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Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 12/05/2015 Numero 38 Periodicità bisettimanale Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

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  • Repubblica Italiana

    Bollettino Ufficiale della Regione LazioDisponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.itLegge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

    Data 12/05/2015Numero 38

    Periodicit bisettimanale

    Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 00147 ROMADirettore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

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  • SOMMARIO

    StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri

    Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti e Ordinanze

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2014Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione delpersonale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Pag. 10

    MinisteriMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

    Decreto 26 febbraio 2015Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Pag. 17

    Regione LazioNotizie

    Notizia 4 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 251 del 27 aprile 2015. Pag. 30

    Notizia 4 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 252 del 27 aprile 2015. Pag. 32

    Notizia 5 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 254 del 30 aprile 2015. Pag. 34

    Notizia 6 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 253 del 29 aprile 2015. Pag. 36

    Decreti del Commissario ad Acta

    Decreto del Commissario ad Acta 24 aprile 2015, n. U00158D.Lgs 178/2012 - DM 16/04/2014 - L. 11/2015 - L.R. n. 49/89 - Servizio Trasporto Infermi Inquadramento e Regolamentoper l'attuazione della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana in Comandi Locali e Provinciali Pag. 38

    Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

    Deliberazione 28 aprile 2015, n. 178Comune di Pontinia (LT). Variante all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale riguardante iNuclei Poderali.Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2011. Restituzione per integrazioni o rielaborazione.

    Pag. 43

    Deliberazione 28 aprile 2015, n. 181Comune di San Giorgio a Liri (FR). "4" Variante stralcio al Piano Regolatore Generale finalizzata al cambio di destinazioned'uso di aree da "Viabilit" a "Zona Agricola E 1/B e Zona Produttiva Industriale Artigianale e Commerciale esistente e dicompletamento". Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2008. Approvazione con prescrizioni. Pag. 50

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  • Deliberazione 28 aprile 2015, n. 182Comune di Montefiascone (VT). Variante al Piano Regolatore Generale, con riclassificazione urbanistica da Zona agricola E1ad Area edificabile B Sottozona B2, per l'alienazione dell'area "Ex Scuola Galileo Galilei", distinta in catasto al foglio 17 p.lla800, prevista dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2012. Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28.08.2012. Approvazione con prescrizioni. Pag. 60

    Deliberazione 28 aprile 2015, n. 183Attivazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Pomezia (RM). Nomina Commissario ad acta su istanza delle societAzzurra Immobiliare 2013 s.r.l. e Locema Costruzioni s.r.l. in relazione a richiesta di permesso di costruire. Pag. 66

    Deliberazione 28 aprile 2015, n. 190Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014, composto dal"Rendiconto di gestione" e dal "Conto del Tesoriere" Pag. 70

    Deliberazione 6 maggio 2015, n. 191Affidamento all'Azienda Sanitaria Locale Roma G delle attivit concernenti gli articoli 24, 32, 26 e seguenti del Regio Decreto9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 127

    DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCAAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05332Reg. CEE n. 1094/1988 Reg. CEE 1272/1988. Ritiro dei seminativi dalla produzione (Set-aside). Ditta Fabiani Franco.Decadenza totale dagli aiuti per inadempimento degli obblighi assunti. Pag. 131

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05343USI CIVICI Universit Agraria di Valmontone (RM) Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazionedell'Ente n 6 del 16/12/2014. Autorizzazione alla alienazione di una porzione residuale di terreno di demanio civico, sito in loc.Colle Vallerano. Pag. 136

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05344USI CIVICI Comune di Marta (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore diSCHIPANI Sonja mediante imposizione di canone annuo di natura enfiteutica. Pag. 139

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05345Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni CEFETRA S.p.A. Partita IVA 13059251002 comune di Roma (RM). Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N 12/0645. Pag. 143

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05346Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Mondini Paolo - Partita Iva 07572631005 - Roma.Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0646. Pag. 146

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05500Reg. (CEE) n. 1698/05. PSR 2007-2013 - Misura 221 "primo imboschimento dei terreni agricoli" - Nardini Alessandro - CodiceAGEA 04730203694. Decadenza dal regime di aiuto per revoca del provvedimento di concessione agli aiuti. Pag. 149

