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    PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS

    A S. THOMA AQ. IN URBE

    JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ ALEIXANDRE

    LA TUTELA DELLO “STATO DICONSACRAZIONE”

    NEL CIC’83

    PARS DISSERTATIONIS AD LAUREAMIN FACULTATE IURIS CANONICI APUD

    PONTIFICIAM UNIVERSITATEMS. THOMAE IN URBE

    ROMAE2013

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    Vidimus et approbavimus

    Romae, apud Pont. Universitatem S. ThomaeDie, 11 Februarii, anno 2013Prof. Jan ŠliwaProf.ssa Delfina Moral 

     ImprimaturRomae, 18 Februarii, anno 2013

    + Mons. Paolo ManciniPraelatus Secretarius Generalis

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    Indice dell’estratto

    Indice dell’estratto .................................................................................................... 3 

    Abbreviazioni e Sigle ................................................................................................ 5 

    Introduzione .............................................................................................................. 7 

    1. 

    Perché « stato di consacrazione » ......................................................... 7 

    2. 

    L’essenza dello stato di consacrazione ................................................. 8 

    3. 

    Il ruolo dei fondatori nella vita di consacrazione ............................... 10 

    4. 

    La realtà dei nostri giorni ................................................................... 11 

    5. 

    Metodo di ricerca ................................................................................ 12 

    6. 

    I limiti della ricerca ............................................................................ 12 

    Capitolo III Lo « stato di consacrazione » nel CIC’83 .......................................... 15 

    1.1 Metodologia per lo studio dei canoni ........................................................ 15 

    1.1.1 Le tre parti dei canoni sullo stato di consacrazione ............................ 15 1.1.2 Divisione metodologica dei canoni in « alinea » ................................ 18 1.1.3 Fonti degli « alinea » del « corpus » sullo stato di

    consacrazione ..................................................................................... 19 

    1.1.4 Senza fonti, la norma è una « lex nova » ............................................ 21 

    1.1.5 Soggetto della norma .......................................................................... 23 

    1.2 La Prima Parte dei canoni: norme generali, e istituti religiosi .................. 24 1.2.1 Le definizioni nel « corpus » dei consacrati ........................................ 24 

    1.2.1.1 La centralità dei consigli come « essenza » dellostato di consacrazione canonico .................................................. 26 

    1.2.1.2 Le fonti del c83. 573 .................................................................... 27 1.2.1.3 Le fonti di altri c83. che includono definizioni ........................... 41

     

    1.2.2 I soggetti delle norme .......................................................................... 46 

    1.2.2.1 I soggetti che ci interessano: theodidaktoi evocazionati .................................................................................. 47 

    1.2.2.2 Canoni vigenti riferenti ai fondatori ............................................ 47 

    1.2.2.3 Gli « schemi » della curia, nei secoli post Trento ........................ 50 

    1.2.2.4 Canoni che hanno per soggetto il vocazionato ............................ 66 

    1.2.2.5 La separazione dell’istituto e i religiosi vescovi .......................... 76 1.3 La Seconda Parte dei canoni: gli Istituti Secolari nel codice .................... 76 

    1.3.1 I membri degli Istituti Secolari sono veramente e propriamente dei « consacrati » .......................................................... 77

     

    1.3.2 Gli IS hanno, come le SVA, una grande « autonomiacostituzionale » ................................................................................... 79 

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    1.4 La Terza Parte dei canoni: le Società di Vita Apostolica .......................... 80 

    1.4.1 Nascita della prima SVA ..................................................................... 82 

    1.4.2 Francesco di Sales e le Visitandine ..................................................... 84 

    1.4.3 Le SVA nel CIC 17 ............................................................................. 85 

    1.4.4 La redazione del CIC’83 sulle SVA .................................................... 87 

    1.4.5 Alcune conclusioni sulle SVA ............................................................ 89 

    Conclusione ............................................................................................................ 91 

    Bibliografia ........................................................................................................... 103 

    1. Fonti 103 

    1.1 Corpus e Codici .................................................................................... 103 

    1.2 Collezioni di documenti ....................................................................... 103 

    1.3 Pontefici ............................................................................................... 103 

    1.4 Dicasteri ............................................................................................... 105 

    2. Autori ........................................................................................................ 105 

    Indice di tutta la Tesi ............................................................................................. 113 

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    Abbreviazioni e Sigle

     AA Apostolicam Actuositatem AG Ad Gentesal. alinea (paragrafo o parte di un canone codiciale)c., cc. canone, canoni dal CIC’83c17., cc17. canone, canoni dal CIC’17c83., cc83. canone, canoni dal CIC’83

    CA Cum admotaecan., cann. canone, canoni dei Concili e dei Sinodicap., caps. capitolo, capitoliCCE Catechismus Catholicae EcclesiaeCCEO Codex Canonis Ecclesiarum OrientalisCD Christus DominusCFL Christifidelis laiciCI Contra impugnantes dei cultum et religionemCIC’17 Codex Iuris Canonici di 1917CIC’83 Codex Iuris Canonici di 1983co., ccoo. canone, canoni dal CCEOCpIC Corpus Iuris CanoniciCR Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a

    religionis ingressuES Ecclesia sancta DeiET Evangelica TestificatioEx.Sp. Exercizi Spirituali di Santo Inacio di LoyolaEVC Enchiridion della vita consacrataGS Gaudium et Spes

    IS Istituto SecolareITTA Instituto Teológico Tomás de Aquino (Caieiras, SP, Brasile)

     LG Lumen Gentium LPC La Perfezione Cristiana nella vita consacrataOT Optatam TotiusOR L’Osservatore Romano

     p., pp. pagina, pagine

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    PC Perfectae Caritatis

    PME Provida Mater EcclesiaePS De Perfectione spiritualis vitae

     RC Renovationis causam RCR Revolução e Contra-Revolução RSA Regola Santo Agostino - Praeceptum RSB Regola Sancti Patri BenedictiSVA Società di Vita ApostolicaVA Vita di AntonioVP Vita S. Pachomii abbatis

    VSB Vita San Benedetto

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    Introduzione

    Benedetto XVI nel suo discorso alla Rota Romana del 2012, affermavache « il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suostesso senso »1. E la ragione è semplice poiché, aggiungeva il pontefice, « lalex agendi non può che rispecchiare la lex credendi ».

    In modo tale che « per cogliere il significato proprio della legge occorresempre guardare alla realtà che viene disciplinata […] la quale contienesempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deveessere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica »2.

    Questa « prospettiva realistica » nel lavoro canonistico è quella che ci ha

    guidato nell’elaborazione della presente Tesi, « cercando di studiare cononestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa » – come afferma ilPontefice – sull’argomento della vita consacrata.

    Infatti, la natura e la tutela di questi particolari battezzati, è insita neldiritto della Chiesa dagli origini. Il Vaticano II ci dice come ci sono statiuomini e donne consacrati a Dio, che hanno lasciato tutto per seguirLo piùda vicino, sin dai tempi apostolici (PC  1).

    Questo movimento, « eremitico » o « monacale », venne chiamato dalIV secolo « religioso »; quindi denominato « stato di perfezione », e dopo ilVaticano II « vita consacrata ». Esiste e continuerà a svilupparsi fino allaParusia. I successivi cambiamenti di terminologia non hanno impedito il suo

    sviluppo organico, sotto l’azione dello Spirito Santo, ma talvolta talicambiamenti non hanno collaborato a capire il senso antropologico eteologico di questo particolare stato.

    Cos’è questo « stato di consacrazione » che i canoni devono tutelare?

    1.  Perché « stato di consacrazione » Non è un segreto per i teologi della vita consacrata che il cambiamento

    terminologico di « stato di perfezione » – voluto dai padri conciliari perfavorire la diffusione della chiamata universale alla santità – abbia avutorisvolti diversi nei religiosi. Lo studio della vita di consacrazione ci porta a

     pensare che, senza volere rimuovere l’uso del termine « consacrati » – per

    1 P. P. BENEDETTO XVI, Discorso alla Rota Romana, 21/1/2012, AAS  104 (2012) 103-107,104.

    2  Nelle citazioni  tutti i grassetti  sono nostri; l’italico  è sempre dell’autore della stessa;tranne le citazioni nelle note in altre lingue (eccetto il latino) in cui l’italico dell’originaleè trascritto in tondo. Nel testo, l’italico è sempre nostro. Le traduzioni, quando non èindicato diversamente, sono nostre, con l’originale in nota.

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    indicare quelli che ieri erano « religiosi », e l’altro ieri si trovavano nello

    « stato di perfezione » – il recupero del concetto canonico di « stato » potrebbe portare a un chiarimento in profondità su cosa consiste l’essenzadella vita consacrata, di particolare importanza per la sua tutela canonica.Questi consacrati sono, infatti, in una situazione stabile, diversa dello statomatrimoniale, o dello stato clericale secolare, ma costituiscono uno statocanonico non confondibile con gli altri.

    Così, ci sembra che mantenendo l’uso oggi prevalente di « vitaconsacrata », possiamo rivolgere una particolare attenzione alla concezionedi « stato », giacché favorirà la comprensione della sua essenza; e la tuteladella stessa.

    2.  L’essenza dello stato di consacrazioneIl definire l’essenza di uno stato canonico non è sempre facile. Per ilmatrimonio, soltanto dal XII secolo abbiamo chiarezza di concetti sulla suaindissolubilità, in funzione di quello che è la sua essenza. Il diritto romanogià conosceva che nuptias non concubitus sed consensus facit. Ma Cristo haelevato a sacramento questa realtà antropologica preesistente. Il rapporto frale due fu oggetto di discussioni per secoli, fino a che il Magistero chiarì iconcetti.

    E per lo stato canonico di consacrazione?« L’oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come

     pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della

    Chiesa » fa sì che s’impoverisca lo studio del Diritto Canonico, ci ricordaBenedetto XVI. Il quale studio deve essere sempre in « contatto vitale con larealtà ecclesiale »3.

    Infatti, la Chiesa reale, da Cristo voluta, esiste solo per il soffio vitale diQuel Dio che l’ha creata. E Lui stesso suscita, come dice S. Paolo, « alcunicome apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori emaestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine diedificare il corpo di Cristo » (Ef 4, 11-12).

