33 ESERCIZI PUBBL

51
© Laurus Robuffo Esercizi pubblici e commercio 1. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione del- la delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (Stralcio). Artt. 1-16. Omissis. TITOLO III SERVIZI SOCIALI CAPO I OGGETTO Art. 17. Materie del trasferimento. Sono trasferi- te alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all’art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e pro- fessionale», «assistenza scolastica», «musei e bibliote- che di enti locali», come attinenti ai servizi sociali del- la popolazione di ciascuna regione. CAPO II POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE Art. 18. Polizia locale urbana e rurale. Le fun- zioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non siano proprie del- le competenti autorità statali. Art. 19. Polizia amministrativa. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall’art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestie- re di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l’insegnamento dello sci, di cui all’art. 123; 3) [la ricezione dell’avviso preventivo per le ripre- se cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall’art. 76] ( 1 ); 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunio- ni straordinarie previsti dall’art. 103, primo e secon- do comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazio- ni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o tratte- nimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all’art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizio- ni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazioni per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all’art. 86; 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pub- blico spettacolo, di cui all’art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all’articolo 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, lito- grafica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all’art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell’art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestie- ri ambulanti di cui all’art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (vendi- tori di merci, di generi alimentari e bevande, di scrit- ti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suo- natore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, con- duttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all’art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, col- lette o questue di cui all’art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all’art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all’art. 126. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma

description

C APO I OGGETTO Art. 17. Materie del trasferimento. Sono trasferi- te alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all’art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e pro- fessionale», «assistenza scolastica», «musei e bibliote- che di enti locali», come attinenti ai servizi sociali del- la popolazione di ciascuna regione. Artt. 1-16. Omissis. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo 2.

Transcript of 33 ESERCIZI PUBBL

Page 1: 33 ESERCIZI PUBBL

© Laurus Robuffo

Esercizi pubblici e commercio

1.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione del-la delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio1975, n. 382 (Stralcio).

Artt. 1-16. Omissis.

TITOLO III

SERVIZI SOCIALI

CAPO I

OGGETTO

Art. 17. Materie del trasferimento. Sono trasferi-te alle regioni le funzioni amministrative dello Stato edegli enti di cui all’art. 1 nelle materie «polizia localeurbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenzasanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e pro-fessionale», «assistenza scolastica», «musei e bibliote-che di enti locali», come attinenti ai servizi sociali del-la popolazione di ciascuna regione.

CAPO II

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Art. 18. Polizia locale urbana e rurale. Le fun-zioni amministrative relative alla materia «polizialocale urbana e rurale» concernono le attività dipolizia che si svolgono esclusivamente nell’ambitodel territorio comunale e che non siano proprie del-le competenti autorità statali.

Art. 19. Polizia amministrativa. Sono attribuiteai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, approvato conregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall’art. 60 edalle altre disposizioni speciali vigenti in materia diimpianto ed esercizio di ascensori per il trasporto dipersone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestie-re di guida, interprete, corriere o portatore alpino e perl’insegnamento dello sci, di cui all’art. 123;

3) [la ricezione dell’avviso preventivo per le ripre-se cinematografiche in luogo pubblico o aperto alpubblico, previsto dall’art. 76] (1);

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizipubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunio-ni straordinarie previsti dall’art. 103, primo e secon-do comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazio-ni teatrali o cinematografiche, accademie, feste daballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o tratte-nimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole diballo e sale pubbliche di audizione, di cui all’art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizio-ni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altrioggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto dicui all’art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita dialcoolici e autorizzazioni per superalcoolici di cuiagli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altriesercizi in cui si vendono o consumano bevande nonalcooliche, sale pubbliche per biliardi o altri giochileciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa diautoveicoli o di vetture e simili, di cui all’art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pub-blico spettacolo, di cui all’art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza neilocali di pubblico spettacolo, di cui all’articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, lito-grafica e qualunque arte di stampa o di produzionemeccanica o chimica in molteplici esemplari, di cuiall’art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell’art.64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbrichee depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestie-ri ambulanti di cui all’art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (vendi-tori di merci, di generi alimentari e bevande, di scrit-ti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suo-natore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, con-duttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe emestieri analoghi) di cui all’art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, col-lette o questue di cui all’art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senzamezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi dicui all’art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose anticheod usate di cui all’art. 126.

Fino all’entrata in vigore della legge di riforma

Page 2: 33 ESERCIZI PUBBL

degli enti locali territoriali, i consigli comunalideterminano procedure e competenze dei propriorgani in relazione all’esercizio delle funzioni di cuial comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni ilMinistero dell’interno, per esigenze di pubblicasicurezza, può impartire, per il tramite del commis-sario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenu-ti ad osservarle.

[I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunica-zione al prefetto e devono esser sospesi, annullati orevocati per motivata richiesta dello stesso] (2) (3).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primocomma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15)e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parereconforme (2) (4).–––––––––––

(1) Il n. 3 del co. 1 è stato abrogato dall’art. 164D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, la CorteCostituzionale ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale del quarto comma dell’art. 19 del D.P.R. 24luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non limita ipoteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alleesigenze di pubblica sicurezza, nonché del successi-vo quinto comma.

(3) Il comma 4 è stato parzialmente abrogato dal-l’art. 164 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 che si riporta limitatamente all’epigrafe ed allalett. d) del comma 1:

«Art. 164. Abrogazione di norme. - 1. Sono abro-gate le seguenti disposizioni:

omissisd) l’articolo 19, comma 4, del medesimo decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nella parte in cui prevede la comunicazione alprefetto e i poteri di sospensione, revoca e annulla-mento in capo a quest’ultimo in ordine: all’articolo19, comma 1, numero 13), in materia di licenza aglistranieri per mestieri ambulanti; all’articolo 19,comma 1, numero 14), in materia di registrazioneper mestieri ambulanti; all’articolo 19, comma 1,numero 17), in materia di licenza di iscrizione perportieri e custodi, fermo restando il dovere di tem-pestiva comunicazione al prefetto dei provvedimen-ti adottati;»

(4) Il comma 5 è stato parzialmente abrogato dal-l’art. 164 co. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 checosì dispone:

«2. È altresì abrogato il comma 5 del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17)del comma 1 dello stesso articolo 19».

Art. 20. Controlli di pubblica sicurezza. Restaferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia dipubblica sicurezza di accedere in qualunque ora neilocali destinati all’esercizio di attività soggette ad

autorizzazione di polizia a norma dell’articolo pre-cedente, al fine di vigilare sull’osservanza delle pre-scrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato,delle regioni e degli enti locali.

Art. 21. Regolamenti comunali. Il presidentedella giunta regionale trasmette al commissario delGoverno copia dei regolamenti comunali in materiadi polizia urbana e rurale e degli eventuali atti dimodifica degli stessi, dopo che essi siano divenutiesecutivi.

Omissis

2.

L. 11 ottobre 1986. Norme per l'attuazionedelle direttive della Comunità economicaeuropea sulla produzione e la vendita deicosmetici (in S.O. alla G.U. 30 ottobre 1986,n. 253).

Art. 1. 1. Ai fini della presente legge si intendo-no per prodotti cosmetici le sostanze e le prepara-zioni, diverse dai medicinali, destinate ad essereapplicate sulle superfici esterne del corpo umano(epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, lab-bra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sullemucose della bocca allo scopo, esclusivo o preva-lente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto,correggere gli odori corporei, proteggerli o mante-nerli in buono stato (1).

2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeu-tica e non possono vantare attività terapeutiche.

3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensidei commi precedenti, i prodotti che figurano nel-l’allegato I annesso alla presente legge. –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 24aprile 1997, n. 126.

Art. 2. 1. Le sostanze indicate nell’allegato II nonpossono essere presenti nella composizione deicosmetici.

2. La presenza di tracce delle sostanze elencatenell’allegato II è tuttavia tollerata a condizione cheessa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l’os-servanza di procedimenti corretti di fabbricazione epurché sia conforme alle disposizioni di cui al com-ma 1 dell’articolo 7.

3. L’impiego delle sostanze e dei coloranti indica-ti negli allegati III e IV è consentito con le limita-zioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e diapplicazione riportati negli stessi allegati.

4. È vietato l’uso di coloranti diversi da quelli indi-cati nell’allegato IV (1).

5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cuialle diverse sezioni dell’allegato V, non possonoessere presenti sostanze che non siano espressamen-

© Laurus Robuffo

Page 3: 33 ESERCIZI PUBBL

te previste in detto allegato o per le quali non sianorispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

5-bis. È vietato l’uso nei cosmetici di ingredienti odi combinazioni di ingredienti sperimentati su ani-mali a partire dal 1° gennaio 1998 (2).

5-ter. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,adegua il termine di cui al comma 5-bis, a quelloeventualmente stabilito dalla Comunità europeasecondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE,la quale subordina l’esclusione delle sperimentazio-ni su animali alla condizione che sia stato scientifi-camente dimostrato che i metodi sperimentali alter-nativi offrono al consumatore un grado di protezio-ne equivalente (2).

6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegatisono aggiornati, tenuto conto anche delle direttivedella Comunità economica europea, con decreto delMinistro della sanità, di concerto con il Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato.

7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti,in apposite sezioni dell’allegato V, altri elenchi com-prendenti le sole sostanze utilizzabili in determinatecategorie di prodotti cosmetici.

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provve-dimenti urgenti a tutela della salute pubblica, preve-dono i termini entro i quali i produttori e gli impor-tatori si debbono adeguare alle prescrizioni.

9. Quando i decreti di aggiornamento degli allega-ti comportano l’utilizzazione di sostanze non com-prese fra quelle consentite dalle direttive dellaComunità economica europea, i decreti stessi devo-no indicare il periodo, non superiore a tre anni, peril quale viene autorizzato l’impiego di dette sostan-ze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produ-zione l’impiego viene ammesso e imporre l’adozio-ne di diciture o di simboli idonei a contraddistin-guere chiaramente le relative confezioni.

10. Il Ministro della sanità trasmette annualmenteal Parlamento una relazione sullo stato di attuazionedella legge nonché sugli aggiornamenti di cui aicommi precedenti.

10-bis. Ai fini della comunicazione annuale allaCommissione europea dei dati sulle sperimentazionisu animali, il Ministro della sanità applica la proce-dura di cui all’articolo 16, comma 2, del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (3). –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 10settembre 1991, n. 300.

(2) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 24 aprile1997, n. 126 e poi abrogato dall’art. 1, L. 15 feb-braio 2005, n. 50 con decorrenza 1° luglio 2002.

(3) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. n.126/1997 cit.

Art. 2-bis. 1. Fatti salvi gli obblighi generali aisensi dell’articolo 7, è vietata:

a) l’immissione sul mercato dei prodotti cosme-tici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo

scopo di conformarsi alle disposizioni della presen-te legge, di una sperimentazione animale con unmetodo diverso da un metodo alternativo dopo cheun tale metodo alternativo sia stato convalidato eadottato a livello comunitario, tenendo debitamenteconto dello sviluppo della convalida in senoall’OCSE;

b) l’immissione sul mercato dei prodotticosmetici contenenti ingredienti o combinazioni diingredienti che siano stati oggetto, allo scopo diconformarsi alle disposizioni della presente legge,di una sperimentazione animale con un metododiverso da un metodo alternativo dopo che un talemetodo alternativo sia stato convalidato e adottatoa livello comunitario, tenendo debitamente contodello sviluppo della convalida in seno all’OCSE;

c) la realizzazione di sperimentazioni anima-li relative a prodotti cosmetici finiti, allo sco-po di conformarsi alle disposizioni della presentelegge;

d) la realizzazione, di sperimentazioni animalirelative a ingredienti o combinazioni di ingredienti,allo scopo di conformarsi alle disposizioni dellapresente legge, dalla data, stabilita conformemen-te al comma 2, in cui dette sperimentazioni vannosostituite da uno o più metodi alternativi convalida-ti che figurano nell’allegato V del decreto legislati-vo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classifica-zione, imballaggio ed etichettatura delle sostanzepericolose o nell’allegato VIII della presente legge.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e d),decorrono dalle date indicate in appositi decreti delMinistro della salute, di concerto con il Ministrodelle attività produttive, adottati in modo da consen-tire il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commis-sione europea, in attuazione dell’articolo 1, para-grafo 2), della direttiva 2003/15/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.

3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gra-vi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di uningrediente cosmetico esistente il Ministero dellasalute può chiedere alla Commissione europea diaccordare una deroga alle disposizioni di cui ai com-mi 1 e 2, se:

a) l’ingrediente è ampiamente utilizzato e nonpuò essere sostituito con un altro ingrediente atto asvolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la saluteumana è dimostrato e la necessità di effettuare espe-rimenti sugli animali è giustificata e supportata daun protocollo di ricerca dettagliato proposto comebase per la valutazione.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmeti-

co nella sua formulazione finale quale immesso sulmercato a disposizione del consumatore finale,ovvero il suo prototipo;

b) prototipo: il primo modello o progetto che

© Laurus Robuffo

Page 4: 33 ESERCIZI PUBBL

non è stato prodotto in lotti e dal quale è statocopiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 15 febbraio2005, n. 50.

Art. 2-ter. 1. E’ vietato l’utilizzo nei prodotticosmetici, di sostanze classificate come canceroge-ne, mutagene o tossiche per la riproduzione, cate-goria 1, 2 o 3, ai sensi dell’allegato I del decre-to legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanzaclassificata nella categoria 3, può essere utilizzatanei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazionedel Comitato scientifico per i prodotti cosmetici enon alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabileper l’utilizzo nei prodotti cosmetici.

2. Chi viola le disposizioni del comma 1soggiacealle sanzioni previste dall’articolo 7, comma 5.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 15 febbraio2005, n. 50.

Art. 3. 1. Salvo che i fatti non costituiscano i piùgravi reati previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 7,chiunque impiega nella preparazione di cosmeticisostanze indicate nell’allegato II è punito con lareclusione da sei mesi a due anni e con la multa dalire 2.000.000 (euro 1.032) a lire 15.000.000 (euro7.746) o, se il fatto è commesso per colpa, con l’ar-resto da tre mesi ad un anno o con la ammenda dalire 1.000.000 (euro 516) a lire 10.000.000 (euro5.164). Alle stesse pene, ridotte di un terzo, è sog-getto chi impiega nella preparazione di cosmeticicoloranti non compresi negli allegati III e IV osostanze conservanti non comprese nell’allegato V -sezione 1, o filtri U.V. non compresi nell’allegato V- sezione 2, o sostanze non comprese in altre listepositive aggiunte in apposite sezioni dello stessoallegato V, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2.

2. Chiunque impiega nella preparazione di cosme-tici sostanze e coloranti inclusi negli allegati III e IVsenza osservare le limitazioni e le condizioni neglistessi precisati è punito con la reclusione da un mesead un anno e con la multa da lire 500.000 (euro 258)a lire 5.000.000 (euro 2.582) o, se il fatto è com-messo per colpa, con l’arresto fino a sei mesi o conl’ammenda da lire 250.000 (euro 129) a lire2.500.000 (euro 1.291).

3. Alle pene previste nel comma 2 è soggetto,altresì:

a) chiunque impieghi nella preparazione dicosmetici sostanze comprese nell’allegato V, sezio-ni prima e seconda, o in altre liste positive aggiuntein apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi delcomma 7 dell’articolo 2, senza osservare i limiti e lecondizioni precisate nel medesimo allegato o neidecreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2;

b) chiunque contravviene alle disposizioni di cuiall’articolo 2-bis, commi 1 e 2 (1).

3-bis. In caso di reiterazione la licenza di produ-zione e di commercio nel settore è sospesa per unperiodo di tre mesi (2).

4. In caso di prodotti fabbricati all’estero, le penepreviste nei commi precedenti si applicano all’im-portatore. –––––––––––

(1) Comma prima sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 24aprile 1997, n. 126 e poi così modificato dall’art. 1,L. 15 febbraio 2005, n. 50.

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. n.126/1997 cit.

Art. 4. 1. I prodotti disciplinati dalla presente leg-ge non possono essere registrati come presìdi medi-co-chirurgici, ai sensi dell’articolo 189 del testo uni-co delle leggi sanitarie approvato con regio decreto27 luglio 1934 n. 1265 e del regolamento approvatocon regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del-la presente legge, il Ministero della sanità procedealla revisione di tutti i provvedimenti con cui i pro-dotti destinati ad essere applicati sulle superficiesterne del corpo umano, oppure sui denti e sullemucose della bocca, sono stati registrati come presì-di medico-chirurgici, provvedendo, a seconda deicasi a:

a) revocare la registrazione dei prodotti di cuialla presente legge, nonché stabilire il termine, nonsuperiore a dodici mesi, entro il quale dovrannoessere ritirate dal commercio le formazioni a suotempo autorizzate;

b) confermare la registrazione dei prodotti diver-si dai cosmetici aventi soltanto finalità disinfettante,disinfestante o insettorepellente;

c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati edalla pubblicità dei prodotti di cui conferma la regi-strazione le affermazioni che possono indurre unuso cosmetico dei prodotti o che comunque attribui-scono ai preparati finalità proprie dei prodotticosmetici.

3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registra-zione di un prodotto, il Ministro della sanità provve-de, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasilicenza di pubblicità sanitaria relativa allo stesso. Incaso di conferma della registrazione, i messaggi pub-blicitari eventualmente autorizzati devono essere ade-guati alle effettive caratteristiche del prodotto.

4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge decadono le autorizzazioni per laproduzione e il commercio dei prodotti destinati adessere applicati sulle superfici esterne del corpo uma-no, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, regi-strati come presìdi medico-chirurgici, rilasciate ante-riormente alla data di entrata in vigore della leggemedesima. Il Ministro della sanità, con proprio decre-to, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi,entro il quale dovranno essere ritirate dal commerciole confezioni a suo tempo autorizzate.

© Laurus Robuffo

Page 5: 33 ESERCIZI PUBBL

Art. 5. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le imprese produttrici eimportatrici, anche attraverso le loro associazioni,devono comunicare al Ministero della sanità glielenchi delle sostanze e dei prodotti impiegati nellapreparazione dei cosmetici.

Art. 6. 1. L’Istituto superiore di sanità svolge, nel-la materia oggetto della presente legge, funzioni diconsulenza della competente amministrazione stata-le. In tale ambito, l’Istituto, oltre ad esprimere pare-re sugli elenchi di cui all’articolo 5:

a) fornisce valutazioni tecniche per l’adozionedei provvedimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7;

b) propone al Ministro della sanità eventualiaggiornamenti straordinari degli elenchi, degliadempimenti e delle modalità previsti dagli articoli2 e 4.

2. I criteri di massima in ordine all’idoneità per ilocali e le attrezzature delle officine di produzionedei cosmetici di cui all’articolo 10 vengono stabilitidall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-rezza del lavoro.

Art. 7. 1. I prodotti cosmetici devono essere fab-bricati, manipolati, confezionati e venduti in modotale da non causare danni alla salute umana se appli-cati nelle normali o ragionevolmente prevedibili con-dizioni d’uso, tenuto conto in particolare della pre-sentazione del prodotto, dell’etichettatura, delleeventuali istruzioni per l’uso e l’eliminazione, non-ché di qualsiasi altra indicazione o informazione daparte del produttore o del suo mandatario o di ognialtro responsabile della commercializzazione di que-sti prodotti sul mercato comunitario. La presenzadelle indicazioni o delle avvertenze di cui al presen-te comma non dispensa i responsabili dal rispetto ditutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge (1).

2. Il Ministro della sanità, tenendo conto delledirettive comunitarie, determina, con proprio decre-to, i metodi di analisi necessari per controllare lacomposizione dei prodotti cosmetici ed altresì i cri-teri di purezza batteriologica e chimica e relativimetodi di controllo, nonché, se del caso, particolariprescrizioni per la conservazione.

3. Con lo stesso decreto vengono altresì determi-nate le modalità da seguire per il prelievo di cam-pioni di cui al successivo articolo 11.

4. Con corrispondenti decreti si provvede ai suc-cessivi aggiornamenti.

5. Chiunque produce, detiene per il commercio opone in commercio prodotti cosmetici che, nellenormali o ragionevolmente prevedibili condizioni diimpiego, possono essere dannosi per la salute èpunito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la mul-ta non inferiore a lire 2.000.000 (euro 1.032) (2).

6. Se il fatto è commesso per colpa, si applicano lepene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a unsesto.

7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza bat-teriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggia-ce alla sanzione amministrativa da lire 500.000(euro 258) a lire 5.000.000 (euro 2.582). –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 24aprile 1997, n. 126.

(2) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. n.126/1997 cit.

Art. 8. 1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i cam-pioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali puntidi vendita, possono essere immessi sul mercato sol-tanto se il contenitore a diretto contatto con il pro-dotto, di seguito indicato come condizionamentoprimario, e l’imballaggio secondario recano, oltrealle eventuali denominazioni di fantasia, le seguentiindicazioni in caratteri indelebili ed in modo facil-mente leggibile e visibile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale delproduttore o del responsabile dell’immissione sulmercato del prodotto cosmetico stabilito all’internodell’Unione europea. Tali indicazioni possono esse-re abbreviate purché sia possibile l’identificazionedell’impresa;

b) il contenuto nominale al momento del confe-zionamento, espresso in misure legali del sistemametrico, per prodotti aventi peso o volume nettosuperiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5millilitri. L’indicazione non è obbligatoria per icampioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gliimballaggi preconfezionati solitamente commercia-lizzati per insieme di pezzi, per i quali l’indicazionedel peso e del volume non ha rilevanza pratica; inquest’ultimo caso sull’imballaggio deve essere men-zionato il numero dei pezzi, quando lo stesso nonpossa essere agevolmente determinato dall’esterno.In aggiunta alle indicazioni in misure legali delsistema metrico, il contenuto nominale può essereespresso anche in unità di misura diverse, purchécon caratteri di dimensioni non superiori a quelledelle misure legali;

c) la data di durata minima del prodotto cosme-tico, che corrisponde a quella alla quale tale pro-dotto, opportunamente conservato, continua a sod-disfare la sua funzione iniziale e rimane in partico-lare conforme alle disposizioni di cui al comma1 dell’articolo 7. Essa è indicata con la dicitura “dausare preferibilmente entro ...” seguita dalla datastessa, oppure dall’indicazione del punto della con-fezione su cui questa figura. La data e’ indicata inmodo chiaro e si compone, nell’ordine, del mese edell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno.Se necessario, tale indicazione e’ completata pre-cisando anche le condizioni da rispettare per garan-tire la durata indicata. L’indicazione della data didurata minima non è obbligatoria per i prodotticosmetici che abbiano una durata minima superioreai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un’indi-

© Laurus Robuffo

Page 6: 33 ESERCIZI PUBBL

cazione relativa al periodo di tempo in cui il pro-dotto, una volta aperto, può essere utilizzato senzaeffetti nocivi per il consumatore. Tale informazio-ne è indicata tramite il simbolo raffigurato nell’alle-gato VI-bis, seguito dall’indicazione del numero deimesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui ilprodotto, una volta aperto, può essere utilizzatosenza effetti nocivi per il consumatore (1);

d) le precauzioni particolari per l’impiego,segnatamente quelle indicate nelle colonne degliallegati III e V intitolate “Modalità di impiego eavvertenze da indicare obbligatoriamente sull’eti-chetta”, le quali debbono figurare sul condiziona-mento primario e sull’imballaggio secondario non-ché le eventuali indicazioni concernenti precauzioniparticolari da osservare per i prodotti cosmetici diuso professionale, in particolare quelli destinati aiparrucchieri. In caso di impossibilità pratica, unfoglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino alle-gati devono riportare tali indicazioni, alle quali ilconsumatore deve essere rinviato mediante un’indi-cazione abbreviata o mediante il simbolo raffigura-to nell’allegato VI, che devono comparire sul condi-zionamento primario e sull’imballaggio secondario;

e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferi-mento che consenta la identificazione della fabbri-cazione; tuttavia, in caso di impossibilità praticadovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmeti-co, tale menzione può figurare soltanto sull’imbal-laggio secondario di detti prodotti;

f) il Paese d’origine per i prodotti fabbricati inPaesi non membri dell’Unione europea;

g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dallapresentazione dello stesso;

h) l’elenco degli ingredienti nell’ordine decre-scente di peso al momento dell’incorporazione.Tale elenco viene preceduto dal termine “ingredien-ti” o “ingredients”. In caso di impossibilita’ pratica,un foglio di istruzioni, un’etichetta, una fascetta oun cartellino allegato devono riportare gli ingre-dienti, ai quali il consumatore deve essere rinviatomediante un’indicazione abbreviata o mediante ilsimbolo di cui all’allegato VI, che devono com-parire sulla confezione. Tuttavia, non sono conside-rati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime uti-lizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nellafabbricazione ma che non compaiono nella compo-sizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi stretta-mente necessari come solventi o come vettori dicomposti odoranti e aromatizzanti (1).

2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loromaterie prime devono essere indicati con il termine“profumo” o “parfum” e “aroma”. Tuttavia, la pre-senza di sostanze la cui indicazione è prescritta aisensi della colonna "Altre limitazioni e prescri-

zioni" dell’allegato III figurano nell’elenco indi-pendentemente dalla funzione che hanno nel pro-dotto (2).

3. Gli ingredienti in concentrazione inferioreall’1 per cento possono essere menzionati in ordi-ne sparso dopo quelli in concentrazione superioreall’1 per cento (3).

4. I coloranti possono essere indicati in ordinesparso dopo gli altri ingredienti, conformemente alnumero colour index o alla denominazione di cuiall’allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco,ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli,immessi sul mercato in varie sfumature di colore,può essere menzionato l’insieme dei coloranti utiliz-zati nella gamma a condizione di aggiungervi leparole “può contenere” o il simbolo “+/-” (3).

