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10 3. LE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA. I CERTIFICATI VERDI (CV). La direttiva 96/92/CE , concernente Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, (abrogata a far data dal 1 luglio 2004 dalla direttiva 2003/54/CE , a sua volta abrogata a far data dal 3 marzo 2011 dalla direttiva 2009/72/CE ), ha imposto agli Stati membri l’adozione di misure volte al completamento di un mercato dell’energia elettrica di carattere concorrenziale . Ciò ha comportato, pertanto, un nuovo approccio anche al sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, basato su meccanismi che non interferiscano con la creazione di un mercato europeo (concorrenziale) dell’elettricità. Tale direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Il citato d.lgs. 79/1999 si è mosso nella direzione segnata dalla direttiva, fissando obiettivi di tipo quantitativo di immissione nel sistema elettrico di quote prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e lasciando alla creazione di un mercato dei “Certificati Verdi ” (di seguito CV) il compito di promuovere le tecnologie “migliori”, cioè quelle che consentano di conseguire gli obiettivi sociali al minor costo, per coniugare il miglioramento delle prestazioni ambientali e la convergenza verso il mercato di queste tecnologie di generazione. Cosicché il previgente sistema di incentivazione previsto dal Provvedimento CIP 6 risulta attualmente superato dall’applicazione del meccanismo dei certificati verdi (sebbene il primo manifesti ancora i propri effetti sugli impianti che non hanno ancora portato a termine il periodo di incentivazione). Il decreto Bersani ha fissato, all’art. 11, nuovi meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

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3. LE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA . I CERTIFICATI VERDI (CV).

La direttiva 96/92/CE, concernente Norme comuni per il mercato

interno dell’energia elettrica, (abrogata a far data dal 1 luglio 2004 dalla direttiva 2003/54/CE, a sua volta abrogata a far data dal 3 marzo 2011 dalla direttiva 2009/72/CE), ha imposto agli Stati membri l’adozione di misure volte al completamento di un mercato dell’energia elettrica di carattere concorrenziale.

Ciò ha comportato, pertanto, un nuovo approccio anche al sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, basato su meccanismi che non interferiscano con la creazione di un mercato europeo (concorrenziale) dell’elettricità.

Tale direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell’energia elettrica.

Il citato d.lgs. 79/1999 si è mosso nella direzione segnata dalla direttiva, fissando obiettivi di tipo quantitativo di immissione nel sistema elettrico di quote prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e lasciando alla creazione di un mercato dei “Certificati Verdi ” (di seguito CV) il compito di promuovere le tecnologie “migliori”, cioè quelle che consentano di conseguire gli obiettivi sociali al minor costo, per coniugare il miglioramento delle prestazioni ambientali e la convergenza verso il mercato di queste tecnologie di generazione.

Cosicché il previgente sistema di incentivazione previsto dal Provvedimento CIP 6 risulta attualmente superato dall’applicazione del meccanismo dei certificati verdi (sebbene il primo manifesti ancora i propri effetti sugli impianti che non hanno ancora portato a termine il periodo di incentivazione).

Il decreto Bersani ha fissato, all’art. 11, nuovi meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

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basati su regole di mercato e quindi più confacenti al contesto di liberalizzazione.

La ratio del favorevole trattamento riservato all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è sempre quella di favorirne lo sfruttamento in considerazione delle minori esternalità negative attribuibili a queste fonti.

Soprattutto il d.lgs. 79/1999 ha disposto il passaggio da un sistema d’incentivazione diretta ad uno di incentivazione indiretta e market oriented, attraverso la promozione della nuova produzione verde post CIP 6 mediante l’istituzione di un mercato dei certificati verdi.

A quest’ultimo devono rapportarsi tutti i produttori ed importatori di energia da fonti convenzionali per rispettare, a partire dal 2002, l’obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili, in misura inizialmente pari al 2% dell’energia prodotta o importata nell’anno precedente tramite fonti convenzionali (il decreto Bersani, infatti, riguarda non solo la liberalizzazione del settore elettrico, ma anche gli impegni internazionali assunti con il Protocollo di Kyoto sulle emissioni nocive).