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05501Reg. (CEE) n. 1698/05. PSR 2007-2013 - Misura 221 "primo imboschimento dei terreni agricoli" - Ricci Marco - Codice AGEA94730002485. Decadenza dal regime di aiuto per revoca del provvedimento di concessione agli aiuti. Pag. 153

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05530USI CIVICI - Legge n. 1766/1927 art. 24 - Comune di Marta (VT) - Autorizzazione svincolo fondi da utilizzare per ilcofinanziamento dei lavori di ristrutturazione ex mattatoio comunale da adibire a sala polifunzionale - Importo 24.334,13.-

    Pag. 157

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  • Determinazione 7 maggio 2015, n. G05567Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualit 2015,delle domande di aiuto/pagamento relative alle misure annuali 211 "Indennit per svantaggi naturali a favore di agricoltori dellezone montane" e 212 "Indennit a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" e ulteriori disposizioniper la raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni assunti nelle precedenti annualit ) relative alle misurepluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali" e 215 "Pagamenti per il benessere degli animali". Pag. 160

    DIREZIONE CENTRALE ACQUISTIAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 21 aprile 2015, n. G04710Conferma impegni in stato "AP" del capitolo T19404 di competenza dell'Area Pianificazione e Programmazione - eserciziofinanziario 2015. Pag. 212

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04898Procedura di affidamento in economia del servizio di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara concernentel'acquisizione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosiderivanti da attivit sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Lazio. CIG Z6613E6C36. Impegno di spesa di 2.333,85 sulcapitolo H21509 ed accertamento di 1.155,34 sul capitolo 331530. Esercizio finanziario 2015 Pag. 215

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04900Abbonamento alle banche dati/accessi al sistema "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l, per il periodo1.5.2015/31.12.2015 per un importo di 34.892,00 IVA compresa. Cap. S23916 - es. fin. 2015. Pag. 221

    Determinazione 28 aprile 2015, n. G05082Procedura di affidamento in economia del servizio di pubblicazione del bando di gara concernente l'acquisizione del servizioCUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. CIG Z2A13AC848. Impegno di spesa di 4.344,43 sul capitoloH21509. Impegno di spesa di 800,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2015 Pag. 225

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05369Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2014) Revoca lotto 183 Pag. 230

    DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILIRettifiche

    RettificaDeterminazione G05066 del 27.04.2015: Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 26, "Disciplina delle iniziative regionali dipromozione della conoscenza del patrimonio e delle attivit culturali del Lazio" e successive modifiche. Avviso pubblicofinalizzato alla promozione delle biblioteche e alla diffusione della cultura cinematografica. "CINEMA NELLEBIBLIOTECHE". Capitolo G21908 E.F. 2015. Approvazione degli elenchi delle domande non ammissibili, della graduatoriadelle domande ammissibili e di quelle con indicazione del relativo contributo concesso Pag. 234

    DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVEAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 29 aprile 2015, n. G05247ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 D.LGS.152/2006 INERENTE AL "PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI - COMUNE DI MINTURNO" Pag. 236

    Determinazione 29 aprile 2015, n. G05248ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 D.LGS.152/2006 INERENTE ALLA "RIADOZIONE E RIDENSIFICAZIONE DEL PIANO DI ZONA N.4 SAN GORDIANO AISENSI DELLA L.R. 21/09 - COMUNE DI CIVITAVECCHIA" Pag. 240

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  • Determinazione 29 aprile 2015, n. G05249Procedimento di Verifica sull'applicabilit della V.I.A. ex art. 20, parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di"Ampliamento e riqualificazione del centro commerciale Coop - Via Casilina Km. 39, nel Comune di Colleferro, Provincia diRoma, in localit Colleferro". Proponente Societ Centri Commerciali S.r.l. - Registro elenco progetti: n. 106/2010.