    In questo senso la Gerarchia è composta dei membri scelti dallo StessoSpirito, separati dal resto del corpo, al punto di costituire un coetus clericaleontologicamente diverso dagli altri battezzati, in forza della consacrazione

    del Sacramento dell’Ordine, nei suoi tre gradi. Non si estingue, però, nelclero, la forza vivificante dello Spirito per « edificare il corpo di Cristo ».

    3 BENEDETTO XVI, Rota 2012, 104.

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    Il card. Ratzinger, in una memorabile dissertazione sulla Collocazione

    Teologica dei Movimenti Ecclesiali4

    , nel 1998, assimilava queste realtà –che sembrerebbero nate nel post-Concilio: i « movimenti ecclesiali »contemporanei – ai grandi movimenti  religiosi  esistenti sin dai tempiapostolici. E, con il suo acume teologico, innestava i  fondatori  – citandoalcuni come Antonio del deserto, Basilio il Grande, Benedetto di Norcia,Francesco di Assisi, Domenico di Guzmán, Ignazio di Loyola… – niente dimeno che nella successione apostolica.

    La Chiesa non è « una nostra Istituzione bensì l’irrompere diqualcos’altro, onde è per natura sua iuris divini », affermava l’allora Prefettodal dicastero per la Dottrina della Fede. La Chiesa è edificataorganicamente, e sin dai tempi apostolici « esistono con tutta evidenza,

    l’uno accanto all’altro, due ordinamenti […] nettamente distinguibili »: lechiese locali, che a poco a poco vanno assumendo forme stabili; e ilministero apostolico. 

    Se guardiamo la Storia della Chiesa, chiaramente appare che « ilmodello ecclesiale locale, decisamente improntato dal ministero episcopale,è la struttura portante e permanente attraverso i secoli ». Allo stesso tempoconstatiamo un « continuo aspetto universalistico della missione apostolicae la radicalità del Vangelo » verificatosi nei movimenti religiosi dei grandi

     fondatori e nelle loro  famiglie spirituali.  Poiché esiste una necessità, nellaChiesa voluta da Cristo, di compiere il divino  Mandatum: « Euntes inmundum universum praedicate evangelium omni creaturae » (Mc 16, 15).

    In questa prospettiva teologica ci sembra di poter studiare con semplicitàlo stato di consacrazione, sebbene tale impostazione iniziale non basti per percorrere tutta la strada.

    Già come pontefice, Benedetto XVI fece a Parigi una memorabiledissertazione « al mondo della cultura »5 in cui mostrava come, nella Europa

     barbara del basso medioevo, dal elementare quaerere Deum dei monaci, siformano delle comunità dove si legge e si studia la Parola di Dio. Ma « laScrittura ha bisogno dell’interpretazione, e ha bisogno della comunità in cuisi è formata e in cui viene vissuta ». La Parola di Dio, e il suo continuo agiresul mondo, « si rivelano nella parola e nella storia umane ». Il Papa havoluto evidenziare così « l’esemplarità della vita » dei monaci, dei religiosi,

    4  J. R ATZINGER ,  Nuove irruzioni dello Spirito, Milano, 2006. Faremo uno studio particolarizzato nel Capitolo I.

    5  P. P. BENEDETTO XVI,  Discours au Monde de la Culture, 12/9/2008, OR  14/9/2008(2008) 6.

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    dei consacrati nella costruzione dell’Europa, come spiegava egli stesso

    alcuni mesi dopo alla Plenaria della Congregazione per i Religiosi6

    .Questa esemplarità  della vita religiosa nell’insieme dei cristifideles  (e

    anche dei non battezzati, o non cattolici), indica, ancora, una finalitàteologica prossima rilevata dal Vaticano II ( LG 46; AG 15).

    3.  Il ruolo dei fondatori nella vita diconsacrazione

    Se i consacrati hanno questo particolare ruolo esemplare nella Storiadella Chiesa, di mostrare « il volto genuino del Cristo » ( LG  46;  AG  38),non è semplicemente per una chiamata divina personale (esistente), ma

     perché si sono lasciati modellare da un fondatore e, come lui, hanno messo i

    loro piedi sulle orme di Cristo.« La storia della Chiesa – ci dice ancora Benedetto XVI7  – è segnata

    dagli interventi dello Spirito Santo, che non l’ha soltanto arricchita con idoni della sapienza, della profezia, della santità, ma l’ha dotata di formesempre nuove di vita evangelica attraverso l’opera di fondatori e difondatrici che hanno trasmesso ad una famiglia di figli e figlie spirituali illoro carisma ».

    I Fondatori – le cui immagini sono presenti nelle nicchie dei muri dellaBasilica Vaticana – hanno dunque un particolare ruolo nella storia della vitaconsacrata, e nella Storia della Chiesa, per particolare disegno di Cristo, ilPrimo e Assoluto Fondatore.

     Nella  fedeltà a Dio di questi uomini singolarmente « conosciuti pernome » da Cristo – come Mosè (Es 33, 12) –, e nell’istituzionalizzazione delloro carisma, per mantenerlo nella Chiesa, in modo a permettere l’inserzionesociale nel corpo ecclesiale dei suoi figli spirituali, si svolge la trama dellastoria della vita religiosa, intrecciata com’è, per essenza, nella Storia di tuttoil Popolo di Dio, giacché da lui fa parte sostanziale.

    Su questo modo di Dio di governare la comunità dei battezzati, il DirittoCanonico ha sempre una parola da dire. Per tutelare, per favorire, perscongiurare gli abusi o gli scandali; per evitare che si spenga la luce di uncarisma concesso... allo stesso modo in cui protegge, vigila, sostenta eraddrizza la vita del clero, indispensabile per il governo e la santificazione

    del Popolo di Dio. O l’istituto della famiglia.

    6  ID.,  Discorso alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e leSocietà di Vita Apostolica, 20/11/2008, OR  21/11/2008 (2008) 1.

    7 ID., Lettera al Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Societàdi Vita Apostolica, in occasione della Plenaria 2005, in P. P. BENEDETTTO XVI,« Insegnamenti di Benedetto XVI », v. I, 2006, 588.

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    4.  La realtà dei nostri giorni

    Questo background dottrinale viene incontro a delle realtà del nostrosecolo, due delle quali vogliamo ricordare.

    In primo luogo, il problema delle vocazioni. Non è per nientesconosciuto, in particolare nel mondo occidentale. Perché i giovani

     battezzati non cercano più la radicalità evangelica?All’inizio del nostro lavoro, un singolare libro fu pubblicato in Italia,

    con i risultati di un’indagine voluta da un importante istituto religioso8.Quando stavamo per finire il nostro studio, negli Stati Uniti una ricercasimile è stata pubblicata nel sito della Conferenza Episcopalenordamericana9.

    Si tratta di campioni di regioni diverse, in ambienti culturali condisuguali influenze della Chiesa, ma le percentuali di giovani che

     percepiscono in sé la chiamata divina si assomigliano. Più del dieci percento degli adolescenti battezzati pensano seriamente alla vocazioneconsacrata (clericale o religiosa), in grande parte nell’età fra 12 e 16 anni10.

    Per quale motivo non la portano avanti? In molti – in tanti… dobbiamoconstatare – loro dichiarano di non aver trovato dei modelli affidabili  diconsacrazione.

    Una seconda sfida del nostro balbuziente XXI secolo, è che fra i cattolici più « compromessi » non si cercano le forme « tradizionali »,« istituzionalizzate » di vita consacrata, ma altre. Ci sono le cosiddette« nuove forme »11 che cercano diverse vie. E ci sono delle forme approvate,giuridicamente e teologicamente, come i « focolarini » o i « Memores

     Domini » (da Comunione e Liberazione) che hanno una vita diconsacrazione, con « noviziato », voti, vita comune ecc., che però,giuridicamente, non vogliono essere né Istituti Religiosi, né Istituti Secolari,né eremiti, né vergini consacrate, né Società di Vita Apostolica.Giuridicamente sono soltanto associazioni di fedeli. E tutto con l’appoggio

    8 A conclusione dell’Anno vocazionale, la Società San Paolo ha fatto realizzare l’indagine« Giovani e vocazioni » , i cui resultati e comenti sono pubblicati in: F. GARELLI,Chiamati a scegliere : i giovani italiani di fronte alla vocazione , Cinisello Balsamo(MI), 2006.

    9 CENTER FOR APPLIED R ESEARCH IN THE APOSTOLATE, Consideration of Priesthood and Religious Life Among Never-Married U.S. Catholics, http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ vocations/ survey-of-youth-and-young-adults-on-vocations.cfm, consultato in20/10/2012.

    10  Più della metà (61 %) di quelli che hanno sentito la vocazione religiosa o clericaledichiarano che sia stato all’età « della socializzazione infantile o adolescenza »; un altro34 % in un passato « indefinito e lontano » (GARELLI, Chiamati a scegliere... 96).

    11 Non includiamo nel nostro studio le forme di vita comune che comprendono uomini edone, ed anche sposati. Pacomio e Basilio già lo respingevano.

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    di canonisti di spicco12 ed anche della più alta autorità della Chiesa13. Per il

    sensus fidelium questi sono « consacrati ». Per il diritto canonico, no.Perché questo divario? Come canonisti è necessario approfondire tale

     fictio legis; possiamo anche parlare di « fuga legis » (sia permessal’espressione) di questi numerosi « consacrati ».

    5.  Metodo di ricerca Nelle sentenze rotali una grande parte della stesura è rivolta alla

    descrizione dei fatti oggetto di giudizio: ex factis et probatis. Anche per noiè capitato così.

    Abbiamo cercato, in primo luogo, di determinare l’essenza dello stato diconsacrazione attraverso un metodo teorico deduttivo, cercando gli elementi

    indiscussi che lo studio dottrinale della materia offre.In un secondo momento abbiamo cercato di desumere, da episodi delle

    vicende dei fondatori particolarmente densi di significato per la vita diconsacrazione, gli elementi comuni. Questo metodo storico induttivo ci ha

     portato, in tanti aspetti, a conclusioni simili a quelle del primo capitolo, e adaltre nuove.

    Alla fine, nel terzo capitolo, abbiamo analizzato i canoni del vigentecodice sulla Vita Consacrata, cercando il loro rapporto con gli elementiricavati tanto dallo studio teoretico quanto da quello pratico. Questarelazione la ricerchiamo in due versanti: in primis le fonti dei canoni, vuoldire i documenti dottrinali o pastorali che originano la norma; in un secondo

    tempo il rapporto concettuale dei canoni sia con il soggetto della norma –attivo o passivo – sia con la finalità dalla norma stessa in rapporto con lasalus animarum  del particolare coetus  che s’intende tutelare, poiché« spectat evangelicorum consiliorum praxim […] legibus suis sapientermoderari » ( LG 45).