In sintesi l’art. 11 del decreto Bersani prevede che:

• al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla

CIP 6/1992

INCENTIVAZIONE DIRETTA (FEED-IN TARIFF)

CERTIFICATI VERDI

INCENTIVAZIONE INDIRETTA (QUOTA SYSTEM)

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producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (comma 1);

• tale obbligo (il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni) si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh (comma 2);

N.B. L’art. 27, comma 18, della l. 99/2009 aveva previsto il trasferimento dell’obbligo dai produttori/importatori “ai soggetti che concludono con la società Terna S.p.A. uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo”, dunque estendo la base imponibile dell’energia sottoposta all’obbligo in questione fino a ricomprendere tutta l’energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione (venditori – grossisti – di energia, clienti finali che operano senza retailer, Acquirente Unico etc.). Un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico avrebbe dovuto definire le modalità attuative a decorrere dall’anno 2012 sulla base dell’energia elettrica prelevata nell’anno precedente, rimodulando altresì gli incrementi della quota minima di cui all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 79/1999. Tale regime, che avrebbe dovuto trovare applicazione solo a decorrere dal 2012 (inizialmente dal 2011), risulta abrogato dall’art. 2, comma 3, del d.l. 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazione, dalla legge 111/2010 (“ in attuazione

del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e

successive modificazioni”).

• la quota di immissione obbligatoria è inizialmente stabilita (per l’anno 2002) nel 2% dell’energia eccedente i 100 GWh;

• i soggetti obbligati (gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili)4 possono adempiere al suddetto obbligo

anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori (purché immettano l’energia da

4 Sono esentati dall’obbligo le produzioni e le importazioni di energia rinnovabile,

le produzioni e le importazioni di energia elettrica inferiori ai 100 GWh, le produzioni di energia in cogenerazione, gli autoconsumi di centrale, le produzioni di energia prodotta da impianti di gassificazione che utilizzano anche carbone di origine nazionale.

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fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale) o dal GRTN (oggi GSE) (comma 3): è questo il meccanismo dei certificati verdi;

• con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico – MSE), di concerto con il Ministro dell’ambiente (oggi Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – MATTM), sono adottate le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, (v. decreto MSE 18 dicembre 2008, cd. decreto rinnovabili, che abroga il previgente decreto ministeriale 24 ottobre 2005) nonché gli incrementi della percentuale d’obbligo di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (comma 5).

Pertanto, per adempiere all’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili , i produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili possono:

⇒⇒⇒⇒ avvalersi dei certificati verdi (CV) associati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva all’1 aprile 1999 che hanno ottenuto la qualifica di “ Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili ” (di seguito impianti IAFR ) (v. sotto);

⇒⇒⇒⇒ acquistare i CV da soggetti titolari di impianti IAFR o dal G SE, negoziandoli direttamente o tramite la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME)5

5 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è la società, costituita dal Gestore

della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (attualmente Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.), a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza.

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I CV SONO TITOLI , AVENTI VALIDITÀ TRIENNALE 6, EMESSI SU BASE

ANNUALE DAL GSE, CHE ATTESTANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA MEDIANTE L ’USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI .

Tali titoli sono previsti dal decreto Bersani quali possibili strumenti alternativi per soddisfare l’obbligo, imposto a decorrere dal 2002 ad ogni produttore/importatore di energia, di immettere in rete una quota minima di energia “verde” pari ad una percentuale (inizialmente fissata al 2% e poi costantemente crescente) dell’energia non rinnovabile prodotta/importata nell’anno precedente.

[Fonte:GfE Energy Management]

6 I CV rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono

essere usati per ottemperare all’obbligo, di cui all’art. 11 del d.lgs. 79/1999, relativo anche ai successivi 2 anni.

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Il nuovo quadro delineato dal d.lgs. 79/1999 individua dunque 3 gruppi di soggetti in relazione agli incentivi corrisposti all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili:

1) i produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non

rinnovabili, che sono soggetti all’obbligo e che concorrono a determinare la domanda di CV;

2) i produttori da cogenerazione e da fonti rinnovabili entrati in

esercizio prima dell’1 aprile 1999, che sono esentati dall’obbligo sull’energia elettrica prodotta da tali impianti;

3) i produttori da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1 aprile

1999, che hanno diritto a ricevere i CV in base alla propria produzione.