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con lanomenclatura comune prevista dall’inventario euro-peo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisionedella Commissione delle Comunità europee96/335/CE, dell’8 maggio 1996, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 132del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero,se gli ingredienti non sono compresi in tale inventa-rio, con una delle altre denominazioni previste dalpredetto inventario (3).

6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma,sia impossibile far figurare le indicazioni di cui allelettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istru-zioni allegato, dette indicazioni devono figurare suuna fascetta o un cartellino fissati al prodottocosmetico.

7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle dabagno, o a causa delle dimensioni o della forma delprodotto, sia impossibile far figurare le indicazionidi cui alla lettera h) del comma 1 su una fascetta oun cartellino fissati sul prodotto, oppure su un fogliodi istruzioni allegato, dette indicazioni devono figu-rare su un avviso collocato in prossimità del conte-nitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto perla vendita.

8. Per i cosmetici confezionati dal venditore surichiesta dell’acquirente o preconfezionati in vistadella loro vendita immediata, sempre nel rispettodelle disposizioni di cui all’articolo 10, le diciture dicui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportatealmeno sull’imballaggio secondario, a cura del ven-ditore.

9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfusodevono essere venduti unitamente ad un foglioriportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell’im-missione del prodotto cosmetico sul mercatocomunitario può indicare, sulla confezione delprodotto o su qualsiasi documento, foglio di istru-zioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompa-gna o si riferisce a tale prodotto, che quest’ultimo èstato sviluppato senza fare ricorso alla sperimenta-

© Laurus Robuffo

Page 7: 33 ESERCIZI PUBBL

zione animale, solo a condizione che il fabbricante ei suoi fornitori non abbiano effettuato o commissio-nato sperimentazioni animali sul prodotto finito,sul suo prototipo, nè su alcun suo ingrediente eche non abbiano usato ingredienti sottoposti daterzi a sperimentazioni animali al fine di ottenerenuovi prodotti cosmetici (4).

10. Sul condizionamento primario e sull’imballag-gio secondario dei prodotti cosmetici è consentitol’uso di espressioni che facciano riferimento adacque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltantose i prodotti stessi contengono sali minerali o fangomaturato in acqua termale o fitoestratti da vegeta-zione termale, provenienti dagli stabilimenti termalidi cui all’articolo 14, lettera a), del regio decreto 28settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termaliesteri riconosciuti dalle competenti autorità naziona-li.

11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le dispo-sizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile1983, n. 136, e successive modifiche.

12. I prodotti cosmetici non sono altresì assogget-tati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,e relative norme di attuazione, concernenti la classi-ficazione, l’imballaggio e l’etichettatura dellesostanze e dei preparati pericolosi.

13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g)del comma 1 devono essere redatte in lingua italia-na.

14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma1 possono essere riportate anche solo sull’imballag-gio secondario del prodotto.

15. Chiunque contravviene alle disposizioni delpresente articolo soggiace alla sanzione amministra-tiva da lire cinquecentomila (euro 258) a lire quat-tromilioni (euro 2.065) (5). –––––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 15 feb-braio 2005, n. 50.

(2) Comma da ultimo così sostituito dall’art. 1, L.n. 50/2005 cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 1, L. n. 50/2005cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. n. 50/2005 cit. (5) Così sostituito, prima, dall’art. 3, comma 1,

D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 300 e, poi, dall’art. 6,D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126.

Art. 8-bis. 1. Il produttore o il suo mandatario o ilsoggetto per conto del quale è fabbricato un prodot-to cosmetico, o il responsabile dell’immissione sulmercato comunitario di un prodotto cosmeticoimportato che, per motivi di riservatezza commer-ciale, intende ottenere la non iscrizione di uno o piùingredienti di un prodotto cosmetico nell’elenco dicui all’articolo 8, comma 1, lettera h), presenta a talfine una domanda presso il Ministero della sanità -Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la

farmacovigilanza, d’ora in avanti indicato come“Ministero”.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la

sede legale del richiedente; b) una precisa identificazione degli ingredienti

per i quali è richiesta la riservatezza, tramite: 1) i numeri CAS (Chemical Abstracts Service),

EINECS (European Inventory of Existing Commer-cial Chemical Substances) e Colour index, la deno-minazione chimica, la denominazione IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemi-stry), la denominazione INCI, la denominazionedella Farmacopea europea, la denominazione comu-ne internazionale dell’OMS e la denominazione del-la nomenclatura comune prevista dall’inventarioeuropeo degli ingredienti cosmetici, se esistono;

2) la denominazione ELINCS (European List ofNotified Chemical Substances) e il numero ufficialeche è stato attribuito all’ingrediente in caso di noti-ficazione sulla base della direttiva 67/548/CEE delConsiglio, nonché l’indicazione del riconoscimentoo del rifiuto di riconoscimento della riservatezzasulla base dell’articolo 19 della stessa direttiva;

3) il nome della sostanza costitutiva di base, ilnome della parte di pianta o di animale utilizzata, ilnome dei componenti l’ingrediente, quali i solventi,nel caso in cui nomi e numeri di cui ai numeri 1) e2) non esistano, ad esempio quando si tratta di ingre-dienti di origine naturale;

c) la valutazione della sicurezza per la saluteumana dell’ingrediente utilizzato nel prodotto finito,tenendo conto del profilo tossicologico, della strut-tura chimica e del livello di esposizione dell’ingre-diente, secondo le condizioni di cui all’articolo 10-ter;

d) il prevedibile uso dell’ingrediente ed in parti-colare le varie categorie di prodotti in cui sarà uti-lizzato;

e) una documentazione dettagliata dei motivi peri quali è richiesta, a titolo eccezionale, la riservatez-za come, ad esempio:

1) il fatto che l’identità dell’ingrediente o la suafunzione nel prodotto cosmetico da immettere incommercio non è descritta nella letteratura o è sco-nosciuta alle regole dell’arte;

2) il fatto che l’informazione non è ancora didominio pubblico, pur essendo già depositata unarichiesta di brevetto per l’ingrediente o per la suautilizzazione;

3) il fatto che se l’informazione fosse nota l’ingre-diente o il procedimento sarebbero facilmente ripro-ducibili, con pregiudizio del richiedente;

f) il nome di ciascun prodotto che conterrà l’in-grediente, se è noto, e, se si prevede di utilizzarediverse denominazioni sul mercato comunitario, l’e-lenco delle stesse. Se il nome del prodotto non èancora noto, la comunicazione potrà essere effettua-

© Laurus Robuffo

Page 8: 33 ESERCIZI PUBBL

ta successivamente, ma comunque almeno quindicigiorni prima dell’immissione sul mercato del pro-dotto stesso. Se l’ingrediente è utilizzato in una plu-ralità di prodotti della stessa impresa, è sufficienteuna sola domanda, purché tali prodotti siano chiara-mente indicati al Ministero;

g) una dichiarazione che precisi se una domandaè stata presentata all’autorità competente di un altroStato membro, nonché informazioni in merito alseguito dato a tale domanda.

3. Dopo avere ricevuto una domanda di riservatez-za conforme al disposto del comma 2, il Ministero laesamina entro un termine non superiore a centoven-ti giorni e informa per iscritto il richiedente sul suoesito. In caso di accoglimento, il Ministero comuni-ca inoltre al richiedente il numero di registrazioneattribuito all’ingrediente secondo le modalità di cuiall’allegato VII. Tuttavia, per motivi eccezionali, ilMinistero può informare per iscritto il richiedentecirca la necessità di un periodo di tempo supple-mentare, in ogni caso non superiore a sessanta gior-ni, per esaminare la domanda.

4. Il rifiuto del riconoscimento della riservatezzadeve essere motivato e vengono chiaramente indica-ti al richiedente i mezzi di ricorso ed i relativi ter-mini di presentazione.

5. Il numero di registrazione di cui al comma 3sostituisce la denominazione dell’ingrediente nell’e-lenco di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h).

6. Ogni modificazione delle informazioni fornitesecondo il comma 2 deve essere comunicata quantoprima al Ministero e comunque almeno quindicigiorni prima dell’immissione in commercio del pro-dotto per il quale è stata concessa la riservatezza diun ingrediente. La modifica della denominazionedei prodotti cosmetici in cui è contenuto l’ingre-diente viene comunicata al Ministero almeno quin-dici giorni prima dell’immissione sul mercato deiprodotti sotto tale nuova denominazione.

7. Tenuto conto delle modificazioni di cui al com-ma 6 o nel caso in cui nuovi elementi, in particolaremotivi imperativi di sanità pubblica, lo impongano,il Ministero può revocare il riconoscimento dellariservatezza; in tal caso informa il richiedente delladecisione entro i termini e secondo le modalità dicui al comma 4.

8. Il riconoscimento della riservatezza ha unadurata di validità di cinque anni. Tuttavia il destina-tario della decisione, se ritiene che sussistano moti-vi eccezionali che giustificano una proroga di taledurata, può presentare una domanda motivata pres-so il Ministero che si pronuncia sulla stessa entro itermini e secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.La proroga non può superare i tre anni.

9. Le spese derivanti dalle attività di cui ai commi3 e 8 sono a carico del richiedente, secondo tariffe emodalità da stabilirsi con decreto del Ministro della

sanità di concerto con i Ministri dell’industria, delcommercio e dell’artigianato e del tesoro.

10. Il Ministero informa la Commissione europeae gli altri Stati membri dell’Unione europea in meri-to alle proprie decisioni di riconoscimento di proro-ga della riservatezza indicando il nome o la ragionesociale e l’indirizzo o la sede legale del richiedente,i nomi dei prodotti cosmetici che contengono l’in-grediente per il quale la riservatezza è stata conces-sa, nonché il numero di registrazione di cui al com-ma 3. La Commissione e gli altri Stati membri pos-sono ottenere, a richiesta, una copia del fascicolocontenente la domanda di riservatezza nonché ladecisione del Ministero.

11. Il Ministero informa la Commissione e gli altriStati membri in merito alle decisioni motivate dirifiuto o di revoca del riconoscimento della riserva-tezza, o di rifiuto della proroga.

12. Il Ministero adotta le misure necessarie affinchéi dati riservati non siano indebitamente divulgati.

13. Il Ministero riconosce le decisioni adottate dal-le altre autorità competenti degli Stati membri inmateria di riconoscimento o di proroga della riser-vatezza. Tuttavia, se il Ministero contesta una deci-sione adottata dall’autorità competente di un altroStato membro, può chiedere alla Commissione diadottare una decisione in base alla procedura previ-sta dall’articolo 10 della direttiva del Consiglio76/768/CEE, e successive modificazioni.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunquedivulga indebitamente dati qualificati riservati aisensi del presente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa da lire un milione (euro 516) a liredieci milioni (euro 5.164). –––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 24 aprile1997, n. 126.

Art. 9. 1. È vietato usare nell’etichettatura, nellapresentazione alla vendita e nella pubblicità dei pro-dotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, imma-gini ed altri segni figurativi o meno, che attribuisca-no a tali prodotti caratteristiche non previste dall’ar-ticolo 1.

[1-bis. Quando nell’etichettatura, nella presenta-zione alla vendita e nella pubblicità dei prodotticosmetici viene fatto riferimento a prove effettuatesu animali, sulla stessa etichetta, nella stessa presen-tazione alla vendita e nella stessa pubblicità deveessere chiaramente indicato se il produttore o i suoifornitori hanno effettuato direttamente o commissio-nato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano ilprodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti oentrambi] (1).

2. Salva in ogni caso l’applicazione delle sanzionipenali qualora il fatto costituisca reato, chiunquecontravviene alle disposizioni del precedente com-ma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire500.000 (euro 258) a lire 5.000.000 (euro 2.582) ed

© Laurus Robuffo

Page 9: 33 ESERCIZI PUBBL

è tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mez-zi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicità, nelmodo e nei termini stabiliti dall’autorità sanzionato-ria; in caso di mancato adempimento della pubblica-zione della rettifica, la sanzione amministrativa èraddoppiata.

2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunquecontravviene alle disposizioni di cui al comma 1-bissoggiace alla sanzione amministrativa da lire unmilione (euro 516) a lire sei milioni (euro 3.098) (2).

3. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licen-ze di pubblicità sanitarie rilasciate dal Ministero del-la sanità, non potranno essere attribuite finalitàcosmetiche a prodotti registrati come presìdi medi-co-chirurgici o come specialità medicinali. –––––––––––

(1) Comma prima aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 24aprile 1997, n. 126 e poi soppresso dall’art. 1, L. 15febbraio 2005, n. 50.

(2) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. n.126/1997 cit.

Art. 10. 1. La produzione ed il confezionamentodei prodotti cosmetici devono essere effettuati inofficine con locali ed attrezzature igienicamenteidonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di unlaureato in chimica, in chimica industriale, in chimi-ca e farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutica,in ingegneria chimica, in farmacia, in scienze biolo-giche, iscritto al relativo albo professionale o in pos-sesso del titolo di equivalente disciplina universita-ria di un paese della Comunità economica europea,con cui viga regime di reciprocità.

2. Il direttore tecnico svolge la sua attività con unrapporto di lavoro che può essere di tipo professio-nale.

3. Il direttore tecnico è responsabile della correttaesecuzione delle operazioni di produzione e confe-zionamento conformemente alle buone pratiche difabbricazione, di cui al comma 4 o, in mancanza,alle disposizioni del decreto del Ministro dellasanità 9 luglio 1987, n. 328, e successive modifica-zioni e integrazioni, senza pregiudizio della respon-sabilità dell’imprenditore (1).

3-bis. L’importazione dei prodotti cosmetici daPaesi non membri dell’Unione europea deve avve-nire sotto la responsabilità di un esperto avente irequisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale è tenuto avalutare il metodo di fabbricazione utilizzato per iprodotti stessi (2).

4. Con decreto del Ministro della sanità, di con-certo con i Ministri dell’industria, del commercio edell’artigianato e del lavoro e della previdenzasociale sono fissate ed aggiornate le buone pratichedi fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sullabase delle norme comunitarie (1).

5. Chiunque intenda produrre o confezionare inproprio e per conto terzi i prodotti di cui all’articolo1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta

giorni prima dell’inizio della attività al Ministerodella sanità e alla regione.

6. La comunicazione deve contenere: a) l’indicazione del nome o la ragione sociale e

la sede legale dell’impresa e dell’officina di produ-zione;

b) la descrizione dei locali e delle attrezzaturedalla quale risulti che essi sono idonei sotto il profi-lo tecnico ed igienico al tipo di produzione che siintende effettuare e la documentazione comprovan-te l’acquisto o il leasing delle attrezzature sopradet-te;

c) le generalità e la qualifica del direttore tecni-co;

d) l’elenco completo e dettagliato delle sostanzeimpiegate e di quelle contenute nel prodotto com-merciale.

7. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 6deve formare oggetto di nuova, preventiva comuni-cazione (3).

8. Analoga comunicazione, limitatamente alle let-tere a) e d) del comma 6, deve essere fatta dagliimportatori di prodotti in confezioni pronte alla ven-dita provenienti da Paesi membri dell’Unione euro-pea, mentre gli importatori da Paesi non membridell’Unione europea devono trasmettere comunica-zione anche relativamente alle generalità ed allaqualificazione dell’esperto di cui al comma 3-bis (4).

8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire, condecreto, che i dati relativi alle sostanze previsti neicommi 6, 7 e 8, ivi compresi quelli già comunicati,siano forniti al Ministero e alle regioni, eventual-mente tramite le associazioni di categoria, medianteidoneo supporto magnetico, secondo le modalitàprecisate nello stesso decreto (5).

9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascunanno le regioni danno notizia al Ministero dellasanità, mediante appositi elenchi, delle comunica-zioni ricevute nel semestre precedente.

10. Il Ministero della sanità effettua in qualsiasimomento ispezioni agli stabilimenti di produzioneal fine di acquisire elementi per l’espletamento deicompiti affidati dalla presente legge.

11. In qualsiasi momento l’autorità sanitaria com-petente può accedere nei locali al fine di effettuareispezioni e può disporre l’adozione di particolaricautele e l’esecuzione dei lavori onde adeguare ilocali e le attrezzature tecniche e di controllo allaproduzione o al confezionamento che si intendeeffettuare, in armonia con le disposizioni previstedal decreto ministeriale di cui al comma 4.

12. Le imprese produttrici ed importatrici devonoconservare per un periodo di tre anni, anche dopo lacessazione della produzione e del deposito, la docu-mentazione relativa alla composizione qualitativa equantitativa del prodotto ed ai processi produttivi.

12-bis. In caso di cessazione dell’attività, i produt-tori e gli importatori devono darne comunicazione al

© Laurus Robuffo

Page 10: 33 ESERCIZI PUBBL

Ministero della sanità e alla regione, entro sessantagiorni (5).

13. Nel caso di prodotti cosmetici "allo stato este-ro" il competente organo della vigilanza sanitaria -previo accertamento di tale condizione da parte del-le competenti autorità doganali può accedere aglispazi doganali, effettuando le operazioni di prelievoin collaborazione con il personale del Ministero del-le finanze e con l’assistenza del vettore o del suorappresentante in loco.

14. La suddetta operazione di prelievo può essereeffettuata con le medesime garanzie, presso leimprese destinatarie, se i prodotti cosmetici sonoimportati con la procedura semplificata, a terminidegli articoli 232 e seguenti del testo unico delledisposizioni legislative in materia doganale appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunquecontravviene alle disposizioni dei commi 1, 3-bis, 5,6, 7, 8 e 12-bis, a quelle impartite dall’autorità sani-taria competente ai sensi del comma 11 e a quelleemanate con i decreti di cui ai commi 4 e 8-bis èsoggetto alla sanzione amministrativa da lire unmi-lione (euro 516) a lire seimilioni (euro 3.098) (6). –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 24aprile 1997, n. 126.

(2) Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. n.126/1997 cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 10settembre 1991, n. 300.

(4) Comma così sostituito prima dall’art. 4, D.Lgs.n. 300/1991 cit. e poi dall’art. 9, D.Lgs. n. 126/1997cit.

(5) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. n.300/1991 cit. (6) Comma prima sostituito dall’art.4, D.Lgs. n. 300/1991 cit. e poi così modificato dal-l’art. 9, D.Lgs. n. 126/1997 cit.

Art. 10-bis. 1. Con decreto del Ministro dellasanità, di concerto con il Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, sono stabiliti gliadempimenti che devono essere osservati per assi-curare l’agevole individuazione dell’importatore inogni fase della distribuzione e della vendita dicosmetici provenienti dall’estero.

2. In caso di inosservanza degli adempimenti dicui al comma 1, si applica la sanzione amministrati-va pecuniaria consistente nel pagamento di unasomma da lire unmilione (euro 516) a lire seimilio-ni (euro 3.098). –––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 10 set-tembre 1991, n. 300 .

Art. 10-ter (1). 1. Il produttore o il suo mandatarioo la persona per conto della quale un prodottocosmetico viene fabbricato oppure il responsabile

dell’immissione sul mercato di un prodotto cosmeti-co importato da Paesi non appartenenti all’Unioneeuropea tiene ad immediata disposizione del Mini-stero della sanità - Dipartimento per la valutazionedei medicinali e la farmacovigilanza, ai fini dell’e-sercizio del controllo, all’indirizzo specificato in eti-chetta come previsto all’articolo 8, comma 1, letteraa), le seguenti informazioni:

a) la formula qualitativa e quantitativa del pro-dotto; per i composti odoranti e i profumi, le infor-mazioni si limitano al nome e al numero di codicedel composto e all’identità del fornitore;

b) le specifiche fisico-chimiche e microbiologi-che delle materie prime e del prodotto finito e i cri-teri di purezza e i criteri di controllo microbiologicodei prodotti cosmetici;

c) il metodo di fabbricazione conformementealle buone pratiche di fabbricazione;

d) la valutazione della sicurezza per la saluteumana del prodotto finito. A tale riguardo, il fab-bricante prende in considerazione il profilo tossi-cologico generale degli ingredienti, la strutturachimica e il livello d’esposizione. Prende in consi-derazione in particolare le caratteristiche peculiaridell’esposizione delle parti sulle quali il prodottoviene applicato o la popolazione alla quale il pro-dotto è destinato. In particolare, effettua, tra l’altro,una specifica valutazione dei prodotti cosmeticidestinati a bambini di età inferiore a tre anni e diquelli destinati unicamente all’igiene intima ester-na (2);

e) il nome e l’indirizzo delle persone qualificateresponsabili della valutazione di cui alla lettera d).Tali persone devono essere in possesso di uno deiseguenti diplomi di laurea o in possesso del titolo diequivalente disciplina universitaria di un Paese del-l’Unione europea: in medicina e chirurgia, in scien-ze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologiefarmaceutiche, in chimica o in chimica industriale;qualora il valutatore sia, invece, in possesso di untitolo di studio conseguito ai sensi del decreto legi-slativo 27 gennaio 1992, n. 115, in Italia o in altroPaese dell’Unione europea, è necessario che l’inte-ressato documenti di aver acquisito esperienza nelsettore specifico; il valutatore della sicurezza può,analogamente a quanto avviene per il direttore tec-nico, svolgere la sua attività con un rapporto di lavo-ro anche di tipo professionale. La figura del valuta-tore della sicurezza potrà coincidere con quella deldirettore tecnico o dell’esperto di cui all’articolo 10,comma 3-bis, qualora questi ultimi posseggano irequisiti previsti dalla presente legge;

f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effettiindesiderabili per la salute umana provocati dal pro-dotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;

g) le prove degli effetti attribuiti al prodottocosmetico qualora la natura degli effetti o del pro-dotto lo giustifichi;

© Laurus Robuffo

Page 11: 33 ESERCIZI PUBBL

g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni ani-mali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o daisuoi fornitori relativamente allo sviluppo o allavalutazione della sicurezza del prodotto o dei suoiingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animalieffettuati per soddisfare i requisiti legislativi oregolamentari di Paesi non membri (3).

2. Le aziende produttrici e distributrici di materieprime destinate ai prodotti cosmetici sono tenute afornire agli acquirenti tutte le informazioni necessa-rie alla predisposizione della documentazione di cuialla lettera b) e alla valutazione della sicurezza pre-vista alla lettera d) del comma 1, anche mediantedati sul potere irritante ed allergizzante delle sostan-ze.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di con-certo con il Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato, sulla base di disposizioni comunita-rie, sono definite linee guida sugli obblighi di infor-mazione di cui al comma 2 e sulla compilazione del-le informazioni di cui al comma 1.

4. La valutazione della sicurezza per la saluteumana di cui al comma 1, lettera d), viene effettua-ta conformemente ai princìpi di buone pratiche dilaboratorio, così come previsti nel decreto legislati-vo 27 gennaio 1992, n. 120, per le prove sugli ingre-dienti dei prodotti.

5. Le informazioni di cui al comma 1 devono esse-re disponibili in lingua italiana o in lingua inglese ofrancese.

6. Il produttore o il suo mandatario o la personaper conto della quale il prodotto cosmetico vienefabbricato oppure il responsabile dell’immissionesul mercato del prodotto cosmetico importato daPaesi non appartenenti alla Unione europea devecomunicare al Ministero della sanità - Dipartimentoper la valutazione dei medicinali e la farmacovigi-lanza, l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione o diprima importazione nell’Unione europea dei prodot-ti cosmetici prima dell’immissione sul mercato,nonché l’indirizzo del luogo di detenzione delleinformazioni di cui al comma 1, qualora diverso daquello indicato in etichetta.

7. Se la fabbricazione del prodotto cosmeticoavviene in officine o sedi ubicate anche in altriPaesi dell’Unione europea, il fabbricante può sce-gliere anche un solo luogo di fabbricazione dovetenere a disposizione le informazioni di cui al com-ma 1, lettere a), b), c) e d). Il fabbricante comuni-ca al Ministero della salute l’indirizzo del luogoove le informazioni sono detenute, garantendo chele stesse siano facilmente accessibili (4).

8. Ogni modificazione dei dati di cui ai commi 6 e7 deve formare oggetto di nuova preventiva comu-nicazione.

9. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunquecontravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e4 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire die-

ci milioni (euro 5.164) a lire cento milioni (euro51.645), chiunque contravviene alle disposizioni dicui ai commi 5, 6 e 8 è soggetto alla sanzione ammi-nistrativa da lire cinque milioni (euro 2.582) a lirecinquanta milioni (euro 25.822).

9-bis. Fatta salva la tutela della segretezza com-merciale e dei diritti di proprietà intellettuale, ilMinistero della salute garantisce che le informazio-ni richieste ai sensi del comma 1 siano rese facilmen-te accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo,inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioniquantitative di cui al comma 1, lettera a), che devo-no essere messe a disposizione del pubblico, sonolimitate alle sostanze presenti nel prodotto cosmeticoclassificate come pericolose ai sensi della direttiva deldecreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.–––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 24 apri-le 1997, n. 126.

(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 15 feb-braio 2005, n. 50.

(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, L. n. 50/2005. (4) Comma così sostituito dall’art. 1, L. n.

50/2005.

Art. 11. 1. Il Ministero della sanità e l’autoritàsanitaria territorialmente competente in base all’ubi-cazione dei locali di cui al comma 3 possono proce-dere in qualunque momento al prelievo di campionidi prodotti cosmetici, con le modalità stabilite daldecreto ministeriale di cui all’articolo 7 (1).

2. Sino alla emanazione del decreto di cui all’arti-colo 7 il prelievo viene effettuato con le modalità inuso per i prodotti farmaceutici.

3. Il prelievo può essere effettuato presso l’offici-na di produzione, o di confezionamento o presso ildeposito dell’importatore o del distributore ubicatinel territorio soggetto alla vigilanza dell’autoritàsanitaria che effettua il prelievo. È comunqueammesso il campionamento presso esercizi di com-mercio al dettaglio qualora non risulti possibile onon risulti utile ai fini sanitari procedere al campio-namento nelle sedi previste dal primo periodo delpresente comma (1).

