligazionisti
Coloro che sono legati alla società o alle società daquesta controllate o alle società che la controllano o chesono sottoposte a comune controllo, da un rapportocontinuativo di consulenza o di prestazione d'operaretribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimonialiche ne compromettano l'indipendenza
Amministratori, coniuge, parenti o affini entro il quartogrado degli amministratori delle società controllanti osottoposte a comune controllo
Coniuge, parente o affine entro il quarto grado di unamministratore della società
Amministratore della società
Cause di incompatibilità
Soggetti
IL COLLEGIO SINDACALE – cause di incompatibilità
Chi ha legami attuali di tipo economico o commercialecon la società controllata
Chi mantiene l'incarico di sindaco per un numeroeccessivo di anni
Coloro che percepiscono un compenso, per un singoloincarico, superiore al 15% dei proventi professionalimedi dell'ultimo quinquennio
Coloro che mantengono legami di stretta amicizia congli amministratori che hanno le maggiori responsabilitàdi gestione della società
Soci, amministratori, sindaci o dipendenti della societàdi revisione alla quale è stato conferito l'incarico,prima di tre anni dalla scadenza dell'incarico in talesocietà
Cause di incompatibilità
Soggetti
IL COLLEGIO SINDACALE – cause di incompatibilità
IL COLLEGIO SINDACALE – DURATA IN CARICA
I sindaci restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi
e possono essere rieletti
La scadenza del mandato coincide con la data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica
IL COLLEGIO SINDACALE – durata in carica
CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SINDACI
Le cause di cessazione dall'ufficio di sindaco sono:
• La revoca da parte dell'assemblea solamente qualora sussistauna giusta causa e a condizione che la delibera sia stataapprovata con decreto del tribunale, sentito l'interessato
• La rinuncia (dimissioni) da parte degli stessi sindaci
• La decadenza dall'ufficio
• La morte
Qualora, per una delle cause sopra descritte, venga meno unodei sindaci, subentra automaticamente il sindaco supplente più anziano cheresta in carica fino alla prima assemblea
IL COLLEGIO SINDACALE – cessazione e sostituzione dei sindaci
COMPENSO DEI SINDACI
Per legge ogni sindaco ha diritto a un compenso
Il compenso dei membri del collegio sindacale deve essere predeterminato einvariabile in corso di carica
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve esseredeterminata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loroufficio
IL COLLEGIO SINDACALE – compenso dei sindaci
DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
In base all'attuale disciplina, la funzione primaria del collegio sindacale consistenell'attività di controllo sull'amministrazione e sull'intera attività sociale
La legge stabilisce che il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge edello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dallasocietà e sul suo concreto funzionamento
I sindaci verificano che gli amministratori agiscano nel rispetto della legge e gestiscanola società nell'interesse sociale e con diligenza
IL COLLEGIO SINDACALE – doveri
IL COLLEGIO SINDACALE – doveri
Essi devono, quindi, controllare:
• la legittimità della gestione, la correttezza del procedimentodecisionale seguito dagli amministratori
• che gli amministratori compiano scelte conformi ai canonidi buona amministrazione
• che le operazioni siano giustificabili in rapporto all'oggettosociale
• che gli amministratori non si comportino con negligenza,imperizia o imprudenza.
IL COLLEGIO SINDACALE – doveri
Il collegio sindacale effettua inoltre un controllo sull'attività dell'assemblea dei soci,verificando:
• il rispetto delle formalità previste per la convocazionedell'assemblea,
• la conformità delle deliberazioni alla legge e allo statuto
Per effettuare tali controlli, i sindaci devono partecipare alle adunanze del consiglio diamministrazione (ed eventualmente del comitato esecutivo) e alle assemblee
L'assenza ingiustificata alle assemblee e a due adunanze del Cda nello stesso eserciziocomporta, coma già visto, la decadenza dall'ufficio di sindaco
Ogni socio, indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale,
ha diritto di rivolgersi al collegio sindacale per denunciare fatti che
ritiene censurabili compiuti da amministratori, dirigenti, procuratori
o prestatori d'opera della società.
