15 invalidità
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G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 1
Patologie strutturalie funzionali del contratto
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G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 2
INVALIDITÀ
Ipotesi di difformità del contratto rispetto alla
fattispecie legale
INESISTENZA
Irriducibilità del contratto allo schema legale, manca un atto o
fatto socialmente rispondente alla nozione di contratto
INEFFICACIA
Situazione di non produttività degli effetti giuridici del contratto
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INVALIDITÀ
NULLITÀ ANNULLABILITÀ
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 4
NULLITÀForma più grave di invalidità che determina l’inefficacia del contratto posto in essere in
violazione di interessi generali dell’ordinamento
Cause di Nullità ex art. 1418 c.c.
I. Nullità virtuale: nullità del contratto per contrarietà a norme imperative
II. Nullità strutturale: nullità del contratto per mancanza dei requisiti essenziali ex art. 1325 c.c., per illiceità della causa, dei motivi nell’ipotesi ex art. 1345 c.c. e per la mancanza dei requisiti dell’oggetto ex art. 1346 c.c.
III. Nullità testuale: nullità nei casi previsti dalla legge
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NULLITÀNULLITÀ
TOTALEInveste l’intero contratto
TOTALEInveste l’intero contratto PARZIALE (Art. 1419 c.c.)
se colpisce singole clausole. Può propagarsi esse risultano
essere state essenziali.
PARZIALE (Art. 1419 c.c.)se colpisce singole clausole. Può propagarsi esse risultano
essere state essenziali.
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 6
AZIONE DI NULLITÀ
ASSOLUTA
La legittimazione ad agire per far valere la nullità spetta a chiunque vi abbia
interesse
IMPRESCRITTIBILE
L’azione non si estingue per il decorso del tempo
RILEVABILE D’UFFICIO
La nullità può essere rilevata dal
giudice
Sentenza DICHIARATIVA
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 7
INSANABILITÀ
Il contratto nullo NON produce effetti e
NON può essere convalidato
CONVERSIONE DEL CONTRATTO
NULLO
Il contratto nullo può produrre gli
effetti di un diverso contratto di cui
presenti i requisiti di forma e sostanza
RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO NULLO
Manifestazione di volontà che sostituisce il
negozio invalido
CONFERMA
Atto unilaterale che determina l’efficacia
del negozio nullo (per donazione e
disposizione testamentarie)
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 8
NULLITÀ SPECIALI
Ipotesi di nullità che presentano caratteri propri di entrambe le figure di invalidità
• Nullità
Insanabili
Rilevabili d’ufficio
• Annullabilità
Legittimazione relativa
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 9
ANNULLABILITÀForma di invalidità che determina l’inefficacia del contratto: il contratto è provvisoriamente produttivo di effetti ma viene reso inefficace mediante sentenza a causa della sua violazione di interessi particolari della parte
Vizi della volontà: vizi nella formazione
del consenso
ERRORE VIOLENZA DOLO
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ERRORE Art. 1428 c.c. Errore vizio: falsa rappresentazione della
realtà Errore ostativo: la volontà si è formata
correttamente ma è stata trasmessa in modo inesatto
Errore fatto: cade su elementi del contratto
Errore di diritto: falsa rappresentazione dell’esistenza o della portata di una norma
ERRORE
Requisiti:1. Essenzialità: assume un’importanza
determinante per il contraente2. Riconoscibilità: la parte avrebbe potuto
accorgersi dell’errore usando la normale diligenza. Tale requisito non è rilevante nel caso di errore comune ad entrambe le parti
Rettifica: negozio unilaterale recettizio con cui la parte non in errore si offre di conformare il contratto alla reale intenzione dell’altro contraente
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G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 12
DOLO art. 1439 c.c.
• Artificio o raggiro posto in essere dalla controparte o da un terzo (a certe condizioni) che altera la volontà contrattuale
• Dolo commissivo / omissivo• Dolo determinante: senza il raggiro la parte non
avrebbe stipulato il contratto. Causa di annullamento
• Dolo incidente: senza il raggiro la parte avrebbe comunque concluso il contratto ma a diverse condizioni. Contratto valido ma obbligo di risarcire il danno
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VIOLENZA Art. 1434 c.c.