    6.  I limiti della ricercaIl Concilio Lionese compiangeva la « effrenatam quasi multitudinem »

    di Ordini religiosi esistenti. E voleva tagliare corto. I Padri non sono riuscitia impedire quello che Benedetto XVI chiama gli « interventi dello SpiritoSanto ».

    L’ Annuario Pontificio del 2012 raccoglie 226 Istituti maschili14 e 1.390femminili15. Invero, i Padri lionesi non hanno avuto esito.

    12 Possiamo citare, per « Comunione e Liberazione », il Prof. Giorgio FELICIANI.13 Da tutti è noto che della « famiglia pontificia » fanno parte « sorelle-laiche » di  Memores

     Domini.14 Inclusi IR, IS, SVA.

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    Dal punto di vista giuridico, che è quello che ci interessa, la vita

    consacrata femminile è sostanzialmente diversa da quella maschile (basti pensare all’impossibilità di ricevere gli ordini sacri e, in sostanza, nellaontologicamente diversa psicologia e percezione della realtà, oltre allesorprendenti capacità apostoliche delle donne, non molto approfondite),tanto che bisognerebbe fare due studi paralleli. Innanzitutto, per il nostroscopo – come ben sottolinea uno storiografo della vita consacrata, RaymondHostie16  – dal punto di vista della strutturazione giuridica  non esistonofondatrici che innovino17. Nella grande maggioranza seguono un ramomaschile, che adattano: nel regime, nelle fasi di incorporazione, clausuraecc.

    Insomma, abbiamo dovuto limitarci, come in tante altre indagini, alla

    vita religiosa maschile.Il nostro studio, come il titolo indica, considera soltanto il rito latino,lasciando per ulteriori approfondimenti la normativa delle chiese sui iuris.

    Anche sulla linea temporale, il giudizio su qualcosa così poco afferrabilecome un « carisma » (di un movimento o di un fondatore) implica il lasciartrascorrere certo interstizio. Alla Gerarchia corrisponde il giudizio sul posto,

    15 Su questo bisogna considerare che, per la stessa natura delle cose, gli istituti femminilitante volte si dividono e si sbriciolano per circostanze di distanza, abitudini ecc. Ad

    esempio, ci sono 29 « orsoline » e 79 « dominicane ». Il problema sarebbe conoscere, diciascuno, il Fondatore e la Regola, in modo a poter fare uno studio adatto al nostroscopo.

    16 La curata analisi del ricercatore gesuita mostra come numericamente la vita consacratafemminile supera la maschile sin dai primordi (R. HOSTIE, Vie et mort des ordresreligieux : approches psycho-sociologiques, Paris, 1972, 14-47). Lui studia i « monasteridopi » suoi pregi e sue difficoltà; il caso particolare di S. Brigida, che fonda un ordinemaschile ecc. Ma conclude che « force est de reconnaître que dans la vie religieuse –tout comme dans la vie de l’Église – l’initiative structurante et l’activitéorganisationnelle sont assumées de fait par les hommes, même si les femmes y ont prisune part très active et même prépondérante au point de vue numérique  » ( Ibid. 23). Eancora: « Toutes les données recueillies convergent : les instituts religieux féminins sonttributaires des initiatives structurantes des homme, peu importe que les fondatrices aientrecherché leur appui ou essayé d’échapper à leur emprise. [...]. Est-ce dire qu’une

    analyse approfondie de l’évolutions des instituts féminins ne présente aucun intérêt ?Une telle affirmation est gratuite » ( Ibid. 45).

    17  L’affermazione può sembrare unilaterale. Stiamo parlando soltanto della legislazionesullo stato di consacrazione: regime, condizioni di ammissione, formazione, modid’incorporazione e di dimissione. Ad esempio, l’obbligo a vita di rimanere in Monastero,di S. Benedetto; il nuovo ruolo delle elezioni da S. Domenico; il sistema di nomine adnutum dei superiori, da S. Ignacio, ecc. Evidentemente le fondatrici hanno apportato allaChiese molte novità, in particolare quanto al modo di vivere la consacrazione; baste pensare alle rinchiuse di S. Chiara, o alle missionarie di M. Teresa di Calcutta.

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    con i rischi derivanti, per cui ha particolari grazie18. Lo studioso canonico

    non è un giornalista, e bisogna prendere una certa distanza19

    . Mi viene inmente una lezione dello specialista in vita consacrata Fabio Ciardi, nel 2006,all’Urbaniana. In verità, diceva, per avere la certezza che sia proprio loSpirito Santo a suscitare un movimento, un fondatore, noi, uomini, abbiamo

     bisogno di… 200 anni di osservazione.Così, nel considerare lo sviluppo storico, nel capitolo secondo, ci siamo

    fermati alle fondazioni fatte prima del 1800.La ricerca ci ha aperto molte piste da percorrere, e tante fuori dal nostro

    campo specifico della canonistica. Ci aspettiamo che spiriti più acutisappiano dissertare su quello che abbozziamo soltanto.

    18  Sul discernimento dall’azione dello Spirito Santo, il testo più attuale e completo checonosciamo è il n. 30 di Cristifidelis laici  (P. P. IOANNES PAULUS II, AdhortatioApostolica post-sinodale, Christifideles laici, 30/12/1988, AAS  81 (1989) 393-521).

    19 Il Diritto Romano distingueva la legge (generale, astratta e precostituita) della sentenza (particolare, concreta e successiva). Tra le prime devono essere considerati gli attualicanoni, fra le seconde, le decisioni singolari dal magistero su ciascun nuovo carisma,lungo i secoli. Non possiamo confondere i due concetti, nel nostro studio.

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    Capitolo IIILo « stato di consacrazione » nel CIC’83

    SOMMARIO: 3.1 METODOLOGIA PER LO STUDIO DEI CANONI 

     –  

    3.2 LA PRIMA PARTE DEI CANONI:  NORME GENERALI,  E ISTITUTIRELIGIOSI   –   3.3  LA SECONDA PARTE DEI CANONI:  GLI ISTITUTISECOLARI NEL CODICE   –   3.4  LA TERZA PARTE DEI CANONI:  LESOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA. 

     Nel vigente diritto canonico, sono 174 i canoni che regolano lo stato diconsacrazione (cc. 573-746), e questo corpus sulla vita consacrata presenta

    una peculiare difficoltà esegetica1.In verità sembrano costituire tre parti diverse, con alcuni rimandi fra di

    loro, pero stilate da gruppi di redattori con scopi non congruenti; appare chele tre parti non hanno subito, prima della promulgazione, una desiderabileunificazione di criteri, tanto linguistici quanto di contenuto, in modo chequello che manca in una, sembra debba essere completato con le altre,secondo i classici principi interpretativi (c83. 17). Alle volte però, lamancanza o ripetizione, lascia dubbi.

    1.1 Metodologia per lo studio dei canoniAdotteremo alcuni principi metodologici per facilitare lo sviluppo di

    questo capitolo.

    1.1.1  Le tre parti dei canoni sullo stato di consacrazione

    Le 174 cc. del corpus sulla vita consacrata possono essere separate in tre parti, come spiegamo subito:

    La Prima Parte – la più voluminosa – è costituita dai 137 primi canonidel Libro II, Parte III, sezione I:  De Institutis Vitae Consecratae. Include ititoli:

      I – Normae Communes omnibus Institutis Vitae Consecratae,  II – De Institutis Religiosis.

    1 Ci sono ancora una settantina di canoni riguardanti quello che GUTIÉRREZ chiama « adextra », vuol dire l’attività che i consacrati sviluppano nella vita della Chiesa, come presbiteri, ed anche come laici (GUTIÉRREZ POZA,  Lo stato della vita...  49). Non cisoffermiamo su questo perchè non in rapporto com l’oggetto del nostro studio.

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    La Seconda Parte, di stesura molto semplificata e con pochi rimandi

    espliciti ad altre norme – e alcuni impliciti – è il titolo III:  De InstitutisSaecularibus, con soltanto 21 cc., e 28 rinvii ad altrettanti cc.Finalmente la Terza Parte – di sofferta redazione2 – è la Sezione II di

    questa Parte III del Libro II, che ha per titolo (anch’esso moltissimodiscusso): De Societatibus Vitae Apostolicae. Sono soltanto 15 cc., pero con113 rinvii ad altrettanti cc. della Parte I di questo corpus.

    Gutiérrez richiama l’attenzione su alcune novità del CIC3:Gli Istituti Secolari sono considerati non più come associazioni di

    fedeli, pur qualificate, ma sono accostati ai religiosi […]. Invece, leSocietà [SVA] vanno a parte, scostate dai religiosi, non più consideratecome Istituti di perfezione o di vita consacrata. Con questo i Religiosi

    rimangono al loro posto e come punto principale di riferimento,assumono una nuova categoria canonica gli Istituti secolari, necostituiscono una nuova, almeno teoreticamente, le Società di VitaApostolica. Chi cercasse troppa logica (filosofica-teologica) nelladivisione in Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, si

     perderebbe.

    E più avanti: « è nuovo l’accostamento degli Istituti secolari ai religiosi,come pure lo scostamento delle Società di vita apostolica »4.

    Infatti, come lui stesso dichiara a continuazione, il Concilio qualificò imembri delle SVA come religiosi (LG 44) e, nel dire di Gutiérrez, « nonmanca in realtà niente del contenuto teologico di una vita di perfezioneevangelica »5.

     Non è strano, dunque, che condividiamo questa « perdita » di logica nella divisione delle parti.

    Dobbiamo notare che alcuni cc. della prima parte – le  NormaeCommunes omnibus Institutis Vitae Consecratae – sembrerebbero essere di

    2 Nella nostra tesina di Licenza  Il Moderatore Supremo nelle Società di Vita Apostolica(Venezia, 2009) abbiamo approfondito le differenze concettuali in fase di redazione delvigente CIC, sulle antiche « Società di Vita Comune senza voti », e i rimproveri, dopo la promulgazione, di alcuni redattori, come BEYER e BONFILS, sulla stesura dei canoni nellasua presentazione finale.

