201 2016 ance sicurezza cantieri
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Corso 18.1.2013 – soggetto formatore: CPT – Gabriella Cattaneo
TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO
SERVE
DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
Notifica preliminare
Art. 99 – all. XII
Cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese Cantieri ove opera una unica impresa con entità superiore a 200 u/g
Il committente o resp. Lavori , prima dell’inizio lavori trasmette all’ASL e DPL la notifica.
In mancanza della notifica preliminare è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo Dal 1 gennaio 2010 la notifica deve essere inviata on line La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere a disposizione degli organi di vigilanza La notifica deve essere aggiornata od ogni variazione dei suoi contenuti, in particolare all’ingresso in cantiere di nuovi soggetti, imprese e lavoratori autonomi. Con le nuove procedure viene richiesto quale impresa e’ affidataria e quale e’ in subappalto (gestione incarichi)
PSC Piano di sicurezza e
coordinamento Art. 100-101 e
allegato XV
Lavori privati Cantiere con presenza di più imprese: . nel caso di Permesso di costruire il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione durante la progettazione
E’ IL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE IL CSP (e quello in fase di esecuzione per gli adeguamenti CSE) devono individuare, analizzare e valutare i rischi legati all’esecuzione delle lavorazioni definendo le corrispettive misure
In mancanza di PSC è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90 punto 10) L’avvenuta trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lav. Autonomi da parte dell’impresa affidataria deve essere documentata IL psc fa parte integrante del contratto (art. 100) Il PSC deve essere messo a disposizione del RLS/RLST almeno 10 gg prima dell’inizio lavori. (art. 102) PER LAVORATORE AUTONOMO SI INTENDE LA DITTA INDIVIDUALE SENZA SOCI NE DIPENDENTI
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comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte . in assenza di PC fino a 100.000 euro il PSC è redatto dal coordinatore in esecuzione
di prevenzione e protezione, le misure da adottare e la stima dei costi. Il PSC deve essere trasmetto al committente il quale lo invierà all’impresa affidataria, a tutte le imprese e lavoratori autonomi che saranno presenti in cantiere (art. 101)
Fascicolo tecnico Art. 90.91.92 Allegato XVI
Da redigere in presenza di PSC (tranne per le manutenzioni ordinarie) La prima stesura deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori a cura del CSP;
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai
In mancanza del fascicolo tecnico è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. IL FASCICOLO TECNICO è uno strumento che permette l’applicazione di quelle misure generali di tutela che avranno ricadute sull’esecuzione dei futuri lavori Identifica i rischi sulle successive manutenzioni Indica i sistemi ed accorgimenti per prevenire e minimizzare i
rischi nelle future manutenzioni Raccogli tutta la documentazione riguardante l’opera
PUNTI SALIENTI:
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l’aggiornamento in fase di esecuzione a cura del CSE
fini della prevenzione e della protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
ACCESSO COPERTURE, MANUTENZIONE FACCIATE, TETTI, PUNTI DI ANCORAGGIO PER LE PROTEZIONE COLLETTIVE E INDIVIDUALI
PSS piano sostitutivo di sicurezza ALLEGATO XV
Si usa nel caso di appalto pubblico in assenza di PSC
Nel caso di appalto pubblico con un’unica impresa ed eventuali lavoratori autonomi è necessario redigere il PSS a cura dell’impresa appaltante con gli stessi contenuti Del PSC tranne i costi della sicurezza L’impresa dovrà comunque redigere il suo POS o secondo integrare i
Il PSS deve delineare le modalità di applicazione delle norme antinfortunistiche da attuare nell’intervento nel suo complesso . Il PSS deve essere emesso dall’impresa appaltante e deve essere trasmesso al committente, alla direzione lavori e ai lavoratori autonomi.
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contenuti del pos nel pss (punto 3.2.2. allegato XV)
POS Piano operativo di sicurezza Art. 17,92,96,100,101 e allegato XV
Si redige sempre prima dell’inizio lavori. Sia l’impresa affidataria che l’impresa esecutrice anche quando opera solo 1 impresa
E’ valutazione dei rischi di cui all’art. 17 specifica sul cantiere. E’ piano complementare e di dettaglio del PSC Si redige seguendo LA CHECK LIST dell’allegato XV – decreto 81 Al POS devono essere allegati gli attesti di formazione e le schede di sicurezza.