3-bis. Le regioni e le province autonome assicura-no che, in un arco di tempo dalle stesse determinato,tutti gli stabilimenti di produzione ed i magazzinidegli importatori, anche da Paesi comunitari, situatinei territori di rispettiva competenza, vengano sotto-posti ad ispezioni finalizzate a verificare l’osservan-za delle disposizioni della presente legge, tenutoconto altresì del sistema di certificazione di qualitàeventualmente adottato. Gli esiti non favorevoli del-le ispezioni vengono comunicati al Ministero dellasanità (2).

3-ter. Al fine di garantire un idoneo sistema di sor-veglianza sul territorio nazionale, le autorità sanita-rie regionali e locali trasmettono al Ministero dellasanità, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno,

© Laurus Robuffo

Page 12: 33 ESERCIZI PUBBL

i dati relativi agli effetti indesiderati comunque cor-relati all’uso di prodotti cosmetici. Il Ministro dellasanità stabilisce le modalità attraverso le quali i cit-tadini possono segnalare gli eventuali effetti indesi-derati dei prodotti cosmetici (2).

4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quanti-tative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi unillecito sanzionato penalmente, l’autorità sanitaria,oltre a trasmettere il rapporto all’autorità giudiziariae a darne comunicazione agli interessati, ne informail Ministero della sanità.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimentodella comunicazione, gli interessati potranno pre-sentare all’autorità competente istanza di revisionein bollo.

6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrati-vo, si applicano le disposizioni contenute nell’arti-colo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Com-petente ad effettuare le analisi di revisione è l’Istitu-to superiore di sanità.

7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche emotivate informazioni richieste dal Ministero dellasanità o dalla autorità sanitaria competente sullesostanze contenute nei prodotti, unitamente alleindicazioni ed istruzioni delle relative confezioni.

8. A tal fine le imprese devono conservare costan-temente aggiornati i dati relativi alla composizionequalitativa e quantitativa dei singoli prodotti.

9. Il Ministero della sanità entro trenta giorni dal-la data di entrata in vigore della presente legge, indi-ca l’ufficio territoriale competente a richiedere leinformazioni di cui al comma 7.

9-bis. Il Ministro della sanità - Dipartimento per lavalutazione dei medicinali e la farmacovigilanza èl’autorità competente a richiedere le informazioni dicui al comma 1 dell’articolo 10-ter. Il Dipartimentosi avvale, se del caso, dell’Istituto superiore di sanitàe del Consiglio superiore di sanità per la valutazio-ne di tali informazioni e dei dati trasmessi dalleautorità regionali e locali ai sensi del comma 3-ter(2).

9-ter. A richiesta dell’autorità di cui al comma 9-bis sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale lecomunicazioni relative ai ritiri dal mercato dei pro-dotti cosmetici. La stessa autorità provvede a rende-re pubblici in un’apposita comunicazione semestra-le i dati relativi agli effetti indesiderati (2).

10. Le imprese che contravvengono al disposto deicommi 7 e 8 del presente articolo sono soggette allasanzione amministrativa da lire 500.000 (euro 258)a lire 5.000.000 (euro 2.582). –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 24aprile 1997, n. 126.

(2) Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. n.126/19097 cit.

Art. 12. 1. Le sanzioni previste dalla presente leg-ge non si applicano al commerciante che detiene,

pone in vendita o comunque distribuisce per il con-sumo prodotti cosmetici in confezioni originali,qualora la mancata rispondenza alle prescrizionidella legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o lacomposizione dei prodotti o le condizioni internedei recipienti e sempre che il commerciante non siaa conoscenza della violazione e la confezione nonpresenti segni di alterazione.

Art. 13. 1. All’applicazione delle sanzioni ammi-nistrative previste dalla presente legge provvedel’autorità amministrativa competente ai sensi delleleggi regionali con le modalità di cui alla legge 24novembre 1981, n. 689.

Art. 14. 1. Coloro i quali alla data di entrata invigore della presente legge esercitano da almeno treanni la funzione di direttore tecnico di cui all’artico-lo 10, pur essendo sprovvisti di una delle lauree iviindicate, possono proseguire nell’attività stessa, pur-ché entro quattro mesi documentino alla competen-te autorità regionale la medesima attività e ottenga-no il corrispondente attestato abilitante.

2. L’autorità predetta, sulla base della documenta-zione acquisita, entro sessanta giorni dalla data diricevimento della medesima, rilascia ai richiedentiun attestato abilitante alla direzione tecnica dellaproduzione documentata, dandone comunicazioneal Ministero della sanità.

Art. 15. 1. Dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge è vietato impiegare nella preparazione dicosmetici sostanze incluse nell’allegato II. I produt-tori e gli importatori di cosmetici contenenti talisostanze devono ritirare i prodotti dal commercioentro trenta giorni dalla data predetta.

2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescri-zioni di cui al precedente articolo 8, salvo quantoprevisto ai commi successivi, non possono essereimmessi in commercio da produttori ed importatoridopo sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescri-zioni di cui agli allegati III, IV e V, sezione prima,della presente legge, non possono essere immessi incommercio da produttori ed importatori dopo seimesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo il 31 dicembre 1987 i prodotti non confor-mi alle prescrizioni richiamate nel comma 3 nonpossono più essere venduti o comunque ceduti alconsumatore.

5. I prodotti cosmetici non conformi alle prescri-zioni di cui all’allegato V, sezione seconda, dellapresente legge, non possono essere immessi in com-mercio da produttori ed importatori dopo il 31dicembre 1986.

6. Dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti non confor-mi alle prescrizioni richiamate nel precedente com-ma 5 non possono più essere venduti o comunqueceduti al consumatore.

© Laurus Robuffo

Page 13: 33 ESERCIZI PUBBL

7. Chiunque produce, confeziona o importa pro-dotti cosmetici alla data di entrata in vigore dellapresente legge può proseguire nell’attività purchépresenti la comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e8 dell’articolo 10 entro novanta giorni dalla predet-ta data.

8. Chi viola il disposto del comma 1 del presentearticolo soggiace alle pene previste nel comma 1,primo periodo, dell’articolo 3.

9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e5 del presente articolo soggiace alle pene di cui alcomma 1, secondo periodo, dell’articolo 3, ovvero aquelle previste dai commi 2 e 3 del medesimo arti-colo 3, a seconda che la non conformità attenga allapresenza di sostanze non comprese negli allegati oal mancato rispetto dei limiti e delle condizioni sta-bilite per le sostanze comprese negli allegati stessi.

10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano,altresì, in caso di violazione delle disposizioni di cuiai commi 4 e 6 del presente articolo.

11. Chi viola la disposizione del comma 7 del pre-sente articolo soggiace alle sanzioni previste dalcomma 15 dell’articolo 10.

Art. 16. 1. Dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge cessano di avere efficacia, nei confrontidei prodotti cosmetici, l’art. 251 del testo unico del-le leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli artt.5, 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, nonchéogni altra disposizione in contrasto con la presentelegge.

Art. 17. 1. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, a cura delMinistero della sanità sono pubblicati nella Gazzet-ta Ufficiale della Repubblica italiana gli elenchi dicui agli allegati II, III, IV e V, con aggiunta, accan-to alle denominazioni ivi indicate, della denomina-zione comune italiana o internazionale o di sinonimio numeri di codice di identificazione utili ad una piùagevole comprensione degli elenchi medesimi.

Si omettono gli allegati.

3.

D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Norme di esecu-zione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sul-la disciplina del commercio (G.U. 31 agosto1988, n. 204).–––––––––––

Il decreto è stato abrogato dall’art. 26 co. 6 delD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 144 ad esclusione delcomma 9 e delle disposizioni concernenti il registroesercenti il commercio relativamente alla attività disomministrazione di alimenti e bevande di cui alla

legge 25 agosto 1991, n. 287, e all’attività ricettivadi cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217.

Si riportano, quindi, le disposizioni del D.M.375/88 concernenti il registro esercenti ed il co. 9dell’art. 56.

CAPO I

REGISTRO

Art. 1. Definizioni. Agli effetti del presentedecreto per «legge» si intende la legge 11 giugno1971. n. 426; per «registro» il registro degli eser-centi il commercio, all’ingrosso e al minuto, la som-ministrazione al pubblico di alimenti o bevande dicui all’art. 1 della legge e l’attività ricettiva di cuiall’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per«autorizzazione» sia l’autorizzazione alla venditaprevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicu-rezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n.773; per «preposto» la persona iscritta nell’elenco dicui all’art. 9 della legge; per «Camera di commer-cio» la camera di commercio, industria, artigianatoe agricoltura; per «somministrazione di alimenti obevande» il consumo sul posto di tali prodotti; per«stagione» un periodo di tempo, anche frazionato,non inferiore a sessanta giorni e non superiore a cen-tottanta, che può comprendere anche parte dell’annosuccessivo a quello in cui ha inizio; per «tabellemerceologiche» o «tabelle» si intendono le tabellemerceologiche di cui all’allegato 5 al presentedecreto; per «specializzazioni merceologiche» letabelle merceologiche suindicate o categorie di pro-dotti oppure, se si tratta di somministrazione di ali-menti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui alsuccessivo art. 32, commi 1 e 2; per «utilizzatori ingrande» di cui all’art. 1, n. 1, della legge, le comu-nità, le convivenze, le cooperative di consumo rego-larmente costituite ed i loro consorzi, nonché gli entigiuridici costituiti dai commercianti per effettuareacquisti di prodotti oggetto della loro attività; per«gestore» di imprese esercenti l’attività ricettiva dicui all’art. 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217, siintende il soggetto al quale l’azienda è stata trasferi-ta perché ne assuma in proprio la gestione per ladurata stabilita.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 2. Formazione e natura del registro. 1. Ilregistro degli esercenti il commercio all’ingrosso, ilcommercio al minuto, la somministrazione al pub-blico di alimenti o bevande e l’attività ricettiva, chedeve istituirsi presso ciascuna camera di commer-cio, può essere tenuto in forma di schedario, conschede preventivamente numerate e vidimate, oppu-re con altre tecniche in uso. La vidimazione è effet-tuata dal segretario generale della camera di com-mercio o da un funzionario da lui delegato.

© Laurus Robuffo

Page 14: 33 ESERCIZI PUBBL

2. Nel registro debbono essere indicati:a) nome, luogo e data di nascita, residenza e

nazionalità dell’iscritto; se trattasi di persona giuri-dica o di società, denominazione o ragione e sedesociale; se la società è soggetta all’obbligo di iscri-zione nel registro delle imprese, il numero dellarelativa iscrizione;

b) data dell’iscrizione nel registro;c) attività economica in relazione alla quale è

disposta l’iscrizione, distinta e qualificata secondole disposizioni della legge e del presente decreto;

3. Il registro può essere suddiviso in distintesezioni secondo i tipi di attività e le specializzazionimerceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto informa di schedario, le schede debbono essere distin-tamente numerate in ordine progressivo per ciascu-na sezione del registro.

4. Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale inordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alladenominazione o ragione sociale, sono specificati iltipo di attività (commercio all’ingrosso, commercioal minuto, somministrazione al pubblico di alimentio bevande, attività ricettiva), il settore di vendita(alimentare, non alimentare, misto), le specializza-zioni merceologiche (tabelle o categorie di prodottioppure, se si tratta di somministrazione di alimenti obevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successi-vo art. 32, commi 1 e 2).

5. Il registro e l’annesso elenco speciale sono pub-blici.

6. Il registro è sottoposto a revisione ogni decen-nio. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato stabilisce le modalità per la revisione.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 3. Iscrizione nel registro. 1. La domanda diiscrizione nel registro deve essere redatta in confor-mità all’allegato 1 al presente decreto.

2. Coloro che chiedono l’iscrizione al registro nonsono tenuti a presentare certificati di residenza o a farautenticare la firma apposta in calce alla domanda.

3. L’iscrizione può essere ottenuta soltanto pressola camera di Commercio della provincia in cui lapersona fisica ha la residenza e la persona giuridicao la società la sede legale.

4. I soggetti che abbiano frequentato scuole o istitu-ti di istruzione di Stati esteri sono da considerarsi inpossesso del requisito dell’assolvimento degli obbli-ghi scolastici di cui all’art. 4, lett. b), della legge, aifini dell’iscrizione nel registro, qualora, in assenza dispecifiche disposizioni in proposito, abbiano conse-guito diplomi dopo un numero di anni di frequenzanon inferiore a quello prescritto dalle norme italianesulla scuola dell’obbligo o abbiano frequentato sinoal limite di età prescritto dalle norme stesse.

5. Il possesso dei requisiti professionali di cui ainumeri 1 e 3 degli artt. 5 e 6 della legge è dimostra-to con l’esibizione dell’attestato di superamento del-

l’esame e del corpo professionale oppure con l’indi-cazione degli estremi del medesimo, qualora l’esa-me sia stato sostenuto e il corso superato presso lastessa camera di commercio alla quale si chiede l’i-scrizione.

6. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministerodell’industria, del commercio e dell’ artigianatovaluta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli distudio o di capacità professionali rilasciati da statiesteri, qualora non esistano in proposito specifichenorme.

7. L’iscrizione nel registro per l’esercizio di atti-vità di vendita corrispondenti a tabelle determinateai sensi dell’art. 37, terzo comma, della legge e del-l’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n.15, è disci-plinata secondo le norme relative alle tabelle di cuiall’allegato 5 al presente decreto che comprendanole stesse categorie di prodotti.

8. L’iscrizione nel registro per l’esercizio del com-mercio all’ingrosso e al minuto degli «oggetti pre-ziosi» è subordinata anche al possesso della licenzaprevista dall’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n.773.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 4. Iscrizione dei non residenti nel registro.1. I soggetti residenti all’estero, aventi cittadinanzaitaliana o meno, debbono chiedere l’iscrizione nelregistro della Camera di commercio nella cui circo-scrizione intendono svolgere la loro attività.

2. I soggetti non aventi cittadinanza italiana resi-denti all’estero debbono presentare la domanda diiscrizione nel registro attraverso i consolati italianidel rispettivo paese di residenza.

3. I soggetti con cittadinanza italiana residentiall’estero e quelli non aventi tale cittadinanza, dipaesi membri della Comunità economica europea edin essi residenti, hanno facoltà di presentare ladomanda di iscrizione nel registro direttamente allaCamera di commercio competente.

4. I soggetti non aventi cittadinanza italiana giàautorizzati a soggiornare in Italia presentano ladomanda di iscrizione direttamente alla Camera dicommercio competente.

5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 tra-sferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, deb-bono darne comunicazione alla Camera di commerciopresso la quale sono iscritti, nonché, se il trasferimen-to avviene nell’ambito di altra provincia, alla Cameradi commercio corrispondente. La comunicazione èdata nei modi di cui al successivo art. 11.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 5. Iscrizione delle persone giuridiche, del-le società e delle associazioni volontarie. 1. Lepersone giuridiche e le società sono iscritte nel regi-

© Laurus Robuffo

Page 15: 33 ESERCIZI PUBBL

stro con le indicazioni previste dall’art. 2, comma 2,del presente decreto e con quelle relative ai lororappresentanti legali. Qualora l’iscrizione sia richie-sta con l’indicazione di due o più rappresentantilegali, può essere presentata un’unica domanda, sot-toscritta da tutti i rappresentanti predetti.

2. Possono ottenere l’iscrizione nel registro comesocietà soltanto quelle regolarmente costituite inuno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.

3. Le cooperative di consumo e i loro consorzi,iscritti nel registro prefettizio o nello schedariogenerale di cui al decreto legislativo 14 dicembre1947, n. 1457, e successive modifiche e integrazio-ni, che intendano esercitare una o più delle attivitàpreviste dall’art. 1 della legge, sono iscritte nel regi-stro, su loro richiesta, senza essere assoggettatiall’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5,6 e 7 della legge.

4. Nel caso di società di persone tenute all’iscri-zione nel registro delle imprese, ma in esso noniscritte, e di società di fatto si iscrivono al registrotutti i soci. La regolarizzazione di tali società com-porta di diritto la loro iscrizione nel registro e lavariazione dell’intestazione dell’autorizzazione olicenza. Tale variazione non costituisce rilascio diun nuovo provvedimento autorizzatorio.

5. Ai fini dell’iscrizione nel registro e nell’annessoelenco speciale e della richiesta dell’autorizzazionealla vendita o della licenza di pubblica sicurezzapreviste dalla legge e dal presente decreto, per lega-li rappresentanti si intendono anche le persone chela persona giuridica e la società, mediante appositaprocura, investono della propria rappresentanza aifini suddetti. Chi rappresenta una persona giuridicao una società ai fini del rilascio dell’autorizzazioneo licenza non è tenuto ad essere iscritto nel registroo nell’annesso elenco speciale, né ad avere i requisi-ti professionali richiesti per l’iscrizione.

6. Le modificazioni intervenute nella rappresen-tanza legale di una persona giuridica o di unasocietà, dopo l’iscrizione nel registro, non ne com-portano la cancellazione, purché il nuovo rappresen-tante legale abbia i requisiti prescritti dall’art. 4, ter-zo comma, della legge. La documentazione richiestaper comprovare il possesso dei requisiti deve esserepresentata alla Camera di commercio unitamente aquella necessaria per effettuare la denuncia dellemodificazioni predette ai sensi del regio decreto 20settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9marzo 1982. La camera di commercio, accertata lasussistenza dei requisiti prescritti, comunica ilnominativo del nuovo rappresentante ai comuni ealle camere di commercio nel cui territorio o circo-scrizione la persona giuridica e la società hanno sedisecondarie o succursali.

7. Le modificazioni di cui al precedente comma 6non danno luogo al rilascio di una nuova autorizza-zione o licenza.

8. La trasformazione di una società in un’altra deitipi previsti dalle leggi vigenti non ne comporta lacancellazione dal registro. La camera di commerciol’annota nel registro sulla base della denuncia adessa effettuata ai sensi del regio decreto 20 settem-bre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 mar-zo 1982 e ne dà notizia ai comuni per la variazionedell’intestazione dell’autorizzazione o della licenza.Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovoprovvedimento autorizzatorio.

9. La documentazione presentata alla camera diCommercio presso la quale la persona giuridica ela società sono iscritte, in relazione alle modifica-zioni di cui al presente articolo, esonera dalla pre-sentazione di analoga documentazione alle cameredi commercio nella cui circoscrizione la personagiuridica e la società hanno sedi secondarie o suc-cursali.

10. Le associazioni volontarie a carattere assisten-ziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso dilicenza di pubblica sicurezza per la somministrazio-ne di alimenti o bevande che intendano esercitarel’attività prevista dall’art. 1, n. 3, della legge sonoiscritte nel registro di cui al detto articolo, su lororichiesta, senza essere assoggettate all’osservanzadelle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della leg-ge. Anche ad esse si applicano le disposizioni delpresente articolo.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 6. Iscrizione nella sezione speciale degliesercenti l’attività ricettiva. 1. L’iscrizione nellasezione speciale istituita dall’art. 5 della legge 17maggio 1983, n. 217, è prevista per i soggetti cheintendano svolgere professionalmente, in qualità dititolari o di gestori dell’impresa, l’attività di gestio-ne di strutture ricettive ed annessi servizi turistici edè condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’e-sercizio di tale attività.

2. L’iscrizione nella sezione speciale è disciplinatadalle norme sull’iscrizione nel registro previste dal-la legge e dalle relative norme di esecuzione, eccet-tuate quelle che contrastino con specifiche disposi-zioni della legge 17 maggio 1983, n. 217, o sianoper l’oggetto riferibili solamente ad attività diverseda quella ricettiva.

3. Per l’iscrizione nella sezione speciale di sogget-ti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che ilrappresentante legale possegga i requisiti richiestidall’art. 5, lett. a) e c) della legge 17 maggio 1983,n. 217.

4. Va iscritto nella sezione speciale anche il rap-presentante di cui all’art. 93 del regio decreto 18giugno 1931, n. 773. L’iscrizione è chiesta dal tito-lare dell’attività ricettiva.

5. Il rappresentante di cui all’art. 93 del regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, che sia iscritto nel-la sezione speciale può far valere tale iscrizione ai

© Laurus Robuffo

Page 16: 33 ESERCIZI PUBBL

fini dell’esercizio in proprio dell’attività ricettivasenza necessità di essere reiscritto come titolare del-l’attività, purché l’iscrizione sia stata disposta pres-so la camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura nella cui circoscrizione risiede, e vice-versa.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 7. Efficacia dell’iscrizione nel registro. 1.L’iscrizione nel registro per lo svolgimento dell’atti-vità di vendita è disposta per gruppo merceologico.Per gruppo si intende l’insieme delle specializzazio-ni merceologiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), f),g), h) del successivo art. 12, comma 2.

2. L’iscrizione nel registro per lo svolgimento del-l’attività di vendita corrispondente alla tabella XIVè disposta per categorie di prodotti, anche se nelladomanda siano stati indicati singoli prodotti, anzi-ché le categorie cui essi appartengono. Per categoriadi prodotti si intende, agli effetti della legge e dellerelative norme di esecuzione, un insieme di prodottidestinati al consumatore finale, suscettibili di essereconsiderati unitariamente per avere essi caratteristi-che funzionali identiche o simili oppure un mercatoautonomo, distinto da quello degli altri. Per prodot-ti destinati al consumatore finale si intendono i pro-dotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura,esclusivamente in un processo produttivo di beni oservizi.

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato raggruppa in categoria, le più ampiepossibili, i prodotti appartenenti alla tabella XIV,allo scopo di assicurare che l’iscrizione nel registroper tali prodotti nelle varie camere di commercioavvenga secondo criteri di uniformità.

4. L’iscrizione nel registro per lo svolgimento del-l’attività di vendita abilita all’esercizio della solaattività corrispondente alle specializzazioni merceo-logiche per le quali è stata disposta, fatto salvoquanto prevede il successivo art. 16, comma 1. Chiintenda ottenere l’autorizzazione per la tabella I dicui all’allegato 5 deve essere iscritto nel registro peri gruppi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 12,comma 2.

5. L’iscrizione nel registro ottenuta per la tabellaVIII di cui all’allegato 5 al presente decreto valecome iscrizione anche per tutte le specializzazionimerceologiche che comprendano i prodotti inclusinella tabella VIII stessa e viceversa.

6. L’iscrizione nel registro per la somministrazio-ne al pubblico di alimenti e bevande abilita ad eser-citare l’attività in qualunque forma, sede ed eserci-zio.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Art. 8. Efficacia dell’iscrizione nella sezionespeciale degli esercenti l’attività ricettiva. 1.

L’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 5della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha validitàper la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricet-tiva.

2. L’iscrizione nella sezione speciale ha validitàper tutto il territorio nazionale, qualora si tratti disoggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppu-re di soggetti iscritti per aver superato l’esame pre-scritto o il corso di studio o professionale di cui alsuccessivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d’e-same concernenti almeno le materie di cui all’alle-gato 4 al presente decreto.

3. L’iscrizione nella sezione speciale legittima l’i-scritto che venga autorizzato ad esercitare l’attivitàricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazionedel servizio ricettivo, la somministrazione di ali-menti e bevande e la fornitura di giornali, riviste,pellicole per uso cinefotografico, cartoline e franco-bolli alle persone alloggiate, nonché ad installare aduso esclusivo di tali persone attrezzature e strutturea carattere ricreativo.

L’installazione di tali attrezzature e strutture ècomunque subordinata al rispetto delle norme dicarattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degliincendi, nonché delle norme che sottopongono adautorizzazione particolari attività ricreative.

4. L’iscrizione nella sezione speciale non è validaper ottenere la iscrizione per l’esercizio delle altreattività oggetto del registro, e viceversa, fatta salval’applicazione del successivo comma 5.

5. L’iscrizione nella sezione speciale predetta èvalida per ottenere l’iscrizione nel registro per lasomministrazione al pubblico di alimenti o bevande,qualora fra le materie d’esame o le materie dei cor-si di cui al successivo art. 20, comma 3, siano com-prese almeno quelle indicate nell’allegato 4 al pre-sente decreto.–––––––––––

Per la vigenza, v. nota al titolo del D.M. 375/88.

Artt. 9.-16. Omissis.

Artt. 17.-19. Abrogati.

Artt. 20.-55. Omissis.

Art. 56. Tabelle merceologiche. Norme dicarattere generale. 9. Per i titolari di farmacie, ititolari di rivendite di generi di monopolio, i tito-lari di impianti di distribuzione automatica di car-burante, di cui all’art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge,sono istituite tre apposite tabelle, tenuto contodella natura degli esercizi, degli usi e delle esi-genze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto èindicato nell’allegato 9 al presente decreto, sonoottenute nel rispetto della legge e del presentedecreto.–––––––––––

Articolo abrogato, ad esclusione del comma 9,dall’art. 26 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

© Laurus Robuffo

Page 17: 33 ESERCIZI PUBBL

4.

L. 25 agosto 1991, n. 287. Aggiornamentodella normativa sull’insediamento e sull’at-tività dei pubblici esercizi (G.U. 3 settembre1991, n. 206).

Art. 1. Ambito di applicazione della legge eabrogazioni espresse. 1. La presente legge si appli-ca alle attività di somministrazione al pubblico dialimenti e di bevande. Per somministrazione siintende la vendita per il consumo sul posto, checomprende tutti i casi in cui gli acquirenti consuma-no i prodotti nei locali dell’esercizio o in una super-ficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alla sommi-nistrazione al pubblico di alimenti e bevande effet-tuata con distributori automatici in locali esclusiva-mente adibiti a tale attività.