    3 GUTIÉRREZ POZA, Lo stato della vita... 40.4  Ibid. 46.5  Ibid. 41 – Sono numerosi i documenti a provare che, non volendo « cadere » sul regime

    canonico alquanto impositivo dei « religiosi », 15 SVA hanno chiesto di passare sottoPropaganda Fide, come « istituti missionari ». Di fronte a questa minaccia di« abbandono » si è arrivati a un « compromesso storico » in modo che, siccome i lorofondatori hanno voluto che questi « religiosi teologici » non siano vincolati a tutte leregole, mutanti e costringenti dei « religiosi canonici », né corrano il pericolo di cadere,le SVA sono state collocate fuori degli IVC.

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    applicazione agli Istituti Secolari, assunti, nella vigente legislazione, come

    forma di « vita consacrata »6

    . E ci riferiamo esattamente alle « NormaeCommunes ». Però i cc. specifici degli IS rinviano soltanto a 5 cc. di queste Normae, in cui sono descritti i contenuti dei consigli evangelici7.

    Che il c83. 6028, ad esempio, non sia incluso per gli IS, causa certostupore, nella misura in cui il c83. 716 § 2 – specifico sugli IS –raccomanda: « Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent,sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem ». La fraternitàfra i membri di un medesimo Istituto è indispensabile – anzi soltanto seconsiderata sociologicamente – per adempiere il c83. 717 § 3, cheraccomanda ai superiori degli IS « curent ut eiusdem spiritus unitas serveturet actuosa sodalium participatio promoveatur ». E direbbe la logica

    elementare che la « fraternità » s’infervorisce con la « vita fraterna » (non« vita comune », sotto lo stesso tetto), anche se questa è soltanto inconvivenze sporadiche, pure di alcune ore settimanali; la « fraternitatem »chiede dunque da se stessa una « vita fraterna » con gli evidenti adattamential suo carattere seculare: « unicuique instituto propria ». Pero in cui« sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, itadefiniatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationemadimplendam ». È la convivenza fra i fratelli, o sorelle, che hanno ricevutola stessa chiamata di Cristo a testimoniarlo in un IS, che « in caritate

    6  Infatti, il CIC’83 considera quattro forme, alquanto dispari, come « vita consacrata »canonica:1º i professi degli Istituti Religiosi (cc83. 573 § 2, 574 § 1 – che definisce come« status » –, 588, 654 ecc.; e denominati anche « religiosi »: c83. 662);2º i membri degli Istituti Secolari (c83. 710);3º in qualche modo gli anacoreti « Deo deditus in vita consecrata » (c83. 603) intantoche « tria evangelica concilia, voto vel alio sacro ligamine firmata » (la concezioneteologica del CIC’83 manifesta qui una volta di più la sua nozione dei voti comeessenziale e costitutiva dello stato di consacrazione canonico; non la mancipatio, comeabbiamo visto in S. Tommaso);4º anche in qualche modo le vergini consacrate dal vescovo (c83. 604 – la discussionesul senso di questo canone, come forma o meno di stato di consacrazione, ha dato lavoroalla stampa, dopo secoli di tranquillità teologica sull’argomento).

    Il misterioso c83. 605 apre porte non ancora chiuse; non è questa la sede per riassumeretutto il dibattito; in massima pochi sono gli Enti approvati dalla Santa Sede, secondoquesta norma. Nell’ Annuario Pontificio 2012 figurano soltanto sei, con un totale pocco più di 1.700 consacrati – pp. 1705-1706.

    7 cc83. 598 §§ 1 e 2; 599; 600; 601; 602.8  « Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti

    familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat adsuam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritateradicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis ».

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    radicata et fundate »  trasforma i membri dell’istituto in « exemplo

    universalis in Christo reconciliationis ».Meno comprensibile sembra che, quando si parla delle condizioni di

    ammissione e delle cause invalidanti per l’ammissione in un IS9, mancano:il « vis et metum », e l’aver nascosto una precedente incorporazione a unoqualsiasi « stato di consacrazione »10. La prima ovviamente invalidante exiure, e la seconda certamente anche. Perché quest’assenza dichiarificazione?

    Un’altra mancanza di consistenza fra le parti: gli IS, al posto del c83.64211 – che richiama l’attenzione ai superiori, per non ammettere membrisenza la necessaria salute e buona indole, oltre alla maturità – hanno unasemplificazione, nel c83. 721 § 312, richiedendo solo una certa maturità « ad

    vitam instituti propriam ». Appare che i membri di questa forma di stato diconsacrazione non hanno bisogno di « vigilante cura » da parte deisuperiori, sulla « valetudinem […] indolem ». Sembra essere, in certo modo,svalutativo per gli IS. Forse gli impegni « minori » potrebbero essere assuntida chiunque, cagionevole di salute o di indole spinosa?

    Queste e altre ragioni ci portano a considerare più opportuno lo studiodifferenziato dei tre insiemi di canoni che costituiscono il corpus sullo statocanonico di consacrazione.

    1.1.2  Divisione metodologica dei canoni in« alinea »

    Per facilitare lo studio – i rimandi di uno ad un altro canone, e l’analisidelle fonti – abbiamo diviso ogni canone nelle corrispondenti parti o paragrafi, che denomineremo « alinea ». Questo vuol dire che un canonecon 3 paragrafi (« § ») è costituito da 3 « alinea ». Se in più uno dei « § » èdiviso in due numeri (« 1º » e « 2º »), diremo che è costituito da 5 « alinea ».Alle volte non c’è divisione in §, ma solo in numeri… Per il nostro scopo èlo stesso.

    9 cc83. 642-645 per gli IR; cc83. 720-721 per gli IS; e soltanto il c83. 735 per le SVA, però

    con rimandi ai cc83. 642-645!10 Come esige il c83. 643 § 5 per gli IR e le SVA: « qui celaverit suam incorporationem inaliquo instituto vitae consecratae aut in aliqua societate vitae apostolicae ».

    11 « Superiores vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, habeantvaletudinem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas comprobentur adhibitisetiam, si opus fuerit, peritis, firmo praescripto can. 220 ».

    12 « Praetera, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriamrecte ducendam est necessaria ».

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    Evidentemente la numerazione degli alinea non ci interessa, tanto più

    che non è di uso corrente. Il riferimento alla normativa verrà fatto nel modoabituale: « c83. 611, 1º », « c83. 616 § 3 », « c83. 628 § 2, 1º », ecc.Il concetto, però, di « alinea » ci serve per meglio capire i rapporti

    interni e le fonti di ciascuna norma. Infatti, l’indicazione delle fonti, nelle pubblicazioni ufficiali, sono sempre fatte per « alinea » e non per canone;tanto nel CIC’83 come nel CIC’1713.

    Utilizzeremo la sigla al., in italico, per indicare gli « alinea » dei cc.considerati.

    I documenti pubblicati dal card. Gasparri sono tutti numerati e portanol’indicazione « N. », che includeremo nelle citazioni.

    1.1.3  Fonti degli « alinea » del « corpus » sullo stato di consacrazione

    Questi 174 canoni del corpus  sulla vita consacrata sono costituiti,dunque, da 340 al., che, a loro volta, prendono origine di 1.091 riferimenti(indicati d’ora in avanti con la sigla rif.).

    I canoni cercano, in qualche modo, di riflettere questi documenti nonsempre normativi, alle volte pastorali: riducendo, ampliando o modificandoanche la loro ampiezza; « traducendo » in termini giuridici, sopprimendo lenorme obsolete, e adattando ai tempi attuali14. È quello che diceva Pio X nel

     promuovere la codificazione15, e similmente Giovanni Paolo II nella promulgazione del CIC vigente16.

    13 Per il CIC’17: P. GASPARRI, Codex Iuris Canonici - Fontium annotatione, Roma, 1919 eP. GASPARRI; G. SEREDI, Codex Iuris Canonici Fontes, Roma, 9 vol., 1923-1939. Per ilCIC’83: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO,Codex iuris canonici - Fontium annotatione, Città del Vaticano, 1989.

    14  D’Ostilio presenta parecchi documenti, anteriori e posteriori alla promulgazione (F.D’OSTILIO,  La storia del nuovo codice di diritto canonico : revisione, promulgazione, presentazione, Città del Vaticano, 1983), palesando come la normativa vigente vuole presentare « criteri più aderenti alla missione pastorale della Chiesa e alle legittimeesigenze della vita moderna » (P. P. PAOLO VI, Allocuzione, ai Prelati Uditori della

    sacra Romana Rota, 27/1/1969, AAS  61 (1969) 174-178, apud D’OSTILIO, Storia... 109),cosa desiderata dai primi annunzi di revisione, come scriveva il card. FELICI; « unalegislazione più semplice, più lineare, più pastorale, meno complicata […] piùintelligibile, più chiara e perciò più pratica […] frutto di un grandioso e coraggiosoinnesto operato nel tronco millenario della tradizione giuridica della Chiesa » (P. FELICI, A che punto è la preparazione del Codex, in « Communicationes », 1 (1969) 71, apudD’OSTILIO, Storia... 11).

    15 P. P. PIUS X, Motu proprio, Arduum sane munus, AAS  36 (1904) 549-551.16 P. P. IOANNES PAULUS II, Sacrae disciplinae leges, AAS  75 - II (1983) VII-XIV.

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    Le fonti, dunque, o « riferimenti » (rif.) del corpus sulla Vita Consacrata

    sono:  450 rif. provengono dal CIC’17;  641 rif. sono di documenti altri:

    o  197 rif. al Vaticano II,o  164 rif. ai Romani Pontefici posteriori al CIC’17,o  279  rif.  a documenti emanati da Dicasteri, anche questi

     posteriori al CIC’17, bensi alcuni anteriori al Concilio,o  Un rif. a libri liturgici.

    Ci sono, anche, 14 al. scritte ex novo17:o  sia per necessità di redazione e coerenza interna, come il

    c83. 72918, o il c83. 690 § 219,o  sia perché includono concetti non esplicitamente trovati dai

    redattori in particolari fonti, come il c83. 607 § 320,o  sia anche per includere consigli spirituali, considerati dal

    Legislatore convenienti per la comprensione dellanormativa, come il c83. 691 § 121.

    Già l’analisi numerica delle fonti ci indica qualcosa.Dalle 340 al. di questo corpus, 116 al. (34,1 %, più di un terzo) indicano

    come fonte soltanto canoni del CIC’17. Dunque non ci sarebbe nessunanovità.