Il POS deve essere messo a disposizione dell’RLS almeno 10 gg prima dell’inizio lavori. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo della verifica del POS che deve avvenire a cura del CSE non oltre i 15 gg dalla ricezione Nelle demolizioni la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS (tenuto conto quanto previsto nel PSC) – ART. 151 DECRETO 81
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Piano di lavoro AMIANTO
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
PIANO DI LAVORO è emesso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice Deve essere inviato all’ASL almeno 30 gg prima dell’inizio lavori – silenzio assenso – deve essere invaito al coordinatore e al direttore lavori nell’ambito degli appalti pubblici
Il piano di lavoro amianto non sostituisce il POS IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA E’ DATA DA:
- Iscrizione albo gestori rifiuti per attività di bonifica (a) - Patentino abilitazione per addetti e coordinatori amianto - Sorveglianza sanitaria specifica - Consegna dpi specifici - (cciaa,durc…….)
DUVRI Art. 26 e art. 96
Si redige in presenza di Datore di lavoro committente e in assenza del PSC per la gestione delle interferenze prima dell’inizio della lavorazione
Il datore di lavoro committente deve emettere il DUVRI e trasmetterlo all’impresa e ai lavoratori autonomi
La Cassazione ha precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro [committente] è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008)].
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ESEMPI DI MISURE DI PR. Delimitazione aree di lavoro Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori Posa apposita cartellonistica provvisoria
L'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 81/2008 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Va, ad esempio, sottolineato, che “non può ... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252). Dunque i rischi “riconoscibilI da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del DUVRI.
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Idoneitè tecnico professionale delle imprese
Prima dell’inizio lavori e in corso d’opera per gli aggiornamenti
Cciaa Durc Vdr (semplificazioni fino a 10 dip) Formazione Idoneità alla mansione e sorv. sanitaria Pos Libro unico Attrezzature e risorse umane
INCARICHI E FORMAZIONE RSPP-RLS-MC-EMERGENZE FORMAZIONE E INFORMAZIONE LAVORATORI – RSPP – ANTINCENDIO – PRIMO SOCCORSO – RLS
SORVEGLIANZA SANITARIA
Prima dell’inizio lavori e in corso d’opera per le scadenze
Evidenza della idoneità sanitaria specifica per la mansione dei lavoratori La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per l’edilizia
Per chi utilizza gru - autocarri patente c – macchine movimento terra si richiedecontrollo sostanze psicotrope e stupefacenti
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Dpi Prima dell’inizio lavori in base alla vdr, pos e psc
Verbale di consegna al lavoratore sottoscritto dallo stesso Istruzioni per il corretto uso
I dpi di 3 categoria richiedono FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Per i lavoratori autonomi
Idoneità tecnico professionale
Cciaa – durc – dpi – ce attrezzature
I lavoratori autonomi hanno facoltà di fare formazione e sorveglianza sanitaria a meno che sia richiesto dalle norme speciali (amianto, lavori confinati, montaggio ponteggio)
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Gru-autogru-piattaforme, argani, ponti sospesi ecc (attrezzature previste dall’allegato VII decreto 81)
TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO SERVE DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
Dichiarazione CE
di conformità
Deve sempre accompagnare l’apparecchio di sollevamento- il ce è emesso dal costruttore
E’ una dichiarazione solitamente presente nel libretto d’uso e manutenzione Per apparecchi di sollevamento anteriori a settembre 1996, occorre conservare il libretto di omologazione ISPESL
Il CE deve anche essere presente sul macchinario
COMUNICAZIONE
DI MESSA IN SERVIZIO
E
LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO VA FATTA DALL’IMPRESA ALL’INAIL DOPO UN ANNO LA RICHIESTA ALL’INAIL LA PRIMA VERIFICA PERIODICA
Circolare del 23 agosto 2012
10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011
in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive
comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo
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RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA
PERIODICA ALL’INAIL/EX
ISPESL
e
RICHIESTA DI SUCCESSIVE VERIFICHE
PERIODICHE PER LE
ATTREZZATURE ALLEGATO VII
ATTENDO 60 GG DOPO LA 1° VERIFICA LE VERIFICHE SUCCESSIVE VANNO FATTE ALL’ASL
SE ISPESL NON ESCE CHIEDO VERIFICA ALL’ASL O ENTE PRIVATO SEGUE RICHIESTA DI VERIFICHE ALL’ASL che devono uscire entro 30 altrimenti mi rivolgo a soggetto abilitato
le modalità indicate di seguito.