3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524,e l’art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Resta-no abrogati gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103,terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni conte-nute nei decreti legislativi del Capo provvisorio del-lo Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n.705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e ledisposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

4. Le disposizioni della presente legge si applica-no nelle regioni a statuto speciale in quanto compa-tibili con le norme dei rispettivi statuti.

5. Restano ferme le disposizioni della legge 5dicembre 1985, n. 730, nonché l’art. 5, sesto com-ma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.–––––––––––

La legge n. 730/1985 reca: «Disciplina dell’agri-turismo».

Si trascrive il sesto comma dell’art. 5 della leggen. 443/1985 (Legge quadro per l’artigianato): «Perla vendita nei locali di produzione, o ad essi conti-gui, dei beni di produzione propria, ovvero per lafornitura al committente di quanto strettamenteoccorrente all’esecuzione dell’opera o alla presta-zione del servizio connessi, non si applicano alleimprese artigiane iscritte all’albo di cui al primocomma le disposizioni relative all’iscrizione al regi-stro degli esercenti il commercio o all’autorizzazio-ne amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifichenormative statali».

Art. 2. Iscrizione nel registro degli esercenti ilcommercio. 1. L’esercizio delle attività di cuiall’art. 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione deltitolare dell’impresa individuale o del legale rappre-sentante della società, ovvero di un suo delegato, nelregistro degli esercenti il commercio di cui all’art. 1

della legge li giugno 1971, n. 426, e successivemodificazioni e integrazioni, e al rilascio dell’auto-rizzazione di cui all’art. 3, comma 1, della presentelegge.

2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 èsubordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore eman-cipato autorizzato a norma di legge all’esercizio diattività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti alperiodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi pro-fessionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano, aventi aoggetto l’attività di somministrazione di alimenti edi bevande, o corsi di una scuola professionale,ovvero aver superato, dinanzi a una apposita com-missione costituita presso la camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura, un esame di ido-neità all’esercizio dell’attività di somministrazionedi alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all’esame previsto al comma 2,lettera c), coloro che sono in possesso di titolo distudio universitario o di istruzione secondaria supe-riore nonché coloro che hanno prestato servizio, peralmeno due anni negli ultimi cinque anni, pressoimprese esercenti attività di somministrazione di ali-menti e di bevande, in qualità di dipendenti qualifi-cati addetti alla somministrazione, alla produzione oall’amministrazione o, se trattasi di coniuge, paren-te o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, inqualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, efermo quanto disposto dal comma 5, non possonoessere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, seiscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;b) che hanno riportato una condanna per delitto

non colposo a pena restrittiva della libertà persona-le superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reaticontro la moralità pubblica e il buon costume ocontro l’igiene e la sanità pubblica, compresi idelitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo I, delcodice penale; per delitti commessi in stato diubriachezza o in stato di intossicazione da stupefa-centi; per reati concernenti la prevenzione dell’al-colismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ilgioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la tur-bativa di competizioni sportive; per infrazioni allenorme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nelquinquennio precedente per delitti di frode nellapreparazione o nel commercio degli alimenti, com-presi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII,capo I, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di pre-venzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre

© Laurus Robuffo

Page 18: 33 ESERCIZI PUBBL

1956, n. 1423, e successive modificazioni, o neicui confronti è stata applicata una delle misure pre-viste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes-sive modificazioni ed integrazioni, ovvero sonosottoposti a misure di sicurezza o sono dichiaratidelinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti con-tro la personalità dello Stato o contro l’ordine pub-blico, ovvero per delitti contro la persona commes-si con violenza, o per furto, rapina, estorsione,sequestro di persona a scopo di rapina o di estor-sione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d)ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui alcomma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dalgiorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qual-siasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stataconcessa la sospensione condizionale della pena, dalgiorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni. 1. L’a-pertura e il trasferimento di sede degli esercizi disomministrazione al pubblico di alimenti e dibevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasigradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rila-sciata dal sindaco del comune nel cui territorio èubicato l’esercizio, sentito il parere della commis-sione competente ai sensi dell’art. 6, con l’osser-vanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 delpresente articolo e a condizione che il richiedentesia iscritto nel registro di cui all’art. 2. Ai fini delrilascio dell’autorizzazione il sindaco accerta laconformità del locale ai criteri stabiliti con decretodel Ministro dell’interno, ovvero si riserva di veri-ficarne la sussistenza quando ciò non sia possibilein via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l’ade-guata sorvegliabilità dei locali oggetto di conces-sione edilizia per ampliamento.

2. L’autorizzazione ha validità fino al 31 dicem-bre del quinto anno successivo a quello del rila-scio, è automaticamente rinnovata se non vi sonomotivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai loca-li in essa indicati.

3. Ai fini dell’osservanza del disposto di cuiall’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggetta-re a vidimazione annuale le autorizzazioni relativeagli esercizi di somministrazione al pubblico di ali-menti e bevande ubicati in aree a particolare inte-resse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato –dopo aver sentito le organizzazioni nazionali dicategoria maggiormente rappresentative – e delibe-rate ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d), dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni – sentite leorganizzazioni di categoria maggiormente rappre-sentative, a livello regionale – fissano periodica-

mente criteri e parametri atti a determinare ilnumero delle autorizzazioni rilasciabili nelle areeinteressate. I criteri e i parametri sono fissati inrelazione alla tipologia degli esercizi tenuto contoanche del reddito della popolazione residente e diquella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudi-ni di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parame-tri di cui al comma 4, sentita la commissione com-petente ai sensi dell’art. 6, stabilisce, eventualmen-te anche per singole zone del territorio comunale,le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati al sensi del com-ma 4 non si applicano per il rilascio delle autoriz-zazioni concernenti la somministrazione di alimen-ti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,

locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamen-te alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio del-le autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie,aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all’art. 5, comma 1, let-tera c), nei quali sia prevalente l’attività congiuntadi trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessiai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazio-nale le cui finalità assistenziali sono riconosciutedal Ministero dell’interno;

f) esercita in via diretta a favore dei propridipendenti da amministrazioni, enti o imprese pub-bliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose;in stabilimenti militari, delle forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.7. Le attività di somministrazione di alimenti e di

bevande devono essere esercitate nel rispetto dellevigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni inmateria edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei loca-li e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle san-zioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 4. Revoca dell’autorizzazione. 1. L’auto-rizzazione di cui all’art. 3 è revocata:

a) qualora il titolare dell’autorizzazione mede-sima, salvo proroga in caso di comprovata neces-sità, non attivi l’esercizio entro centottanta giornidalla data del rilascio ovvero ne sospenda l’attivitàper un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell’autorizzazione non siapiù iscritto nel registro di cui all’art. 2;

c) qualora venga meno la rispondenza dello sta-to dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’in-terno ai sensi dell’art. 3, comma 1.

2. Alle autorizzazioni di cui all’art. 3 non si appli-ca l’art. 99 del testo unico delle leggi di pubblica

© Laurus Robuffo

Page 19: 33 ESERCIZI PUBBL

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno1931, n. 773.

Art. 5. Tipologia degli esercizi. 1. Anche ai finidella determinazione del numero delle autorizza-zioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pub-blici esercizi di cui alla presente legge sono distin-ti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministra-zione di pasti e di bevande, comprese quelle aven-ti un contenuto alcoolico superiore al 21 per centodel volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavolecalde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande,comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazio-ne, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generidi pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastrono-mia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizisimilari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui lasomministrazione di alimenti e di bevande vieneeffettuata congiuntamente ad attività di tratteni-mento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, loca-li notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simila-ri;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali èesclusa la somministrazione di bevande alcoolichedi qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi uncontenuto alcoolico superiore al 21 per cento delvolume non è consentita negli esercizi operantinell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi diattrazione dello spettacolo viaggiante installati concarattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, esimili luoghi di convegno, nonché nel corso dimanifestazioni sportive o musicali all’aperto. Ilsindaco, con propria ordinanza, sentita la commis-sione competente ai sensi dell’art. 6, può tempora-neamente ed eccezionalmente estendere tale divie-to alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, di concerto con il Ministro dell’inter-no, con proprio decreto, adottato ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sentite le organizzazioni nazionali di categoria non-ché le associazioni dei consumatori e degli utentimaggiormente rappresentative a livello nazionale,può modificare le tipologie degli esercizi di cui alcomma 1, in relazione alla funzionalità e produtti-vità del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hannofacoltà di vendere per asporto le bevande nonché,per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1,lettera a), i pasti che somministrano e, per quantoriguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1,lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi,compresi i generi di gelateria e di pasticceria. Inogni caso l’attività di vendita è sottoposta alle stes-

se norme osservate negli esercizi di vendita alminuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il lat-te può essere venduto per asporto a condizione cheil titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendi-ta prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, evengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo loca-le, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi diesercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti dilegge. Gli esercizi possono essere trasferiti da talelocale ad altra sede anche separatamente, previa laspecifica autorizzazione di cui all’art. 3.

Art. 6. Commissioni. 1. Nei comuni con popo-lazione superiore a diecimila abitanti è istituita unacommissione composta:

a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la pre-siede;

b) da un funzionario delegato dal questore;c) dal direttore dell’ufficio provinciale dell’in-

dustria, del commercio e dell’artigianato o da unfunzionario dallo stesso delegato;

d) da due rappresentanti designati dalle orga-nizzazioni del commercio, del turismo e dei servi-zi maggiormente rappresentative a livello provin-ciale;

e) da un rappresentante designato dall’aziendadi promozione turistica, ove esista;

f) da tre esperti nel settore della somministra-zione di alimenti e di bevande, designati dalleorganizzazioni nazionali di categoria maggiormen-te rappresentative;

g) da un rappresentante designato dalle organiz-zazioni sindacali dei lavoratori del settore mag-giormente rappresentative a livello provinciale;

h) da un rappresentante designato dalle associa-zioni dei consumatori e degli utenti maggiormenterappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominatadal consiglio comunale entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore adiecimila abitanti è istituita un’unica commissioneper ciascuna provincia composta:

a) dal presidente della giunta provinciale o daun suo delegato ovvero, per la regione Valle d’Ao-sta, dal presidente della giunta regionale o da unsuo delegato, che la presiede;

b) dal sindaco del comune di volta in volta inte-ressato o da un suo delegato;

c) da un funzionario delegato dal prefetto;d) da un funzionario delegato dal questore;e) dal direttore dell’ufficio provinciale dell’in-

dustria, del commercio e dell’artigianato, o da unfunzionario dallo stesso delegato;

f) da due rappresentanti designati dalle organiz-zazioni del commercio, del turismo e dei servizimaggiormente rappresentative a livello provinciale;

© Laurus Robuffo

Page 20: 33 ESERCIZI PUBBL

g) da tre esperti nel settore della somministra-zione di alimenti e di bevande designati dalle orga-nizzazioni nazionali di categoria maggiormenterappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziendedi promozione turistica della provincia.

i) da un rappresentante designato dalle organiz-zazioni sindacali dei lavoratori del settore mag-giormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associa-zioni dei consumatori e degli utenti maggiormenterappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominatadal presidente della giunta provinciale ovvero, perla regione Valle d’Aosta, dal presidente della giun-ta regionale, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 duranoin carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti lascadenza, il sindaco per la commissione di cui alcomma 1 e il presidente della giunta provincialeovvero, per la regione Valle d’Aosta, il presidentedella giunta regionale, per la commissione di cui alcomma 3, richiedono le prescritte designazioni;qualora queste non siano pervenute alla data di sca-denza, il sindaco e il presidente della giunta pro-vinciale ovvero, per la regione Valle d’Aosta, ilpresidente della giunta regionale, procedonocomunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3del presente articolo, previsto dall’art. 3, comma 1,ai fini del rilascio dell’autorizzazione, si intendefavorevole qualora siano trascorsi quarantacinquegiorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco,senza che la commissione medesima si sia espres-sa in merito.

Art. 7. Subingresso. 1. Il trasferimento dellagestione o della titolarità di un esercizio di sommi-nistrazione al pubblico di alimenti e di bevande peratto tra vivi o a causa di morte comporta la cessio-ne all’avente causa dell’autorizzazione di cuiall’art. 3, sempre che sia provato l’effettivo trasfe-rimento dell’attività e il subentrante sia regolar-mente iscritto nel registro di cui all’art. 2.

Art. 8. Orario di attività. 1. Il sindaco, sentitele associazioni di categoria maggiormente rappre-sentative e l’azienda di promozione turistica non-ché le associazioni dei consumatori e degli utentimaggiormente rappresentative a livello nazionale,determina l’orario minimo e massimo di attività,che può essere differenziato nell’ambito dello stes-so comune in ragione delle diverse esigenze ecaratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all’esercente di posticipare l’aper-tura e anticipare la chiusura dell’esercizio fino a unmassimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabi-lito e di effettuare una chiusura intermedia dell’e-

sercizio fino al limite massimo di due ore consecu-tive.

3. Gli esercenti hanno l’obbligo di comunicarepreventivamente al comune l’orario adottato e direnderlo noto al pubblico con l’esposizione diapposito cartello, ben visibile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siapplicano agli esercizi di cui all’art. 3, comma 6.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza, spe-cie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predi-spone, sentite le organizzazioni di categoria inte-ressate nonché le associazioni dei consumatori edegli utenti maggiormente rappresentative a livellonazionale, programmi di apertura per turno degliesercizi di cui alla presente legge. Gli esercentidevono rendere noti i turni al pubblico mediantel’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni,di un apposito cartello ben visibile.

Art. 9. Tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica. 1. Per i fini di tutela dell’ordine e dellasicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto,entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delleautorizzazioni di cui all’art. 3.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli uffi-ciali e agenti di pubblica sicurezza effettuano icontrolli e le autorità di pubblica sicurezza adotta-no i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

3. La sospensione del titolo autorizzatorio previ-sta dall’art. 100 del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, non può avere durata supe-riore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà didisporre la sospensione per una durata maggiore,quando sia necessario per particolari esigenze diordine e sicurezza pubblica specificamente moti-vate.

Art. 10. Sanzioni. 1. A chiunque eserciti l’atti-vità di somministrazione al pubblico di alimenti ebevande senza l’autorizzazione di cui all’art. 3,ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa,si applica la sanzione amministrativa del pagamen-to di una somma da lire unmilione (euro 516) a lireseimilioni (euro 3.098).

2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazio-ni alle disposizioni della presente legge, ad ecce-zione di quelle relative alle disposizioni dell’arti-colo 8 per le quali si applica la sanzione ammini-strativa da lire trecentomila (euro 154) a lire duemilioni (euro 1.032) .

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si appli-cano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17quater del testo unico delle leggi di pubblica sicu-rezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,n. 773.

[4. L’ufficio provinciale dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato riceve il rapporto di cui

© Laurus Robuffo

Page 21: 33 ESERCIZI PUBBL

all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, eapplica le sanzioni amministrative.]

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sen-si dell’art. 8, comma 5, il sindaco dispone lasospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 3 perun periodo non inferiore a dieci giorni e non supe-riore a venti giorni, che ha inizio dal termine delturno non osservato.–––––––––––

I commi 1, 3 e 4 sono stati così sostituiti dalD.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 (art. 12).

Il comma 2 già sostituito dall’art. 12 del D.lgs480/1994 cit. è stato, da ultimo così sostituito dal-l’art. 3-quinquies del D.L. 18 settembre 1995, n.381, conv. con mod., della legge 15 novembre1995, n. 480.

Il co. 4 è stato abrogato dal D.Lgs 31 marzo1998, n. 112.

Art. 11. Disposizioni transitorie. 1. A coloroche, alla data di entrata in vigore della presentelegge, sono in possesso delle autorizzazioni previ-ste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successi-ve modificazioni, e dall’art. 32 del decreto delMinistro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro tito-lo per l’esercizio delle attività disciplinate dallapresente legge, sono rilasciate d’ufficio le corri-spondenti autorizzazioni previste dalla medesima.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che,alla data di entrata in vigore della presente legge,risultano regolarmente iscritti al registro degliesercenti il commercio di cui all’art. 1 della legge11 giugno 1971, n. 426.

Art. 12. Regolamento di esecuzione. 1. Entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge è emanato il relativo regola-mento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,con decreto dei Ministri dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato e dell’interno, di concer-to con il Ministro della sanità, sentite le organizza-zioni nazionali del commercio, del turismo e deiservizi.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazionialle norme in esso contenute, sanzioni amministra-tive pecuniarie da lire duecentomila (pari a euro103,29) a lire otto milioni (pari a euro 4.131,65)applicate dall’ufficio provinciale dell’industria, delcommercio e dell’artigianato e, nei casi più gravi,la sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 3della presente legge, disposta dal sindaco per unadurata non superiore a quindici giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome legge dello Stato.

5.

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564. Regola-mento concernente i criteri di sorvegliabi-lità dei locali adibiti a pubblici esercizi perla somministrazione di alimenti e bevande.

1. Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporanea-mente o per attività stagionale, ad esercizio per lasomministrazione al pubblico di alimenti o bevan-de devono avere caratteristiche costruttive tali danon impedire la sorvegliabilità delle vie d’accessoo d’uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l’ac-cesso diretto della strada, piazza o altro luogo pub-blico e non possono essere utilizzati per l’accessoad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gliaccessi devono essere integralmente visibili dallastrada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o pianosuperiore a quello della strada, piazza o altro luogopubblico d’accesso, la visibilità esterna deve esse-re specificamente verificata dall’autorità di pubbli-ca sicurezza, che può prescrivere, quando la misu-ra risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l’ap-posizione di idonei sistemi di illuminazione e disegnalazione degli accessi e la chiusura di ulterio-ri vie d’accesso o d’uscita.

2. Caratteristiche delle vie d’accesso.1. Nessun impedimento deve essere frapposto

all’ingresso o uscita del locale durante l’orario diapertura dell’esercizio e la porta d’accesso deveessere costruita in modo da consentire sempre l’a-pertura all’esterno.

3. Sorvegliabilità interna.1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusio-

ne dei servizi igienici e dei vani non aperti al pub-blico, non possono essere chiuse da porte o gratemunite di serratura o da altri sistemi di chisura chenon consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblicodevono essere indicati al momento della richiestadell’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, del-la legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essereimpedito l’accesso agli ufficiali ed agenti di pub-blica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi dilegge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediantetarghe o altre indicazioni anche luminose, quandoprescritto, l’identificabilità degli accessi ai vaniinterni dell’esercizio e le vie d’uscita del medesi-mo.

© Laurus Robuffo

Page 22: 33 ESERCIZI PUBBL

4. Caratteristiche dei locali adibiti alla sommi-nistrazione di alimenti e bevande annessi a cir-coli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si som-ministrano alimenti o bevande devono essere ubi-cati all’interno della struttura adibita a sede del cir-colo o dell’ente collettivo e non devono avereaccesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pub-blici. All’esterno della struttura non possono esse-re apposte insegne, targhe o altre indicazioni chepubblicizzino le attività di somministrazione eser-citate all’interno.

5. Norma transitoria.1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data

di entrata in vigore del presente regolamento, lasomministrazione di alimenti e bevande, dovran-no essere resi conformi alle disposizioni degliarticoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 otto-bre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati oenti che siano stati autorizzati, alla data di entratain vigore del presente regolamento, a sommini-strare alimenti e bevande, devono altresì ottempe-rare al divieto di apporre all’esterno dei localiinsegne, targhe o altre indicazioni che pubbliciz-zino l’attività di somministrazione effettuataall’interno (1).

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti apubblico esercizio e i locali aventi diversa destina-zione, esistenti alla data di entrata in vigore delpresente regolamento debbono essere chiuse achiave durante l’orario di apertura del pubblicoesercizio e deve essere impedito l’accesso a chiun-que.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 5agosto 1994, n. 534.

6.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Riforma delladisciplina relativa al settore del commercio,a norma dell’articolo 4, comma 4, della L.15 marzo 1997, n. 59.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità. 1. Il presente decretostabilisce i principi e le norme generali sull’eserci-zio dell’attività commerciale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di Trento e Bolzano provvedono a quantodisposto dal presente decreto secondo le previsioni

dei rispettivi statuti e delle relative norme di attua-zione.

3. La disciplina in materia di commercio perseguele seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, lalibertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolareriguardo all’informazione, alla possibilità di approv-vigionamento, al servizio di prossimità, all’assorti-mento e alla sicurezza dei prodotti;

c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppodella rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnolo-gica dell’offerta, anche al fine del contenimento deiprezzi;

d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipo-logie delle strutture distributive e le diverse forme divendita, con particolare riguardo al riconoscimentoe alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medieimprese;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del serviziocommerciale nelle aree urbane, rurali, montane,insulari.

Art. 2. Libertà di impresa e libera circolazionedelle merci. 1. L’attività commerciale si fonda sulprincipio della libertà di iniziativa economica priva-ta ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed èesercitata nel rispetto dei principi contenuti nellalegge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per latutela della concorrenza e del mercato.

Art. 3. Obbligo di vendita. 1. In conformità aquanto stabilito dall’articolo 1336 del codice civile,il titolare dell’attività commerciale al dettaglio pro-cede alla vendita nel rispetto dell’ordine temporaledella richiesta.

Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione deldecreto. 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svoltada chiunque professionalmente acquista merci innome e per conto proprio e le rivende ad altri com-mercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzato-ri professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Taleattività può assumere la forma di commercio inter-no, di importazione o di esportazione,

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta dachiunque professionalmente acquista merci in nomee per conto proprio e le rivende, su aree private insede fissa o mediante altre forme di distribuzione,direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio com-merciale, l’area destinata alla vendita, compresaquella occupata da banchi, scaffalature e simili. Noncostituisce superficie di vendita quella destinata amagazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici eservizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficiedi vendita non superiore a 150 mq. nei comuni conpopolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a

© Laurus Robuffo

Page 23: 33 ESERCIZI PUBBL

250 mq. nei comuni con popolazione residente supe-riore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli eserciziaventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione resi-dente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. neicomuni con popolazione residente superiore a10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventisuperficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o unagrande struttura di vendita nella quale più esercizicommerciali sono inseriti in una struttura a destina-zione specifica e usufruiscono di infrastrutturecomuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Aifini del presente decreto per superficie di vendita diun centro commerciale si intende quella risultantedalla somma delle superfici di vendita degli esercizial dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:1) la vendita a favore di dipendenti da parte di

enti o imprese, pubblici o privati, di soci di coope-rative di consumo, di aderenti a circoli privati, non-ché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nellestrutture militari esclusivamente a favore di coloroche hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;3) la vendita per corrispondenza o tramite televi-

sione o altri sistemi di comunicazione;4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle

quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio aisensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successivemodificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni, qualora vendanoesclusivamente prodotti farmaceutici, specialitàmedicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chi-rurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolioqualora vendano esclusivamente generi di monopo-lio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, esuccessive modificazioni, e al relativo regolamentodi esecuzione, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074, e succes-sive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticolicostituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622,e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, iquali esercitino attività di vendita di prodotti agrico-li nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile,alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modi-ficazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e suc-cessive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oliminerali di cui all’articolo 1 del regolamento appro-vato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e suc-

cessive modificazioni. Per vendita di carburanti siintende la vendita dei prodotti per uso di autotrazio-ne, compresi i lubrificanti, effettuata negli impiantidi distribuzione automatica di cui all’articolo 16 deldecreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034, e successive modificazioni, e al decreto legi-slativo l l febbraio 1998, n. 32;

f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’artico-lo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, per la vendita nei locali di produzione o neilocali a questi adiacenti dei beni di produzione pro-pria, ovvero per la fornitura al committente dei beniaccessori all’esecuzione delle opere o alla prestazio-ne del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, non-ché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano alpubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti itticiprovenienti esclusivamente dall’esercizio della loroattività e a coloro che esercitano la vendita dei prodot-ti da essi direttamente e legalmente raccolti su terrenisoggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbati-co, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprieopere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a caratterecreativo, comprese le proprie pubblicazioni di natu-ra scientifica od informativa, realizzate anchemediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata aisensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvatecon regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-sive modificazioni;

l) all’attività di vendita effettuata durante ilperiodo di svolgimento delle fiere campionarie edelle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori,purché riguardi le sole merci oggetto delle manife-stazioni e non duri oltre il periodo di svolgimentodelle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridi-che private alle quali partecipano lo Stato o enti ter-ritoriali che vendano pubblicazioni o altro materialeinformativo, anche su supporto informatico, di pro-pria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto del-la loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l’apertura dellesale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965,e successive modificazioni, nonché dal decreto legi-slativo 8 gennaio 1998, n. 3.

TITOLO IIREQUISITI PER L’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 5. Requisiti di accesso all’attività. 1. Aisensi del presente decreto l’attività commerciale puòessere esercitata con riferimento ai seguenti settorimerceologici: alimentare e non alimentare.

© Laurus Robuffo

Page 24: 33 ESERCIZI PUBBL

2. Non possono esercitare l’attività commerciale,salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;b) coloro che hanno riportato una condanna, con

sentenza passata in giudicato, per delitto non colpo-so, per il quale è prevista una pena detentiva noninferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stataapplicata, in concreto, una pena superiore al minimoedittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna apena detentiva, accertata con sentenza passata ingiudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIIIdel libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolven-za fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, seque-stro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condan-ne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quin-quennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’atti-vità, accertate con sentenza passata in giudicato, peruno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o perdelitti di frode nella preparazione o nel commerciodegli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misu-re di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicatauna delle misure previste dalla legge 31 maggio1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delin-quenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L’accertamento delle condizioni di cui al comma2 è effettuato sulla base delle disposizioni previstedall’articolo 688 del codice di procedura penale, dal-l’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal-l’articolo 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575,e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale,ai sensi del comma 2 del presente articolo, permaneper la durata di cinque anni a decorrere dal giorno incui la pena è stata scontata o si sia in altro modoestinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospen-sione condizionale della pena, dal giorno del pas-saggio in giudicato della sentenza.