    Per il Vaticano II – la cui ecclesiologia il codice cerca di trasmettere inlinguaggio canonistico22 – soltanto 12 al. lo hanno come unica origine23. In

    17 cc83. 607 § 3; 690 § 2; 691 § 1; 695 § 1; 721 § 2; 722 § 3; 727 § 2; 729; 730; 732; 735 §2; 737: 738 § 1; 738 § 3.

    18  « Sodalis ab instituto dimittitur ad normam cann. 694 et 695 constitutiones praetereadeterminent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae,imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus procedendi servetur in cann. 697-700statutus. Dimisso applicatur praescriptum c. 701 ».

    19 « Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris cum consensu sui consilii ». Sullafacoltà di riammettere membri usciti legittimamente, dispensando il noviziato.

    20 « Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendum illam secumfert a

    mundo separationem, quae indoli et fini uniuscuiusque instituti est propria ».21  « Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab instituto ne petat, nisi obgravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo institutiModeratori, qui eam una cum voto suo suique consilii auctoritati competentitransmittat ».

    22 « Hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonisticumhanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem » – IOAN. PAULUS II, SDL.

    23 cc83. 574 § 2; 575; 576; 598 § 1; 604 § 2; 631 § 2; 634 § 2; 674; 675 §§ 1 e 2; 676; 731 §2.

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     più, 95 al.  fanno riferimento a tali documenti; in tutto, ci sono 197 rif.  al

    Concilio (31,5 %) un terzo della normativa sulla vita consacrata.D’altra parte, 178 al.  (55%) non trovano origine nei documenti

    conciliari. Sarebbero, quindi, senza cambiamenti sostanziali. Non può passare inosservato il fatto che, all’indicare le fonti dei

    documenti teologici, pastorali o giuridici da cui scaturivano i canoni, ilCIC’17 seguiva un ordine molto chiaro nella gerarchia delle fonti, sebbenenon necessariamente il migliore24:

    1.  Corpus Iuris Canonici,2.  Decreti o canoni conciliari,3.  Documenti pontifici,

    4. 

    Documenti emanati da dicasteri,5.  Libri Liturgici.

    Già la pubblicazione attuale delle fonti non sembra dare affattoimportanza a tale gerarchia delle fonti, sicché tante volte i documentidicasteriali vengono indicati in primo posto, e dopo quelli dal magistero

     pontificio ed anche conciliare25.Più ancora, negli al.  di cui studiamo le fonti, questi non vengono in

    ordine tale da indicare la maggiore o minore importanza delle stesse; allevolte l’ultimo rif.  indicato è quello di più valore « antropologico oteologico » per la redazione della norma.

    Con ragione, il card. Castillo Lara diceva nella sua Presentatio  delvolume del CIC’83 fontium annotatione26:

    Tempore, diligentia ac religiosa cura adhibitis non obstantibus, opusexpletum longe est a perfectione. Hoc quidem plane scio, at, diutiusdifferre nolens quod pluribus ab annis plurimisque Iuris Canonicistudiosis exoptabatur, me abdidi in sapiens effatum S. ThomaeAquinatis: « melius enim esse et esse minimum, quam omnino nonesse » (IV Sent. d. SO, q. 20, l gl. 3, arg. 1).

    1.1.4 Senza fonti, la norma è una « lex nova »

    All’ ordinare la sistemazione di tutte le leggi della Chiesa, in un codex,Pio X spiegava27:

    24 GASPARRI, Cic17 Font. 25 Nelle fonti indicate per il c83. 573 § 1, il 5º documento è curiale, mentre i 6º e 7º sono

     pontifici. Similmente troviamo nei cc83. 574 § 1; 588 § 1 e 3; 591; 604 § 1; 607 § 2 ecc.26  R. CASTILLO LARA, Praesentatio,  in PONT.  COM.  C.I.C.  AUTH.  INTERP., « CIC

    Fontium… », XI-XII, XI.27 PIUS X, Arduum... 

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     Non paucae, suis olim aptae temporibus, aut abrogatae sunt aut

    obsoleverunt; denique nonnullae, ob immutata temporum adiuncta, autdifficiles ad exequendum evaserunt, aut communi animorum bonominus utiles.

    Infatti numerosi presuli e cardinali, pure durante il concilio Vaticano I,avevano chiesto alla Sede Apostolica questo lavoro. E Pio X istituiva, nel1904, la commissione da lui stesso presieduta28:

    Ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucidoordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogataeessent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuisset, ad nostrorum temporumconditionem propius aptatis.

     Non sembra, dunque, sia stata per nulla l’intenzione di fare lex nova, ma

    compilare quelle che erano vigenti, togliendo la confusione.Ha singolare rilevanza questa costatazione, poiché una norma canonica promulgata senza riferimenti a documenti precedenti (giuridici, teologici o pastorali), è tipicamente una lex nova, molto più soggetta ad analisi critica –nella sua redazione, ragione intrinseca teologica o antropologica, e suaopportunità –, che la pubblicazione, in vesti modificate, di una normasecolare.

    In concreto il primo codice – abbiamo visto – ha voluto essere unacompilazione delle leggi esistenti « amotis inde quae abrogatae essent autobsoletae »29. O, come afferma Benedetto XI nella promulgazione:« universas Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editas, lucido ordire

    digestas in unum colligendi »

    30

    .Per il codice vigente « non agebantur tantummodo de nova legumordinatione […] sed etiam ac praesertim de reformatione normarum novamentis habitui novisque necessitatibus accommodanda », spiega laPontificia Comissione per l’Interpretazione del Codice, nel Prefazio  alla

     pubblicazione delle fonti31.Corecco, uno dei consultori della Comissione Papale di Revisione, nel

    198232, non esita a dire:La nuova codificazione non è più condotta nel segno della

     penetrazione razionale dell’ordinamento canonico, ma nel segno dello

    28  Ibid. 29  Ibid. 30 P. P. BENEDICTUS XI, Providentissima Mater Ecclesiae, AAS  9 (1917) 5-8.31 Praefatio, in PONT. COM. C.I.C. AUTH. INTERP., « CIC Fontium… », XIII-XXXII, XXIV.32 E. CORECCO, I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo “Codex”, in S. FERRARI,

    « Il nuovo codice di diritto canonico : aspetti fondamentali della codificazione postconciliare », Bologna, 1983, 37-68, 48.

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    svolgimento istituzionale e giuridico dei contenuti della fede. Non

     prevale più il principio giuridico ma quello teologico.In distinte parole e con diversa precisazione Giovanni Paolo II, nella

     promulgazione, afferma33:Quidnam sit Codex Iuris Canonici. Cui interrogationi ut rite

    respondeatur, mente repetenda est longinqua illa hereditas iuris, quae inlibris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditio iuridicaet legifera Ecclesiae, tamquam a suo primo fonte, originem ducit […].Codex, utpote quod est primarium documentum legiferum Ecclesiae,innixum in hereditate iuridica et legifera Revelationis atque Traditionis[…]. Ut fundamentalis illa ratio « novitatis », quae, a traditione legiferaEcclesiae numquam discedens, reperitur in Concilio Vaticano II,

     praesertim quod spectat ad eius ecclesiologicam doctrinam, efficiat

    etiam rationem « novitatis » in novo Codice. Novità voluta, quindi, di dottrina eclesiologica, non tanto di normativa

    giuridica (per riprendere l’espressione di Corecco, sopra citata).Le fonti giuridiche, perciò, del CIC’17 e del CIC’83 hanno uno scopo

    simile: innestare la legge attuale in quella tramandata dall’Antico e NuovoTestamento, durante i secoli di giurisdizione della Chiesa voluta da Cristo.

    Ma per il codice vigente, vogliono inoltre manifestare in terminigiuridici l’ ecclesiologia del Vaticano II.

    1.1.5 Soggetto della norma

    Un altro punto importante nella normativa è considerare il soggetto passivo (o attivo) sul quale ricade l’obbligo (o lo ius) di adempiere lanorma. Ad esempio: nel diritto matrimoniale ci sono obblighi e diritti deinubendi (avere stato libero, non essere soggetti a vis et metum  ecc.), edaltrettanti, diversi, del parroco (certificarsi dello stato libero, battesimo ecresima ecc.).

    Così, nel corpus dello stato di consacrazione ci sono norme chericordano o stabiliscono diritti della Sede Apostolica, altri dichiarano ius etofficium  dei vescovi diocesani, altri dei Superiori religiosi, dei Fondatori,della generalità dei consacrati. E ci sono anche dei canoni che apportanodefinizioni sul senso delle parole o dei concetti.

    Questi ultimi hanno particolare interesse al nostro scopo, dato chedemarcano il campo dei soggetti su cui il corpus ha valore giuridico.

    Ugualmente importanti sono quelli che specificano doveri e diritti deichiamati alla vita consacrata, che possiamo distinguere, come abbiamo vistodai capitoli precedenti, in  fondatori  o theodiaktoi, e vocazionati. Ci sono

    33 IOAN. PAULUS II, SDL.

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     particolari norme per questi ultimi, sia nella loro scelta di  forma vitae, sia

    nello sviluppo del loro peculiare cammino al Padre.Certamente degni di tutta attenzione sono i canoni cui soggetto è il

    Fondatore di una  forma vitae, giacché qui si attua, più particolareggiatamente, la tutela canonica sull’azione dello Spirito Santonella Chiesa.

    Dalle 340  al.  in considerazione, almeno 82  al.  (24,1 %) hanno questospecifico soggetto: i thedodidaktoi. Corrisponde alla gerarchia, in modo più

     particolare ai vescovi, il compito di discernere i veri fondatori dalle personecon chiamata di discepolo; e per questo c’è uno speciale carisma legato alla

     pienezza del sacerdozio che in questi momenti può attuarsi, se il prelatomette da parte sua il necessario: ex opere operantur . Altra diversa cosa è

    stabilire i modi e caratteristiche della nuova  forma vitae, che corrispondedirettamente ai fondatori, sicchè loro sono i depositari dalla grazia fondanteconcessa dallo Spirito Santo.

    I vocazionati possono essere considerati soggetti principali soltanto peruna trentina di  al.;  e sui Superiori degli istituti cade la responsabilità disimili quantità di al.

    Vediamo, dunque, le tre Parti del corpus  canonico sullo stato diconsacrazione.

    1.2 La Prima Parte dei canoni: norme generali,e istituti religiosi

    Sono 137 cc. (dal c83. 573 al c83. 709; in tutto 272  al.) da prendere inconsiderazione.

