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06/05/2013 1 UNICO 2013: ASPETTI PROCEDURALI a cura di Luca Caramaschi ASPETTI PROCEDURALI CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE SCIOGLIMENTO SENZA UTILIZZO I NORMALI TERMINI FISSI DI PRESENTAZIONE , IN QUANTO NON SCATTA LA PREVISIONE DEL TERMINE MOBILEUNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI SENZA LIQUIDAZIONE PERDITA DELLA PLURALITA’ DEI SOCI LA PREVISIONE DEL TERMINE MOBILE PREVISTO PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE RAPPRESENTA UNA IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA ATTIVITA’, CON PRESENTAZIONE IN TERMINE FISSO TERMINI Entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione dei redditi. IRAP NO unificazione UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI IVA – possibilità di separazione TERMINI 30 settembre 2013 CM 1/E/10 scorporo possibile solo per Dr.IVA a credito CM 1/E/11 scorporo possibile anche per Dr.IVA a debito

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06/05/2013

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UNICO 2013:ASPETTI PROCEDURALI

a cura di Luca Caramaschi

ASPETTI PROCEDURALI

CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE

SCIOGLIMENTOSENZA

UTILIZZO I NORMALI TERMINI FISSI DIPRESENTAZIONE, IN QUANTO NON SCATTA LA PREVISIONE DEL TERMINE “MOBILE”

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

SENZALIQUIDAZIONE

PERDITA DELLA

PLURALITA’DEI SOCI

LA PREVISIONE DEL TERMINE  MOBILEPREVISTO PER LE OPERAZIONI

STRAORDINARIE

RAPPRESENTA UNA IPOTESI DI CESSAZIONEDELLA ATTIVITA’, CON PRESENTAZIONE IN

TERMINE FISSO

TERMINIEntro il medesimo termine previsto per 

la dichiarazione dei redditi. 

IRAP  NO unificazione

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

IVA – possibilità di separazione

TERMINI 30 settembre 2013 

CM 1/E/10 scorporo possibile solo per Dr.IVA a credito

CM 1/E/11 scorporo possibile anche per Dr.IVA a debito

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VERSAMENTO IMPOSTE

Approvazione entro 120 giorni

Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la chiusura del periodo d’imposta

Approvazione entro Entro il giorno 16 delmese successivo quello

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

Approvazione entro 180 giorni

Entro il giorno 16 del mese successivo quello di approvazione del bilancio

entro il 31 maggio Versamento entro 16 giugno

entro il 30 giugno Versamento entro 16 luglio

Approvazione oltre il termine stabilito

Versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per 

l’approvazione (16 luglio)

LIQUIDAZIONE

VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

Società di capitali

Vale la data di iscrizione al Registro 

Imprese

Società diSocietà di personepersone

Vale la data delleVale la data delledeliberazionedeliberazione

DL 16/12 – DR LIQUIDAZIONENorma precedente Norma vigente

“… la dichiarazione relativa al periodocompreso tra l'inizio del periodod'imposta e la data in cui ha effetto la

“… la dichiarazione relativa al periodocompreso tra l'inizio del periodod'imposta e la data in cui si determino

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

d imposta e la data in cui ha effetto ladeliberazione di messa in liquidazioneentro l'ultimo giorno del nono mesesuccessivo a tale data in via telematica.”

d imposta e la data in cui si determinogli effetti dello scioglimento dellasocietà ai sensi degli articoli 2484 e2485 del codice civile, ovvero per leimprese individuali la data indicatanella dichiarazione di cui all'articolo 35del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633,entro l'ultimo giorno del nono mesesuccessivo a tale data in via telematica.”

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RM 66/E6.7.2010

La dichiarazione finale assorbe la dichiarazione per l’ultima frazione di liquidazione (non si considera 

periodo intermedio)

iscrizione della delibera di liquidazione 28.09.2010

ll

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

Cancellazione 29.12.2012

1° modello 01.01.10 – 27.09.10

2° modello 28.09.10 – 31.12.10 (provvisorio)

3° modello 01.01.11 – 31.12.11 (provvisorio)

4° modello 28.09.10 – 29.12.12 RIEPILOGATIVA

Attenzione  NO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98)

Dichiarazione ante liquidazione “entro la fine del nono mese successivo”

Attenzione ai termini … 

UNICO 2013: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI

Dichiarazioni intermedie

“entro la fine del nono mese successivo”

Dichiarazione finale “entro nove mesi”

ES: Deposito bilancio finale di liquidazione: 20.12.2012

Dichiarazione riepilogativa entro  20.9.13 (NON 30.9.13)

COMPENSAZIONI E RAVVEDIMENTO

a cura di Luca Caramaschi

RAVVEDIMENTO

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SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Norma vigente per le violazioni dal 1/2/2011

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

Per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è di un decimo del minimo (3% se trattasi di violazioni da controllo ex 36‐bis e 36‐ter del DPR 600/73, altrimenti 

necessario verificare la sanzione irrogabile – se dichiarazione infedele, sanzione del 10%)