Il meccanismo dei CV è quindi un sistema di incentivazione basato sulla formazione di domanda mediante l’imposizione (per legge) di obblighi al fine di determinare lo sviluppo dell’offerta di produzione da fonti rinnovabili .

Pertanto i produttori di energia rinnovabile :

⇒⇒⇒⇒ potranno cedere la propria produzione di energia alla rete con priorità rispetto alle fonti fossili, ricevendo il prezzo di mercato;

⇒⇒⇒⇒ nello stesso tempo cederanno ai produttori da energia convenzionale, su un mercato ad hoc, i certificati relativi alla propria produzione rinnovabile (CV) per consentire loro di rispettare la soglia imposta dalla legge, integrando così la propria remunerazione.

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I PRODUTTORI DI ENERGIA RINNOVABILE, QUINDI, RICEVERANNO IL

PROVENTO DERIVANTE DALLA VENDITA DEI CV IN AGGIUNTA AL PREZZO DI

VENDITA DELL ’ENERGIA GENERATA (O ALLA VALORIZZAZIONE

DELL’AUTOCONSUMO DELLA STESSA).

IL MECCANISMO DEI CV COMPORTA COSTI PER I PRODUTTORI E GLI

IMPORTATORI DA FONTI NON RINNOVABILI E RICAVI PER I PRODUTTORI DA

FONTI RINNOVABILI . I SUDDETTI COSTI E RICAVI DIPENDONO DAL VALORE

DEI CV, CHE SONO OGGETTO DI NEGOZIAZIONE SULLA BASE DEL “PREZZO DI

RIFERIMENTO” (V. SOTTO).

Riepilogando, pertanto, le principali differenze tra il sistema di

incentivazione CIP 6 ed i CV:

���� il sistema CIP 6/1992 è fondamentalmente basato sui seguenti aspetti:

• l’energia immessa in rete ha la garanzia di essere acquistata;

• il prezzo dell’acquisto dell’energia verde è definito per legge;

• i costi d’incentivazione, cioè la differenza tra il prezzo dell’energia venduta sul mercato finale ed il prezzo riconosciuto ai produttori, è a carico dei consumatori e viene recuperato attraverso la componente degli oneri di sistema, che compongono la tariffa elettrica.

���� Il meccanismo dei CV, invece, si basa sui seguenti aspetti fondamentali:

• l’energia prodotta dagli impianti qualificati IAFR viene premiata con il rilascio di certificati verdi (CV);

• la cessione dell’energia è separata da quella dei CV;

• il prezzo di cessione del CV e dell’energia immessa sono regolati da meccanismi di mercato;

• il meccanismo non prevede (per lo meno in origine: sul punto v. sotto) differenziazioni per tipologia di impianto di produzione e,

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pertanto, viene favorito lo sviluppo degli impianti con tecnologie maggiormente redditive.

[Fonte:GfE Energy Management]

Il sistema dei CV, pertanto, ha il pregio di creare un mercato parallelo a quello dell’energia prodotta da fonte rinnovabile, rendendo commerciabile il diritto di immissione attraverso la circolazione dei “titoli” (i CV per l’appunto) che incorporano energia “verde”.

Energia rinnovabile e CV associato sono due beni tra loro disgiunti, dove la commerciabilità del “titolo” ha la funzione di compensare l’impresa produttrice di energia da fonte rinnovabile dei maggiori costi sopportati per produrre energia “verde” mediante la vendita del titolo ad un produttore-convenzionale.

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In questo sistema il consumatore finale non dovrà più sopportare direttamente e indiscriminatamente in bolletta i costi della politica di incentivazione delle fonti rinnovabili. Questi, infatti, una volta “internalizzati” dal sistema, si rifletteranno direttamente sul costo del singolo kWh offerto dai diversi fornitori (e non più solo dal monopolista) ai clienti i quali, una volta messi in grado di scegliere tra più offerte, privilegeranno quella con il prezzo migliore, fornendo una ulteriore spinta all’efficienza del sistema nel suo complesso.