    1.2.1  Le definizioni nel « corpus » dei consacrati

    Troviamo almeno 71  al.  con particolare rilevanza giuridica, in quantodefiniscono generalità o aspetti della vita di consacrazione, come il CIC’83l’intende34. Di questi, 23 al. riflettono regole di diritto comune, di necessariaapplicazione nella vita consacrata35. Altri dichiarano norme prudenziali, perl’ammissione e la dimissione, e per i religiosi elevati all’episcopato36. Ci

    34 cc83. 573 § 1 e 2; 578; ecc.35 Divieto per gli sposati, e quelli che non hanno stato libero, di diventare religiosi (c83. 643

    § 1, 2º-5º); Obbligo per gli istituti di prendere cura dei professi temporanei interessati damalattia contratta dopo la professione (c83. 689 § 2); il problema dei chierici chelasciano l’istituto (c83. 693); le cause obbligatorie di dimissione ex iure (c83. 695 § 1);ecc.

    36 cc83. 644; 645 § 1 e 2; 702 § 1 e 2; 705; 706; 706; 707.

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    sono quelli che definiscono il senso di termini come « istituto religioso »37,

    « noviziato », « provincia », « superiore maggiore », « moderatoresupremo », « professione »,  ecc.38. Undici al.  sono di argomentoamministrativo, stabilendo disposizioni per la gestione dei beni materiali,

     poiché si tratta di beni ecclesiastici39.Al nostro scopo interessa quelle al. con riferimento alle generalità della

    vita di consacrazione canonica. Sono queste 15 al.: cc83. 573 § 140  e 241;57742; 57843; 59944; 60045; 60146; 60247; 607 § 148; 652 § 249  e 350; 66251;67352; 67453; 675 § 154.

    37 c83. 607 § 2: « Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum ius propriumvota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant atquevitam fraternam in communi ducunt ».

    38 cc83. 621; 620; 622; 646; ecc.39 cc83. 634 § 1; 635 § 1; 638 § 2; 639 § 1 e 2; 639 § 3 e 4; 658; 668 § 3-5.40 c83. 573 § 1: « Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis

    vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deosumme dilecto totaliter dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationemmundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio RegniDei consequantur et, praeclarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient ».

    41  c83. 573 § 2: « Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competentiEcclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut alia

    sacra ligamina iuxta proprias institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiaeeiusque mysterio speciali modo coniunguntur ».

    42 c83. 577: « Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habentdifferentes secundum gratiam quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur siveorantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus benefacientem, sive cum eis insaeculo conversantem, semper autem voluntatem Patris facientem ».

    43  c83. 578: « Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiasticasanctia circa naturam, finem, spiritum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones,quae omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus fideliter servandasunt ».

    44  c83. 599: « Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum,quod signum est mundi futuri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde,obligationem secumfert continentiae perfectae in caelibatu ».

    45 c83. 600: « Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nosegenus factus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose insobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam etlimitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singuloruminstitutorum ».

    46 c83. 601: « Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu fidei et amoris in sequela Christiusque ad mortem oboedientis suspectum, obligat ad submissionem voluntatis ergalegitimos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias constitutiones praecipiunt ».

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    1.2.1.1 La centralità dei consigli come

    « essenza » dello s tato di consacrazionecanonico

    In particolare i cc83. 573 § 1, 577, 578, 607 § 1, 662, sono daconsiderarsi individualmente. In queste 5  al.  vediamo, sin dall’inizio, nel

     primo canone del corpus, il riferimento ai consigli evangelici comeelemento essenziale – e sembrerebbe fondante – della « vita consacrata »,anche non riconosciuta canonicamente: « Vita consecrata per consiliorumevangelicorum professionem […] ».

    Gli altri, decorrono in parte dal c83. 573 § 2, poiché questo § 2 definisce propriamente lo « stato canonico » di consacrazione:

    c83. 573 § 2 – Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae,

    a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumuntchristifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta propriasinstitutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et

    47 c83. 602: « Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiaremveluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadatad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritateradicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis ».

    48 c83. 607 § 1: « Vita religiosa, utpote totius personae consecratio, mirabile in Ecclesiamanifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suamconsummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit

    continuus Dei cultus in caritate ».49  c83. 652 § 2: « Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur; perorationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur; admysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandasinstruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscantvitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecratam; deinstituti indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore ergaEcclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur ».

    50 c83. 652 § 3: « Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo activecollaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant ».

    51  c83. 662: « Religiosi sequelam Christi in Evangelio propositam et in constitutionibus proprii instituti expressam tamquam supremam vitae regulam habeant ».

    52  c83. 673: « Omnium religiosorum apostolatus primum in eorum vitae consecrataetestimonio consistit, quod oratione et paenitentia fovere tenentur ».

    53  c83. 674: « Instituta, quae integre ad contemplationem ordinantur, in Corpore Christimystico praeclaram semper partem obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificiumofferunt, populum Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplomovent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de causa, quantumvis actuosiapostolatus urgeat necessitas, sodales horum institutorum advocari nequeunt ut in variisministeriis pastoralibus operam adiutricem praestent ».

    54  c83. 675 § 1: « In institutis operibus apostolatus deditis, apostolica actio ad ipsameorundem naturam pertinet. Proinde, tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, totavero actio apostolica spiritu religioso informetur ».

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    oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae

    eiusque mysterio speciali modo coniunguntur.Questa vita incentrata sulla pratica dei consigli, se è vissuta « in institutis

    […] a competenti […] auctoritate […] erectis », è tutelata dal diritto.In più è tutelata l’esistenza delle Società di Vita Apostolica, degli

    anacoreti e delle vergini consacrate (tutti tre senza esigenza della pratica deiconsigli evangelici « per vota aut alia sacra ligamina »). Nessuno, pero, diqueste tre ultime categorie (SVA, anacoreti e vergine) è considerato « vitaconsacrata »55, tranne gli eremiti, nel caso in cui « tria evangelica consilia,voto vel alio sacro ligamine firmata »56.

     Non possiamo fare a meno di dire che troviamo, sin dall’inizio, unadichiarazione restrittiva dello stato di consacrazione, in rapporto alla

    concezione teologica di questo stato, come abbiamo visto nei capitoli precedenti.Analizzeremo le fonti di cui sorge la redazione di questi al., e in cui

    aspettiamo di trovare le ragioni « antropologiche e teologiche » della norma.Vediamo in dettaglio, dunque, le fonti di questo c83. 573, nei suoi due

    §§, per constatare se questa sia semplicemente una lex antica in nova veste,o una lex nova. Adoperiamo l’ordine cronologico.

    1.2.1.2 Le font i del c83. 573

    Le fonti indicate per questi due al. dal c83. 573 sono:  due cc1757: 487, 488, 1º,  quattro documenti conciliari58,  due documenti di Paolo VI59,  un’Istruzione della Congregazione per i Religiosi60.

    55 Per le SVA, il famoso « accedunt » dal c83. 731 § 1. Adoperato anche per le vergini  nelc83. 604 § 1 (« accedit »).

    56 Dice infatti il c83. 603 § 2: « Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnoscitursi tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine firmata, publice profiteatur inmanu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet ».

    57 c17. 487 – « Status religiosus seu stabilis in communi vivendi modus, quo fideles, praetercommunia praecepta, evangelica quoque consilia servanda per vota obedientiae,castitatis et paupertatis suscipiunt, ab omnibus in honore habendus est ». c17. 488, 1º –« Religionis, societas, a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales,secundum proprias ipsius societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapsotamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt ».

    58  LG 42-45; CD 33; PC  1 e 5; AG 18.59 P. P. PAULUS VI, Allocuzione, Magno gaudio, 25/5/1964, AAS  56 (1964) 565-571 ; ID.,

    Adhortatione apostolica, Evangelica testificatio, 25/6/1971, AAS  63 (1971) 497-526.

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    Il c17. 487 há per fonti:

    1. 

    Martinus V (in Conc. Constantien.) – const. « Inter cunctas » –22 febr. 1418 – art. 31, 34, Ioannis Wicleff, damn., art. 30. dequo errorum Wicleff et Husz suscepti interrogandi.

    2.  B. Pius IX – litt. ap. « Multiplices inter  » – 10 iun. 1851.3.  Leo XIII – ep. « Testem » – 22 ian. 1899.4.  Leo XIII – ep. « Au milieu » – 23 dec. 1900.5.  Leo XIII – ep. « Le religiose famiglie » – 29 iun. 1901.

    E per il c17. 488 1º:6.  Tre riferimenti al Corpus Iuris Canonici61: Clem.  3, 11, 1;

    Clem. 5, 11, 1; Extrav. Jo. XXII  14, 1.

    7. 

    Benedictus XIV – const. « Quamvis iusto » – 30 apr. 1749 – §13 sq.

    8.  Leo XIII – const. « Conditae a Christo » – 8 dec. 1900.9.  S. C. Ep. et Reg. – 27 iul. 1655 – ad 8, 15-47, 21 (N. 1791).10. S. C. Ep. et Reg. – 29 nov. 1657 (N. 1793).11. S. C. Ep. et Reg. – C.Presb. Saec. – 16 sept. 1864 – ad 1 (N.

    1993).In verità l’appariscente dispositivo delle fonti (tanto del CIC’17 che

    occupa 9 grossi volumi, come del CIC’83), non sempre indica che lalegislazione vigente tramanda il legato dottrinale dei XX secoli di Chiesa

    Cattolica e, nel caso, di vita di consacrazione.Il card. Castillo Lara nella Praesentatio alla pubblicazione delle fonti del

    CIC’83 prendeva cura di spiegare62:In Fontibus seligendis lata discernendi ratio adhibita est, non tantum

    eos, ex quibus directe oritur canonis textus, indicando, sed etiam eos,qui remotam ac indirectam tantum relationem, etiam contrarietatishabent.

    Dinanzi a questa chiara asserzione, non possiamo fare a meno diattestare che, alcune delle fonti indicate non hanno, purtroppo, rapportodiretto con la norma in questione, almeno nel nostro considerare. E nonaffermiamo che possano avere « indirectam relationem » o « contrarietatis »

    60  SACRA CONGREGATIO PRO R ELIGIOSIS ET I NSTITUTIS SAECULARIBUS, Istruzione Renovationis causam, 6/6/1969, AAS  61 (1969) 103-120.