1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel
regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti
su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico,
ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza
centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del
D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti
dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di
messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica
all’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2
dell’Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto
citato, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce
adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”.
L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica
periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M.
11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate
all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della
legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le
quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare
la messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL), si possono
individuare i seguenti casi:
a) Se l’INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata
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in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle
verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare
M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l’attrezzatura di lavoro
verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla
prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità
stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
assenza della scheda identificativa.
b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.201
1, l’attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche
periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto
delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata
Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l’attrezzatura di lavoro
continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche
successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di
scheda identifìcativa. Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse
assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al
proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ASL competente
per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti
soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire
una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione
nella banca dati.
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TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO SERVE
DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
DOCUMENTO DI
CONTROLLO INIZIALE AD OGNI
MONTAGGIO
Dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere – deve essere emesso da chi esegue il montaggio ed è fornito al proprietario/utilizzatore
Il documento deve essere redatto dopo l’installazione e prima della messa in esercizio dell’apparecchio di sollevamento
Il controllo iniziale e’ da effettuare dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo) o in una nuova al fine di verificare l’installazione corretta e il buon funzionamento dell’apparecchio
CONTROLLI PERIODICI
E STRAORDINARI
La periodicità viene stabilita in base alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Controlli straordinari: in caso di eventi eccezionali: rotture, malfunzionamenti, periodi prolungati di inattività
I controlli ordinari servono a garantire la funzionalità e la sicurezza del macchinario nel tempo mentre i controlli straordinari che hanno lo stesso fine si applicano in caso di eventi eccezionali
La VERIFICA TRIMESTRALE DI FUNI E CATENE deve essere annotate nel registro di controllo. I risultati di questi controlli devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L’apparecchio di sollevamento . deve essere sempre accompagnato dall’ultimo controllo con esito positivo
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TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO SERVE DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
REGISTRO DI CONTROLLO
Deve essere emesso dal costruttore
Qui si annotano tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari
PROCEDURA PER
GRU INTERFERENTI
In caso di interferenza di gru all’interno dello stesso cantiere o di gru in cantieri diversi
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DISTANZA DI SICUREZZA PER
LINEE ELETTRICHE
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IMPIANTO ELETTRICO
TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO
SERVE
DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
Dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico° Art. 71 d.lgs 81 D.M. 37/08
Dopo la formazione dell’impianto e prima del suo utilizzo
Deve essere emessa dall’installatore qualificato (cciaa) e deve essere consegnato all’impresa
La dichiarazione ce deve avere i seguenti allegati: - Schema base dell’impianto elettrico realizzato - Tipologia dei materiali impiegati - Cciaa
DPR 462/2001 recita: la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Modello di trasmissione della dichiarazione CE DPR 462/2001
La trasmissione del modello deve avvenire entro 30 gg dalla messa in esercizio dell’impianto.
Il modello deve essere inviato a cura del datore di lavoro all’ISPESL/INAIL ed all’ASL o ARPA. Nei comuni ove è stato attivato lo sportello unico va presentata allo stesso.
Tenere in cantiere anche le dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici che devono essere in ASC. L’inail esce a campione a effettuare le prime verifiche
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TIPO DI DOCUMENTO
QUANDO SERVE DESCRIZIONE DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
Calcolo di protezione
contro le scariche atmosferiche
In presenza di strutture metalliche all’aperto: ponteggi metallici, gru, silos
Il calcolo deve essere fatto da un tecnico abilitato (le norme cei non ammettono valutazioni sommarie
NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO 81-01
CONTROLLI PERIODICI
E STRAORDINARI
La periodicità viene stabilita in base alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Controlli straordinari: in caso di eventi eccezionali: rotture, malfunzionamenti, periodi prolungati di inattività
I controlli ordinari servono a garantire la funzionalità e la sicurezza del macchinario nel tempo mentre i controlli straordinari che hanno lo stesso fine si applicano in caso di eventi eccezionali
I risultati di questi controlli devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L’apparecchio di sollevamento . deve essere sempre accompagnato dall’ultimo controllo con esito positivo
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VERBALI DI VERIFICA
Serve per documentazione la verifica.