Le componenti del mercato dei CV sono dunque rappresentate:

• dalla domanda di CV, ogni anno pari ad una quota (definita dal legislatore) dei volumi di energia elettrica prodotta e importata da fonti non rinnovabili nell’anno precedente eccedenti i 100 GWh; tale quota d’obbligo, inizialmente fissata al 2% per l’anno 2002, è successivamente incrementata dello 0,35% per ciascun anno a partire dal 2004 sino al 2006 e di 0,75% per ciascun anno per il periodo 2007-2012. Con decreti del MSE di concerto con il MATTM, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012 (art. 4, comma 1 del d.lgs. 387/2003, così come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 146, della l. 244/2007)

Pertanto la quota d’obbligo di produzione energetica da FER assumerà annualmente i seguenti valori:

ANNO QUOTA DELL’OBBLIGO (%) 2007 3,80 2008 4,55 2009 5,30 2010 6,05 2011 6,80 2012 7,55

LE COMPONENTI

DEL MERCATO

DEI CV

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LA VERIFICA ANNUALE DI ADEMPIMENTO DELL ’OBBLIGO

La quota di energia rinnovabile che i soggetti obbligati devono immettere nel sistema elettrico è calcolata moltiplicando l’energia soggetta all’obbligo ed eccedente i 100 GWh per la percentuale stabilita dalla normativa. Entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori e gli importatori di energia elettrica soggetti all’obbligo trasmettono al GSE, contestualmente all’autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili riferita all’anno precedente, certificati verdi in numero equivalenti all’obbligo di immissione che compete loro. Il GSE, sulla base dell’autocertificazione, dei certificati verdi ricevuti e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica, relativamente all’anno precedente, di ottemperanza all’obbligo ed annulla i relativi certificati. La verifica si intende con esito positivo se il valore dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo, uguaglia o supera il valore della quota d’obbligo in capo al soggetto stesso. L’esito della verifica è notificato agli interessati entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di esito negativo della verifica, il soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato ed invio al GSE dei certificati verdi necessari, o tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi emessi dal Gestore medesimo. In caso di mancato adempimento, il GSE comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l’entità delle inadempienze ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

• dalla offerta di CV , rappresentata, ogni anno, dalla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento, o riattivazione, in data successiva all’1 aprile 1999 che hanno ottenuto la qualifica IAFR .

I CV vengono emessi dal GSE su richiesta del produttore.

I CV possono essere richiesti:

● a consuntivo, in base all’energia effettivamente prodotta

dall’impianto nell’anno precedente rispetto a quello di emissione.

L’EMISSIONE DEI

CV

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Sono emessi dal GSE entro 30 giorni dalla comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile dell’anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio tecnico di finanza, o diversamente da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il fac-simile reperibile sul sito web del GSE (www.gse.it) nella sezione Attività > Incentivazioni Fonti Rinnovabili > Servizi > Rilascio Certificati Verdi, e completa della documentazione ivi richiamata.

● a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto7.

I produttori che hanno richiesto l’emissione di certificati verdi a preventivo sono tenuti successivamente a compensare l’emissione ed inviare copia della dichiarazione, presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), attestante l’effettiva produzione di energia elettrica realizzata nell’anno cui si riferiscono i certificati verdi.

Il decreto rinnovabili ha introdotto importanti novità per l’emissione dei CV a preventivo.

Per gli impianti già entrati in esercizio, a decorrere dal 30 giugno 2009, l’emissione dei certificati verdi a preventivo è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, nella titolarità del medesimo soggetto, o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo medio riconosciuto ai CV, registrato l’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno, calcolato con le

7 Per gli impianti entrati in esercizio da almeno due anni, la producibilità annua

attesa si considera pari alla media aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti; per gli impianti entrati in esercizio da meno di due anni, è valutata sulla base dei dati di progetto trasmessi dal produttore.

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modalità di cui all’art. 14, comma 4, del decreto rinnovabili, per un uguale ammontare dei certificati verdi da emettere.

Per gli impianti non ancora in esercizio, l’emissione dei certificati verdi a preventivo è subordinata alla presentazione di un coerente piano di realizzazione e di garanzie a favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo medio riconosciuto ai CV l’anno precedente per un uguale ammontare dei certificati verdi da emettere.