Nuovo articolo 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 472/97

LE NUOVE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Norma vigente per le violazioni dal 1/2/2011

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

Per gli omessi, carenti o tardivi versamenti sanati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è commessa la violazione è di un ottavo del minimo (3,75% se trattasi di violazioni da 

controllo ex 36‐bis e 36‐ter del DPR 600/73, altrimenti necessario verificare la sanzione irrogabile – se dichiarazione infedele, sanzione del 12,5%)

Nuovo articolo 13, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 472/97

IL RAVVEDIMENTO “BREVE”

Articolo 23, c. 31, del DL 98/11

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

La riduzione, per i versamenti effettuati con un ritardo nonsuperiore ai 15 giorni, di 1/15 per ciascun giorno di ritardo,della sanzione amministrativa del 30 per cento per ilritardato od omesso versamento dei tributi è generalizzata

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COSA CAMBIA

Se un versamento è effettuato in ritardo, ma al massimo entro 15giorni dalla relativa scadenza, la sanzione irrogabile è, di fatto, pari al2% per ogni giorno di ritardo, fino ad arrivare, al quindicesimo giorno,

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

alla sanzione del 30%.Esempio:Debito 1.000 euroRitardo di 1 giorno: sanzione irrogabile pari a 20 euroRitardo di 4 giorni: sanzione irrogabile pari a 80 euroRitardo di 10 giorni: sanzione irrogabile pari a 200 euroRitardo di 14 giorni: sanzione irrogabile pari a 280 euroRitardo di 15 giorni: sanzione irrogabile pari a 300 euro

ATTENZIONE

Circolare n. 41 del 2011“Si ricorda infine che, come chiarito dalla circolare n. 138/E del 5l li l di i i i “i di d

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

luglio 2000, la diminuzione in esame spetta “indipendentementedal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento”. Ciòsignifica che anche nei casi in cui non opera il ravvedimentooperoso l’ufficio applicherà la sanzione di cui all’articolo 13 delD.Lgs. n. 471 del 1997 tenendo conto, al verificarsi deipresupposti, della riduzione ad un quindicesimo per ciascungiorno di ritardo”.

IN CASO DI RAVVEDIMENTOSe il versamento in ritardo è effettuato con le modalità delravvedimento, ossia con il pagamento anche degli interessi e dellesanzioni previste dalla legge, oltre al calcolo della sanzione nellamisura del 2% giornaliero, si può fruire della riduzione della

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

sanzione nella misura di 1/10Pertanto:Versamento di 1.000 euroRitardo di 1 giorno: sanzione di 2 euroRitardo di 4 giorni: sanzione di 8 euroRitardo di 10 giorni: sanzione di 20 euroRitardo di 14 giorni: sanzione di 28 euroRitardo di 15 giorni: sanzione di 30 euro

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LE IPOTESI

Dichiarazione infedele

Ravvedimento a rate

Interessi e sanzioni

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

Se il ravvedimento riguarda una dichiarazione infedele, si potrà fruire solo delle riduzioni 

nella misura di 1/10 (versamento nei 30 gg 

successivi) o 1/8 (versamento entro il termine di presentazione della 

dichiarazione riferita al periodo di omissione)

Si ricorda che la risoluzione n. 67 del 2011 ha ammesso il ravvedimento a rate quando gli importi dovuti e relativi interessi e sanzioni sono 

versati, seppur in più volte, interamente entro la scadenza 

di ravvedimento prevista

La circolare n. 41 del 2011 precisa che affinchè si perfezioni il ravvedimento con la riduzione delle sanzioni nella misura dello 0,2% al giorno per i primi 15 gg dalla scadenza, gli interessi e le sanzioni possono essere versate entro i  30 giorni successivi alla 

scadenza

RAVVEDIMENTO FRAZIONATO

Risoluzione n. 67 del 2011Il ravvedimento operoso dell’intero importo omesso non è validoqualora:

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

q1. preveda solo il pagamento della “prima rata” entro i termininormativamente previsti (mentre i versamenti delle rate successivesiano effettuati oltre tali termini);2. tra un versamento e l’altro vengono posti in essere controlli fiscali.In tali due ipotesi, infatti, il beneficio del ravvedimento operoso trovaapplicazione solo per le rate pagate (unitamente ai relativi interessi esanzioni) nei termini previsti e prima di eventuali controlli fiscali.

MAGGIORAZIONE 0,40%

Tesi fisco Tesi giurisprudenza di merito

LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO

Se avviene solo il versamento dell’imposta dovuta, senza la maggiorazione dello 0,40%, la sanzione per il versamento in ritardo è 

commisurata all’intero importo dell’imposta dovuta. Esempio: 

Imposta 100.000;Non versato: 400;Sanzione: 30.000

In una simile evenienza la sanzione deve essere irrogata solo in relazione all’importo non versato,  ossia la maggiorazione dello 0,40%. 