Farsi rilasciare anche un verbale di buon funzionamento a seguito dell’installazione da parte dell’impiantista
Richiesta di verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra
Nel caso in cui l’impianto rimane in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni.
Questa richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro all’ASL o a un organismo abilitato
DPR 462 recita: il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nochè a farlo sottoporre a verifica periodica ogni 5 anni tranne: cantieri edili luoghi adibiti ad uso medico luoghi a maggior rischio in caso d’incendio luoghi a rischio esplosione la cui periodicità è fissata in anni 2
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PONTEGGIO
TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO
SERVE
DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
Libretto e autorizzazione ministeriale
Sempre in presenza di ponteggio
Prima della realizzazione del ponteggio verifica la presenza del suo libretto e dell’autorizzazione ministeriale.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni a partire dal 15.5.2008 per verificare l’adeguatezza del ponteggio al progresso tecnologico
Disegno esecutivo del ponteggio
Sempre e prima della realizzazione del ponteggio - pianta e in prospetto deve riportare anche l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
deve essere redatto da persone competente (datore di lavoro, responsabile di cantiere.
l disegno in pianta e in prospetto deve riportare anche l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi unitamente alla copia dell’autorizzazione ministeriale , deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. Il disegno esecutivo deve essere conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio: ogni modifica del ponteggio compatibile con la sua stabilità può avere luogo solamente nell’ambito dello schema tipo e deve essere riportata su disegno esecutivo.
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TIPO DI
DOCUMENTO
QUANDO
SERVE
DESCRIZIONE
DELL’OBBLIGO
OSSERVAZIONI
Progetto del ponteggio e del castello di tiro
20 mt + ponteggi non conformi agli schemi tipo e per opere speciali (teli, pubblicità, materiale misto) professionali.
deve essere redatto un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione ed iscritto negli albi
REGISTRO DI CONTROLLO
Deve essere emesso dal costruttore (o in assenza dal datore di lavoro
La verifica dei contenuto dell’allegato XIX e la sua registrazione può costituire registro di controllo e adempimento al controllo/verifica iniziale
Prima del montaggio: VERIFICA IN BASE ALL’ALLEGATO XIX (VIENE UTILIZZATO ANCHE LO SCHEMA PROPOSTO DALLA REGIONE LOMBARDIA – SEZ. SANITA’) DURANTE L’USO SUCCESSIVAMENTI AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO LE VERIFICHE VANNO EFFETTUATE A INTERVALLI PERIODICI O DOPO VIOLENTE PERTURBAZIONI.
PIMUS Piano di
montaggio – uso – smontaggio del
ponteggio
Prima di ogni operazione di montaggio smontaggio e trasformazione del ponteggio
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice emette il PIMUS
Il PIMUS deve sempre contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno
Costituisce la formazione viene Corso di 32 ore e aggiornamenti da effettuarsi ogni 4 anni
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FORMAZIONE PONTISTI Allegato XXI
idoneità tecnico professionale
effettuata presso organismi abilitati
Anche il preposto al montaggio è soggetto a corsi di formazione
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Corso 18.1.2013 – soggetto formatore: CPT – Gabriella Cattaneo
Corso 18.1.2013 – soggetto formatore: CPT – Gabriella Cattaneo
Corso 18.1.2013 – soggetto formatore: CPT – Gabriella Cattaneo
Accordo sulle attrezzature che richiedono una specifica abilitazione
(l’accordo entra in vigore il 12.3.2013.da questa data i lavoratori hanno 24 mesi per uniformarsi ai nuovi corsi previsti
dall’accordo in termini, durata e contenuti)
Attrezzatura modulo
teorico
(ore)
modulo pratico
(ore)
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4 4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche 4 8
Gru a Torre 8 4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8 4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio
telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici
rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali
semoventi, semoventi a braccio
telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili
(corso base)
7 7
Conduzione gru mobili
(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con
falcone telescopico o brandeggiabile)
4 4
Trattori agricoli o forestali 3 5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
Corso 18.1.2013 – soggetto formatore: CPT – Gabriella Cattaneo
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a
cingoli
4 6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori
frontali, terne
Pompe per calcestruzzo 7 7