    Pag. 244

    Determinazione 29 aprile 2015, n. G05251PGAF della propriet dell'Az. Agr. Aureli Antonio - Comune di Amatrice (Ri). Periodo di validit 2013-22. Approvazione

    Pag. 248

    Determinazione 29 aprile 2015, n. G05252PGAF delle propriet boschive del CRA preso l'Az. Tormancina - Comune di Monterotondo (Rm). Periodo di validitaggiornato 2015-25. Approvazione Pag. 252

    Determinazione 29 aprile 2015, n. G05253PGAF del Comune di Greccio e slittamento del piano dei tagli. Approvazione variante Pag. 256

    DIREZIONE LAVOROAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 5 maggio 2015, n. G05410Modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2015, n. G01416 , avente ad oggetto l'"Approvazionedella graduatoria dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti esclusi dal finanziamento previsto dall'"Avviso pubblico per laselezione dei progetti finalizzati all'intermediazione e all'approfondimento delle competenze degli operatori SAP. POR LazioFSE 2007-2013 Asse II Occupabilit. Impegno di spesa di 950.000,00, esercizio finanziario 2014", di cui alladeterminazione dirigenziale del 16 maggio 2014, n. G07119". Pag. 259

    DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORTAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05348leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Le nuove chimere cooperativa sociale." codice fiscale 12175501001, con sede legale nel Comune di Roma via Frattina, 10 c.a.p. 00187.Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 269

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05352leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "ConsorzioCooperative Sociali SINERGIE s.c.r.l." codice fiscale 07389161006 con sede legale nel comune di Pomezia, via Gran Bretagna,55 c.a.p. 00040. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione C. Pag. 272

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05480leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "RuotaliberaSociet Cooperativa Sociale O.N.L.U.S." codice fiscale 02868260585 con sede legale nel comune di Roma, via Alberto daGiussano, 58 c.a.p. 00176. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 275

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05481leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "CooperativaSociale Gialla" codice fiscale 10960841004 con sede legale nel comune di Roma, via Herbert Spencer, 82/86 c.a.p. 00177.Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 278

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05482leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "FantastaffCooperativa Sociale" codice fiscale 11532381008 con sede legale nel comune di Roma, via Anagnina, 236/d c.a.p. 00046.Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 281

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  • Determinazione 6 maggio 2015, n. G05488Approvazione dell'Allegato A denominato "Avviso pubblico Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di incontro ediscussione in relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l'inclusione e l'integrazione sociale dellepopolazioni Rom, Sinti e Caminanti" e dei relativi Allegati 1 e 2. Pag. 284

    DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIOAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05349Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio tra i capitoli di spesa E21900appartenente al programma 05 della missione 09 con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo dispesa T25502. Pag. 294

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05350Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio tra il capitolo di spesa D11900appartenente al programma 05 della missione 10 con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo dispesa T25502. Pag. 298

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05388Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva perle autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: G31900, G31902 e T25502. Pag. 302

    DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVIAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05311D.lgs.n.81/2008 Conferma dei lavoratori addetti alla gestione dele emergenze e al primo soccorso per la sede di lavoro dellagiunta regionale el lazio di Via del Pescaccio, 96/98 Roma Pag. 306

    Determinazione 5 maggio 2015, n. G05424Progetto Expo 2015. Attuazione delle azioni del Piano Macro Attivit Progetto Expo 2015. Accertamento della somma di 1.100.000,00 sul capitolo di bilancio 221119 dell'esercizio finanziario 2015. Pag. 309

    DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIAAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 31 marzo 2015, n. G03686Commissione di Esperti costituita con il DCA n.U00426/14 - determinazione del compenso per l'attivit espletata. Impegno diEuro 8.000,00 sul capitolo H 11726, esercizio finanziario 2015. Pag. 312

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05313Errata corrige relativo all'"Allegato" alla Determinazione n. G03114 del 20/03/2015 concernente la pubblicazione sul B.U.R.L.,ai sensi dell'art. 8 co. 1 D.Lgs. n. 194/2008, dei dati finanziari relativi alle somme incassate dai Servizi del Dipartimento diPrevenzione delle AA.S.SLL. nell'anno 2014. Pag. 317

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05314Reg. 1069/09 Riconoscimento impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 2 in biogas DittaTENIMENTI BORGIA SRL SOCIETA' AGRICOLA Via Paso di Roma S. Salvatore 5, 02038 Scandriglia (RI).

    Pag. 322

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05331ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s. m. i. Integrazione graduatorie disettore della medicina generale valide per l'anno 2015 (domande presentate entro il 31 gennaio 2014 ) approvate conDeterminazione n. G03501 del 26 marzo 2015 pubblicate sul BURL n. 28 del 7 aprile 2015 inserimento dottoressa E. P.