Nell’esempio, la sanzione deve essere di 120 euro, riferita all’importo omesso di 

400 euro

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I 205 STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2012

a cura di Luca Caramaschi

DECRETI DI APPROVAZIONE E TERRITORIALITA’

4 decreti ministeriali datati 28 dicembre 2012vengono approvati gli studi di settore relativi alle tre categorie di attività

economiche (manifatture, commercio e servizi) e gli studi relativi a talune attività professionali

Nel decreto relativo al comparto commercio all’articolo 6 viene modificato l’articolo 5nel decreto Minieconomia dell’11 febbraio 2008 riguardante la “Semplificazione degliobblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studidi settore” al fine di :- prevedere per il periodo d’imposta 2012 e per i successivi l’applicazione dellerichiamate ipotesi di sostanziale disapplicazione degli studi di settore

I 68 STUDI IN EVOLUZIONE PER IL 2012

12 studi di settore del comparto manifatture

23 studi di settore del comparto servizi

12 studi di settore relativi alle attività professionali

21 studi di settore del comparto commercio

Per il 2009 gli studi in evoluzione sono stati 69

Per il 2010 gli studi in evoluzione sono stati 68

Per il 2011 gli studi in evoluzione sono stati 69

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CASI DI MANCATA APPLICAZIONE

DEGLI STUDI DI SETTORE EDEGLI STUDI DI SETTORE E CAUSE DI ESCLUSIONE

MODIFICHE AL DM 11.2.2008applicazione solo con riferimento ai periodi d’imposta 

2010 e 2011

• società cooperative a mutualità prevalente• soggetti cosiddetti “IAS” che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;• soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal• soggetti che esercitano in maniera prevalente l attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” – e dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”.

A REGIME DAL PERIODO D’IMPOSTA 2012

MODIFICHE AL DM 11.2.2008

Applicazione con riferimento al solo periodo d’imposta 2011

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ai soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 –“Affitto di aziende”».

A REGIME DAL PERIODO D’IMPOSTA 2012

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MODIFICHE AL DM 11.2.2008COLLOCAZIONE NEL MODELLO

Dal 2011 tali fattispecie sono state collocate in specifico Quadro V del modello

A differenza di quanto previsto per il periodo d’imposta 2010, dove le casistiche in questione erano riepilogate nel quadro X solitamente destinato ad ospitare iin questione erano riepilogate nel quadro X solitamente destinato ad ospitare i dati rilevanti per l’applicazione dei correttivi contabili.

MODIFICHE AL DM 11.2.2008

• possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie

I RISULTATI DI GE.RI.CO

• non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art.10 c.4-bis Legge n.146/98 : cioè non potranno godere dell’esonero dagli accertamenti di tipo presuntivo (analitico-induttivi) in materia di imposte dirette ed IVA

Art.10 c‐4bis  disposizione abrogata dal DL 201/11

Cause di esclusione

a) Cessazione/inizio attività nel periodo d’imposta

L’esclusione si verifica anche se l’inizio dell’attività avviene il 1° gennaio o se la cessazione avviene il 31 dicembre.

L’esclusione si verifica anche in caso di modifica in corso d’anno dell’attività esercitata se le due attività (cessata-iniziata) sono soggette a SdS diversi

Eccezioni:

cessazione e inizio da parte del medesimo soggetto entro 6 mesi (se le due attività sono soggette allo stesso studio);

l’attività rappresenti una “mera prosecuzione” di quelle già svolte da altri (acquisto/affitto d’azienda, successione/donazione d’azienda, trasformazione, scissione, fusione).

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b) Limite dei ricavi/compensi

Il limite generale di ricavi/compensi è stato portato dal 2007 da euro 5,16 milioni ad euro 7,5 milioni.

Cause di esclusione

Tuttavia, nei Decreti di approvazione degli SdS non è ancora stato modificato tale limite.

Nota Bene:

I soggetti con ricavi/compensi compresi tra euro 5,16 milioni ad euro 7,5 milioni, sono esclusi ma sono tenuti a compilare il modello degli SdS.

I soggetti con ricavi/compensi superiori ad euro 7,5 milioni, sono esclusi dall’accertamento da SdS e dalla compilazione dei modelli.

c) Periodo di non normale svolgimento dell’attività

Si ha non normale svolgimento dell’attività, in caso di:

Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare

Cause di esclusione

Attività produttiva non iniziata (impianti ancora in costruzione, mancano autorizzazioni, ecc.)