Nel caso in cui l’impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati emessi e il produttore non sia in grado di restituire per l’annullamento i certificati ottenuti in eccesso, il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi relativi a eventuali altri impianti, nella titolarità del medesimo produttore, per il medesimo anno. In mancanza di certificati sufficienti per l’anno di riferimento, il GSE può effettuare la compensazione anche sulla produzione dell’anno successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilità di compensazione, il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.

Nel caso invece in cui l’effettiva produzione dell’impianto sia superiore alla producibilità attesa, il GSE emette a favore del produttore, all’atto della compensazione, il maggior numero di certificati spettanti8.

I CV vengono depositati sul “conto proprietà” intestato al produttore, che il GSE attiva contestualmente alla prima emissione di certificati verdi.

8 Cfr., altresì, allegato al decreto interministeriale 21 dicembre 2007, recante la

Procedura per la gestione ed emissione dei certificati verdi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (sezione 2). I fac-simile della modulistica sono reperibili sul sito web del GSE (www.gse.it) nella sezione Attività > Incentivazioni Fonti Rinnovabili > Servizi > Rilascio Certificati Verdi.

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E’ possibile consultare via internet, tramite accesso riservato, lo stato del proprio conto proprietà, sia per inserire acquisizioni e/o cessioni di CV, sia per verificare le transazioni avvenute.

Tali CV sono nella titolarità dei produttori da impianti IAFR che li vendono ai produttori e agli importatori soggetti all’obbligo.

Anche il GSE può essere titolare dei CV:

a) in particolare emette a proprio favore e colloca sul mercato i CV relativi agli impianti CIP 6, alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1 aprile 19999. Tali CV vengono venduti dal GSE ai soggetti obbligati al fine di garantire l’equilibrio tra domanda e offerta di CV.

b) inoltre il GSE può emettere certificati “allo scoperto”, nel caso in cui l’offerta totale non fosse sufficiente a coprire la domanda dei soggetti obbligati, con l’impegno di compensarli (riacquistarli) entro i successivi tre anni.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la differenza tra i CV acquisiti a qualsiasi titolo e i CV venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista sul mercato ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il GSE non può vendere i certificati emessi a proprio favore né emetterne di ulteriori al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali.

* * *

9 In pratica il GSE ritira l’energia elettrica prodotta da tali impianti e la ricolloca sul

mercato elettrico. Tali CV sono utilizzati per compensare la eventuale differenza (positiva) tra domanda e offerta di CV, disponendo in tal modo di un quantitativo di CV che possono essere acquisiti dai soggetti all’obbligo qualora non fossero disponibili sul mercato CV appartenenti a soggetti privati.

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La contrattazione dei CV avviene secondo il seguente schema:

A. i CV nella titolarità del GSE sono venduti dal GSE stesso e rappresentano un ricavo per il GSE;

� possono essere venduti solo sul mercato organizzato dal GME;

� a partire dal 200810 il prezzo di vendita dei CV nella titolarità del GSE – detto prezzo di riferimento – è definito ed aggiornato con le modalità di cui all’art. 2, comma 148, della legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007). Tale prezzo, riferito al MWh elettrico, è pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 €/MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 387/2003, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.

Il GSE ha comunicato che il prezzo di offerta dei propri CV per l’anno 2010 è pari a 112,82 €/MWh, al netto di IVA 11

10 La previgente disciplina stabilita dall’art. 9 del decreto interministeriale 24

ottobre 2005 (adde decreto interministeriale 21 dicembre 2007), abrogato dal decreto rinnovabili (fermi restando gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell’applicazione del precedente regime), prevedeva un meccanismo di determinazione del prezzo strettamente legato al costo medio di acquisto dell’energia CIP 6 da parte del GSE: il prezzo di offerta, infatti, veniva determinato come differenza tra il costo medio dell’energia acquistata dal GSE dagli impianti che godono dell’incentivo CIP 6 nell’anno di riferimento e il ricavo derivante dalla cessione della stessa energia nello stesso anno.