    Pag. 325

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  • Determinazione 4 maggio 2015, n. G05357REG.853/2004/CE Ampliamento riconoscimento di idoneit Ditta RANGO CARNI S.R.L. Via Sebastiano Silvestri, 147/153 -Genzano di Roma (RM) Pag. 328

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05358REG.882/2004/CE Riconoscimento condizionato stabilimento prodotti a base di latte Ditta PERSEO SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA Via Fanelli, 30 - Pontinia (LT) Pag. 331

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05473REG.853/2004/CE Ampliamento riconoscimento di idoneit Ditta LA NAVIMAR S.R.L. Via Tenuta del Cavaliere, 1 c/oC.A.R. S.C.P.A. Box n. 43 - Guidonia Montecelio (RM) Pag. 334

    DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVEAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 5 maggio 2015, n. G05453Comune di ARDEA (Roma)- Art. 41 L.R. n.26 del 28 dicembre 2007 Fondo straordinario per l'attuazione del "Piano degliinterventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale del Lazio" di cui alla D.G.R. 227/2014 Intervento in Obiettivo IIdenominato:"Assetto e riqualificazione delle spiagge libere attrezzate: Ardeatini, Troiani, Dune e Gardenie " (codice progettoregionale n.26.07.41.II.46). Revoca della Determinazione Dirigenziale n. A00124 del 13/01/2012, decadenza dai benefici delcontributo regionale per 487.872,00 e destinazione delle relative economia di spesa . Pag. 337

    Determinazione 5 maggio 2015, n. G05454Comune di Itri (LT)- art.41 L.R. n.26 del 28/12/2007 Fondo straordinario per l'attuazione del "Piano degli interventi straordinariper lo sviluppo economico del litorale del Lazio" di cui alla D.G.R. 227/2014 Intervento "Lavori di riqualificazione e recuperodei contesti urbani e dei centri storici prospicenti la costa laziale"Obiettivo I-Recupero e riqualificazione dell'arenile di Puntadello Scarpone (codice progetto regionale n. 26.07.41.II.57). Definanziamento dal contributo regionale per 460.000,00, edestinazione dell'economia di spesa. Pag. 344

    Determinazione 6 maggio 2015, n. G05459Proroga dei termini di inizio e fine dei lavori. Comune di SAN FELICE CIRCEO (LT) Fondo Straordinario per l'attuazione del"Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" di cui all'articolo 41 della L.R. 28 dicembre2007, n.26, D.G.R. nn. 758 del 2 ottobre 2009 e 227 del 29 aprile 2014-Intervento denominato:"lavori di riqualificazione delCentro Storico: nuova pavimentazione dell'area pedonale ed arredo urbano IV Lotto funzionale" spesa prevista 830.000,00 Codice regionale di Progetto:26.07.41.I.42 codice C.U.P.n.F78C09000020006. Pag. 351

    DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTIAtti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05278ECO MEDICA ITALIA S.p.A. Determinazione n. G05320 del 18.12.2013 - Presa d'atto certificato di collaudo e avvio dellamessa in esercizio della c.d. linea 6, funzionale allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, costituiti da medicinali citotossici ecitostatici, dell'impianto della ECO MEDICA ITALIA S.p.A., situato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), giautorizzato alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi con Determinazione dirigenziale n. 156 del 19/01/2010 della Provinciadi Roma. Pag. 357

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05280Viscolube S.r.l. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R.27/28 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. A1202 del 02/4/2008 e s.m.i. dell'impianto dirigenerazione di oli esausti in Via Monti Lepini, n. 180 in comune di Ceccano (FR) per miglioramento tecnologico(installazione n. 2 centrifughe per pretrattamento olio usato in carica preflash 1 rif. P1). Pag. 361

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  • Determinazione 30 aprile 2015, n. G05281PRIMA PORTA 80 S.r.l. Nulla Osta per l'inizio della campagna di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti damateriali inerti da costruzione e demolizione, da effettuarsi da parte della Ditta PRIMA PORTA 80 S.r.l., presso il cantiere sitoall'interno del centro di distribuzione PAC 2000A di Fiano Romano, via Tiberina Km 19,300, mediante impianto mobileautorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. A1315 del 23.07.2007 Pag. 366