Interruzione dell’attività per tutto l’anno per ristrutturazione dei locali (o per provvedimenti disciplinari nel caso di lavoratori autonomi)

Affitto unica azienda

Sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione CCIAA

d) Periodo d’imposta diverso da 12 mesi

Tale causa di esclusione trova applicazione solo per i parametri contabili e non anche per gli studi di settore

Perciò, il soggetto con periodo d’imposta diverso da 12 mesi applicherà gli Sd

Cause di esclusione

e) Altre cause di esclusione

Sds

Determinazione del reddito con criteri forfetari

Incaricati alle vendite a domicilio

Contribuenti minimi - art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007

Classificazione in una diversa categoria reddituale

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LE INDICAZIONI NEL MODELLO

UNICO 2013

Dati da indicare in UNICO 2013

Frontespizio UNICO

Gli SdS dei professionisti non hanno cause di inapplicabilità

Attività prevalenteATECO 2007

Codici cause di esclusione

NOVITA’ 2011 Sono previsti codici specifici per gli studi e per i parametri

Cause di esclusione e modello studiIn presenza di talune cause di esclusione è comunque obbligatorio compilare ilmod. studi di settore

Il contribuente non è accertabile tramite studi di settore, ma è tenuto a compilareugualmente il modello a fini di monitoraggio

Ciò è confermato nelle istruzioni del mod. UNICO che si riportano e nelleistruzioni parte generale degli studi di settore

I contribuenti che indicano la causa di esclusione 11 (modifica in corso d’anno dell’attivitàesercitata) devono compilare il mod. Sds. Chiarimento Circolare Studi di settore 29/E/2009

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Modello Studi o modello INE

StudiAPPLICABILI

ai fini accertativi

StudiNON APPLICABILI ai fini accertativi

CAUSA DI ESCLUSIONENO SI

ai fini accertativi ai fini accertativi

CAUSE DIESCLUSIONE

CODICI 2-3-5-6-7-11-12 CON ALTRI CODICI

CAUSE DI ESCLUSIONE

CON ALTRI CODICI

Obbligo compilazione modello SdS

Obbligo compilazionemodello SdS

Obbligo compilazione

INE

Modello STUDI DI SETTORE

… non sono cause di esclusione

Sono ipotesi in cui l’attività esercitata è diversa da 12 mesi epertanto va indicato il numero di mesi di esercizio della stessa alfine di consentire a GERICO il ragguaglio delle variabili di stock

Nuovi contribuenti minimi

I contribuenti minimi sono esclusi dagli studi di settore (art.27 D.L.n. 98/2011)

Non devono indicare alcun codice di esclusione. Nel nuovoquadro LM non è infatti prevista la possibilità di tale indicazione

Non devono compilare nemmeno il mod. INE, come precisato dalleistruzioni a tale modello

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Regolarizzazione codice attività

Conferme e novità delle istruzioni parte generale SdS

La regolarizzazione del codice attività prevalente errato va effettuata:• indicando il codice corretto nel mod. UNICO e nel mod. SdS• presentando il mod. di variazione dati entro il 30.09.2013

Esclusione codice 7 - Periodo di non normale svolgimento...

Va compilato il campo “note aggiuntive” per spiegare la motivazione dellairregolarità nello svolgimento dell’attività economica (ad eccezione dellaliquidazione ordinaria)

Sanzioni in caso di non allegazione del mod. SdS

VEDI NOVITA’ DL 98/11

ADEGUAMENTO ALLE RISULTANZE DELLO STUDIO DI SETTORE

Adeguamento

Studi nuovio revisionati

(68 studi approvati con DD.MM. 28.12.2012)

Studi “vecchi”

ADEGUAMENTO

con scostamentoricavi/compensi

≤ 10%

con scostamentoricavi/compensi

> 10%

sempre“gratuito”

“gratuito” maggiorazionedel 3%

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Adeguamento Sds e dichiarazioni

AI FINI IRPEF

RF/RG/RE

MAGGIORI RICAVI/COMPENSI

IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

AI FINI IRAP MAGGIORI RICAVI/COMPENSI

NEL QUADRO IC/IQ/IP

Adeguamento Sds e dichiarazioni

AI FINI IVA

RS

FUORI DICHIARAZIONE(entro 16.6 o 16.7)

con annotazione in dichiarazione REDDITI

6494 rateizzabile: indicare nell’F24 le rate “0105” RIS 18.5.2010 n. 40/E

STUDI STUDI DIDI SETTORE: SETTORE: Soggetti MultiattivitàSoggetti MultiattivitàSoggetti Multiattività Soggetti Multiattività

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A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, isoggetti che esercitano due o più attività d’impresa (non rientrantinel medesimo studio) con ricavi, relativi alle attività non prevalenti,superiori al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti,

li h l t di di tt l ti ll’ tti ità l t

Studi di settore per i soggetti multiattività

applicheranno lo studio di settore relativo all’attività prevalenteesercitata.

In tal caso il contribuente sarà tenuto all’invio e alla compilazione del relativo modello degli studi di settore riferito all’attività 

prevalente.