Minaccia seria di un male ingiusto e notevole (l’entità della minaccia è da
valutare con riferimento alle condizioni soggettive della parte)
Minaccia rivolta contro la controparte, il suo coniuge, ascendente, discendente, i suoi
beni. Se rivolta contro altri soggetti, l’annullamento è rimesso
all’apprezzamento del giudice.
VIOLENZA
• Non basta il c.d. timore reverenziale
• Se la minaccia proviene da un terzo, a differenza del dolo, il contratto è annullabile anche se l’altra parte non ne era a conoscenza
VIOLENZA MORALE ≠ VIOLENZA FISICA
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 14
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INCAPACITÀ art. 1425 c.c.
• INCAPACITÀ D’AGIRE: il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
• INCAPACITÀ NATURALE: è annullabile, quando ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 428 c.c. (pregiudizio e malafede), il contratto stipulato da persona incapace di intendere e volere
• Caso particolare: se il minore ha occultato con raggiri la propria età il contratto non è annullabile
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AZIONE D’ANNULLAMENTO
LEGITTIMAZIONE RELATIVA
L’azione compete solo alla parte nel cui
interesse è prevista l’invalidità
PRESCRITTIBILE
L’azione si estingue per il decorso di 5 anni (dalla cessazione
della violenza o incapacità, scoperta dolo o errore)
IRRILEVABILE D’UFFICIO
L’annullabilità non può essere rilevata
dal giudice
Sentenza COSTITUTIVA
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SANABILITÀ
Il contratto annullabile può essere convalidato
Convalida espressa
Negozio giuridico unilaterale con cui la parte che avrebbe potuto
far valere l’annullamento dichiara la sua intenzione di convalidare il
contratto, menzionando sia il contratto, sia il motivo
dell’annullamento
Convalida tacita
La parte che avrebbe potuto far valere
l’annullamento dà volontaria esecuzione al
contratto pur conoscendo il motivo di
annullamento
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EFFETTI PER LE PARTI
RETROATTIVITÀLa sentenza di annullamento comporta l’obbligo
di restituire le prestazioni già eseguite, fatto salvo il risarcimento del danno.
Per l’incapace solo nei limiti in cuiè stata rivolta a suo vantaggio
EFFETTI VERSO TERZI
Problema: la retroattività può pregiudicare i diritti
acquisiti dai terzi subacquirenti Soluzione:
inopponibilità dell’annullamento ai terzi acquirenti in buona fede (S) a titolo
oneroso (eccezioni: incapacità legale e trascrizione tardiva)
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RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Scioglimento del contratto a causa di vizi originari che determino uno squilibrio del rapporto sinallagmatico
CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO
(ART. 1447 C.C.)
CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO
(ART. 1448 C.C.)
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 21
Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
Contratto rescindibile se la parte lo abbia concluso per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri da un
pericolo attuale di danno grave alla persona
STATO DI PERICOLO CONDIZIONI INIQUE
Il giudice, nel pronunciare la rescissione, può assegnare un equo compenso alla parte in mala fede per l’opera già prestata
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 22
Rescissione del contratto concluso in stato di bisognoContratto rescindibile se vi sia sproporzione tra le due
prestazioni ed essa sia dipesa dallo stato di bisogno in cui versava una parte e di cui l’altra fosse a conoscenza e ne
abbia tratto profitto
STATO DI BISOGNO
Condizione di grave difficoltà
economica
SPROPORZIONE TRA LE DUE PRESTAZIONI
Deve eccedere di oltre la metà del valore
Lesione ultra dimidium
APPROFITTAMENTO
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DISCIPLINA IN TEMA DI RESCISSIONE
RIDUZIONE AD EQUITÀ
La parte contro cui l’azione è proposta può evitare la
rescissione offrendo una modifica del contratto tale da eliminare lo
squilibrio tra le prestazioni
PRESCRIZIONE
L’azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto
L’eccezione di prescrive nel medesimo termine previsto per l’azione
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Rimedio che determina lo scioglimentodei contratti a prestazioni corrispettive
in presenza di vizi funzionali del sinallagma
PER INADEMPIMENTO
PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
DELLA PRESTAZIONE
PER ECCESSIVA ONEROSITÀ
SOPRAVVENUTA DELLA
PRESTAZIONE
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 25
Nei contratti sinallagmatici, in presenza di un inadempimento
di non scarsa importanza, l’altra parte può chiedere al
giudice la risoluzione del contratto
Contratti a prestazioni corrispettive
Ogni prestazione trova remunerazione nella controprestazione
Violazione di una obbligazione contrattuale
L’importanza dell’inadempimento
è da valutarsi in base all’interesse
del creditore
Risoluzione giudiziale per inadempimentoArt. 1453
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 26
In presenza di inadempimento, la parte non inadempiente può avvalersi di due azioni
Azione di esatto adempimento
La parte agisce per ottenere l’adempimento
Possibile chiedere la risoluzione dopo aver esperito l’azione di
adempimento
Azione di risoluzione
La parte agisce per ottenere lo scioglimento del vincolo
contrattuale
Non è possibile chiedere l’adempimento dopo aver chiesto la
risoluzione
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 27
Risoluzione stragiudiziale per inadempimento
Ipotesi di risoluzione di dirittoSentenza di mero accertamento
DIFFIDA AD ADEMPIERE
(Art. 1454 c.c.)