    Determinazione 30 aprile 2015, n. G05283Voltura, da "Metro B1 Scarl" a "Immobiliare agricola san Vittorino S.r.l", dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciatacon Decreto Commissariale n. 21 del 16/05/2008. Pag. 371

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05364ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 D.LGS.152/2006 INERENTE AL "Piano di Lottizzazione localit Via delle Barozze, in catasto al Foglio 9 Particella 190" Comune diROCCA DI PAPA Pag. 375

    Determinazione 4 maggio 2015, n. G05365Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinques, della L. 241/1990 e s.m.i., della Determinazione dirigenziale n. A7140 del 21/12/2010,relativa ad una compatibilit paesaggistica rilasciata, ai sensi dell'art. 167, commi 5, del D. lgs. 22/01/2004 n. 42/2004 e s.m.i.per gli interventi di cui all'istanza prot. n. 155934 del 10/08/2009 presentata dal Sig. Quaranta Luigi, in qualit di legalerappresentante della Ditta T. & G. Brothers, rispetto alla struttura turistico-ricreativa denominata "40 all' Ombra", in areacatastalmente individuata al Foglio n. 720, allegato 8, particella n. 280, sito in localit Focene - Lungomare Gioacchino Rossini,nel Comune di Fiumicino (RM). Pag. 378

    Enti LocaliProvince

    Provincia di Latina

    Avviso 4 maggio 2015AVVISO, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. di deposito della documentazione inerente la procedura diValutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi relativa al Programma di Riqualificazione Ambientale delle acquesuperficiali dell'Agro Pontino Autorit Proponente (AP): Provincia di Latina Programma: Programma di RiqualificazioneAmbientale delle acque superficiali dell'Agro Pontino Piano di Azione Pag. 383

    Avviso 4 maggio 2015L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 Pubblicazione avviso istanza per: Richiesta di Concessione/Autorizzazione aisoli fini idraulici per il ripristino di un manufatto di derivazione esistente sulla sponda Sx del corso d'acqua Demaniale diBonifica denominato "Canale Linea Pio" loc. Bocca di Fiume, nel Comune di Pontinia. Fasc. EC/OI 2195/2011. Richiedente:Pettinicchio Domenico ed Eredi di Pettinicchio Remo Antonio (C.F. PTTDNC30T03A616Q), con sede legale in 04010, Loc.Bocca di Fiume ,Sezze (LT), Via Zappitto, snc. Pag. 385

    Enti PubbliciASL

    AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

    AvvisoAvviso pubblico, per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di infermieri. Pag. 387

    Aziende RegionaliA.R.S.I.A.L.

    Avviso 4 maggio 2015, n. 22Deliberazione dell'Amministratore Unico di Arsial n. 22 del 04/05/2015 - Nomina Organismo Indipendente di Valutazionedell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL 2015/2017. Esito Avviso pubblicoDeliberazione n. 25 del 11/11/2014. Pag. 398

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 8 di 420

  • Avviso 8 maggio 2015, n. 1Pubblicazione elenco dei candidati selezionati dalla Short List - Misura 511 - Piano Stralcio Arsial 2013 - PSR LAZIO2007/2013 e integrazione piano operativo Gennaio- Marzo 2015 a cui conferire incarichi di collaborazioni esterne all'Agenziacon compiti di assitenza tecnica. Pag. 403

    PrivatiAssociazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.)

    Statuto 29 aprile 2015inserimento statuto aggiornato Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio - A.T.C.L. - data atto 29 aprile 2015

    Pag. 409

    S.G.I. SpA

    AvvisoRealizzazione del metanodotto Paliano (FR) - Busso (CB) DN500 (20 Pag. 418

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 9 di 420

  • StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri

    Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti e Ordinanze

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2014Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramentodell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 10 di 420

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2014

    Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle

    risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del

    personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo

    30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    (Pubbl. sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2015)

    IL PRESIDENTE

    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente

    norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

    amministrazioni pubbliche;

    Visto, in particolare, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo

    2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno

    2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

    2014, n. 114;

    Visto, in particolare, altresi' il comma 2.3 del suddetto art. 30

    del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un decreto del

    Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo

    e le modalita' di gestione delle risorse del fondo ivi previsto;

    Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

    recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

    pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

    Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

    Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilita' di cui ai

    commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per

    i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di

    utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito

    nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

    finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale

    presso le pubbliche amministrazioni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014

    con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata

    Ministro senza portafoglio;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

    febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole

    dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la

    semplificazione e la pubblica amministrazione;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

    aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio

    onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la

    pubblica amministrazione;

    Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    Decreta:

    Art. 1

    Finalita' e definizioni

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 11 di 420

  • 1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilita' di

    cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo

    2001, n. 165, per i quali e' necessario un trasferimento di risorse,

    i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del

    fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia

    e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del

    personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto

    art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando

    che, salvo disposizioni speciali, la mobilita' presuppone il posto

    disponibile nella dotazione organica, si intende per:

    a) "mobilita' volontaria": le procedure avviate dalle

    amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in

    organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2,

    comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una

    qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,

    che facciano domanda di trasferimento, previo assenso

    dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma

    1 del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    b) "mobilita' volontaria sperimentale": le procedure di mobilita'

    volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri,

    agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non e'

    richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre

    il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi

    dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

    dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta

    dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il

    preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia

    una percentuale di posti vacanti superiore a quella

    dell'amministrazione di appartenenza;

    c) "bando di mobilita'": il bando che l'amministrazione

    interessata pubblica per avviare le procedure di mobilita' di cui

    alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale

    dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni,

    indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio

    diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i

    criteri di scelta degli stessi;

    d) "mobilita' d'ufficio": la mobilita' disposta all'interno della

    stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso

    comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla

    sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del

    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    e) "mobilita' obbligatoria tra PA": nell'ambito dei rapporti di

    lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del

    2001, la mobilita' disposta, anche senza l'assenso del lavoratore,

    previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra

    amministrazione la cui sede e' collocata nel territorio dello stesso

    comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla

    sede cui sono adibiti;

    f) "mobilita' funzionale": la mobilita' di cui alle lettere d) ed

    e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro

    per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa

    consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e

    previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui

    all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con

    passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo

    accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da

    parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico,

    secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 30 del decreto

    legislativo n. 165 del 2001;

    g) "mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le

    procedure di mobilita' volontaria che le amministrazioni attivano

    prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 12 di 420

  • finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo,

    in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,

    provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di

    fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano

    domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui

    prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 30 del decreto

    legislativo n. 165 del 2001;

    h) "mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni": la

    mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001

    che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni

    in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non e'

    soggetta a limitazioni delle assunzioni;

    i) "mobilita' neutrale per la finanza pubblica": la mobilita' di

    cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che si

    svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilita'

    finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di

    destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime

    di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e

    per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' non

    possono essere calcolate come risparmio utile per definire

    l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle

    assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle

    limitazioni del turn over;

    j) "fondo per la mobilita'": il fondo previsto dall'art. 30,

    comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 istituito nello

    stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

    k) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate

    dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    Art. 2

    Mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita'

    1. In via ordinaria la mobilita' si svolge, nel limite dei posti

    disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che

    le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilita' dei loro

    bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilita' da

    finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilita' per la

    quale ricorrano le condizioni di neutralita' per la finanza pubblica

    di cui all'art. 1, comma 2, lettera i).

    2. Le procedure di mobilita' finanziata con il fondo per la

    mobilita' si configurano come speciali. In particolare, e' consentito

    fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:

    a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a

    quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;

    b) mobilita' funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il

    decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

    amministrazione che dispone e disciplina la mobilita' funzionale

    specifica di volta in volta le modalita' di finanziamento della

    predetta mobilita', previa verifica, per tale specifico aspetto, del

    Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

    Ragioneria generale dello Stato;

    c) mobilita' volontaria e mobilita' obbligatoria, purche'

    riconducibili alla fattispecie della mobilita' neutrale per la

    finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di

    personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli

    uffici, e' necessario reclutare un consistente numero di dipendenti

    pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e

    non piena disponibilita' di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

    3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo

    per la mobilita' nei casi di:

    a) mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni;

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 13 di 420

  • b) mobilita' volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla

    lettera c) del comma 2;

    c) mobilita' d'ufficio;

    d) mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi.

    4. Resta fermo che la mobilita' finanziata con il fondo dell'art.

    30, comma 2.3, e' consentita nei limiti della disponibilita' del

    fondo medesimo.