CRITERIO DI APPLICAZIONEDEGLI STUDI DI SETTOREIMPRESE MULTIATTIVITÀ

ANNOTAZIONE SEPARATA

l’ bbli

Studi di settore per i soggetti multiattività

APPLICAZIONE STUDIO ATTIVITÀ PREVALENTE

Anche ai fini accertativise ricavi attività prevalente

>= 70% dei ricavi complessivi

Solo ai fini di selezionese ricavi attività prevalente

< 70% dei ricavi complessivi

permane l’obbligo per i ricavi

dal 2008

DD.MM. 21-28 marzo 2013

approvazione indicatori di coerenza

modifiche ad alcuni studi di settore

approvazione correttivi congiunturali

modelli definitivi

software GERICO

COSA MANCA ALL’APPELLO

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I 9 indicatori di coerenza

1. incoerenza valore RF / RI relative a opere, forniture e servizi di durata infrannuale

2. valore negativo costo del venduto

3. Valore negativo costo del venduto per prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

4. Valore del costo del venduto superiore al valore dei corrispondenti ricavi

5 Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso5. Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

6. Mancata dichiarazione spese beni mobili non in leasing in presenza di valore beni

7. Mancata dichiarazione spese beni mobili in leasing in presenza di valore beni

8. Mancata dichiarazione valore beni strumentali in presenza di ammortamenti

9. Mancata dichiarazione n° / % di lavoro associati in partecipaz. apporto solo lavoro 10. Mancata dichiarazione valore beni in leasing in presenza delle relative spese

Intervallo di confidenza relativo all’analisi di congruità e normalità

RP_C

RM_C

Ricavo di riferimento al di sotto del quale GERICO dà il

responso di non congruità

Intervallo rilevante per essere considerati in linea con gli studi di settore

secondo la Circolare n. 5/E

Intervallo di confidenza ‐ indicatori da c. 13

Intervallo di confidenza relativo all’analisi di congruità

RP_S

RM_S

Legenda:

RP_C = ricavo puntuale con indicatori RP_S = ricavo puntuale senza indicatori RM_C = ricavo minimo con indicatori RM_S = ricavo minimo senza indicatori

La valenza delle modifiche delle variabili per gli indicatori di normalità

È possibile intervenire sulle variabili che incidono sugli indicatori di normalità da comma 13

Tuttavia, tale intervento,non modifica il calcolo di GERICO.

Le modifiche costituiscono delle 

semplici comunicazioni di possibili cause giustificative da parte del contribuente della non corretta applicazione nei suoi confronti 

dell’indicatore

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Risultato di GERICO ‐ valori evidenziati

GERICO evidenzia i seguenti valori:

• il ricavo minimo e puntuale da CONGRUITÀ

• i maggiori ricavi derivanti da incoerenza agli INE(eventualmente corretti per effetto della crisi)(eventualmente corretti per effetto della crisi)

• i risultati a seguito di disapplicazione/ricalcolo degli INE di cui alpunto precedente

• il ricavo minimo e puntuale da CONGRUITÀ E NORMALITÀ

• l’abbattimento dei ricavi a seguito dei correttivi anti‐crisi

• il risultato globale che tiene conto anche dei correttivi anti‐crisi

QUADRO RE

a cura di Luca Caramaschi

NOVITA’Quadro RE. Il reddito professionale

D.L. 201/11 D.L. 16/12 – deduzione IRPEF da Irap

L. 92/12 - L. 228/12 – nuove deduzioni costi auto dal 2013

RICALCOLO ACCONTI IRPEF 2013RICALCOLO ACCONTI IRPEF 2013

D.L. 16/12 – deducibilità contratti leasing stipulati dal 29.4.2012

DOPPIO BINARIO CIVILE / FISCALEDOPPIO BINARIO CIVILE / FISCALE

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gli immobili acquistati dal 2010non sono più ammortizzabili ( anche

Immobili STRUMENTALIImmobili STRUMENTALI

p (leasing)

per acquisti 2007/2009 scompare dal 2010 la riduzione ad 1/3 per ammortamenti e canoni

entro il 14/6/1990 ammortamento

dal 15/6/90 al 31/12/06 Nessuna deduzione

2007 – 2008 – 2009 ammortamento

acqu

isto

acqu

isto

Immobili STRUMENTALIImmobili STRUMENTALI

Quadro RE. Il reddito professionale

aa

entro il 14/6/1990 Canoni maturati

dal 15/6/90 al 31/12/06 Rendita catastale

2007 – 2008 – 2009 Canoni maturatileas

ing

leas

ing

dal 1 gennaio 2010 Nessuna deduzione

dal 1 gennaio 2010 Nessuna deduzioneRM 13/E/10

entro il 14/6/1990

dal 15/6/90 al 31/12/0650% rendita catastale

2007 – 2008 – 2009

Immobili PROMISCUIImmobili PROMISCUI

acqu

isto

acqu

isto

Quadro RE. Il reddito professionale

entro il 14/6/1990 50% canoni maturati

dal 15/6/90 al 31/12/06 50% rendita catastale

2007 – 2008 – 2009 50% canoni maturati

aale

asin

gle

asin

g

dal 1 gennaio 2010

Nessuna deduzionedal 1 gennaio 2010

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R.M. 13/E 3 marzo 2010

Per i soggetti che esercitano attività artistica o professionale, siconsiderano strumentali, gli immobili utilizzati direttamente dallavoratore che li possiede per l’esercizio esclusivo dell’attività

Quadro RE. Il reddito professionale

p partistica o professionale. Non è rilevante che l’acquisto sia statoeffettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte oprofessione, ma il discrimine è costituto unicamente dal fattoche l’immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibitoall’attività professionale.