5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività dicommercio relativa al settore merceologico alimen-tare, anche se effettuata nei confronti di una cerchiadeterminata di persone, è consentito a chi è in pos-sesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corsoprofessionale per il commercio relativo al settoremerceologico alimentare, istituito o riconosciutodalla regione o dalle province autonome di Trento edi Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anninell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’in-grosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avereprestato la propria opera, per almeno due anni nell’ul-timo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività

nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualifi-cato addetto alla vendita o all’amministrazione o, setrattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo gra-do dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familia-re, comprovata dalla iscrizione all’INPS;

c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio alregistro esercenti il commercio di cui alla legge 11giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologi-ci individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12,comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisi-ti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento allegale rappresentante o ad altra persona specifica-mente preposta all’attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organiz-zazione, la durata e le materie del corso professio-nale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l’ef-fettuazione anche tramite rapporti convenzionalicon soggetti idonei. A tale fine saranno consideratein via prioritaria le camere di commercio, le orga-nizzazioni imprenditoriali del commercio più rap-presentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materieidonee a garantire l’apprendimento delle disposizio-ni relative alla salute, alla sicurezza e all’informa-zione del consumatore. Prevede altresì materie chehanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazio-ne, manipolazione e trasformazione degli alimenti,sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organiz-zazione, la durata e le materie, con particolare rife-rimento alle normative relative all’ambiente, allasicurezza e alla tutela e informazione dei consuma-tori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati adelevare il livello professionale o riqualificare glioperatori in attività. Possono altresì prevedere formedi incentivazione per la partecipazione ai corsi deititolari delle piccole e medie imprese del settorecommerciale.

10. Le regioni garantiscono l’inserimento delleazioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell’ambitodei propri programmi di formazione professionale.

11. L’esercizio dell’attività di commercio all’in-grosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti orto-frutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possessodei requisiti del presente articolo. L’albo istituitodall’articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. l25, èsoppresso.

TITOLO IIIESERCIZIO DELL’ATTIVITÀDI VENDITA AL DETTAGLIO

SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 6. Programmazione della rete distributiva.1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblica-

© Laurus Robuffo

Page 25: 33 ESERCIZI PUBBL

zione del presente decreto definiscono gli indirizzigenerali per l’insediamento delle attività commer-ciali, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributi-va che, in collegamento con le altre funzioni di ser-vizio, assicuri la migliore produttività del sistema ela qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, nell’indicare gli obiettivi di pre-senza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita,il rispetto del principio della libera concorrenza,favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipo-logie distributive;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale eambientale degli insediamenti commerciali con par-ticolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffi-co e l’inquinamento e valorizzare la funzione com-merciale al fine della riqualificazione del tessutourbano, in particolare per quanto riguarda i quartie-ri urbani degradati al fine di ricostituire un ambien-te idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storicianche attraverso il mantenimento delle caratteristi-che morfologiche degli insediamenti e il rispetto deivincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico edambientale;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributi-va nelle zone di montagna, rurali ed insulari ancheattraverso la creazione di servizi commerciali poli-funzionali e al fine di favorire il mantenimento e laricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destina-ti al recupero delle piccole e medie imprese già ope-ranti sul territorio interessato, anche al fine di salva-guardare i livelli occupazionali reali e con facoltà diprevedere a tale fine forme di incentivazione;

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e dellecamere di commercio, industria, artigianato e agri-coltura, un sistema coordinato di monitoraggio rife-rito all’entità e all’efficienza della rete distributivanonchè dell’intera filiera produttiva, comprensivadelle fasi di produzione, trasformazione,commercia-lizzazione e distribuzione di beni e servizi, attraver-so la costituzione di appositi osservatori, ai qualipartecipano anche rappresentanti degli enti locali,delle organizzazioni dei consumatori, delle associa-cioni di rappresentanza delle imprese industriali eartigiane di produzione di beni e servizi, delleimprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,coordinati da un Osservatorio nazionale costituitopresso il Ministero delle attività produttive(1).

2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1,fissano i criteri di programmazione urbanistica rife-riti al settore commerciale, affinché gli strumentiurbanistici comunali individuino:

a) le aree da destinare agli insediamenti com-merciali ed, in particolare, quelle nelle quali con-sentire gli insediamenti di medie e grandi strutturedi vendita al dettaglio,

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insedia-menti commerciali in relazione alla tutela dei beniartistici, culturali e ambientali, nonché dell’arredourbano, ai quali sono sottoposte le imprese commer-ciali nei centri storici e nelle località di particolareinteresse artistico e naturale,

c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolarequelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o diuso pubblico e le quantità minime di spazi per par-cheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;

d) la correlazione dei procedimenti di rilasciodella concessione o autorizzazione edilizia inerentil’immobile o il complesso di immobili e dell’auto-rizzazione all’apertura di una media o grande strut-tura di vendita, eventualmente prevedendone la con-testualità.

3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali dicui al comma 1, tengono conto principalmente dellecaratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, al fine di per-venire ad una programmazione integrata tra centro erealtà periferiche,

b) le aree sovracomunali configurabili come ununico bacino di utenza, per le quali devono essereindividuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qua-lificare la presenza delle attività commerciali e arti-gianali in grado di svolgere un servizio di vicinato,di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artisti-co ed evitare il processo di espulsione delle attivitàcommerciali e artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica alfine di svilupparne il tessuto economico-socialeanche attraverso il miglioramento delle reti infra-strutturali ed in particolare dei collegamenti viari.

4. Per l’emanazione degli indirizzi e dei criteri dicui al presente articolo, le regioni acquisiscono ilparere obbligatorio delle rappresentanze degli entilocali e procedono, altresì, alla consultazione delleorganizzazioni dei consumatori e delle imprese delcommercio.

5. Le regioni stabiliscono il termine, non superio-re a centottanta giorni, entro il quale i comuni sonotenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generalie attuativi e i regolamenti di polizia locale alledisposizioni di cui al presente articolo.

6. In caso di inerzia da parte del comune, le regio-ni provvedono in via sostitutiva adottando le normenecessarie, che restano in vigore fino alla emanazio-ne delle norme comunali.–––––––––––

(1) Lettera prima sostituita dall’art. 23, D.L. 30settembre 2003, n. 269, conv., con modif., della L.,24 novembre 2003, n.326 e poi così modificato dal-l’art. 4, comma 84, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 7. Esercizi di vicinato. 1. L’apertura, il tra-sferimento di sede e l’ampliamento della superficiefino ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera

© Laurus Robuffo

Page 26: 33 ESERCIZI PUBBL

© Laurus Robuffo

d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previacomunicazione al comune competente per territorioe possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalricevimento della comumcazione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il sog-getto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ar-ticolo 5;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di poli-zia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regola-menti edilizi e le norme urbanistiche nonché quellerelative alle destinazioni d’uso;

c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazionee la superficie di vendita dell’esercizio;

d) l’esito della eventuale valutazione in caso diapplicazione della disposizione di cui all’articolo10, comma 1, lettera c).

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negliesercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei pro-dotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997,n. 77, è consentito il consumo immediato dei mede-simi a condizione che siano esclusi il servizio disomministrazione e le attrezzature ad esso diretta-mente finalizzati.

Art. 8. Medie strutture di vendita. 1. L’apertu-ra, il trasferimento di sede e l’ampliamento dellasuperficie fino ai limiti di cui all’articolo 4, comma1, lettera e), di una media struttura di vendita sonosoggetti ad autorizzazione rilasciata dal comunecompetente per territorio, anche in relazione agliobiettivi di cui all’articolo 6, comma 1.

2. Nella domanda l’interessato dichiara:a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ar-

ticolo 5;b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione

e la superficie di vendita dell’esercizio;c) le eventuali comunicazioni di cui all’articolo

10, commi 2 e 3, del presente decreto.3. Il comune, sulla base delle disposizioni regiona-

li e degli obiettivi indicati all’articolo 6, sentite leorganizzazioni di tutela dei consumatori e le orga-nizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta icriteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alcomma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimentoconcernente le domande relative alle medie struttu-re di vendita, stabilisce il termine, comunque nonsuperiore ai novanta giorni dalla data di ricevimen-to, entro il quale le domande devono ritenersi accol-te qualora non venga comunicato il provvedimentodi diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assi-curare trasparenza e snellezza dell’azione ammini-strativa e la partecipazione al procedimento ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodifiche.

Art. 9. Grandi strutture di vendita. 1. L’apertu-ra, il trasferimento di sede e l’ampliamento della

superficie di una grande struttura di vendita, sonosoggetti ad autorizzazione rilasciata dal comunecompetente per territorio.

2. Nella domanda l’interessato dichiara:a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ar-

ticolo 5;b) il settore o i settori merceologici, I’ubicazione

e la superficie di vendita dell’esercizio;c) le eventuali comunicazioni di cui all’articolo

10, commi 2 e 3, del presente decreto.3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è

esaminata da una conferenza di servizi indetta dalcomune, salvo quanto diversamente stabilito nelledisposizioni di cui al comma 5, entro sessanta gior-ni dal ricevimento, composta da tre membri, rappre-sentanti rispettivamente la regione, la provincia e ilcomune medesimo, che decide in base alla confor-mità dell’insediamento ai criteri di programmazionedi cui all’articolo 6. Le deliberazioni della conferen-za sono adottate a maggioranza dei componentientro novanta giorni dalla convocazione; il rilasciodell’autorizzazione è subordinato al parere favore-vole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svol-te in seduta pubblica, partecipano a titolo consulti-vo i rappresentanti dei comuni contermini, delleorganizzazioni dei consumatori e delle imprese delcommercio più rappresentative in relazione albacino d’utenza dell’insediamento interessato. Oveil bacino d’utenza riguardi anche parte del territo-rio di altra regione confinante, la conferenza deiservizi ne informa la medesima e ne richiede ilparere non vincolante ai fini del rilascio della auto-rizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimentoconcernente le domande relative alle grandi struttu-re di vendita; stabilisce il termine comunque nonsuperiore a centoventi giorni dalla data di convoca-zione della conferenza di servizi di cui al comma 3entro il quale le domande devono ritenersi accoltequalora non venga comunicato il provvedimento didiniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicu-rare trasparenza e snellezza dell’azione amministra-tiva e la partecipazione al procedimento ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodifiche.

Art. 10. Disposizioni particolari. 1. La regioneprevede disposizioni per favorire lo sviluppo dellarete commerciale nelle aree montane, rurali e insu-lari, per riqualificare la rete distributiva e rivitaliz-zare il tessuto economico sociale e culturale neicentri storici, nonché per consentire una equilibratae graduale evoluzione delle imprese esistenti nellearee urbane durante la fase di prima applicazionedel nuovo regime amministrativo. In particolare,prevede:

a) per i comuni, le frazioni e le altre aree conpopolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle

Page 27: 33 ESERCIZI PUBBL

© Laurus Robuffo

zone montane e insulari, la facoltà di svolgere con-giuntamente in un solo esercizio, oltre all’attivitàcommerciale, altri servizi di particolare interesse perla collettività, eventualmente in convenzione consoggetti pubblici o privati. Per queste aree le regio-ni possono prevedere l’esenzione di tali attività datributi regionali; per tali esercizi gli enti locali pos-sono stabilire particolari agevolazioni, fino allaesenzione, per i tributi di loro competenza;

b) per centri storici, aree o edifici aventi valorestorico, archeologico, artistico e ambientale, l’attri-buzione di maggiori poteri ai comuni relativamentealla localizzazione e alla apertura degli esercizi divendita, in particolare al fine di rendere compatibilii servizi commerciali con le funzioni territoriali inordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori eall’arredo urbano, utilizzando anche specifichemisure di agevolazione tributaria e di sostegnofinanziario,

c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell’ar-ticolo 6, comma 3, l’indicazione dei criteri in base aiquali i comuni, per un periodo non superiore a dueanni, possono sospendere o inibire gli effetti dellacomunicazione all’apertura degli esercizi di vicina-to sulla base di specifica valutazione circa l’impattodel nuovo esercizio sull’apparato distributivo e sultessuto urbano ed in relazione a programmi di qua-lificazione della rete commerciale finalizzati allarealizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alleesigenze dei consumatori.

2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini delriconoscimento della priorità alle domande di rila-scio di autorizzazione all’apertura di una media ogrande struttura di vendita che prevedono la con-centrazione di preesistenti medie o grandi strutture el’assunzione dell’impegno di reimpiego del perso-nale dipendente, ovvero, qualora trattasi di eserciziappartenenti al settore non alimentare, alle domandedi chi ha frequentato un corso di formazione profes-sionale per il commercio o risulta in possesso diadeguata qualificazione. Il rilascio della nuova auto-rizzazione comporta la revoca di quelle relative allestrutture preesistenti, prese in considerazione ai finidella predetta priorità.

3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l’auto-rizzazione all’apertura di una media struttura di ven-dita e all’ampliamento della superficie di una mediao di una grande struttura di vendita è dovuta a segui-to di concentrazione o accorpamento di eserciziautorizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 11giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di lar-go e generale consumo. Il rilascio dell’autorizzazio-ne comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativiai preesistenti esercizi. Nell’applicazione della pre-sente disposizione la regione tiene conto anche del-la condizione relativa al reimpiego del personaledegli esercizi concentrati o accorpati (1).

4. La regione può individuare le zone del proprio

territorio alle quali applicare i limiti massimi disuperficie di vendita di cui all’articolo 4, lettere d)ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche,anche in deroga al criterio della consistenza demo-grafica.

5. Ai fini della realizzazione del sistema di moni-toraggio previsto dall’articolo 6, comma 1, letterag), la conferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, su propo-sta del Ministero dell’industria, del commercio edell’artigianato, definisce i contenuti di una moduli-stica univoca da utilizzare per le comunicazioni e leautorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stes-so scopo i dati relativi al settore merceologico e allasuperficie e all’ubicazione degli esercizi di venditasono denunciati all’ufficio del registro delle impre-se, che li iscrive nel repertorio delle notizie econo-miche e amministrative. Tali dati sono messi adisposizione degli osservatori regionali e nazionaledi cui al predetto articolo 6.–––––––––––

(1) Si riporta l’art. 20 della L. 5 marzo 2001, n.57:

«Art. 20. (Norme in materia di apertura di eserci-zi commerciali.) 1. Fino alla definizione da partedelle regioni delle modalità di attuazione dell’arti-colo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 144, non può essere negata l’autorizzazio-ne all’apertura di un esercizio avente una superficiedi vendita superiore a 1.500 mq in caso di concen-trazione di esercizi di vendita di cui all’articolo 4,comma 1, lettera d), del citato decreto legislativon. 114 del 1998, operanti nello stesso comune eautorizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge 11giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi dilargo e generale consumo. La superficie di vendi-ta del nuovo esercizio non può essere superiorealla somma dei limiti massimi indicati alla citatalettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decretolegislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del nume-ro degli esercizi concentrati. Il rilascio dell’auto-rizzazione comporta la revoca dei titoli autorizza-tori preesistenti».

TITOLO IV

ORARI DI VENDITA

Art. 11. Orario di apertura e di chiusura. 1. Gliorari di apertura e di chiusura al pubblico degli eser-cizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla liberadeterminazione degli esercenti nel rispetto delledisposizioni del presente articolo e dei criteri ema-nati dai comuni, sentite le organizzazioni locali deiconsumatori, delle imprese del commercio e deilavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto dispo-sto dall’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno1990, n. 142.

Page 28: 33 ESERCIZI PUBBL

© Laurus Robuffo

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gliesercizi commerciali di vendita al dettaglio possonorestare aperti al pubblico in tutti i giorni della setti-mana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto ditali limiti l’esercente può liberamente determinarel’orario di apertura e di chiusura del proprio eserci-zio non superando comunque il limite delle trediciore giornaliere.

3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblicol’orario di effettiva apertura e chiusura del proprioesercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei diinformazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano lachiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, neicasi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni dicui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infra-settimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui alcomma 1, individua i giorni e le zone del territorionei quali gli esercenti possono derogare all’obbligodi chiusura domenicale e festiva. Detti giorni com-prendono comunque quelli del mese di dicembre,nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corsodegli altri mesi dell’anno.

Art. 12. Comuni ad economia prevalentementeturistica e città d’arte. 1. Nei comuni ad economiaprevalentemente turistica, nelle città d’arte o nellezone del territorio dei medesimi, gli esercenti deter-minano liberamente gli orari di apertura e di chiusu-ra e possono derogare dall’obbligo di cui all’artico-lo 11, comma 4.

2. Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto neiperiodi di maggiore afflusso turistico, idonei livellidi servizio e di informazione, le organizzazioni loca-li dei consumatori, delle imprese del commercio edel turismo e dei lavoratori dipendenti, possonodefinire accordi da sottoporre al sindaco per l’eser-cizio delle funzioni di cui all’articolo 36, comma 3,della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, anche su proposta deicomuni interessati e sentite le organizzazioni deiconsumatori, delle imprese del commercio e delturismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni indi-viduano i comuni ad economia prevalentementeturistica, le città d’arte o le zone del territorio deimedesimi e i periodi di maggiore afflusso turisticonei quali gli esercenti possono esercitare la facoltàdi cui al comma 1.

Art. 13. Disposizioni speciali. 1. Le disposizio-ni del presente titolo non si applicano alle seguen-ti tipologie di attività: le rivendite di generi dimonopolio; gli esercizi di vendita interni ai cam-peggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alber-ghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situatinelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle sta-zioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle

rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; lerosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializza-ti nella vendita di bevande, fiori, piante e articolida giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastrimagnetici, musicassette, videocassette, opere d’ar-te, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, arti-coli da ricordo e artigianato locale, nonché le sta-zioni di servizio autostradali, qualora le attività divendita previste dal presente comma siano svoltein maniera esclusiva e prevalente, e le sale cine-matografìche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garan-tire l’apertura al pubblico in caso di più di due festi-vità consecutive. Il sindaco definisce le modalità peradempiere all’obbligo di cui al presente comma.

3. I comuni possono autorizzare, in base alle esi-genze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche delterritorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orarionotturno esclusivamente per un limitato numero diesercizi al vicinato.

TITOLO V

OFFERTA DI VENDITA

Art. 14. Pubblicità dei prezzi. 1. I prodotti espo-sti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne oall’ingresso del locale e nelle immediate adiacenzedell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi divendita, ovunque collocati, debbono indicare, inmodo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita alpubblico, mediante l’uso di un cartello o con altremodalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identicidello stesso valore è sufficiente l’uso di un unicocartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di taliesercizi organizzati con il sistema di vendita dellibero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzodeve essere osservato in ogni caso per tutte le mercicomunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al detta-glio si trovi già impresso in maniera chiara e concaratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmen-te visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazio-ne del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’ob-bligo dell’indicazione del prezzo di vendita al detta-glio per unità di misura.

Art. 15. Vendite straordinarie. 1. Per venditestraordinarie si intendono le vendite di liquidazione,le vendite di fine stagione e le vendite promoziona-li nelle quali l’esercente dettagliante offre condizio-ni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei pro-pri prodotti.

2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dal-l’esercente dettagliante al fine di esitare in brevetempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazio-

Page 29: 33 ESERCIZI PUBBL

© Laurus Robuffo

ne dell’attività commerciale, cessione dell’azienda,trasferimento dell’azienda in altro locale, trasforma-zione o rinnovo dei locali e possono essere effettua-te in qualunque momento dell’anno, previa comuni-cazione al comune dei dati e degli elementi compro-vanti tali fatti.

3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodot-ti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili dinotevole deprezzamento se non vengono vendutientro un certo periodo di tempo.

4. Le vendite promozionali sono effettuate dall’e-sercente dettagliante per tutti o una parte dei prodot-ti merceologici e per periodi di tempo limitato.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articololo sconto o il ribasso effettuato deve essere espressoin percentuale sul prezzo normale di vendita chedeve essere comunque esposto.

6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli entilocali, le organizzazioni dei consumatori e delleimprese del commercio, disciplinano le modalità disvolgimento, la pubblicità anche ai fini di una cor-retta informazione del consumatore, i periodi e ladurata delle vendite di liquidazione e delle venditedi fine stagione.

7. Per vendita sottocosto si intende la vendita alpubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prez-zo inferiore a quello risultante dalle fatture di acqui-sto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e diogni altra imposta o tassa connessa alla natura delprodotto e diminuito degli eventuali sconti o contri-buzioni riconducibili al prodotto medesimo purchédocumentati.

8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto ilGoverno si avvale della facoltà prevista dall’artico-lo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59.Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quantodisposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 22, com-mi 2 e 3.

9. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato promuove la sottoscrizione di codici diautoregolamentazione delle vendite di cui al comma7 tra le organizzazioni rappresentative delle impreseproduttrici e distributive.

TITOLO VIFORME SPECIALI

DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 16. Spacci interni. 1. La vendita di prodottia favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici oprivati, di militari, di soci di cooperative di consu-mo, di aderenti a circoli privati, nonché la venditanelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favo-re di coloro che hanno titolo ad accedervi è sogget-ta ad apposita comunicazione al comune competen-te per territorio e deve essere effettuata in locali non

aperti al pubblico, che non abbiano accesso dallapubblica via.

2. L’attività può essere iniziata decorsi trenta gior-ni dal ricevimento della comunicazione di cui alcomma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata lasussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 dellapersona preposta alla gestione dello spaccio, ilrispetto delle norme in materia di idoneità dei loca-li, il settore merceologico, l’ubicazione e la superfi-cie di vendita.

Art. 17. Apparecchi automatici. 1. La vendita deiprodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi auto-matici è soggetta ad apposita comunicazione alcomune competente per territorio.

2. L’attività può essere iniziata decorsi trenta gior-ni dal ricevimento della comunicazione di cui alcomma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata lasussistenza del possesso dei requisiti di cui all’arti-colo 5, il settore merceologico e l’ubicazione, non-ché, se l’apparecchio automatico viene installatosulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sul-l’occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automaticieffettuata in apposito locale ad essa adibito in modoesclusivo, è soggetta alle medesime disposizioniconcernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

Art. 18. Vendita per corrispondenza, televisioneo altri sistemi di comunicazione. 1. La vendita aldettaglio per corrispondenza o tramite televisione oaltri sistemi di comunicazione è soggetta a previacomunicazione al comune nel quale l’esercente ha laresidenza, se persona fisica, o la sede legale. L’atti-vità può essere iniziata decorsi trenta giorni dal rice-vimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se nona seguito di specifica richiesta. È consentito l’inviodi campioni di prodotti o di omaggi, senza spese ovincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deveessere dichiarata la sussistenza del possesso dei requi-siti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sonoeffettuate tramite televisione, l’emittente televisivadeve accertare, prima di metterle in onda, che il tito-lare dell’attività è in possesso dei requisiti prescrittidal presente decreto per l’esercizio della vendita aldettaglio. Durante la trasmissione debbono essereindicati il nome e la denominazione o la ragionesociale e la sede del venditore, il numero di iscrizio-ne al registro delle imprese ed il numero della parti-ta IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il liberoaccesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate permezzo della televisione o di altri sistemi di comuni-cazione sono vietate.

Page 30: 33 ESERCIZI PUBBL

© Laurus Robuffo

6. Chi effettua le vendite tramite televisione perconto terzi deve essere in possesso della licenza pre-vista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si appli-cano altresì le disposizioni di cui al decreto legisla-tivo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contrattinegoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 19. Vendite effettuate presso il domiciliodei consumatori. 1. La vendita al dettaglio o la rac-colta di ordinativi di acquisto presso il domicilio deiconsumatori, è soggetta a previa comunicazione alcomune nel quale l’esercente ha la residenza, se per-sona fisica, o la sede legale.

2. L’attività può essere iniziata decorsi trenta gior-ni dal ricevimento della comunicazione di cui alcomma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata lasussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 e il set-tore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avva-lersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, necomunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezzadel luogo nel quale ha la residenza o la sede legale erisponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi.Gli incaricati devono essere in possesso dei requisi-ti di cui all’articolo 5, comma 2.

5. L’impresa di cui al comma 1 rilascia un tesseri-no di riconoscimento alle persone incaricate, chedeve ritirare non appena esse perdano i requisitirichiesti dall’articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5deve essere numerato e aggiornato annualmente,deve contenere le generalità e la fotografia dell’in-caricato, l’indicazione a stampa della sede e dei pro-dotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché delnome del responsabile dell’impresa stessa, e la firmadi quest’ultimo e deve essere esposto in modo visi-bile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati siapplicano anche nel caso di operazioni di vendita adomicilio del consumatore effettuate dal commer-ciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5e 6 è obbligatorio anche per l’imprenditore cheeffettua personalmente le operazioni disciplinate dalpresente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si appli-ca altresì la disposizione dell’articolo 18, comma 7.

Art. 20. Propaganda a fini commerciali. l. L’esi-bizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazionedi qualsiasi altra forma di propaganda commercialepresso il domicilio del consumatore o nei locali neiquali il consumatore si trova, anche temporanea-mente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago,sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e

sul tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19,commi 4, 5, 6 e 8.

Art. 21. Commercio elettronico. 1. Il Ministerodell’industria, del commercio e dell’artigianato pro-muove l’introduzione e l’uso del commercio elettro-nico con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercatoelettronico,

b) tutelare gli interessi dei consumatori;c) promuovere lo sviluppo di campagne di infor-

mazione ed apprendimento per operatori del settoreed operatori del servizio,

d) predisporre azioni specifiche finalizzate amigliorare la competitività globale delle imprese,con particolare riferimento alle piccole e alle medie,attraverso l’utilizzo del commercio elettronico;

e) favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestio-ne di qualità volte a garantire l’affidabilità deglioperatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

f) garantire la partecipazione italiana al processodi cooperazione e negoziazione europea ed interna-zionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministerodell’industria, del commercio e dell’artigianatopuò stipulare convenzioni e accordi di programmacon soggetti pubblici o privati interessati, nonchécon associazioni rappresentative delle imprese edei consumatori.