11 Tale prezzo è calcolato come differenza tra: ● il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall’art. 2,

comma 148 della l. 244/2007, pari a 180,00 €/MWh;

LA

CONTRATTAZIONE

DEI CV

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B. i CV nella titolarità dei produttori IAFR sono da questi venduti e rappresentano un ricavo per i medesimi produttori;

� sono contrattabili, oltre che nella piattaforma di negoziazione organizzata dal GME, anche tramite accordo bilaterale12;

� il prezzo di vendita dei CV nella titolarità dei produttori IAFR è quello concordato bilateralmente con gli acquirenti. Tuttavia, poiché i CV nella titolarità del GSE sono ceduti a prezzo predeterminato e fisso, tale prezzo funge inevitabilmente da “prezzo massimo di riferimento” del mercato, per cui i CV nella titolarità dei produttori IAFR vengono di fatto scambiati ad un prezzo di poco inferiore a quello del CV nella titolarità del GSE;

� alcuni CV nella titolarità dei produttori IAFR vengono “autoprodotti”, cioè sono nella disponibilità di produttori che al tempo stesso sono soggetti all’obbligo. In altri casi i CV nella titolarità dei produttori IAFR vengono scambiati tra società appartenenti al medesimo gruppo (c.d. scambi infra-gruppo).

Pertanto, tali CV:

● sono contrattati nella sede organizzata e gestita dal GME (piattaforma informatica)

● il valore medio annuo registrato nel 2009 del prezzo di cessione dell’energia

elettrica di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 387/2003, pari a 67,18 €/MWh , definito dalla AEEG con la deliberazione ARG/elt n. 3/10.

12 La richiesta di trasferimento dei CV tra due conti proprietà viene effettuata a cura del venditore o dell’acquirente, mediante inserimento di comunicazione di acquisto/vendita nell’apposita sezione del portale web. Una volta confermata dalla controparte (sempre mediante accesso al portale web), la transazione deve essere validata dal GSE per diventare effettiva.

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A partire dalla sessione di mercato del 5 novembre 2008, alla luce del decreto MSE del 17 settembre 2008, il GME è divenuto controparte centrale in tutte le transazioni nel mercato dei CV. La qualifica di controparte centrale attribuita al GME consente di eliminare completamente il rischio di controparte ed introduce una semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalla partecipazione al mercato organizzato: gli operatori, infatti, hanno un unico soggetto – il GME – con cui relazionarsi. I venditori emettono una sola fattura nei confronti dell’acquirente GME, mentre, dal lato opposto, gli operatori acquirenti effettuano un unico pagamento a favore del GME a titolo di deposito a garanzia totale degli acquisti, prima dell’inizio della sessione. Successivamente, alla conclusione delle transazioni di mercato, gli operatori acquirenti ricevono un’unica fattura dal GME. Il GME organizza un book di negoziazione, per ciascun anno di riferimento dei CV ammessi alla contrattazione, il quale presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. Le contrattazioni sul Mercato dei CV avvengono secondo modalità di negoziazione continua: durante le sessioni di contrattazione gli operatori possono inserire in maniera continua le proprie proposte di acquisto o vendita, recanti l’indicazione dell’anno di validità dei certificati, della quantità dei certificati oggetto della proposta e del prezzo riferito ad 1 MWh. Al momento dell’inserimento, le proposte di acquisto vengono ordinate secondo un ordine decrescente di prezzo, mentre le offerte di vendita secondo un ordine crescente di prezzo; in caso di prezzo uguale, viene attribuita priorità alla proposta di acquisto/vendita inserita prima. L’abbinamento delle proposte di acquisto avviene quando sul book di negoziazione sono presenti proposte di vendita con prezzo inferiore o uguale a quello di acquisto. Viceversa, l’abbinamento delle proposte di vendita potrà avvenire solo qualora vi siano sul mercato proposte di acquisto con prezzo superiore o uguale al prezzo di vendita.

● sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori della sede gestita dal GME, fermo tuttavia l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio (art. 12, comma 3, decreto rinnovabili). Gli esiti delle contrattazioni (in termini di quantità, prezzi e tipologia di certificati) vengono pubblicati sul sito internet del GME al fine di garantire la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori per l’analisi della previsione dell’andamento del mercato.

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Il GME a tal fine ha organizzato un sistema per la registrazione di tali transazioni bilaterali, denominato Piattaforma per la Registrazione dei Contratti Bilaterali dei CV (PBCV) .