MANUTENZIONI IMMOBILI

Sostenute Sostenute fino a 31.12.06fino a 31.12.06

Deduzione in 5 anni

Quadro RE. Il reddito professionale

Sostenute Sostenute dal 1.1.2007dal 1.1.2007

Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5 anni

Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile

Spese 2007 su immobili ante 2007Capitalizzo su un costo irrilevante

CM 47/E/08 CM 47/E/08 –– risposta 3.1risposta 3.1

Si applica la regola dei “quinti” Si applica la regola dei “quinti” (previgente)(previgente)

Quadro RE. Il reddito professionale

Spese 2012 su immobili 2010Capitalizzo su un costo irrilevante

Si applica la regola dei “quinti”? (interpretazione estensiva CM 47/E/08)

deducibili con plafond? (circ. 19/IR) (al momento dell’acquisto dell’immobile la regola dei quinti non era già più in vigore)

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Costi capitalizzabili in caso di immobili di terziRedd. Impresa CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici

(minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa)

Spese “capitalizzabili” sostenute dal 1.1.2007dal 1.1.2007

Quadro RE. Il reddito professionale

( )

Costi capitalizzabili in caso di immobili acquisiti atitolo gratuito

RM 99/E/09 RM 99/E/09 regola costiregola costi non capitalizzabilinon capitalizzabili

RM 99/E/09 RM 99/E/09 regola costiregola costi non capitalizzabilinon capitalizzabili

entro il 14/6/1990 Capitalizzazione ???

dal 15/6/90 al 31/12/06 Regola dei “quinti” ???

2007 2008 2009 capitalizzazioneincr

.in

cr.

Spese sostenute Spese sostenute nel nel 20122012 su immobili su immobili STRUMENTALI di proprietàSTRUMENTALI di proprietà

Data acquisto immobile

Quadro RE. Il reddito professionale

2007 – 2008 – 2009 capitalizzazioneii

entro il 14/6/1990 Plafond 5% ???

dal 15/6/90 al 31/12/06 Deducibili per cassa ???

2007 – 2008 – 2009 Plafond 5%

NO

N in

cr.

NO

N in

cr.

dal 1 gennaio 2010 Regola dei “quinti” ??

dal 1 gennaio 2010 Deducibili per cassa ??

Deducibili nel limite del 2%limite del 2%dei compensi percepiti

Spese di

vitto e alloggio vitto e alloggio

Vitto e alloggioVitto e alloggio

Quadro RE. Il reddito professionale

derogaderoga… integralmente deducibili dal professionista se sostenute dal

committente per conto del professionista e da questi

addebitate in fattura

Art. 36 c. 29

DL n.223/06

CM 47/E/08 - per deduzione integrale è necessario sostenimento da parte del committente

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Albergatore

Compenso 1.000

Albergo 100

Fattura 100

Pagamento 100

Copia fattura 100

Intestata committ.Indicazione profess.

Quadro RE. Il reddito professionale

Committente professionistaprofessionista

100

Fattura 1.100

deducibile 1.100NON deducibile 100

imponibile 1.100deducibile 100

NO limite 2% NO limite 2% –– NO 75%NO 75%

Vitto e alloggio professionisti

… … “ordinario”“ordinario” 2% dei COMPENSI

… sostenuto dal … sostenuto dal committentecommittente ee riaddebitatoriaddebitato

100% del COSTO

SISI

NONO

75 ?

Quadro RE. Il reddito professionale

committentecommittente e e riaddebitatoriaddebitato

… per partecipazione a … per partecipazione a convegniconvegni

50% del COSTO

… per … per cenecene con clienticon clienti 1% dei COMPENSI

SISI

SISI

… professionista “MINIMO”… professionista “MINIMO” 100% del COSTO NONO

Risposte 7.10.08

Deducibili al100%

Deducibili al75%

Quadro RE. Il reddito professionale

Deducibili al75% +

plafond 1%

Deducibili plafond 1%

Deducibili al75% poi 50%

Deducibili al 50%

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art. 36 c. 26 DL 223/06

Rilevanti PLUSVALENZE e MINUSVALENZE

relative ai beni strumentali

Aggiunto comma 1-bis art. 54 TUIR

cessione

Plusvalenze e minusvalenze

Quadro RE. Il reddito professionale

cessioneRimborso assicurativo

AutoconsumoIrrilevanti PLUS e MINUS su immobili e

oggetti d’arte

PLUS/MINUS: modifiche della Finanziaria 2007

Le MINUS da autoconsumo NONsono deducibili

modificato c. 1-bisGià eliminata per il reddito

art. 54 TUIR

Quadro RE. Il reddito professionale

Irrilevanti cessioni e oggetti d’arte

Diventano rilevanti PLUS e MINUS sugli immobili

Già eliminata per il reddito d’impresa dal Dl 223/06introdotto c. 1-bis1

Plusvalenze su beni immobili

Immobili strumentali acquistati dal1.1.2007

NO PLUS su immobili ante 2007

SI PLUS su immobili da 1.1.2010 ??? (circ. 19/IR)