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 22. Sanzioni e revoca. 1. Chiunque viola ledisposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18e 19 del presente decreto è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire5.000.000 (euro 2.582) a lire 30.000.000 (euro15.493).

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sin-daco può inoltre disporre la sospensione della atti-vità di vendita per un periodo non superiore a ventigiorni. La recidiva si verifica qualora sia stata com-messa la stessa violazione per due volte in un anno,anche se si è proceduto al pagamento della sanzionemediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è puni-to con la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire 1.000.000 (euro 516) a lire6.000.000 (euro 3.098).

4. L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora iltitolare:

a) non inizia l’attività di una media struttura divendita entro un anno dalla data del rilascio o entrodue anni se trattasi di una grande struttura di vendita,salvo proroga in caso di comprovata necessità,

Page 31: 33 ESERCIZI PUBBL

b) sospende l’attività per un periodo superiore adun anno,

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cuiall’articolo 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioniin materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospen-sione dell’attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio divicinato qualora il titolare:

a) sospende l’attività per un periodo superiore adun anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti di cuiall’articolo 5, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioniin materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospen-sione dell’attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sin-daco ordina la chiusura immediata dell’esercizio divendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’auto-rità competente è il sindaco del comune nel quale han-no avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono iproventi derivanti dai pagamenti in misura ridottaovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

TITOLO VIII

ORGANISMI ASSOCIATIVI

Art. 23. Centri di assistenza tecnica. 1. Al finedi sviluppare i processi di ammodernamento dellarete distributiva possono essere istituiti centri diassistenza alle imprese costituiti, anche in formaconsortile, dalle associazioni di categoria maggior-mente rappresentative del settore a livello provin-ciale e da altri soggetti interessati. I centri sono auto-rizzati dalla regione all’esercizio delle attività previ-ste nello statuto con modalità da definirsi con appo-sito provvedimento e sono finanziabili con il fondodi cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto1997, n. 266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivitàdi assistenza tecnica e di formazione e aggioma-mento in materia di innovazione tecnologica e orga-nizzativa, gestione economica e finanziaria diimpresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari,sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’am-biente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materieeventualmente previste dallo statuto di cui al comma1, nonché attività finalizzate alla certificazione diqualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersidei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapportotra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

Art. 24. Interventi per i consorzi e le cooperati-ve di garanzia collettiva fidi. 1. I consorzi e le coo-perative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo9, comma 9, del decreto legge 1° ottobre 1982, n.

697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n.887, e successive modifiche, possono costituiresocietà finanziarie aventi per finalità lo sviluppodelle imprese operanti nel commercio, nel turismo enei servizi.

2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti perl’esercizio delle attività di cui al presente articolo,sono i seguenti:

a) siano ispirate ai princìpi di mutualità, richia-mati espressamente e inderogabilmente nei rispetti-vi statuti;

b) siano costituite da almeno 30 consorzi e coo-perative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,distribuiti sull’intero territorio nazionale;

c) siano iscritte all’apposito elenco tenuto dalMinistro del tesoro, del bilancio e della programma-zione economica, in conformità al decreto legislati-vo 1° settembre 1993 n. 385.

3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanzadel commercio, del turismo e dei servizi, per le fina-lità di cui al presente articolo, possono promuoveresocietà finanziarie che abbiano i requisiti nel mede-simo previsti.

4. Il Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato può disporre il finanziamento dellesocietà finanziarie per le attività destinate:

a) all’incremento di fondi di garanzia intercon-sortili gestiti dalle società finanziarie di cui al com-ma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie afavore dei consorzi e delle cooperative di garanziacollettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari almiglioramento dell’efficienza ed efficacia operativadei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favo-rire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanziacollettiva fidi;

c bis) alla realizzazione di servizi di progettazio-ne e assistenza tecnica agli operatori del settoreanche mediante la costituzione di società partecipa-te dalle società finanziarie previste dal comma 1(33/a).

5. Con decreto del Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, di concerto con ilMinistro del tesoro, del bilancio e della programma-zione economica, da emanarsi entro novanta giornidalla data di entrata in vigore delle presenti disposi-zioni,sono fissati i criteri e le modalità per gli inter-venti di cui al comma 4.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nellimite di 80 miliardi di lire per l’anno 1998, sonoposti a carico delle risorse disponibili, per gli inter-venti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell’ap-posita sezione del Fondo di cui all’articolo 4, com-ma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, con-vertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine ilMinistro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta

© Laurus Robuffo

Page 32: 33 ESERCIZI PUBBL

ad apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 14della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25. Disciplina transitoria. 1. I soggetti tito-lari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività divendita dei prodotti appartenenti alle tabelle mer-ceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministe-riale 4 agosto 1988 n. 375 e all’articolo 2 del decre-to ministeriale 17 settembre 1996 n. 561, hanno tito-lo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al setto-re merceologico corrispondente, fatto salvo il rispet-to dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere chel’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indi-cazione del settore medesimo a partire dalla data dipubblicazione del presente decreto, ad eccezione deisoggetti in possesso delle tabelle speciali riservate aititolari di farmacie di cui all’allegato 9 del decretoministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quelleriservate ai soggetti titolari di rivendite di generi dimonopolio e di impianti di distribuzione automaticadei carburanti di cui all’articolo 1 del decreto mini-steriale 17 settembre 1996, n. 561.

2. A partire dalla data di pubblicazione del presen-te decreto sono soggette a previa comunicazione alcomune competente per territorio il trasferimentodella proprietà o della gestione dell’attività, il tra-sferimento di sede e l’ampliamento della superficiedegli esercizi di vendita entro i limiti di superficie dicui all’articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermol’obbligo per il subentrante del possesso dell’iscri-zione al registro degli esercenti il commercio secon-do quanto previsto dall’articolo 49 del decreto mini-steriale 4 agosto 1988, n. 375.

3. Fino al termine di cui all’articolo 26, comma 1,non può essere negata l’autorizzazione all’aperturadi un esercizio avente una superficie di vendita nonsuperiore a 1.500 mq in caso di concentrazione diesercizi di vendita di cui all’articolo 4, comma 1,lettera d), operanti nello stesso comune e autorizza-ti ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 giugno1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presentedecreto, per la vendita di generi di largo e generaleconsumo. La superficie di vendita del nuovo eserci-zio deve essere pari alla somma dei limiti massimiindicati alla predetta lettera d), tenuto conto delnumero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell’au-torizzazione comporta la revoca dei titoli autorizza-tori preesistenti.

4. Le domande di rilascio dell’autorizzazioneall’apertura di un nuovo esercizio prevista dall’arti-colo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corsodi istruttoria alla data di pubblicazione del presentedecreto, sono esaminate ai sensi della predetta leggen. 426 del 1971 e decise con provvedimento espres-

so entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.Dalla data di pubblicazione del presente decreto efino al termine del periodo di cui all’articolo 26,comma 1, è sospesa la presentazione delle domande,tranne nel caso di cui al comma 3.

5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni pre-viste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale peril prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998e corredate a norma secondo attestazione delresponsabile del procedimento, sono esaminate edecise con provvedimento espresso entro centottan-ta giorni dalla suddetta data.

6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cuiall’articolo 6, fatto comunque salvo quanto previstodal successivo articolo 31, alle domande di rilasciodelle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmessealla giunta regionale per il prescritto nulla osta alladata del 16 gennaio 1998, nonché alle domande peril rilascio delle medesime autorizzazioni presentatesuccessivamente e fino alla data di pubblicazionedel presente decreto, non è dato seguito. Dalla datadi pubblicazione del presente decreto e fino all’e-manazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 èsospesa la presentazione delle domande.

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autoriz-zati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ediscritti da almeno cinque anni alla gestione pensio-nistica presso l’INPS, che cessano l’attività e resti-tuiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesisuccessivi alla data di entrata in vigore del presentedecreto, possono usufruire di un indennizzo teso afavorire la loro ricollocazione professionale.

8. Il Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro edella previdenza sociale, con proprio regolamentodefinisce criteri e modalità per l’erogazione dell’in-dennizzo di cui al comma 7, l’entità dello stesso e larelativa modulazione tenuto conto dell’anzianità diesercizio dei titolari, della eventuale esclusività del-l’attività commerciale esercitata quale fonte di red-dito, della situazione patrimoniale e della tipologiadell’attività svolta.

9. La concessione dell’indennizzo di cui al comma7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l’an-no 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gliinterventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nel-l’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 4,comma 6, del decreto legge 8 febbraio l995 n. 32,convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A talfine il Ministro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato è autorizzato a trasferire le somme sud-dette ad apposita sezione del Fondo di cui all’artico-lo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Art. 26. Disposizioni finali. 1. Ad eccezione del-l’articolo 6, dell’articolo 10, dell’articolo 15, commi

© Laurus Robuffo

Page 33: 33 ESERCIZI PUBBL

7, 8 e 9, dell’articolo 21, dell’articolo 25, commi 1,2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, lenorme contenute nel presente decreto hanno effica-cia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo gior-no dalla sua pubblicazione.

2. È vietato l’esercizio congiunto nello stesso loca-le dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettagliosalvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo ildiritto acquisito dagli esercenti in attività alla data dicui al comma 1.

3. Ai fini della commercializzazione restano salvele disposizioni concernenti la vendita di determinatiprodotti previste da leggi speciali.

[4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvoquanto previsto in materia di esercizio dell’attivitàdi vendita di giornali, quotidiani e periodici dallalegge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche,e ai soggetti titolari di dette attività non si applicanole disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1.Decorso tale termine all’attività di vendita di gior-nali, quotidiani e periodici si applica la disciplinagenerale prevista dal presente decreto, fatta salva laparità di trattamento nelle condizioni di vendita e didistribuzione delle testate.]

5. È soggetto alla sola comunicazione al comunecompetente per territorio il trasferimento dellagestione o della proprietà per atto tra vivi o per cau-sa di morte, nonché la cessazione dell’attività relati-va agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel casodi cui al presente comma si applicano le disposizio-ni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.

6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426e successive modificazioni, ed il decreto ministeria-le 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9dell’articolo 56 e dell’allegato 9 e delle disposizio-ni concernenti il registro esercenti il commerciorelativamente alla attività di somministrazione dialimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991,n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558;la legge 19 marzo 1980, n. 80 come modificata dal-la legge 12 aprile 1991, n. 130; l’articolo 8 deldecreto legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,n. 887, come riformulato dall’articolo 1 del decretolegge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l’arti-colo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decretodel Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.384, l’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settem-bre 1996, n. 561; l’articolo 2, commi 89 e 90 dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altranorma contraria al presente decreto o con essoincompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50,55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presi-dente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, comemodificata ed integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994,n. 407.

TITOLO X

COMMERCIO AL DETTAGLIOSU AREE PUBBLICHE

Art. 27. Definizioni. 1. Ai fini del presente titolosi intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l’attivitàdi vendita di merci al dettaglio e la somministrazio-ne di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbli-che, comprese quelle del demanio marittimo o sullearee private delle quali il comune abbia la disponi-bilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piaz-ze, comprese quelle di proprietà privata gravate daservitù di pubblico passaggio ed ogni altra area diqualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o diarea privata della quale il comune abbia la disponi-bilità che viene data in concessione all’operatoreautorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

d) per mercato, l’area pubblica o privata dellaquale il comune abbia la disponibilità, composta dapiù posteggi, attrezzata o meno e destinata all’eser-cizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni dellasettimana o del mese per l’offerta integrata di mercial dettaglio, la somministrazione di alimenti ebevande, I’erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dal-l’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche oprivate delle quali il comune abbia la disponibilità,di operatori autorizzati ad esercitare il commercio suaree pubbliche, in occasione di particolari ricorren-ze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero dellevolte che l’operatore si è presentato in tale mercatoprescindendo dal fatto che vi abbia potuto o menosvolgere l’attività;

g) per presenze effettive in una fiera, il numerodelle volte che l’operatore ha effettivamente eserci-tato l’attività in tale fiera.

Art. 28. Esercizio dell’attività. 1. Il commerciosulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è sog-getto ad apposita autorizzazione rilasciata a personefisiche o a società di persone regolarmente costitui-te secondo le norme vigenti.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività divendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo diun posteggio è rilasciata, in base alla normativaemanata dalla regione, dal sindaco del comune sededel posteggio ed abilita anche all’esercizio in formaitinerante nell’ambito del territorio regionale.

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività divendita sulle aree pubbliche esclusivamente in for-ma itinerante è rilasciata, in base alla normativa

© Laurus Robuffo

Page 34: 33 ESERCIZI PUBBL

emanata dalla regione, dal comune nel quale ilrichiedente ha la residenza, se persona fisica, o lasede legale. L’autorizzazione di cui al presente com-ma abilita anche alla vendita al domicilio del consu-matore nonché nei locali ove questi si trovi permotivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimen-to o svago.

5. Nella domanda l’interessato dichiara:a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ar-

ticolo 5;b) il settore o i settori merceologici e, qualora

non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva,il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sullearee pubbliche abilita alla partecipazione alle fiereche si svolgono sia nell’ambito della regione cuiappartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’am-bito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività divendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentariabilita anche alla somministrazione dei medesimi seil titolare risulta in possesso dei requisiti prescrittiper l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla sommi-nistrazione deve risultare da apposita annotazionesul titolo autorizzatorio.

8. L’esercizio del commercio sulle aree pubblichedei prodotti alimentari è soggetto alle norme comu-nitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienicosanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delleattrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanitàcon apposita ordinanza.

9. L’esercizio del commercio disciplinato dal pre-sente articolo nelle aree demaniali marittime è sog-getto al nulla osta da parte delle competenti autoritàmarittime che stabiliscono modalità e condizioni perl’accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario ogestore è vietato il commercio sulle aree pubblichenegli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati daititolari della relativa concessione in un mercato,sono assegnati giornalmente, durante il periodo dinon utilizzazione da parte del titolare, ai soggettilegittimati ad esercitare il commercio sulle aree pub-bliche, che vantino il più alto numero di presenzenel mercato di cui trattasi.

12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubbli-cazione del presente decreto, emanano le normerelative alle modalità di esercizio del commercio dicui al presente articolo, i criteri e le procedure per ilrilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cuiall’articolo 29, nonché la reintestazione dell’autoriz-zazione in caso di cessione dell’attività per atto travivi o in caso di morte e i criteri per l’assegnazionedei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indi-rizzi in materia di orari ferma restando la competen-za in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piùidoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed unadeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristicheeconomiche del territorio secondo quanto previstodall’articolo 6, comma 3, del presente decreto, delladensità della rete distributiva e della popolazione resi-dente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni sidevono attenere per la determinazione delle aree e delnumero dei posteggi da destinare allo svolgimentodell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo spo-stamento dei mercati che si svolgono quotidianamen-te o a cadenza diversa, nonché per l’istituzione di mer-cati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono,altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonchéle modalità di partecipazione alle medesime preve-dendo in ogni caso il criterio della priorità nell’asse-gnazione dei posteggi fondato sul più alto numero dipresenze effettive.

14. Le regioni, nell’ambito del loro ordinamento,provvedono all’emanazione delle disposizioni pre-viste dal presente articolo acquisendo il parereobbligatorio dei rappresentanti degli enti locali eprevedendo forme di consultazione delle organizza-zioni dei consumatori e delle imprese del commer-cio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni ema-nate dalla regione stabilisce l’ampiezza complessivadelle aree da destinare all’esercizio dell’attività,nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, laloro superficie e i criteri di assegnazione delle areeriservate agli agricoltori che esercitano la venditadei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior ser-vizio da rendere ai consumatori i comuni possonodeterminare le tipologie merceologiche dei postegginei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 ven-gono individuate altresì le aree aventi valorearcheologico, storico, artistico e ambientale nellequali l’esercizio del commercio di cui al presentearticolo è vietato o sottoposto a condizioni partico-lari ai fini della salvaguardia delle aree predette.Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’e-sercizio anche per motivi di viabilità, di carattereigienico sanitario o per altri motivi di pubblicointeresse. Vengono altresì deliberate le norme pro-cedurali per la presentazione e l’istruttoria delledomande di rilascio, il termine, comunque nonsuperiore a novanta giorni dalla data di ricevimen-to, entro il quale le domande devono ritenersiaccolte qualora non venga comunicato il provvedi-mento di diniego, nonché tutte le altre norme attead assicurare trasparenza e snellezza dell’azioneamministrativa e la partecipazione al procedimen-to, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, e suc-cessive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servi-zio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane

© Laurus Robuffo

Page 35: 33 ESERCIZI PUBBL

ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilireparticolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tri-buti e le altre entrate di rispettiva competenza per leattività effettuate su posteggi posti in comuni e fra-zioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti enelle zone periferiche delle aree metropolitane edegli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regio-ni provvedono in via sostitutiva, adottando le normenecessarie, che restano in vigore fino all’emanazio-ne delle norme comunali.

Art. 29. Sanzioni. 1. Chiunque eserciti il com-mercio sulle aree pubbliche senza la prescritta auto-rizzazione o fuori dal territorio previsto dalla auto-rizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o ilpermesso di cui all’articolo 28, commi 9 e 10, èpunito con la sanzione amministrativa del pagamen-to di una somma da lire 5.000.000 (euro 2.582) a lire30.000.000 (euro 15.493) e con la confisca delleattrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabilitiper l’esercizio del commercio sulle aree pubblichedalla deliberazione del comune di cui all’articolo 28è punito con la sanzione amministrativa del paga-mento di una somma da lire 1.000.000 (euro 516) alire 6.000.000 (euro 3.098).

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sin-daco può disporre la sospensione dell’attività divendita per un periodo non superiore a venti giorni.La recidiva si verifica qualora sia stata commessa lastessa violazione per due volte in un anno, anche sesi è proceduto al pagamento della sanzione median-te oblazione.

4. L’autorizzazione è revocata:a) nel caso in cui il titolare non inizia l’attività

entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, sal-vo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione delposteggio per mancato utilizzo del medesimo in cia-scun anno solare per periodi di tempo complessiva-mente superiori a quattro mesi, salvo il caso diassenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più prov-visto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l’au-torità competente è il sindaco del comune nel qualehanno avuto luogo. Alla medesima autorità perven-gono i proventi derivanti dai pagamenti in misuraridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di paga-mento.

Art. 30. Disposizioni transitorie e finali. 1. I sog-getti che esercitano il commercio sulle aree pubbli-che sono sottoposti alle medesime disposizioni cheriguardano gli altri commercianti al dettaglio di cuial presente decreto purché esse non contrastino conspecifiche disposizioni del presente titolo.

2. Fino all’emanazione delle disposizioni attuative

di cui all’articolo 28 continuano ad applicarsi le nor-me previgenti.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatoriprima dell’entrata in vigore del presente decreto edelle disposizioni attuative di cui all’articolo 28.

4. La disciplina di cui al presente titolo non siapplica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai colonii quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita deipropri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963,n. 59 (54), e successive modificazioni, salvo che perle disposizioni relative alla concessione dei posteg-gi e alle soste per l’esercizio dell’attività in formaitinerante.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle areepubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazio-ne diverse da quelle poste in vendita in recipientichiusi nei limiti e con le modalità di cui all’artico-lo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzionedel testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaapprovato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, e successive modifiche, nonché il divieto divendere o esporre armi, esplosivi od oggetti pre-ziosi. È abolito ogni precedente divieto di venditadi merci ivi incluso quello della vendita del panenei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto deirequisiti igienico sanitari.

6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112,come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n.480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77, l’articolo3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decretoministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modifi-cato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n.350. È soppressa la voce n. 62 della tabella c) alle-gata al decreto del Presidente della Repubblica 26aprile 1992, n. 300, come modificata ed integratadal decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-gio 1994, n. 407.

TITOLO XI

INADEMPIENZA DELLE REGIONI

Art. 31. Intervento sostitutivo. 1. Ai sensi del-l’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 mar-zo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino lefunzioni amministrative ad esse conferite dal pre-sente decreto nei tempi dal medesimo previsti, ilMinistro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato richiede l’adempimento ponendo un terminenon inferiore a sessanta giorni. Qualora la regioneinadempiente non provveda nel termine assegnato,provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro dell’industria, del commercioe dell’artigianato, sentita la regione inadempienteprevia intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-me di Trento e Bolzano.

© Laurus Robuffo

Page 36: 33 ESERCIZI PUBBL

7.

L. 29 marzo 2001, n. 135. Riforma della legi-slazione nazionale del turismo (G.U. 20aprile 2001, n. 92).

CAPO IPRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1. Principi. 1. La presente legge definisce iprincipi fondamentali e gli strumenti della politicadel turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 del-la Costituzione ed ai sensi dell’articolo 56 del decre-to del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:a) riconosce il ruolo strategico del turismo per

lo sviluppo economico e occupazionale del Paesenel contesto internazionale e dell’Unione europea,per la crescita culturale e sociale della persona edella collettività e per favorire le relazioni trapopoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell’offertadel sistema turistico nazionale, regionale e locale,anche ai fini dell’attuazione del riequilibrio territo-riale delle aree depresse;

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beniculturali e le tradizioni locali anche ai fini di unosviluppo turistico sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel set-tore turistico con particolare riguardo alle piccole emedie imprese e al fine di migliorare la qualità del-l’organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuove azioni per il superamento degliostacoli che si frappongono alla fruizione dei servi-zi turistici da parte dei cittadini, con particolare rife-rimento ai giovani, agli anziani percettori di redditiminimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie esensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servi-zi turistici anche attraverso l’informazione e la for-mazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelleloro diverse ed autonome espressioni culturali edassociative, e delle associazioni pro loco;

h) sostiene l’uso strategico degli spazi rurali edelle economie marginali e tipiche in chiave turisti-ca nel contesto di uno sviluppo rurale integrato edella vocazione territoriale;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, ladocumentazione e la conoscenza del fenomeno turi-stico;

l) promuove l’immagine turistica nazionale suimercati mondiali, valorizzando le risorse e le carat-teristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regio-ni a statuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano nelle materie di cui alla presen-te legge nel rispetto degli statuti di autonomia e del-le relative norme di attuazione.

Art. 2. Competenze. 1. Lo Stato e le regioni rico-noscono, sulla base del principio di sussidiarietà dicui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle pro-vince nei corrispondenti ambiti territoriali con parti-colare riguardo all’attuazione delle politiche inter-settoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualifica-zione dell’offerta turistica; riconoscono altresì l’ap-porto dei soggetti privati per la promozione e lo svi-luppo dell’offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell’articolo 117 dellaCostituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,esercitano le funzioni in materia di turismo e diindustria alberghiera sulla base dei principi di cuiall’articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato inmateria di turismo, fino alla data di entrata in vigo-re dei decreti legislativi di cui all’articolo 11, com-ma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,sono svolti dal Ministero dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato. Per i fini di cui al pre-sente comma, il Ministero dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato cura in particolare il coor-dinamento intersettoriale degli interventi stataliconnessi al turismo, nonchè l’indirizzo e il coordi-namento delle attività promozionali svolte all’este-ro, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stessoMinistero dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato spetta la rappresentanza unitaria in sede diConsiglio dell’Unione europea in materia di turi-smo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge il Presidente del Consiglio deiministri definisce, ai sensi dell’articolo 44 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conproprio decreto, i principi e gli obiettivi per lavalorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.Il decreto è adottato d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, sen-tite le associazioni di categoria degli operatorituristici e dei consumatori. Lo schema di decreto ètrasmesso alla Camera dei deputati e al Senato del-la Repubblica ai fini della espressione del parereda parte delle competenti Commissioni parlamen-tari permanenti. Il decreto, al fine di assicurarel’unitarietà del comparto turistico e la tutela deiconsumatori, delle imprese e delle professionituristiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo standard mini-mo dei servizi di informazione e di accoglienza aituristi;

© Laurus Robuffo

Page 37: 33 ESERCIZI PUBBL

b) l’individuazione delle tipologie di impreseturistiche operanti nel settore e delle attività di acco-glienza non convenzionale;

c) i criteri e le modalità dell’esercizio su tutto ilterritorio nazionale delle imprese turistiche per lequali si ravvisa la necessità di standard omogenei eduniformi;

d) gli standard minimi di qualità delle camere dialbergo e delle unità abitative delle residenze turisti-co-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli standard minimi di qualità dei serviziofferti dalle imprese turistiche cui riferire i criterirelativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e leassociazioni che svolgono attività similare, il livellominimo e massimo da applicare ad eventuali cau-zioni, anche in relazione ad analoghi standard uti-lizzati nei Paesi dell’Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto ilterritorio nazionale delle professioni turistiche per lequali si ravvisa la necessità di profili omogenei eduniformi, con particolare riferimento alle nuove pro-fessionalità emergenti nel settore;

h) i requisiti e gli standard minimi delle attivitàricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli standard minimi delle attività diaccoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demania-li e delle loro pertinenze concessi per attività turisti-co-ricreative, di determinazione, riscossione e ripar-tizione dei relativi canoni, nonchè di durata delleconcessioni, al fine di garantire termini e condizioniidonei per l’esercizio e lo sviluppo delle attivitàimprenditoriali, assicurando comunque l’invarianzadi gettito per lo Stato;

m) gli standard minimi di qualità dei servizi for-niti dalle imprese che operano nel settore del turi-smo nautico;

n) i criteri uniformi per l’espletamento degli esa-mi di abilitazione all’esercizio delle professioni turi-stiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì prin-cipi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell’attività economica in campoturistico di cui deve tenere conto il Comitato inter-ministeriale per la programmazione economica nel-lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, conparticolare riferimento all’utilizzo dei fondi comuni-tari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turi-stica dell’Italia all’estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turi-stici locali, come definiti dall’articolo 5, nonchè deisistemi o reti di servizi, di strutture e infrastruttureintegrate, anche di valenza interregionale, ivi com-presi piani di localizzazione dei porti turistici e degliapprodi turistici di concerto con gli enti locali inte-ressati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppodi circuiti qualificati a sostegno dell’attività turisti-ca, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristi-ca attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l’aggiorna-mento della Carta dei diritti del turista di cui all’ar-ticolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistichedi valenza nazionale e allo sviluppo delle attivitàeconomiche, in campo turistico, attraverso l’utilizzodei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed inte-gralità delle modalità attuative, di efficienza, econo-micità e semplificazione dell’azione amministrativa,di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie terri-toriali e funzionali, ciascuna regione, entro novemesi dalla data di emanazione del decreto di cui alcomma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivistabiliti dalla presente legge e contenuti nel decretodi cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli inte-ressi unitari non frazionabili, in materia di libertà diimpresa e di tutela del consumatore, le disposizionicontenute nel decreto di cui al comma 4 si applica-no, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6,alle regioni a statuto ordinario, fino alla data dientrata in vigore di ciascuna disciplina regionale diattuazione delle linee guida, adottata secondo lemodalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni aldecreto di cui al comma 4 si applicano le medesimeprocedure previste dall’articolo 44 del decreto legi-slativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente leg-ge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridot-ti alla metà.