N.B. Nel caso si verifichi un eccesso di offerta di CV, la Finanziaria 2008 (l. 244/2007, art. 2, comma 149) ha previsto che a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili (e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea), il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai CV registrato nell’anno precedente dal GME.

A sua volta, il decreto rinnovabili (art. 15, comma 1), al fine di garantire graduale transizione dal vecchio regime ai nuovi

TITOLARI DI CV

PRODUTTORI DA

IMPIANTI IAFR GSE

GME

VENDITA

ACCORDI

BILATERALI

GME

RITIRO DEI CV IN

ECCESSO

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meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, ha previsto che nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con esclusione degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti all’ottenimento dei CV. La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro.

Nel 2010 il prezzo di ritiro dei CV da parte del GSE in attuazione di tale disposizione è pari a 88,91 €/MWh al netto di IVA, corrispondente al prezzo medio ponderato delle contrattazioni di tutti i certificati registrate dal GME nel triennio 2007-2009.

Il decreto-legge 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 (c.d. manovra finanziaria 2010), al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, prevede che con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicuri che l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei CV di cui all’art. 2, comma 149, l. 244/2007, a decorrere dalle competenze dell’anno 2011, sia inferiore del 30% rispetto a quello relativo alle competenze dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80% di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di CV in eccesso (art. 45, comma 3, che inserisce il comma. 149-bis all’art. 2 della l. 244/2007).

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La “taglia” unitaria del CV è pari a 1 MWh: ciò significa che si ha

diritto al rilascio di un CV per ogni MWh di energia prodotta da fonti rinnovabili (fatto salvo il meccanismo dei coefficienti moltiplicativi, su cui v. paragrafo successivo).

In particolare, gli impianti che hanno ottenuto la qualifica IAFR hanno

diritto al rilascio di CV per l’energia elettrica p rodotta per un arco temporale predeterminato stabilito dalla legge, variabile a seconda della tipologia di impianti, e precisamente:

a) 15 anni

� limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti, incluse le centrali ibride, alimentati dalle fonti rinnovabili di cui alla sottostante tabella, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 (art. 2, commi 144 e ss. della l. 244/2007 e art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili)

� per l’energia derivante da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell’1 aprile 1999 che, successivamente al 31 dicembre 2007, iniziano ad operare come centrali ibride;

Fonte Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW Eolica offshore Geotermica Moto ondoso e maremotrice Idraulica Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

TAGLIA DEI CV

PERIODO DI

RILASCIO DEI

CV

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b) 12 anni

� limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti, incluse le centrali ibride, alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio tra l’1 aprile 1999 ed il 31 dicembre 2007 (art. 2, comma 151, della l. 244/2007 e art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili);

� per l’energia derivante da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell’1 aprile 1999 che successivamente al 31 dicembre 2007 hanno iniziato ad operare come centrali ibride;

c) 8 anni

� per l’energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili);

� per l’energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili per gli impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili , entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006 che hanno acquisito i diritti all’ottenimento dei CV in applicazione della normativa vigente fino alla stessa data (art. 10, comma 1 del decreto rinnovabili);

Ha diritto ai CV per un periodo aggiuntivo di ulteriori 4 anni, in misura corrispondente al 60% dell’energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti 4 anni (art. 10, comma 2 del decreto rinnovabili):

i) l’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera prodotta:

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- negli impianti, incluse le centrali ibride, alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio tra l’1 aprile 1999 ed il 31 dicembre 2007;

- negli impianti termoelettrici entrati in esercizio prima dell’1 aprile 1999 che successivamente al 31 dicembre 2007 hanno iniziato ad operare come centrali ibride;

ii) l’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da rifiuti non biodegradabili negli impianti, anche ibridi, entrati in esercizio dopo il 14 febbraio 2004 e prima dell’1 gennaio 2007.

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI

DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL

31 DICEMBRE 2007 (NUOVA COSTRUZIONE, RIFACIMENTO O

POTENZIAMENTO) IL PERIODO DI RILASCIO DEI CV PASSA DAGLI

ORIGINARI 8 ANNI (POI PORTATI A 12) A 15 ANNI .