Quadro RE. Il reddito professionale

Plusvalenze su beni mobili

Beni acquistati dal 4.7.2006RM 310/E del 21.7.08

Circ 1/IR: immobili promiscui PLUS non imponibile

Si applicano regole art. 67 TUIR

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Differenze con PLUS/MINUS reddito d’impresareddito d’impresa

PLUS non possono essere rateizzateCM 28/E/06 – par. 38

Quadro RE. Il reddito professionale

Rilevanza delle PLUS/MINUS in ragione dell’incasso

Rilevanza limitata PLUS/MINUS beni a ded. limitataCM 28/E/06 – par. 38

RM 310/E/08 PLUS con principio di cassa

DISCIPLINA DELLE PERDITE

Perdite realizzate da:

Fino al 2005 2006 - 2007 Dal 2008

Quadro RE. Il reddito professionale

Imprese in contabilità

semplificata

Professionisti

Imprese in contabilità ordinaria

Compensazione orizzontale

Compensazione verticale

Compensazione verticale

Compensazione verticale

Compensazione Compensazione orizzontaleorizzontale

PRINCIPIO DI CASSA

Assegno circolare Consegna

Assegno bancario Consegna

RM 138/E/09

Quadro RE. Il reddito professionale

g

Carta di credito Utilizzo della carta

Bonifico… per chi paga addebito

… per chi incassa accreditoAttenzione ritenuta asimmetria certificazione

CM 38/E/10

CM 38/E/10

RM 77/E/07

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VIDEOFORUM ITALIA OGGI

Iva per cassa e pagamento non in contanti

CM 44/E/2012 - pagamento non effettuato per contanti : il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario).

“Nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante - ad esempio, mediante bonifico bancario - lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”.

Utenze intestate ad un professionistaUtenze intestate ad un professionista

Riaddebito Riaddebito pro quota agli altripro quota agli altri professionistiprofessionisti

RIADDEBITI SPESE

Quadro RE. Il reddito professionale

Non è compenso NO ritenuta

a riduzione costo riaddebitato

C.M. C.M. 58/E/0158/E/01

Soggetto ad IVA

C.M. C.M. 38/E/1038/E/10

Per chi addebita il costo addebitato è non inerente

per chi subisce, l’addebito è deducibile per cassa

ONERI DETRAIBILI E RIDETERMINAZIONE VALORE PARTECIPAZIONI E TERRENIVALORE PARTECIPAZIONI E TERRENI

a cura di Luca Caramaschi

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RIDETERMINAZIONE VALORE PARTECIPAZIONE E TERRENI IN UNICO2013

L'art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 ha riconosciutola possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni nonnegoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazioneagricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazionie dei terreni doveva risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta daprofessionisti abilitati entro il termine del 30 giugno 2012professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.I contribuenti che si sono avvalsi della rivalutazione devono indicarne i dati nelladichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento e conservare ladocumentazione per esibirla all'Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.In particolare, nelle sezioni dei quadri RM e RT di Unico 2013 (riguardantirispettivamente i terreni e le partecipazioni) vanno indicati i dati dellerivalutazioni perfezionate nel 2012.Con la C.M. n.1/E/13 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancataindicazione in Unico non inficia il buon esito della rivalutazione. In tale caso siapplica la sola sanzione prevista per le violazioni formali, da un minimo di €258fino a un massimo di €2.065.

Verifichiamo il seguente esempio di compilazione che prevede sia ilsostenimento di spese per un intervento iniziato nel 2012 sia il saldodella prosecuzione di un intervento iniziato nel 2011: il sig. GianniBianchi ha sostenuto nel corso dell’anno 2012 spese per due interventidistinti sull’immobile di proprietà:

Esempio di compilazione delle sezioni III A e III B del quadro RP

DETRAZIONE 36%-50%

distinti sull immobile di proprietà:

€ 12.000 pagati al proprio fornitore in data 23/3/2012 per la conclusionedell’intervento di sostituzione dell’impianto idraulico iniziato nelsettembre del 2011 che aveva già previsto il sostenimento di una spesadi € 6.000 in quel periodo di imposta;

€ 22.000 per l’intero rifacimento del bagno, i cui pagamenti sono statieffettuati a titolo di acconto di € 9.000 in data 31/5/2012 e a titolo disaldo di € 13.000 per l’avvenuta effettuazione dei lavori in data6/7/2012.