Art. 3. Conferenza nazionale del turismo. 1. Èistituita la Conferenza nazionale del turismo. LaPresidenza del Consiglio dei ministri indice almenoogni due anni la Conferenza, che è organizzata dalMinistero dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato, d’intesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per laConferenza: i rappresentanti della Conferenza deiPresidenti delle regioni e delle province autonomedi Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell’Asso-ciazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), del-l’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Unionenazionale comuni comunità enti montani(UNCEM), del Consiglio nazionale dell’economia edel lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territo-riali e funzionali, i rappresentanti delle associazionimaggiormente rappresentative degli imprenditorituristici, dei consumatori, del turismo sociale, delleassociazioni pro loco, delle associazioni senza sco-po di lucro operanti nel settore del turismo, delleassociazioni ambientaliste e delle organizzazionisindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime

© Laurus Robuffo

Page 38: 33 ESERCIZI PUBBL

orientamenti per la definizione e gli aggiornamentidel documento contenente le linee guida. La Confe-renza, inoltre, ha lo scopo di verificare l’attuazionedelle linee guida, con particolare riferimento allepolitiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite alturismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni ele rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi diciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commis-sioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento dellaConferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorre-re dall’anno 2000, si provvede nell’ambito degliordinari stanziamenti del Ministero dell’industria,del commercio e dell’artigianato.

Art. 4. Promozione dei diritti del turista. 1. LaCarta dei diritti del turista, redatta dal Ministero del-l’industria, del commercio e dell’artigianato, inalmeno quattro lingue, sentite le organizzazioniimprenditoriali e sindacali del settore turistico, non-chè le associazioni nazionali di tutela dei consuma-tori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quantoriguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivicompresi quelli relativi alla nautica da diporto,comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sul-le forme di arbitrato e di conciliazione per i casi diinadempienza contrattuale dei fornitori dell’offertaturistica;

b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizio-ne di diritti di godimento a tempo parziale dei beniimmobili a destinazione turistico-ricettiva, di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legi-slativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazionedella direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti esulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utentedei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turi-sta quale utente delle agenzie di viaggio e turismo,dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’as-sistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e percontattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia dirispetto e tutela del sistema turistico ed artisticonazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudi-ni praticati a livello locale e ogni altra informazioneche abbia attinenza con la valorizzazione, la qualifi-cazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b)del comma 1 del presente articolo, al decreto legi-slativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della

direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 è sosti-tuita dalla seguente:

«d) “bene immobile”: un immobile, anche con desti-nazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazio-ne e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,su cui verte il diritto oggetto del contratto»;

b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:«Art. 7. Obbligo di fidejussione. 1. Il venditore

non avente la forma giuridica di società di capitaliovvero con un capitale sociale versato inferiore alire 10 miliardi (euro 5.164.568) e non avente sedelegale e sedi secondarie nel territorio dello Stato èobbligato a prestare fidejussione bancaria o assicu-rativa a garanzia della corretta esecuzione del con-tratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestarefidejussione bancaria o assicurativa allorquandol’immobile oggetto del contratto sia in corso dicostruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzionenel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possonoimporre all’acquirente la preventiva escussione delvenditore».

3. Le camere di commercio, industria, artigianatoe agricoltura, singolarmente o in forma associata aisensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della leg-ge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le com-missioni arbitrali e conciliative per la risoluzionedelle controversie tra imprese e tra imprese e consu-matori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turi-stici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso diconciliazione per la risoluzione di controversie conle imprese turistiche, di avvalersi delle associazionidei consumatori.

Art. 5. Sistemi turistici locali. 1. Si definisconosistemi turistici locali i contesti turistici omogeneio integrati, comprendenti ambiti territoriali appar-tenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dal-l’offerta integrata di beni culturali, ambientali e diattrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici del-l’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla pre-senza diffusa di imprese turistiche singole o asso-ciate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o asso-ciati, promuovono i sistemi turistici locali attraversoforme di concertazione con gli enti funzionali, conle associazioni di categoria che concorrono alla for-mazione dell’offerta turistica, nonchè con i soggettipubblici e privati interessati.

3. Nell’ambito delle proprie funzioni di program-mazione e per favorire l’integrazione tra politichedel turismo e politiche di governo del territorio e disviluppo economico, le regioni provvedono, ai sen-si del capo V del titolo II della parte I del testo uni-co delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,

© Laurus Robuffo

Page 39: 33 ESERCIZI PUBBL

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turi-stici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplinacomunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese,le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fon-do di cui all’articolo 6 della presente legge, defini-scono le modalità e la misura del finanziamento deiprogetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, pre-disposti da soggetti pubblici o privati, in forma sin-gola o associata, che perseguono, in particolare, leseguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione edi integrazione tra le imprese turistiche, anche informa cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastruttu-rali necessari alla qualificazione dell’offerta turisti-ca e alla riqualificazione urbana e territoriale dellelocalità ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli uffi-ci di informazione e di accoglienza ai turisti, conparticolare riguardo alla promozione degli standarddei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma 4,lettera a);

d) sostenere la riqualificazione delle impreseturistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti anormative di sicurezza, per la classificazione e lastandardizzazione dei servizi turistici, con particola-re riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, dicertificazione ecologica e di qualità, e di club di pro-dotto, nonchè alla tutela dell’immagine del prodottoturistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei pro-getti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relati-va commercializzazione in Italia e all’estero.

5. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, a decorrere dall’esercizio finanziario2001, nell’ambito delle disponibilità assegnate dallalegge finanziaria al Fondo unico per gli incentivialle imprese, di cui all’articolo 52 della legge 23dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi dicofinanziamento a favore dei sistemi turistici localiper i progetti di sviluppo che prestino ambiti inter-regionali o sovraregionali. Con decreto del Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato, sen-tita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per lagestione dell’intervento del Fondo unico per gliincentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenzeed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turisticilocali, con particolare riferimento a quelli di cui fan-no parte i comuni caratterizzati da un afflusso dituristi tale da alterare, in un periodo dell’anno noninferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Art. 6. Fondo di cofinanziamento dell’offertaturistica. 1. Al fine di migliorare la qualità dell’of-ferta turistica, è istituito, presso il Ministero dell’in-dustria, del commercio e dell’artigianato, un apposi-to Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risor-se di cui all’autorizzazione di spesa stabilita dall’ar-ticolo 12 per gli interventi di cui all’articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartiteper il 70 per cento tra le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano che erogano le sommeper gli interventi di cui al medesimo comma. I crite-ri e le modalità di ripartizione delle disponibilità delFondo sono determinati con decreto del Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato, pre-via intesa in sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281.

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato ripartisce tra le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano il restante 30 percento delle risorse del Fondo di cui al comma 1,attraverso bandi annuali di concorso predisposti sen-tita la citata Conferenza unificata. A tale fine leregioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano predispongono, sentiti gli enti locali promotorie le associazioni di categoria interessate, piani diinterventi finalizzati al miglioramento della qualitàdell’offerta turistica, ivi compresa la promozione elo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all’arti-colo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi pro-pri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del ban-do, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entrosessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

CAPO IIIMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7. Imprese turistiche e attività professiona-li. 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitanoattività economiche, organizzate per la produzione,la commercializzazione, l’intermediazione e lagestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabili-menti balneari, di infrastrutture e di esercizi, com-presi quelli di somministrazione facenti parte deisistemi turistici locali, concorrenti alla formazionedell’offerta turistica.

2. L’individuazione delle tipologie di imprese turi-stiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi del-l’articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L’iscrizione al registro delle imprese di cui allalegge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare neitermini e secondo le modalità di cui al decreto delPresidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, costituisce condizione per l’esercizio dell’atti-vità turistica.

© Laurus Robuffo

Page 40: 33 ESERCIZI PUBBL

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplinacomunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese,alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, icontributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i beneficidi qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti perl’industria, così come definita dall’articolo 17 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limitidelle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed inconformità ai criteri definiti dalla normativa vigen-te.

5. Sono professioni turistiche quelle che organiz-zano e forniscono servizi di promozione dell’attivitàturistica, nonchè servizi di assistenza, accoglienza,accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all’esercizio dell’attivitàdi cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta eccezioneper le guide, ha validità su tutto il territorio naziona-le, in conformità ai requisiti e alle modalità previstiai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professionituristiche non appartenenti ai Paesi membri dell’U-nione europea possono essere autorizzati a stabilirsie ad esercitare le loro attività in Italia, secondo ilprincipio di reciprocità, previa iscrizione delleimprese nel registro di cui al comma 3, a condizio-ne che posseggano i requisiti richiesti, nonchè pre-vio accertamento, per gli esercenti le attività profes-sionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggiregionali e dal decreto del Presidente del Consigliodei ministri di cui all’articolo 44 del decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguitealla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che opera-no per finalità ricreative, culturali, religiose o socia-li, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui alcomma 1 esclusivamente per i propri aderenti edassociati anche se appartenenti ad associazioni stra-niere aventi finalità analoghe e legate fra di loro daaccordi internazionali di collaborazione. A tal fine lepredette associazioni devono uniformarsi a quantoprevisto dalla Convenzione internazionale relativaal contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva conlegge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legi-slativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione del-la direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernentegli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legisla-tivo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della diret-tiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanzeed i circuiti «tutto compreso».

10. Le associazioni senza scopo di lucro che ope-rano per la promozione del turismo giovanile, cultu-rale, dei disabili e comunque delle fasce menoabbienti della popolazione, nonchè le associazionipro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiorioneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cuialla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modi-ficazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDODI ROTAZIONE PER IL PRESTITO

E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8. Modifiche all’articolo 109 del testo uni-co approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773).

Omissis

Art. 9. Semplificazioni. 1. L’apertura e il trasfe-rimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggettiad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comunenel cui territorio è ubicato l’esercizio. Il rilascio del-l’autorizzazione abilita ad effettuare, unitamentealla prestazione del servizio ricettivo, la sommini-strazione di alimenti e bevande alle persone allog-giate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nel-la struttura ricettiva in occasione di manifestazioni econvegni organizzati. La medesima autorizzazioneabilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pelli-cole per uso fotografico e di registrazione audiovisi-va, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette per-sone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo,per le quali è fatta salva la vigente disciplina inmateria di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciataanche ai fini di cui all’articolo 86 del testo unico del-le leggi di pubblica sicurezza, approvato con regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettivedevono essere esercitate nel rispetto delle vigentinorme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edi-lizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblicasicurezza, nonchè di quelle sulla destinazione d’usodei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo perun periodo superiore agli otto giorni, il titolare del-l’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione alsindaco.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è revocatadal sindaco:

a) qualora il titolare dell’autorizzazione, salvoproroga in caso di comprovata necessità, non attivil’esercizio entro centottanta giorni dalla data delrilascio della stessa ovvero ne sospenda l’attività perun periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell’autorizzazione nonrisulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 del-l’articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispon-denza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l’e-sercizio dell’attività dalle regioni o alle vigenti nor-me, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè a quelle sul-la destinazione d’uso dei locali e degli edifici, il tito-lare sospeso dall’attività ai sensi dell’articolo 17-ter

© Laurus Robuffo

Page 41: 33 ESERCIZI PUBBL

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,come da ultimo modificato dal comma 5 del presen-te articolo, non abbia provveduto alla regolarizza-zione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell’articolo 17-ter del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, approvato conregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comu-nicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui alcomma 1 ordina, con provvedimento motivato, la ces-sazione dell’attività condotta con difetto di autorizza-zione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni,la sospensione dell’attività autorizzata per il tempooccorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate ecomunque per un periodo non superiore a tre mesi.Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvoche la violazione riguardi prescrizioni a tutela dellapubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospen-sione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data diviolazione. Non si dà comunque luogo all’esecuzionedell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimo-stri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviatole relative procedure amministrative».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio dilicenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti leattività e le professioni turistiche si conformano aiprincipi di speditezza, unicità e semplificazione, ivicompresa l’introduzione degli sportelli unici, e siuniformano alle procedure previste in materia diautorizzazione delle altre attività produttive, se piùfavorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazioneal presente comma. I comuni esercitano le loro fun-zioni in materia tenendo conto della necessità diricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori perle attività e professioni turistiche, attribuendo adun’unica struttura organizzativa la responsabilità delprocedimento, fatto salvo quanto previsto dalla leg-ge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle impreseturistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, edal relativo regolamento attuativo.

Art. 10. Fondo di rotazione per il prestito e ilrisparmio turistico. 1. È istituito presso il Mini-stero dell’industria, del commercio e dell’artigia-nato un Fondo di rotazione per il prestito ed ilrisparmio turistico, di seguito denominato «Fon-do», al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, isti-tuzioni o associazioni private quali circoli azien-dali, associazioni non-profit, banche, societàfinanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazio-ni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o priva-ti.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevo-lati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie

e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fis-sato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’in-dustria, del commercio e dell’artigianato, secondoi criteri di valutazione individuati nel decreto legi-slativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazionisono prioritariamente finalizzate al sostegno dipacchetti vacanza relativi al territorio nazionale epreferibilmente localizzati in periodi di bassa sta-gione, in modo da concretizzare strategie perdestagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltrepriorità nell’assegnazione delle agevolazioni leistanze relative a pacchetti di vacanza localizzatinell’ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato, allo scopo di collegare il Fondocon un sistema di buoni vacanza gestito a livellonazionale dalle associazioni non-profit, dalle asso-ciazioni delle imprese turistiche e dalle istituzionibancarie e finanziarie, previa intesa nella Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano, entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge provvede con decreto astabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e digestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizierogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevo-lazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utiliderivanti dalla gestione per interventi di solida-rietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l’avvio della gestione delFondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferi-mento entro il limite di lire 7 miliardi annue neltriennio 2000-2002.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio2000-2002, si fa fronte mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unitàprevisionale di base di conto capitale “Fondo spe-ciale” dello stato di previsione del Ministero deltesoro, del bilancio e della programmazione econo-mica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento relativo alMinistero dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato.

CAPO IVABROGAZIONI, DISPOSIZIONITRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11. Abrogazioni e disposizioni transitorie.1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935,n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge

© Laurus Robuffo

Page 42: 33 ESERCIZI PUBBL

26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.2. Alle imprese ricettive non si applica l’articolo

99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. È abrogato l’articolo 266 del regolamento diesecuzione del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153,154 e 180 del medesimo regolamento non si appli-cano alle autorizzazioni di cui all’articolo 9 dellapresente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti ilcommercio, istituita dall’articolo 5, comma 2, dellalegge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni deldecreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;b) l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quan-

to di competenza del settore del turismo;c) l’articolo 10, comma 14;d) l’articolo 11;e) l’articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata adecorrere dalla data di entrata in vigore del decretodi cui all’articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della discipli-na regionale di adeguamento al documento conte-nente le linee guida di cui all’articolo 2, comma 4,della presente legge si applica la disciplina riguar-dante le superfici e i volumi minimi delle camered’albergo prevista dall’articolo 4 del regio decreto24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazio-ni, e dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 deldecreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,come modificata dal comma 7 dell’articolo 16 dellalegge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7cessano di avere applicazione le disposizioni, adesclusione del comma 2 dell’articolo 01, del decre-to-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,relative a concessioni demaniali marittime con fina-lità turistico-ricreative, che risultino incompatibilicon la nuova disciplina recata dal documento conte-nente le linee guida di cui all’articolo 2, comma 4,lettera l), della presente legge e con la disciplinaregionale di recepimento o di adeguamento alle stes-se linee guida.

Art. 12. Copertura finanziaria. 1. Per il finan-ziamento del Fondo di cui all’articolo 6, è autoriz-zata la spesa di lire 270 miliardi per l’anno 2000, dilire 80 miliardi per l’anno 2001, di lire 55 miliardiper l’anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dal-l’anno 2003.

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede,per l’anno 2000, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionaledi base di conto capitale “Fondo speciale” dello sta-to di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica per l’annofinanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzan-do l’accantonamento relativo al Ministero medesi-mo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, aifini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambitodell’unità previsionale di base di conto capitale“Fondo speciale” dello stato di previsione del Mini-stero del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica per l’anno finanziario 2001, allo sco-po parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall’anno 2004 lo stanziamentocomplessivo del Fondo di cui all’articolo 6 è deter-minato dalla legge finanziaria con le modalità di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8.

Deliberazione 27 settembre 2001. Definizionedei contenuti di una modulistica univoca dautilizzare per le comunicazioni e le autoriz-zazioni di cui al decreto legislativo 31 mar-zo 1998, n. 114, recante riforma della disci-plina relativa al settore del commercio, daadottare ai sensi dell’art. 10, comma 5, deldecreto legislativo medesimo (GU n. 248 del24-10-2001).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, il quale dispone che «La Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali è unificataper le materie ed i compiti di interesse comune del-le regioni, delle province, dei comuni e delle comu-nità montane, con la Conferenza Stato-regioni»;

Visto l’art. 9, comma 2, del citato decreto legisla-tivo n. 281 del 1997, il quale dispone che «La Con-ferenza unificata è comunque competente in tutti icasi in cui regioni, province, comuni e comunitàmontane ovvero la Conferenza Stato-regioni e laConferenza Stato-città ed autonomie locali debbanoesprimersi su un medesimo oggetto»;

Visto l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della discipli-na relativa al settore del commercio, a norma del-l’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

© Laurus Robuffo

Page 43: 33 ESERCIZI PUBBL

il quale prevede che le regioni, entro un anno dalladata di pubblicazione del medesimo decreto, defini-scono gli indirizzi generali per l’insediamento delleattività commerciali, perseguendo, tra gli altri, l’o-biettivo, come indicato alla lettera g), di «assicurare,avvalendosi dei comuni e delle camere di commer-cio, industria, artigianato ed agricoltura, un sistemacoordinato di monitoraggio riferito all’entità eall’efficienza della rete distributiva, attraverso lacostituzione di appositi osservatori, ai quali parteci-pano anche i rappresentanti degli enti locali, delleorganizzazioni dei consumatori, delle imprese delcommercio e dei lavoratori dipendenti coordinati daun osservatorio nazionale costituito presso il Mini-stero dell’industria, del commercio e dell’artigiana-to»;

Visto l’art. 10, comma 5, del citato decreto legisla-tivo n. 114/1998, il quale dispone che «ai fini dellarealizzazione del sistema di monitoraggio previstodall’art. 6, comma 1, lettera g)», questa Conferenza,su proposta del Ministero dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato (ora Ministero delle attivitàproduttive), «definisce i contenuti di una modulisti-ca univoca da utilizzare per le comunicazioni e leautorizzazioni di cui al presente decreto»;

Visto l’atto repertorio n. 334 del 12 ottobre 2000con il quale questa Conferenza ha definito i conte-nuti della modulistica da utilizzare per le comunica-zioni e le autorizzazioni relative all’esercizio del-l’attività commerciale di cui al citato decreto legi-slativo n. 114/1998;

Ravvisata la necessità di definire, in particolare, icontenuti della modulistica univoca da utilizzare perle comunicazioni relative all’esercizio dell’attivitàdi commercio elettronico;

Vista la proposta del Ministero dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, concernente (oraMinistero delle attività produttive) la definizione deicontenuti di una modulistica univoca da utilizzareper le comunicazioni e le autorizzazioni di cui alrichiamato decreto legislativo n. 114/1998, relativa-mente all’esercizio dell’attività di commercio elet-tronico, trasmessa, con nota n. 507417 del 29 mag-gio 2001, ed inoltrata alle regioni e agli enti localiper l’esame ed eventuali osservazioni;

Considerato che sempre il citato dicastero ha pre-cisato di aver provveduto ad acquisire il parere favo-revole all’osservatorio nazionale di cui al richiama-to art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativon. 114/1998;

Ritenuto di poter recepire i contenuti del modellounivoco, così come formulati nella proposta delMinistero dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato (ora Ministero delle attività produttive);

Acquisito il consenso unanime dei componenti diquesta Conferenza, ai sensi dell’art. 9, comma 4, delrichiamato decreto legislativo n. 281/1997;

DELIBERA:Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 114, i contenuti del modellounivoco da utilizzare per le comunicazioni relativeall’esercizio dell’attività di commercio elettronico,di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n.114/1998, così come risulta nell’allegato modelloCOM 6 BIS, che costituisce parte integrante del pre-sente atto.

Al contenuto del modello COM 6 BIS, si attengo-no gli esercenti l’attività di commercio al dettaglioche presentano al comune, competente per territorio,le comunicazioni relative al commercio elettronicodi cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 114/1998.

Alla stesura e alla diramazione delle istruzioni perla compilazione del modello univoco provvede, conapposita circolare, il Ministero delle attività produt-tive.

La presente deliberazione sarà pubblicata nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si omettono allegati.Roma, 27 settembre 2001Si omettono gli allegati

9.

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172. Attuazionedella direttiva 2001/95/CE relativa alla sicu-rezza generale dei prodotti (G.U. 16 luglio2004, n. 165).

Art. 1. Finalità e campo di applicazione. 1. Ilpresente decreto legislativo intende garantire che iprodotti immessi sul mercato ovvero in libera prati-ca siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente decreto legislativosi applicano a tutti i prodotti definiti dall’articolo 2,lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applicaladdove non esistono, nell’ambito della normativavigente, disposizioni specifiche aventi come obietti-vo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti disicurezza prescritti da normativa comunitaria, ledisposizioni del presente decreto legislativo si appli-cano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le cate-gorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicanol’articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gliarticoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da taliarticoli non esistono disposizioni specifiche riguar-danti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente decreto legislativonon si applicano ai prodotti alimentari di cui al rego-lamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 delParlamento europeo e del Consiglio.

© Laurus Robuffo

Page 44: 33 ESERCIZI PUBBL

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretolegislativo si intende per:

a) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al con-sumatore, anche nel quadro di una prestazione diservizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmen-te prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,anche se non a lui destinato, fornito o reso disponi-bile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’at-tività commerciale, indipendentemente dal fatto chesia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizionenon si applica ai prodotti usati, forniti come pezzid’antiquariato, o come prodotti da riparare o darimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché ilfornitore ne informi per iscritto la persona cui forni-sce il prodotto;

b) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, incondizioni di uso normali o ragionevolmente preve-dibili, compresa la durata e, se del caso, la messa inservizio, l’installazione e la manutenzione, non pre-senti alcun rischio oppure presenti unicamente rischiminimi, compatibili con l’impiego del prodotto econsiderati accettabili nell’osservanza di un livelloelevato di tutela della salute e della sicurezza dellepersone in funzione, in particolare, dei seguenti ele-menti:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particola-re la sua composizione, il suo imballaggio, le moda-lità del suo assemblaggio e, se del caso, della suainstallazione e manutenzione;

2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qua-lora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazionedel primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua eti-chettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioniper il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qual-siasi altra indicazione o informazione relativa alprodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovanoin condizione di rischio nell’utilizzazione del pro-dotto, in particolare dei minori e degli anziani. Lapossibilità di raggiungere un livello di sicurezzasuperiore o di procurarsi altri prodotti che presenta-no un rischio minore non costituisce un motivo suf-ficiente per considerare un prodotto come non sicu-ro o pericoloso;

c) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto chenon risponda alla definizione di prodotto sicuro dicui alla lettera b);

d) rischio grave: qualsiasi rischio grave compre-so quello i cui effetti non sono immediati, cherichiede un intervento rapido delle autorità pubbli-che;

e) produttore: il fabbricante del prodotto stabili-to nella Comunità e qualsiasi altra persona che sipresenti come fabbricante apponendo sul prodotto ilproprio nome, il proprio marchio o un altro segnodistintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; ilrappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è

stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rap-presentante stabilito nella Comunità, l’importatoredel prodotto; gli altri operatori professionali dellacatena di commercializzazione nella misura in cui laloro attività possa incidere sulle caratteristiche disicurezza dei prodotti;

f) distributore: qualsiasi operatore professionaledella catena di commercializzazione, la cui attivitànon incide sulle caratteristiche di sicurezza dei pro-dotti;

g) richiamo: le misure volte ad ottenere la resti-tuzione di un prodotto pericoloso che il fabbricanteo il distributore ha già fornito o reso disponibile aiconsumatori;

h) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire ladistribuzione e l’esposizione di un prodotto perico-loso, nonché la sua offerta al consumatore.