    61 Per le indicazioni dal CpIC (tanto il Decretum e i Dicta, come le Decretali) adoperiamo ilsistema proposto dal card. Navarrete  nelle sue  Indicazione Metodologiche  ( promanuscripto, Roma 2012).

    62 CASTILLO LARA, Praesent., XII

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    con la norma, ma diciamo che alcune riferimenti non hanno nessun

    rapporto. E questo non soltanto per il CIC’83, secondo le parole dal card.Castillo Lara, ma anche nell’indicazione delle fonti del CIC’17.Dobbiamo capire bene che lavori ingenti, come la pubblicazione delle

    Fonti, possono generare errori materiali, ma ci sembra difficile comprendereche siano in tale numero da indebolire i riferimenti.

    Sono tre, abbiamo visto, le più antichi « fonti » del c83. 573 (tramite icc17. 487 e 488), del CpIC : Clem. 3, 11, 1; Clem. 5, 11, 1; Extrav. Jo. XXII  14, 1.

    Il titolo di Clem. 3, 11, 1 non ha niente a vedere con la definizione dellostato di consacrazione63. Nel testo troviamo solo una dichiarazione fra

     parentesi, dando una definizione negativa delle Beghine. Questo decreto di

    soppressione loro64, al tempo del tristemente celebre Concilio Viennese(1312), afferma:

    Quae [Beginae], quum nulli promittant obedientiam, nec propriisrenuncient, neque profiteantur aliquam regulam approbatam, religiosaenequaquam exsistunt quamquam habitum, qui Beguinarum dicitur,deferant, ed adhaereant religiosis aliquibus, ad quos specialiter trahituraffectio earundem.

    Sappiamo come questa condanna dalle Beghine – come quella deiTemplari e dei Francescani Spiritali, nelle stesse assise conciliari – sonoeffetto non tanto di un accurato studio delle problematiche ma risultatodell’intralcio di pressioni politiche e altre. Questo inciso collaterale, in tale

    circostanza, non necessariamente definisce dottrina teologica. In massimadice che per il Pontefice regnante ad Avignone (prima dello scisma), i« religiosi » sono quelli che « promittant obedientiam » e « propriisrenuncient » in « aliquam regulam approbatam ». Obbedienza, povertà eregola approvata sono infatti elementi del c83. 573.

    Similmente troviamo in Clem. 5, 11, 165, dove, nella imbrogliatadiscussione tra i Frati Minori sull’interpretazione della propria Regola, ilPontefice taglia dicendo che l’obbligo da loro assunto è dei tre consigli, e ilresto può essere adattato66. È il caso concreto dell’ordine francescano,

    63 « Mulieres, statum Beguinarum sectantes, et de novo  assumentes, ac religiosi,  in hocdantes consilium vel favorem, ipso facto sunt excommunicati; status tamen poenitentialis per hoc non interdicitur, secundum Paulum ».

    64 Cum de quibusdam mulieribus (1312), in Clem., 3, 11, 1. Curiosamente non consta nelEVC .

    65 Decr. Conc. Vienne Exivi de paradiso (1312), in Clem., 5, 11, 1; anche assente dal EVC .66 « Consilia evangelii ex professione suae regulae teneantur […] ad sola illa tria consilia

    videlicet vivere in oboedientia in castitate et sine próprio […] et ad ea quae sub verbisobligatoriis ponuntur in regula obligantur nos circa hunc articulum praedecessorum

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    segnato da dibattiti interni. Loro sono obbligati dai voti ai tre consigli, il

    resto della sua Regola non ha obbligo della stessa specie; contrariamentealla posizione di molti « spirituali ».Qualcosa di analogo può dedursi dall’attenta lettura dell’Extrav. Jo. XXII

    14, 1. Il documento di Giovanni XXII Quorundam exigit   (1317), versanuovamente sulle discussioni interne dei Minori, che il pontefice avignonesevoleva risolvere con la totale soppressione degli « spirituali »67. Infatti ildocumento in questione sviluppa in dettaglio la norma francescana« habeant una tunica con capucio, et una sine capucio », la « vestiumvilitatis », mostrando nel modo più elementare come nella regola delPoverello non si obblighi alle minuzie oggetto di controversia68. Veramentesorprendenti gli affari a cui un pontefice, del secolo XIV, doveva badare.

    Di documenti ambigui come questi, il card. Gasparri trova origine per laredazione dei cc17.487 e 488 sullo Stato Canonico di Consacrazione, comefondato nei consigli evangelici praticati per voto. Definizione che si

     prolunga nel c83. 573.Consideriamo adesso i cinque documenti pontifici indicati come

    « fonti » dai cc17. 487 e 488.Dopo le decretali, il documento più antico citato è di papa Martino V,

    nella condanna agli errori di Wicleff e Huss, ancora nel concilio diCostanza, che ha chiuso lo scisma di occidente, precisamente con l’elezionedi Ottone Colonna al Soglio di S. Pietro, col nome di Martino V.

    Ecco i paragrafi riferiti dal card. Gasparri69:

    (31) Peccant fundantes claustra; et ingredientes sunt viri diabolici.(34) Omnes de Ordine Mendicantium sunt haeretici: et dantes eis

    elemosynam sunt excommunicati.

    nostrorum vestigiis inhaerentes ipsum que articulum quoad aliquid clarius prosequentesdictae haesitationi duximus respondendum quod cum votum determinatum cuiuslibethabeat cadere sub certo vovens regulam non potest dici teneri ex vi voti huiusmodi ad eaconsilia evangelica quae in regula non ponuntur ».

    67  È conosciuta l’opposizione di questo pontefice, non soltanto agli « osservanti », maanche alla povertà voluta da San Francesco. La vicenda abboccò al rogo di quattro

    minori « spirituali » a Marsiglia (1318), quindi alla condanna di tutti i Minori nel 1322con  Ad conditorem canonum, in cui aboliva la povertà dell’Ordine (come ente); lanomina dell’antipapa « francescano spirituale » Pietro Rainalducci (1328) ecc.

    68  « Nec expresse vel determinate in praedicta fratrum Minorum dicatur regula veldeclarationibus ante dictis, quantae longitudinis, quantae latitudinis, quantae grossitieivel subtilitatis, qualis formae, qualisve figurae huiusmodi debeant esse vestes, sicut necqualis quantaeque vilitatis eas esse oporteat ».

    69  Art. 31, 34,  Ioannis Wicleff, damn.; art. 30. de quo errorum Wicleff et Husz susceptiinterrogandi, N. 43.

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    [30] Item, utrum credat, religiones ab Ecclesia approbatas, a

    sanctis Patribus rite et rationabiliter introductas.La prima (31) non sembra dare nessuna indicazione di cosa sia la vitaconsacrata o – come si diceva all’epoca di Costanza – lo « stato di

     perfezione ». L’affermazione dichiarata come dottrina cattolicasemplicemente: « non è peccato fondare un convento di clausura, e menoancora entrarvici ». Da lì a parlare dei tre voti c’è un’altra questione.

    La seconda (34) è una negazione dell’« eresia » dei mendicanti. È un problema sulla liceità giuridica di chiedere elemosine.

    Anche la terza – una delle domanda da fare dagli inquisitori ai sospetti[30] – afferma soltanto, come dottrina, che gli Istituti approvati dalla Chiesasono cosa buona e virtuosa.

    Asseriscono, tutte tre, la moralità della vita religiosa, la liceitàdell’approvazione dalla Chiesa per gli istituti, non sua essenza; si fa soltantoriferimento alla clausura – che non è caratteristica di tutti i consacrati, e sinda Antonio e Pacomio…

    Benedetto XIV fu un legislatore copioso70. Nelle fonti del card. Gasparriè il pontefice di cui troviamo più documenti: ben 146. Fra questi, c’è lacostituzione Quamvis iusto, del 30 aprile 1749 sulla controversia fra lefondazioni di M. Maria Warth, in cui dopo un lungo excursus storico sullavicenda di questa fondatrice inglese, stabilitasi in Germania e Paesi Bassi, ilPontefice afferma che:

    Ad essentiam Status vere Religiosi requiritus, ut Religio, seu Ordo,

    in huismodi Statu, Apostolicae Sedis confirmationes stabiliatus, iuxtaCanonicas sanctiones […].

    Quod enim praedictae Virgines veris Religiosis accenseri nondebeant […] quod item earum Vota simplicia, non solemnia, dicendasint, ex ipsis verbis Constitutionum […]:  Licet Regulae nostrae nontendant ad Statum, sive Ordinem Religiosum.

    E conclude che non essendo un Ordine Religioso con voti solenni, èun’associazione soggetta alla giurisdizione episcopale, in qualsiasi luogostabiliscano una casa di vita comune, dedita all’insegnamento delle giovani.

    Dunque, al nostro scopo, la dottrina corrente manifesta all’epoca lanecessità di voti solenni e dell’approvazione della Santa Sede. Siccome

    queste due cose non c’erano nelle  Anglicanarum  Virginum  Coetus, non

    70 Seguito da lontano da Leone XIII con 80, e Pio IX con 69. Soltanto Pio V (1566-1572),Urbano VIII (1623-1644), Gregorio XVI (1831-1846) e Pio X (1903-19014) hanno piùdi 20 documenti presi in considerazione. Gli altri 60 pontefici citati, appena entrano con pochi riferimenti.

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    avevano gli obblighi delle religiose: clausura ecc. e nemmeno i privilegi:

    confessori ecc.Veramente causa stupore – che arriva allo sbalordimento – comprovare

    che la lettera apostolica Multiplices inter , del B. Pio IX71, sia inclusa comefonte, giustamente in questo canone.

    Il documento pontificio è una « damnatio », com’era uso all’epoca, diuno scritto anticlericale, conciliarista, ghibellino, in cui l’autore – sacerdote

     peruviano ridotto poi allo stato laicale, morto impenitente, per pocoassassinato nelle lotte per il potere degli indipendentisti americani – difendele vecchie eresie della superiorità del governo civile sul potere pontificio72.

     Nel testo della « damnatio » non appaiono una volta le parole: religioso,consacrato, voti… o qualsiasi in rapporto (castità, obbedienza, povertà,

    clausura…). È un problema di cesaropapismo, applicato ai presidenti dellenuove repubbliche oltre oceano, che il prete Vigil richiama.

    Come mai un documento, senza nessun rapporto con la vita diconsacrazione, è citato come « fonte » dal canone che la definisce?