DETRAZIONE 36%-50%

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La sezione III A che prevede l’indicazione dell’ammontare della rata del periodo di imposta 2012 daportare in detrazione va così compilata:

il rigo RP41 è relativo al riporto della seconda rata (indicata in colonna 8) della spesa sostenutanell’anno 2011: per tale rigo non è necessaria la compilazione della colonna 10 e conseguentementenemmeno della sezione III B in quanto i dati catastali sono già stati evidenziati nel modello UNICO2012;

il rigo RP42 è relativo alla prima rata (indicata in colonna 8) della spesa sostenuta nel 2012 perl’ultimazione dell’intervento iniziato nel 2011: in tale caso vanno compilate sia la colonna 2 perl’indicazione del codice 2 che attribuisce la detrazione del 36% essendo la spesa sostenuta in data

t d t l 26 i 2012 i l l 4 l’i di i d l di 1 h i di l

DETRAZIONE 36%-50%

antecedente al 26 giugno 2012 sia la colonna 4 per l’indicazione del codice 1 che indica laprosecuzione di intervento iniziato in anni precedenti. Inoltre, per qualsiasi tipologia di spesasostenuta nel corso del 2012 è obbligatorio compilare la colonna 10 con l’indicazione del numerod’ordine dell’immobile oggetto di intervento, in quanto nella sezione III B vanno inseriti gli estremiidentificativi catastali del medesimo;

i righi RP43 e RP44 sono relativi alla prima rata (indicata in colonna 8) della spesa sostenuta nel2012 per il rifacimento del bagno: in tale caso vanno compilati due righi distinti in quanto fruiscono didetrazioni diverse, pari al 36% della spesa per l’acconto pagato in data 31/5/2012 e, invece, al 50%della spesa per il saldo pagato in data 6/7/2012. La colonna 2 va compilata con l’indicazione delcodice 2 nel primo caso e del codice 3 nel secondo caso;

i righi RP49 e RP50 sono riepilogativi e richiedono l’indicazione del totale della rata di spese chefruisce della detrazione del 36% e della rata di spese che fruisce della detrazione del 50%.

DETRAZIONE 36%-50%

La sezione III B deve essere utilizzata esclusivamente in relazione allespese sostenute nel periodo di imposta 2012 per le quali è indicato ilnumero d’ordine dell’immobile nella sezione III A: in sostanza, in talesezione devono essere indicati i dati che erano da inserire nellacomunicazione di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescaradell’Agenzia delle Entrate per il lavori iniziati in data antecedente al 14maggio 2011:gg

il rigo RP51 prevede l’indicazione in colonna 1 del numero d’ordinedell’immobile, che deve essere corrispondente a quello di colonna 10 deirighi della seziona III A. Nelle colonne da 3 a 9 devono essere indicati gliidentificativi catastali desumibili, ad esempio, da una visura del fabbricatorilasciata dall’Agenzia del Territorio.

DETRAZIONE 55% - LA PROROGA

La fruizione della detrazione del 55% prevista ai fini Irpef/Iresper le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 30 giugno 2013, a seguito dell’approvazione di un emendamento in fase di conversione del D.L. n.83/2012, che è intervenuto sul testo dell’art.1, comma 48, della Legge n.220/2010 (il testo originario dell’art. 11 del D.L. n.83/2012 prevedeva che la misura dell’agevolazione fosse pari al 55% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012, per poi essere ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2013).

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DETRAZIONE 55% - I LIMITI

per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a € 181.818,18 (pari ad una detrazione massima di € 100.000,00);

per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a € 109.090,90 (pari ad una detrazione massima di € 60 000 00);massima di € 60.000,00);

per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a € 109.090,90 (pari ad una detrazione massima di € 60.000,00);

per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a € 54.545,45 (pari ad una detrazione massima di € 30.000,00).

DETRAZIONE 55% - I PAGAMENTI

In relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires 55%), l’obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale si ha solo per le spese sostenute da soggetti non titolari di reddito d’impresa.

Qualora la spesa sia sostenuta da un soggetto privato, da un professionista, da un’associazione professionale o da un ente non

i l i à l’ bbli d t d ll b b fi i i dicommerciale vi sarà l’obbligo da parte della banca beneficiaria di operare la ritenuta del 4% all’atto di accreditamento del bonifico sul conto corrente del beneficiario.

Le imprese, invece, possono beneficiare dell’agevolazione del 55% anche se pagano le relative spese mediante assegno bancario o circolare ovvero in contanti, al di sotto di € 1.000, oltre che con bonifico. In ogni caso, ove l’utilizzo del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l’adozione di una diversa modalità di pagamento comporta la non applicazione della ritenuta del 4%.

per i “privati” (persone fisiche, professionisti, condomini, enti noncommerciali, ecc.) il sostenimento della spesa rileva secondo ilcriterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture

per i soggetti esercenti attività di impresa (ditte individuali, societàdi persone società di capitali ecc ) il sostenimento della spesa rileva

DETRAZIONE 55% - DIFFERENZE

di persone, società di capitali, ecc.) il sostenimento della spesa rilevasecondo il criterio di competenza economica (art. 109 del TUIR), cioèalla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobiliovvero alla data dell’ultimazione della prestazione per i servizi (adesempio contratti di appalto). Per gli acquisti di beni la possibilità difruire dell’agevolazione del 55% è, però, vincolata alla posa in operadei beni: il semplice acquisto di un bene senza la sua installazione osenza la sostituzione del bene preesistente non è sufficiente perdeterminare il momento rilevante