Artt. 3 - 5. Omissis.

Art. 6. Controlli. 1. Le Amministrazioni di cuiall’articolo 5, comma 1, nonché le altre amministra-zioni pubbliche competenti per materia, secondo lerispettive competenze, controllano che i prodottiimmessi sul mercato siano sicuri. L’elenco delleamministrazioni, degli uffici o organi di cui si avval-gono ed i relativi aggiornamenti sono comunicatialla Commissione europea dal Ministero delle atti-vità produttive, su indicazione dell’amministrazionecompetente.

2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 5 posso-no adottare tra l’altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato

immesso sul mercato come prodotto sicuro, adegua-te verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza finoallo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche proce-dendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produ-zione e di confezionamento, presso i magazzini distoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalleparti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli aprove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redi-gendone processo verbale di cui deve essere rila-sciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentarerischi in determinate condizioni:

1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lin-gua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi cheesso può presentare, redatte in modo chiaro e facil-mente comprensibile;

2) sottoporne l’immissione sul mercato a condi-zioni preventive in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentarerischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tem-pestivamente ed in una forma adeguata di tale

© Laurus Robuffo

Page 45: 33 ESERCIZI PUBBL

rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisispecifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere perico-loso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgi-mento dei controlli, delle verifiche o degli accerta-menti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, diproporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l’ade-guamento del prodotto o di un lotto di prodotti giàcommercializzati agli obblighi di sicurezza previstidal presente decreto legislativo, qualora non vi siaun rischio imminente per la salute e l’incolumitàpubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare

le misure necessarie a garantire l’osservanza deldivieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immessosul mercato, rispetto al quale l’azione già intrapresadai produttori e dai distributori sia insoddisfacente oinsufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo eimmediato e l’informazione dei consumatori circa irischi da esso presentati. I costi relativi sono posti acarico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o inparte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizza-re con i produttori e distributori, il suo richiamoanche dai consumatori e la sua distruzione in condi-zioni opportune. I costi relativi sono posti a caricodei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischiograve le Amministrazioni di cui all’articolo 5 intra-prendono le azioni necessarie per applicare con ladovuta celerità opportune misure analoghe a quellepreviste dal comma 2, lettere da b) ad f), tenendoconto delle linee-guida che riguardano la gestionedel RAPEX di cui all’allegato II della direttiva2001/95/CE del 3 dicembre 2001 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, riportato come allegato I alpresente decreto.

4. Le autorità competenti quando adottano misureanaloghe a quelle di cui al comma 2 ed in particola-re a quelle di cui alle lettere d), e) ed f), tenendo con-to del principio di precauzione, agiscono nel rispet-to del Trattato istitutivo della Comunità europea, inparticolare degli articoli 28 e 30, per attuarle inmodo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell’ambitodelle misure adottate sulla base del principio di pre-cauzione e senza maggiori oneri per la finanza pub-blica, incoraggiano e favoriscono l’azione volonta-ria dei produttori e dei distributori di adeguamentoagli obblighi imposti dal presente decreto, anchemediante l’eventuale elaborazione di codici di buo-na condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente decreto legisla-

tivo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,le Amministrazioni di cui all’articolo 5 si avvalgonodella collaborazione dell’Agenzia delle dogane edella Guardia di finanza, le quali hanno accesso alsistema di scambio rapido delle informazioni gestitedal sistema RAPEX, di cui all’allegato II della diret-tiva 2001/95/CE, ed agiscono secondo le norme e lefacoltà ad esse attribuite dal vigente ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possonoriguardare, rispettivamente:

a) il produttore; b) il distributore, e, in particolare, il responsabi-

le della prima immissione in commercio; c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora

ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioniintraprese per evitare i rischi derivanti dal prodottostesso.

8. Per armonizzare l’attività di controllo derivantedal presente decreto legislativo con quella attuata peri prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sonodisciplinati dalla normativa antincendio, il Ministerodell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamen-to, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco, delsoccorso pubblico e della difesa civile, Direzionecentrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degliorgani periferici del Corpo nazionale dei vigili delfuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito del-le dotazioni organiche esistenti e, comunque, senzaoneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempi-menti comunitari derivanti dalle norme sulla sicu-rezza dei prodotti e dal presente decreto legislativo,si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima,aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni orga-niche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivia carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativavigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti anon divulgare le informazioni acquisite che, per loronatura, sono coperte dal segreto professionale, ameno che la loro divulgazione sia necessaria alla tute-la della salute e della pubblica o privata incolumità.

Artt. 7 - 9. Omissis.

Art. 10. Responsabilità del produttore. 1. Sonofatte salve le disposizioni del decreto del Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in mate-ria di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art. 11. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, il produttore o il distributore cheimmette sul mercato prodotti pericolosi in violazio-ne del divieto di cui all’articolo 6, comma 2, letterae), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno econ l’ammenda da euro diecimila ad euro cinquan-tamila.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilproduttore che immette sul mercato prodotti perico-

© Laurus Robuffo

Page 46: 33 ESERCIZI PUBBL

losi, è punito con l’arresto fino ad un anno o conl’ammenda da euro diecimila ad euro cinquantami-la.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilproduttore o il distributore che non ottempera aiprovvedimenti emanati a norma dell’articolo 6,comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri1) e 2), è punito con l’ammenda da euro diecimila adeuro venticinquemila.

4. Il produttore o il distributore che non assicura ladovuta collaborazione ai fini dello svolgimento del-le attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), èsoggetto alla sanzione amministrativa da euro due-milacinquecento ad euro quarantamila.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttoreche violi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le dispo-sizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6, 7, 8e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativacompresa tra euro millecinquecento ed euro trenta-mila.

Art. 12. Omissis.

Art. 13. Disposizioni finali. 1. Sono fatte salve ledisposizioni regionali che disciplinano i controlli dicompetenza.

10.

D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (G.U. 27 luglio2005, n. 173), conv., con modif., dalla L. 31luglio 2005, n. 155 (G.U. 1° agosto 2005, n.177). Misure urgenti per il contrasto delterrorismo internazionale (Estratto).

Art. 7. Integrazione della disciplina ammini-strativa degli esercizi pubblici di telefonia e inter-net. 1. A decorrere dal quindicesimo giorno succes-sivo alla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto e fino al 31 dicembre2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizioo un circolo privato di qualsiasi specie, nel qualesono posti a disposizione del pubblico, dei clienti odei soci apparecchi terminali utilizzabili per lecomunicazioni anche telematiche, deve chiederne lalicenza al questore. La licenza non è richiesta nelcaso di sola installazione di telefoni pubblici a paga-mento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui alcomma 1, la licenza deve essere richiesta entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessan-ta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano inquanto compatibili le disposizioni dei capi III e IVdel titolo I e del capo II del titolo III del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposi-zioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei localiadibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposi-zioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, nonché le attribuzioni degli enti locali in mate-ria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concer-to con il Ministro delle comunicazioni e con il Mini-stro per l'innovazione e le tecnologie, sentito ilGarante per la protezione dei dati personali, da adot-tarsi entro quindici giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decre-to, sono stabilite le misure che il titolare o il gestoredi un esercizio in cui si svolgono le attività di cui alcomma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggiodelle operazioni dell'utente e per l'archiviazione deirelativi dati, anche in deroga a quanto previsto dalcomma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'arti-colo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché le misure di preventiva acquisizione didati anagrafici riportati su un documento di identitàdei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche nonvigilate per comunicazioni telematiche ovvero pun-ti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia sen-za fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previ-ste dal codice di procedura penale e dal decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'os-servanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso airelativi dati sono effettuati dall'organo del Ministerodell'interno preposto ai servizi di polizia postale edelle comunicazioni.

11.

L. 17 agosto 2005, n. 173. Disciplina dellavendita diretta a domicilio e tutela del con-sumatore dalle forme di vendita piramidali(G.U. 2 settembre 2005, n. 204).

Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione del-la legge. 1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per "vendita diretta a domicilio", la forma spe-ciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e ser-vizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta diordinativi di acquisto presso il domicilio del consu-matore finale o nei locali nei quali il consumatore sitrova, anche temporaneamente, per motivi persona-li, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio",colui che, con o senza vincolo di subordinazione,promuove, direttamente o indirettamente, la raccol-ta di ordinativi di acquisto presso privati consuma-tori per conto di imprese esercenti la vendita direttaa domicilio;

© Laurus Robuffo

Page 47: 33 ESERCIZI PUBBL

c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le impre-se esercenti la vendita diretta a domicilio di cui allalettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, ad ecce-zione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, nonsi applicano alla offerta, alla sottoscrizione e allapropaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, la vendita e la loca-

zione di beni immobili.

Art. 2. Esercizio dell'attività di vendita diretta adomicilio. 1. Alle attività di vendita diretta a domici-lio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si appli-cano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22,commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia dicommercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

Art. 3. Attività di incaricato alla vendita direttaa domicilio. 1. L'attività di incaricato alla venditadiretta a domicilio, con o senza vincolo di subordi-nazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tes-serino di riconoscimento di cui all'articolo 19, com-mi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e può essere svolta da chi risulti in possesso deirequisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesi-mo decreto legislativo.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta adomicilio senza vincolo di subordinazione può esse-re esercitata come oggetto di una obbligazioneassunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta adomicilio senza vincolo di subordinazione può esse-re altresì esercitata, senza necessità di stipulare uncontratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'atti-vità in maniera abituale, ancorché non esclusiva, oin maniera occasionale, purché incaricati da una opiù imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è dicarattere occasionale sino al conseguimento di unreddito annuo, derivante da tale attività, non supe-riore a 5.000 euro.

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recatadall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decre-to-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.

Art. 4. Disciplina del rapporto fra impresa affi-dante e incaricato alla vendita diretta a domici-lio. Compenso dell'incaricato. 1. All'incaricato allavendita diretta a domicilio con vincolo di subordi-nazione si applica il contratto collettivo nazionale dilavoro applicato dall'impresa esercente la venditadiretta. All'incaricato alla vendita diretta a domiciliosenza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3,comma 2, si applicano gli accordi economici collet-tivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domiciliosenza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3,comma 3, l'incarico deve essere provato per iscrittoe può essere liberamente rinunciato, anche per fatticoncludenti con relativa presa d'atto dell'impresaaffidante, o revocato per iscritto tramite lettera rac-comandata con avviso di ricevimento o altro mezzoidoneo. L'atto di conferimento dell'incarico devecontenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi dicui ai commi 3 e 6.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio sen-za vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3,comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senzaobbligo di motivazione, inviando all'impresa affi-dante una comunicazione, a mezzo di lettera racco-mandata con avviso di ricevimento, entro dieci gior-ni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui alcomma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a resti-tuire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimo-strazione eventualmente acquistati e l'impresa, entrotrenta giorni dalla restituzione dei beni e dei mate-riali, rimborsa all'incaricato le somme da questieventualmente pagate. Il rimborso è subordinatoall'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita direttaa domicilio non può essere stabilito alcun obbligo diacquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di benicommercializzati o distribuiti dall'impresa affidante,ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostra-zione strumentali alla sua attività che per tipologia equantità sono assimilabili ad un campionario;

b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente,dall'impresa affidante, non strettamente inerenti enecessari all'attività commerciale in questione, ecomunque non proporzionati al volume dell'attivitàsvolta.

5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato orevocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'ar-ticolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è inogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di ces-sazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impre-sa affidante, il diritto di restituzione e, entro trentagiorni, alla rifusione del prezzo relativamente aibeni e ai materiali integri eventualmente possedutiin misura non inferiore al 90 per cento del costo ori-ginario.

7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deveattenersi alle modalità e alle condizioni generali divendita stabilite dall'impresa affidante. In caso con-trario, egli è responsabile dei danni derivanti dallecondotte difformi da lui adottate rispetto alle moda-lità e alle condizioni di cui al primo periodo.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio nonha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltàdi riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di

© Laurus Robuffo

Page 48: 33 ESERCIZI PUBBL

acquisto che abbiano avuto regolare esecuzionepresso i privati consumatori né di concedere sconti odilazioni di pagamento.

9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta adomicilio senza vincolo di subordinazione è costi-tuito dalle provvigioni sugli affari che, accettati,hanno avuto regolare esecuzione. La misura delleprovvigioni e le modalità di corresponsione devonoessere stabilite per iscritto.

Art. 5. Divieto delle forme di vendita piramida-li e di giochi o catene. 1. Sono vietate la promozio-ne e la realizzazione di attività e di strutture di ven-dita nelle quali l'incentivo economico primario deicomponenti la struttura si fonda sul mero recluta-mento di nuovi soggetti piuttosto che sulla lorocapacità di vendere o promuovere la vendita di benio servizi determinati direttamente o attraverso altricomponenti la struttura.

2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizza-zione di tutte quelle operazioni, quali giochi, pianidi sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configu-rano la possibilità di guadagno attraverso il puro esemplice reclutamento di altre persone e in cui ildiritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo ilpagamento di un corrispettivo.

Art. 6. Elementi presuntivi. 1. Costituisce ele-mento presuntivo della sussistenza di una operazio-ne o di una struttura di vendita vietate ai sensi del-l'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circo-stanze:

a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato diacquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero daaltro componente la struttura, una rilevante quantitàdi prodotti senza diritto di restituzione o rifusionedel prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, inmisura non inferiore al 90 per cento del costo origi-nario, nel caso di mancata o parzialmente mancatavendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di cor-rispondere, all'atto del reclutamento e comunquequale condizione per la permanenza nell'organizza-zione, all'impresa organizzatrice o ad altro compo-nente la struttura, una somma di denaro o titoli dicredito o altri valori mobiliari e benefìci finanziariin genere di rilevante entità e in assenza di una rea-le controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato diacquistare, dall'impresa organizzatrice o da altrocomponente la struttura, materiali, beni o servizi, ivicompresi materiali didattici e corsi di formazione,non strettamente inerenti e necessari alla attivitàcommerciale in questione e comunque non propor-zionati al volume dell'attività svolta.

Art. 7. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, chiunque promuove o realizza leattività o le strutture di vendita o le operazioni di cuiall'articolo 5, anche promuovendo iniziative di

carattere collettivo o inducendo uno o più soggettiad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioniod operazioni di cui al medesimo articolo, è punitocon l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammen-da da 100.000 euro a 600.000 euro.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica lasanzione accessoria della pubblicazione del provve-dimento con le modalità di cui all'articolo 36 delcodice penale e della sua comunicazione alle asso-ciazioni dei consumatori e degli utenti rappresenta-tive a livello nazionale.

3. All'impresa che non rispetti le disposizioni dicui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica unasanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a5.000 euro.

12.

L. 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell’a-griturismo (G.U. 16 marzo 2006, n. 63).

Art. 1. Finalità. 1. La Repubblica, in armonia coni programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea,dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricolturaanche mediante la promozione di forme idonee diturismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorsespecifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umanenelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e ladifferenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del ter-ritorio e dell'ambiente da parte degli imprenditoriagricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendalie il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tute-lando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, leproduzioni di qualità e le connesse tradizioni enoga-stronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazionealimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2. Definizione di attività agrituristiche. 1.Per attività agrituristiche si intendono le attività diricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditoriagricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,anche nella forma di società di capitali o di persone,oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazionedella propria azienda in rapporto di connessione conle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura edi allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'at-tività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoifamiliari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice

© Laurus Robuffo

Page 49: 33 ESERCIZI PUBBL

civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo deter-minato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cuial periodo precedente sono considerati lavoratoriagricoli ai fini della vigente disciplina previdenzia-le, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterniè consentito esclusivamente per lo svolgimento diattività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti

destinati alla sosta di campeggiatori;b) somministrare pasti e bevande costituiti preva-

lentemente da prodotti propri e da prodotti di aziendeagricole della zona, ivi compresi i prodotti a caratterealcoolico e superalcoolico, con preferenza per i pro-dotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT,DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale deiprodotti agroalimentari tradizionali, secondo lemodalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali,ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica lalegge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondia-ri nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative,culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchéescursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzodi convenzioni con gli enti locali, finalizzate allavalorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi ele bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azien-da agricola nonché quelli ricavati da materie primedell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazio-ni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifi-che di imprenditore agricolo, nonché della prioritànell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ognialtro fine che non sia di carattere fiscale, il redditoproveniente dall'attività agrituristica è consideratoreddito agricolo.

Art. 3. Locali per attività agrituristiche. 1. Pos-sono essere utilizzati per attività agrituristiche gliedifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recu-pero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'im-prenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivitàagrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteri-stiche tipologiche e architettoniche, nonché dellecaratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assi-milabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4. Criteri e limiti dell'attività agrituristica.1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche delterritorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimentodell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituri-stica non abbia dimensioni tali da perdere i requisitidi connessione rispetto all'attività agricola, le regio-

ni e le province autonome definiscono criteri per lavalutazione del rapporto di connessione delle atti-vità agrituristiche rispetto alle attività agricole chedevono rimanere prevalenti, con particolare riferi-mento al tempo di lavoro necessario all'eserciziodelle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque preva-lente quando le attività di ricezione e di sommini-strazione di pasti e bevande interessano un numeronon superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e allaqualificazione delle attività agrituristiche e alla pro-mozione dei prodotti agroalimentali regionali, non-ché alla caratterizzazione regionale dell'offerta eno-gastronomica, le regioni disciplinano la sommini-strazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2,comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti cri-teri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevandedeve apportare comunque una quota significativa diprodotto proprio. Particolari deroghe possono esserepreviste nel caso di somministrazione di pasti ebevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendonoquelle collocate in ambito regionale o in zone omo-genee contigue di regioni limitrofe, e per esse deveessere stabilita una ulteriore quota di apporto di pro-dotti;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rap-presentare la prevalenza dei prodotti impiegati nellasomministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nellasomministrazione deve preferibilmente provenire daartigiani alimentari della zona e comunque riferirsi aproduzioni agricole regionali o di zone omogeneecontigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuniprodotti in ambito regionale o in zona limitrofaomogenea e di loro effettiva necessità ai fini delcompletamento dell'offerta enogastronomica, è defi-nita una quota limitata di prodotti di altra prove-nienza, in grado di soddisfare le caratteristiche diqualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute inparticolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epi-zoozie, accertate dalla regione, non sia possibilerispettare i limiti di cui alla lettera c), deve esseredata comunicazione al comune in cui ha sede l'im-presa il quale, verificato il fatto, autorizza tempora-neamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'artico-lo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autono-mamente rispetto all'ospitalità e alla somministra-zione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) delmedesimo comma, solo in quanto realizzino obietti-vamente la connessione con l'attività e con le risor-se agricole aziendali, nonché con le altre attività vol-te alla conoscenza del patrimonio storico-ambienta-

© Laurus Robuffo

Page 50: 33 ESERCIZI PUBBL

le e culturale. Le attività ricreative e culturali per lequali tale connessione non si realizza possono svol-gersi esclusivamente come servizi integrativi eaccessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'a-zienda agricola e la partecipazione, anche facoltati-va, a tali attività non può pertanto dare luogo adautonomo corrispettivo.

Art. 5. Norme igienico-sanitarie. 1. I requisitiigienico-sanitari degli immobili e delle attrezzatureda utilizzare per attività agrituristiche sono stabilitidalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tie-ne conto delle particolari caratteristiche architettoni-che e di ruralità degli edifici, specie per quanto attie-ne l'altezza e il volume dei locali in rapporto allesuperfici aeroilluminanti, nonché delle limitatedimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confeziona-mento e la somministrazione di alimenti e di bevan-de sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non-ché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decretolegislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successivemodificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requi-siti dei locali di trattamento e somministrazione disostanze alimentari e del relativo piano aziendale diautocontrollo igienico-sanitario, tiene conto delladiversificazione e della limitata quantità delle pro-duzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavo-razione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in nume-ro massimo di dieci, per la loro preparazione puòessere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limi-ti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è suffi-ciente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'eserciziodell'attività agrituristica la conformità alle normevigenti in materia di accessibilità e di superamentodelle barriere architettoniche è assicurata con opereprovvisionali.

Art. 6. Disciplina amministrativa. 1. L'eserciziodell'attività agrituristica non è consentito, salvo cheabbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo trien-nio, con sentenza passata in giudicato, condanna peruno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti inmateria di igiene e di sanità o di frode nella prepa-razione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di preven-zione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o sono statidichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consen-te l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agri-turistica. Il comune, compiuti i necessari accerta-

menti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievimotivati prevedendo i relativi tempi di adeguamen-to senza sospensione dell'attività in caso di lievicarenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravicarenze e irregolarità, può disporre l'immediatasospensione dell'attività sino alla loro rimozione daparte dell'interessato, opportunamente verificata,entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entroquindici giorni, a comunicare al comune qualsiasivariazione delle attività in precedenza autorizzate,confermando, sotto propria responsabilità, la sussi-stenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7. Abilitazione e disciplina fiscale. 1. Leregioni disciplinano le modalità per il rilascio delcertificato di abilitazione all'esercizio dell'attivitàagrituristica. Per il conseguimento del certificato, leregioni possono organizzare, attraverso gli enti diformazione del settore agricolo e in collaborazionecon le associazioni agrituristiche più rappresentati-ve, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nelrispetto delle disposizioni previste dalle regioni inmateria, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, compor-ta la conseguente applicazione delle disposizionifiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previ-denziale o comunque settoriale, riconducibile all'at-tività agrituristica. In difetto di specifiche disposi-zioni, si applicano le norme previste per il settoreagricolo.

Art. 8. Periodi di apertura e tariffe. 1. L'attivitàagrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure,previa comunicazione al comune, secondo periodistabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove sene ravvisi la necessità per esigenze di conduzionedell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo diulteriori comunicazioni al comune, sospendere laricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo laprocedura indicata dalla regione, i soggetti che eser-citano l'attività agrituristica presentano una dichia-razione contenente l'indicazione delle tariffe massi-me riferite a periodi di alta e di bassa stagione, chesi impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9. Riserva di denominazione. Classificazio-ne. 1. L'uso della denominazione "agriturismo", edei termini attributivi derivati, è riservato esclusiva-mente alle aziende agricole che esercitano l'attivitàagrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformitàdel rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, ilMinistro delle politiche agricole e forestali, sentito ilMinistro delle attività produttive, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, determina criteri di classificazione omo-

© Laurus Robuffo

Page 51: 33 ESERCIZI PUBBL

genei per l'intero territorio nazionale e definisce lemodalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, diparametri di valutazione riconducibili a peculiaritàterritoriali.

Art. 10. Trasformazione e vendita dei prodotti.1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali ocomunque trasformati, nonché dei prodotti tipicilocali da parte dell'impresa agrituristica si applicanole disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11. Programmazione e sviluppo dell'agri-turismo. 1. Il Ministro delle politiche agricole eforestali, di intesa con le regioni e le province auto-nome e sentite le associazioni nazionali agrituristi-che maggiormente rappresentative a livello naziona-le, predispone un programma di durata triennale,aggiornabile annualmente, finalizzato alla promo-zione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionalie internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismoequestre, le regioni possono incentivare l'acquisto el'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delleaziende agrituristiche, e l'allestimento delle relativeattrezzature di ricovero e di esercizio. Possono esse-re altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre,opportunamente segnalati in collaborazione con leaziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazio-ni più rappresentative di operatori agrituristici,sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attra-verso attività di studio, ricerca, sperimentazione,formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non deriva-no nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Art. 12. Attività assimilate. 1. Sono assimilatealle attività agrituristiche e sono ad esse applicabilile norme della presente legge, quelle svolte daipescatori relativamente all'ospitalità, alla sommini-strazione dei pasti costituiti prevalentemente da pro-dotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le atti-vità connesse ai sensi del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivicompresa la pesca-turismo.

Art. 13. Osservatorio nazionale dell'agrituri-smo. 1. Al fine di fornire informazioni utili per losvolgimento delle attività di indirizzo e di coordina-mento di competenza del Ministero delle politicheagricole e forestali, nonché allo scopo di favorire lacomunicazione e lo scambio di esperienze sul terri-torio nazionale, le regioni inviano annualmente allostesso Ministero delle politiche agricole e forestaliuna relazione sintetica sullo stato dell'agriturismonel territorio di propria competenza, integrata daidati sulla consistenza del settore e da eventualidisposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole eforestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agri-turismo, al quale partecipano le associazioni di ope-ratori agrituristici piu' rappresentative a livellonazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo curala raccolta e la elaborazione delle informazioni pro-venienti dalle regioni e dalle associazioni di cui alcomma 2, pubblicando annualmente un rapportonazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando,anche con il contributo di esperienze estere, propo-ste per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non deriva-no nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Art. 14. Norme transitorie e finali. 1. La legge 5dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentalicontenuti nella presente legge le proprie normativein materia di agriturismo entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autoriz-zate all'esercizio dell'attività agrituristica, emananonorme di adeguamento alle disposizioni di cui allapresente legge.

Art. 15. Disposizioni particolari per le regioni astatuto speciale e per le province autonome diTrento e di Bolzano. 1. Sono fatte salve le compe-tenze delle regioni a statuto speciale e delle provin-ce autonome di Trento e di Bolzano, che provvedo-no alle finalità di cui alla presente legge in confor-mità allo statuto di autonomia e alle relative normedi attuazione.

Art. 16. Copertura finanziaria. Omissis.

© Laurus Robuffo