    La lettera Testem benevolentia, dal 22/1/1899, è la conosciutadisapprovazione dall’« americanismo » (dottrina generata in Nord America,senza rapporto diretto con la civiltà che si sviluppava), in cui, di passaggio il

     pontefice fa riferimento ai voti religiosi (senza specificazione) disprezzatidagli « americanisti » perché « si allontanano moltissimo dall’indole dell’etànostra », ed anche giacché « la vita religiosa è poco o nulla giovevole allaChiesa ». Niente a vedere con la definizione dei cc17. nei riferimenti.

    La Costituzione Apostolica Conditae a Christo73  segna una pietramiliare nell’itinerario della vita consacrata nella Chiesa, oltre che dellesapienti e necessarie distinzioni sul potere dei vescovi – dinanzi agli Istitutida loro erette, e più tardi approvati dalla Sede Apostolica o estesi ad altrediocesi, ma avendo casa nel loro territorio ecc. –, conferisce cittadinanzacanonica alle Congregazioni di voti semplici. Però, in più di queste precisedichiarazioni di competenza dei presuli, non troviamo niente de quo agitur :la definizione canonica dello stato di consacrazione74.

    71 Litt. ap. Multiplices inter , 10/6/1851, N. 510.72  Ecco il titolo come appare in P. P. PIUS IX,  Acta, Roma, 1854, v. 1, 280-284:

     DAMNATIO  et prohibitio Operis in sex tomis hispanico idiomate editi sub titulo : Defensa de la autoritad de los Gobiernos y de los Obispos contra las pretenciones de laCuria Romana por Francisco de Paula G. Vigil. Lima 1848 . E lo stesso può essere vistonell’edizione delle fonti dal card. GASPARRI, al N. 510.

    73 P. P. LEO XIII, Costituzione Apostolica Conditae a Christo, in P. P. LEON XIII, « LettresApostoliques, Encycliques, Brefs, etc. », Paris, 1903, v. 6, 170-183.

    74 Soltanto il primo paragrafo potrebbe, da lontano, essere considerato una fonte, perché parla della finalità e del vincolo, e anche dalla « quamdam consotiationis speciem » che

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    La lettera  Au milieu des consolations75, al card. di Parigi, ha origine al

    momento del decreto di soppressone degli ordini e congregazioni religiose, per il governo rivoluzionario di Émile Loubet e, particolarmente, delministro ex-seminarista Émile Combes. In questo documento, infatti, ilPontefice dà una definizione che, senza avere valore magisteriale (si tratta diuna lettera a un cardinale, su un problema politico concreto, di persecuzionereligiosa), fa riferimento al comune sentire sui religiosi76:

    Gli Ordini Religiosi, è saputo, hanno origine e ragione d’essere inquei sublimi Consigli evangelici che il nostro divino Redentore esorta acoloro che, lungo tutti i secoli, vogliono conquistare la perfezionecristiana: anime forti e generose che, per la preghiera e lacontemplazione, per le sante austerità, per la pratica di determinateregole, si sforzano per ascendere ai più elevati acumi della vita

    spirituale. Sgorgate sotto l’azione della Chiesa, cui autorità sancisce suogoverno e sua disciplina, gli Ordini Religiosi formano una porzioneeletta del gregge di Gesù Cristo […]. La finalità di questi impegni èdoppia: Da una parte sollevare le persone che li emettono a un grado di

     perfezione più elevato e anche prepararli, per la depurazione efortificazione delle loro anime, a un ministerio esterno che è realizzatocon la finalità della salvezza eterna del prossimo e lenitivo delle miserie,tanto numerose, dell’umanità.

    loro costituiscono nella Chiesa, poiché « ea vis divinitus inest ac fecunditas ». Ecco lacitazione completa: « Conditæ a Christo Ecclesiæ ea vis divinitus inest ac fecunditas, utmultas anteactis temporibus, plurimas ætate hac elabente utriusque sexus tamquamfamilias ediderit, quæ, sacro votorum simplicium suscepto vinculo, sese variis religioniset misericordiæ operibus sancte devovere contendunt. Quæ quidem pleræque, urgentecaritate Christi, singularis civitatis vel diœcesis prætergressæ angustias, adeptæque,unius ejusdemque vi legis communisque regiminis, perfectæ quamdam consociationisspeciem, latius in dies proferuntur ».

    75 In P. P. LEON XIII, Lettres…, v. 6, 184-191.76  « Les Ordres religieux tirent, chacun le sait, leur origine et leur raison d’être de ces

    sublimes Conseils évangéliques que notre divin Rédempteur adressa, pour tout le coursdes siècles, à ceux qui veulent conquérir la perfection chrétienne: âmes fortes et

    généreuses qui, par la prière et la contemplation, par de saintes austérités, par la pratique de certaines règles, s’efforcent de monter jusqu’aux plus hauts sommets de lavie spirituelle. Nés sous l’action de l’Église dont l’autorité sanctionne leurgouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie dutroupeau de Jésus-Christ […]. Le but de ces engagements est double : d’abord élever les personnes qui les émettent à un plus haut degré de perfection; ensuite les préparer, enépurant et en fortifiant leurs âmes, à un ministère extérieur qui s’exerce pour le salutéternel du prochain et pour le soulagement des misères si nombreuses de l’humanité . »(LEON XIII, Au milieu... 184-185).

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    La bellezza del linguaggio dal pontefice poeta, non toglie niente al

    valore intrinseco teologico della spiegazione77

    . Non è privo d’interesse chesi allacci al sensus fidelium, per descrivere lo stato di consacrazione, nellesue origini e nelle sue finalità.

    Simile commento si può fare all’altra citazione di Leone XIII indicatadal card. Gasparri come « fonte canonica »: la lettera « Le religiose

     famiglie »78, con cui in un linguaggio ambiguo – in cui nessuno degliaguzzini era citato con il suo nome – il Pontefice voleva incoraggiare tutti ireligiosi che, in fretta, sotto persecuzione e abbandonando i beni, dovevanolasciare il loro paese: la Francia. Allo stesso tempo, conclamava alla pace ealla cristiana rassegnazione davanti alla brutale aggressione. Ecco le righe

     più importanti, al nostro scopo79:

     Nessuno ignora che i religiosi di uno e altro sesso formano un’élitenella Città di Dio: loro rappresentano particolarmente lo spirito e lamortificazione di Gesù Cristo; loro, per l’osservanza dei consiglievangelici, tendono a spingere le virtù cristiane all’estremo della

     perfezione; loro, per molte altre forme, concorrono poderosamenteall’azione della Chiesa.

    L’incoraggiamento, in momenti particolarmente problematici per iconsacrati francesi, arriva a un lirismo veramente degno di nota80. Nonsembra, però, con tale precisione teologica o giuridica da essere fonte di uncanone.

    E nuovamente vediamo, in Leone XIII, il rimando, come « fonte », alsensus fidelium81.

    Dopo la promulgazione dal CIC’17, e essendo questo vigente, nellaredazione dal CIC’83 vengono incluse, come nuove fonti, per il c83. 574,

    77 Purtroppo, magari l’autorevolezza del documento magisteriale, risulta abbastanza meno preciso e profondo che la dottrina spiegata da S. Tommaso, che abbiamo visto nel Cap. I.

    78 Dal 29/6/1901, in LEON XIII, Lettres… v. 6, 234-240.79 « Personne n’ignore que les religieux de l’un et de l’autre sexe forment une élite dans la

    Cité de Dieu : ce sont eux qui représentent particulièrement l’esprit et la mortificationde Jésus-Christ; eux qui, par l’observation des conseils évangéliques, tendent à porterles vertus chrétiennes au comble de la perfection; eux qui, de bien des manières,secondent puissamment l’action de l’Église » (LEO XIII, Le religiose... 235).

    80  « Religieux de tout âge, jeunes ou vieux, levez les yeux vers vos illustres Fondateurs ! Leurs maximes vous parlent, leurs statuts vous guident, leurs exemples vous précèdent !Que votre application la plus douce et la plus sainte soit de les écouter, de les suivre, deles imiter ! C’est ainsi qu’ont agi un grand nombre de vos aînés dans les temps les plusdurs. C’est ainsi qu’ils vous ont transmis un riche héritage de courage invincible et devertus sublimes. Montrez-vous dignes de tels pères et de tels frères, afin que vous puissiez dire tous, en vous glorifiant justement : Nous sommes les fils et les frères dessaints! » ( Ibid. 239).

    81 « Personne n’ignore que les religieux… ».

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    due allocuzioni di Paolo VI. Una durante il Vaticano II, l’altra qualche anno

    dopo.L’allocuzione  Magno gaudio  ebbe luogo all’epoca del Concilio, in

    occasione della presenza a Roma di alcune congregazioni che vi dovevanocelebrare i loro Capitoli Generali.  Lumen Gentium (21/11/64) non era stata

     pubblicata. Meno ancora Perfectae Caritatis (18/10/1965).Il Pontefice dichiara che la vita religiosa « e votorum evangelicorum

     professione indolem propriam accipit », e spiega che « professio votorumevangelicorum adiungatur consecrationi, quae propria est baptismatis, ethanc, quasi quaedam consecratio peculiaris, compleat ». La nozione di« consacrazione » derivante dal Battessimo, che sarà ripresa in LG 31 e 44,e in PC  5, prende forma.

     Nonostante il CIC’17 in vigore, il pontefice ha molto chiaro che i votisono « mezzi » e non « essenza »: « Nullo enim alio modo ducere potestisvitam congruentem et consentaneam statui ».

    Il documento di ‘71 Evangelica testificatio, che tanta influenza ha avutonella configurazione della vita consacrata nel post-concilio, insiste nei treconsigli come essenziali per lo stato di consacrazione. Sebbenegenericamente proclama come « regula et norma certissima »82  della vitaconsacrata la « sequela Christi secundum Evangelii doctrinam ».  Eimmediatamente spiega che questo consiste nella pratica dei tre « consigli »,e ciascuno di loro è sviluppato ampiamente. Sembrerebbe che – riprendendola terminologia del card. Navarrrete83 –, per il pontefice, la sequela Christi 

    sarebbe « essenziale » mentre i voti sarebbero « connaturali » o « integrali ».In verità, l’esortazione è un fervido richiamo al rinnovamento, su cui

    insiste parecchie volte84, molto di più che una dichiarazione dottrinale sullostato di consacrazione. Negli argomenti