Intimazione scritta di adempiere entro congruo termine
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
(Art. 1456 c.c.)
Clausola con cui si costituisce un diritto
potestativo di risolvere il contratto in caso di
inadempimento
TERMINE ESSENZIALE
(Art. 1457 c.c.)
Risoluzione di diritto nel caso di
inadempimento alla scadenza del termine
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 28
Effetti della risoluzione per inadempimento
TRA LE PARTI
Retroattività reale
Obbligo di restituire le prestazioni già eseguite
(eccezione nei contratti di durata)
NEI CONFRONTI DEI TERZI
Diritti dei terzi non pregiudicati dalla risoluzione
Inopponibilità ai terzi della risoluzione
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 29
Risoluzione per impossibilità sopravvenutadella prestazione (Art. 1463 c.c.)
IMPOSSIBILITÀ
1. SOPRAVVENUTA: natura non originaria dell’impossibilità
2. NON IMPUTABILE al debitore
Se Impossibilità PARZIALE
La controparte ha diritto
• ad una riduzione della prestazione da essa dovuta
oppure
• a recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile
all’adempimento parziale
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 30
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (Art. 1467 c.c.)
Ambito di applicazione:
Contratti a prestazioni corrispettive di durata
(Ad esecuzione continuata
o periodica)
Presupposto
La prestazione di una parte diviene eccessivamente onerosa a causa di eventi straordinari ed imprevedibili
che determinano uno squilibrio contrattuale sopravvenuto
Effetti tra le parti e nei confronti dei terzi:
cfr norme in tema di risoluzione per inadempimento
Possibile evitare la risoluzione mediante l’offerta di riduzione ad equità
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 31
RIMEDI PREVENTIVIIN CASO DI
INADEMPIMENTO
CAPARRA CONFIRMATORIA
CLAUSOLA PENALE
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 32
CAPARRA CONFIRMATORIAArt. 1385 c.c.
Alla conclusione del contratto una parte consegna all’altra una quantità di denaro o beni fungibili
• Ipotesi1. Inadempimento di chi ha ricevuto la caparra:
chi l’ha versata ha diritto a ricevere una somma pari al doppio della caparra e può recedere dal contratto
2. Inadempimento di chi ha versato la caparra: la controparte ha diritto di trattenere la caparra e recedere dal contratto
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 33
CLAUSOLA PENALEArt. 1382 c.c.
Clausola con cui le parti stabiliscono che in caso di inadempimento o ritardo
nell’adempimento, una di esse sia tenuta ad una determinata prestazione
• Liquidazione convenzionale anticipata del danno
• Se la penale è eccessiva, avuto riguardo all’interesse del creditore, il giudice può ridurla d’ufficio
G. Pedrazzi - UniBS v0.6/33 34
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTOArt. 1460 c.c.
Ogni parte può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altra parte non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente, salvo
che diversi termini per l’adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contrattoNon può rifiutarsi l’esecuzione se il rifiuto, avuto
riguardo alle circostanze, risulta contrario a buona fede (O)