Il collegio sindacale ha l'obbligo di esaminare la denuncia:
meno di 1/20 (5%) del capitale socialemeno di 1/50 (2%) del capitale socialeper società che fanno ricorso al capitale dirischio
Percentuale di capitale che effettuala denuncia
IL COLLEGIO SINDACALE – controllo su denuncia dei soci
CONTROLLO SU DENUNCIA DEI SOCI
IL COLLEGIO SINDACALEIL COLLEGIO SINDACALE
(riferimenti normativi)
Art. 2397 – Composizione del Collegio Sindacale
“Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, socio non soci.Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere sceltitra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso ilMinistero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in taleregistro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professoriuniversitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2398 – Presidenza del collegio
“Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2399 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza (segue)
“Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadonodall'ufficio:a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382;b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della
società, gli amministratori, il coniuge, iparenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratoridelle società da questa controllate, delle società che la controllanoe di quelle sottoposte a comune controllo;
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2399 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza (segue)
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllateo alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comunecontrollo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo diconsulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapportidi natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e laperdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa didecadenza dall'ufficio di sindaco.Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonchécause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2382 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza (segue)
“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decadedal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è statocondannato ad una pena che importa l'interdizione, anchetemporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare ufficidirettivi”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2400 – Nomina e cessazione dall'ufficio (segue)
“I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo esuccessivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2351,2449 e 2450.Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla datadell'assemblea convocata per l'approvazione del bilanciorelativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaciper scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegioè stato ricostituito.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2400 – Nomina e cessazione dall'ufficio (segue)
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Ladeliberazione di revoca deve essere approvata con decreto daltribunale, sentito l'interessato.La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi delcognome e del nome, del luogo e della data di nascita e deldomicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a curadegli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trentagiorni”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2403 – Doveri del collegio sindacale
“Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzocomma”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2403 bis – Poteri del collegio sindacale (segue)
“I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individual-mente, ad atti di ispezione e di controllo.Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie,anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delleoperazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiareinformazioni con i corrispondenti organi delle società controllate inmerito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamentogenerale dell'attività sociale.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2403 bis – Poteri del collegio sindacale (segue)
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previstodall'art. 2421, primo comma, n. 5).Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controlloi sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possonoavvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in unadelle condizioni previste dall'art. 2399.L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendentidei sindaci l'accesso a informazioni riservate”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2404 – Riunioni e deliberazioni del collegio (segue)
“ Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione puòsvolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzitelematici.Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante unesercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2404 – Riunioni e deliberazioni del collegio
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascrittonel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagliintervenuti.Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenzadella maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assolutadei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere averbale i motivi del proprio dissenso”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
Art. 2405 – Intervento alle adunanze del consigliodi amministrazione e alle assemblee
“I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio diamministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitatoesecutivo.I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assembleeo, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive delconsiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadonodall'ufficio”.
IL COLLEGIO SINDACALE – riferimenti normativi
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Ruolo e responsabilità Modelli adottati Competenze legali dell'Assemblea Straordinaria Competenze delegabili al consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza
o al consiglio di gestione
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
L’ASSEMBLEA DEI SOCI: RUOLO E RESPONSABILITA’
La legge stabilisce che nelle società per azioni è necessaria la presenza di tre distintiorgani:
l'assemblea dei soci, con funzioni esclusivamente deliberative
l'organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell'impresa l'organo di controllo interno, con funzioni di controllo
sull'amministrazione della società
La riforma ha introdotto, inoltre, anche un organo esterno a cui è affidato il controllocontabile della società: un revisore contabile o una società di revisione
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza;determinazione del compenso ai consiglieri se non è determinato dallo statuto;delibera sulle responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;delibera sulla distribuzione degli utili;nomina del revisore contabile, se previsto.
Sistema dualistico
determinazione del numero degli amministratori se l'atto costitutivoindica solamente il numero massimo e minimo;nomina e revoca degli amministratori;nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;determinazione del compenso degli amministratori;autorizzazione agli amministratori a svolgere attività concorrenti;autorizzazione agli amministratori a delegare le proprie attribuzioni;nomina e revoca del direttore generale;nomina e revoca dei sindaci;nomina del Presidente del Collegio Sindacale;determinazione del compenso dei sindaci;nomina e revoca della società di revisione o del revisore contabile;determinazione del compenso della società di revisione o del revisore contabile;esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro:
oamministratori;osindaci;odirettore generale;oliquidatoriosocietà di revisione.
rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità;approvazione del bilancio;distribuzione degli utiliai soci;adozione dei provvedimenti in caso di perdita di capitale superiore a un terzo;delibera su oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenzadall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Sistema Tradizionale
Sistema Monistico
Competenze Legali dell'Assemblea OrdinariaModello adottato
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
decisione di fusioni con società interamente possedute o almeno al 90%; istituzione o soppressione di sedi secondarie; trasferimento della sede sociale purché in ambito nazionale; scelta di quali amministratori abbiano la rappresentanza; riduzione del capitale in caso di recesso dei soci; adeguamento dello statuto a norme di legge; proposta di concordato fallimentare, preventivo e di amministrazione
controllata; aumento del capitale sociale anche con possibilità di escludere il diritto di
opzione (non per il consiglio di sorveglianza).
Competenze delegabili al consiglio diamministrazione, al consiglio di sorveglianza o alconsiglio di gestione
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; decisione di non emettere i certificati azionari; nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori; determinazione dei poteri dei liquidatori; proposta di concordato fallimentare; proposta di concordato preventivo; proposta di amministrazione controllata; emissione di azioni a favore dei prestatori di lavoro o di strumenti finanziari
partecipativi; autorizzazione alla partecipazione della s.p.a. quale socio illimitatamente
responsabile in società di persone.
Competenze legali dell'Assemblea Straordinaria
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
LL’’ORGANO DI CONTROLLOORGANO DI CONTROLLO
LL’’ORGANO DI CONTROLLOORGANO DI CONTROLLO
Modelli di amministrazione e controllo: L’organo di controllo
L’ORGANO DI CONTROLLO
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
MODELLI DI AMMINISTRAZIONE ECONTROLLO : L’ORGANO DICONTROLLO
Nel sistema tradizionale il Collegio Sindacale svolge le seguenti principali funzioni:a) art. 2403, 1° comma: Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto; Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dallasocietà e sul suo concreto funzionamento
b) art. 2403, 2° comma: Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma
(controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale dirischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato)
L’ORGANO DI CONTROLLO – Modelli di amministrazione e controllo:l’organo di controllo
Nel sistema dualistico il Consiglio di sorveglianza svolge le seguenti principali funzioniindicate nell’ art. 2409-terdecies:
Nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e ne determina ilcompenso;
Approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato; Esercita le funzioni di cui all’art. 2403, 1° comma, descritte con riferimento al
Collegio Sindacale; Riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di
vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Al Consiglio di sorveglianza non sono affidate funzioni di controllocontabile.
L’ORGANO DI CONTROLLO – Modelli di amministrazione e controllo:l’organo di controllo
Il consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodecies) è composto da un numero di componenti,anche non soci, non inferiore a tre. Almeno un componente effettivo del consiglio disorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituitopresso il Ministero della giustizia.Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, seeletti, decadono dall’ufficio:Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 (persona interdetta,inabilitata, fallita, condannata ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea,dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare pubblici uffici);I componenti del consiglio di gestione;Coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell’art.2399 (coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle societàche la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o daun rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altrirapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza).
L’ORGANO DI CONTROLLO – Modelli di amministrazione e controllo:l’organo di controllo
Nel sistema monistico il Comitato per il controllo sulla gestione svolge le seguentiprincipali funzioni indicate nell’ art. 2409-octiesdecies: Vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema dicontrollo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneitàa rappresentare correttamente i fatti di gestione; Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione conparticolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
Al Consiglio di sorveglianza non sono affidate funzioni di controllo contabile.
L’ORGANO DI CONTROLLO – Modelli di amministrazione e controllo:l’organo di controllo
Il comitato per il controllo sulla gestione è composto da un numero di componentidefinito dal consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero deicomponenti del comitato non può essere inferiore a tre. Almeno uno dei componentidel comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabiliistituito presso il Ministero della giustizia.Il comitato è composto da amministratori in possesso dei Requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto; Requisiti di indipendenza di cui all’art. 2409-septiesdeciesche non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuitedeleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto,funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale e di società che la controllano one sono controllate.
L’ORGANO DI CONTROLLO – Modelli di amministrazione e controllo:l’organo di controllo