    Art. 3

    Condizioni per accedere all'utilizzo

    del fondo per la mobilita'

    1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni

    pubbliche dichiarano nel bando di mobilita' che intendono avvalersi

    del fondo per la mobilita', specificando che gli enti, a cui

    appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel

    manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a

    provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta

    per cento del trattamento economico spettante al personale che sara'

    trasferito, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Il bando

    indica, altresi', che la conclusione della procedura di mobilita' e'

    condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle

    risorse del fondo per la mobilita'. Per le risorse che le

    amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l'art. 14,

    comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.

    2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni

    pubbliche hanno facolta' di presentare richiesta motivata,

    accompagnata dal bando di mobilita', al Dipartimento della funzione

    pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di

    utilizzo del fondo per la mobilita'. La motivazione della richiesta

    deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per

    il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva

    indisponibilita' di risorse finanziarie in bilancio.

    3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse

    all'utilizzo del fondo per la mobilita' acquisiscono, dalle

    amministrazioni di provenienza del personale interessato al

    trasferimento, l'assenso sia alla mobilita', sia al versamento delle

    risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento

    economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico

    dell'amministrazione, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Esse

    predispongono, pertanto, un apposito prospetto che da' evidenza delle

    risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per

    finanziarie i relativi processi di mobilita'.

    4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della

    Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al

    presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1,

    2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno

    redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su:

    a) le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle

    risorse richieste;

    b) l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la

    mobilita'.

    5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei

    ministri delibera sulle priorita' di accesso al fondo e

    sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando

    il limite delle disponibilita' del fondo. In sede di prima

    applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono

    prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale

    funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti

    carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della

    riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

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  • 6. Nelle ipotesi di mobilita' funzionale di cui all'art. 2, comma

    2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilita', il decreto

    del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

    disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo.

    7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo

    per la mobilita', le risorse sono assegnate con decreto del Ministro

    dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle

    risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del

    personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni

    di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio

    del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. Le

    amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento

    della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale

    dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun

    anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilita'.

    8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilita' finanzia

    prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilita' degli uffici

    giudiziari e quella connessa all'applicazione della legge n. 56 del

    2014.

    9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora

    semestralmente la disponibilita' del fondo per la mobilita' tenuto

    conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne da'

    comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

    Art. 4

    Modalita' di alimentazione

    del fondo per la mobilita'

    1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165

    del 2001, il fondo per la mobilita', istituito, nello stato di

    previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una

    dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di

    euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresi', le

    risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento

    economico spettante al personale trasferito mediante versamento al

    capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da

    parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al

    fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali

    all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse

    che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del

    personale trasferito a valere sul fondo medesimo.

    2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a

    provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta

    per cento del trattamento economico spettante al personale da

    trasferire ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda

    entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene

    il trasferimento, entro due mesi dalla data dello stesso, qualora

    questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro

    dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non

    versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa

    spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non

    sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il

    Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle

    entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere

    sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse

    tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art. 17 del

    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati

    dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo

    dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per la

    mobilita'.

    Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 15 di 420

  • pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 dicembre 2014

    p. il Presidente

    del Consiglio dei ministri

    il Ministro per la

    semplificazione e la

    pubblica amministrazione

    Madia

    Il Ministro dell'economia

    e delle finanze

    Padoan

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  • StatoMinisteri

    Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDecreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

    Decreto 26 febbraio 2015Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE)n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 17 di 420

  • DECRETO 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014

    di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento

    europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

    (Pubbl. sulla G.U. n. 81 dell8 aprile 2015)

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

    ALIMENTARI E FORESTALI

    Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e

    sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i

    regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.

    2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

    Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti

    agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

    politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008

    del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

    Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione,

    dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del

    Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti

    diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti

    dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale

    regolamento;

    Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,

    dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del

    Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema

    integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o

    la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili

    ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla

    condizionalita';

    Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della

    Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione

    del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del

    Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori

    nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola

    comune;

    Visto l'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della

    Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del

    regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

    per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni

    transitorie;

    Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della

    Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del

    regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,

    le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,

    n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta

    dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende

    agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto

    legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

    Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente

    disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27

    maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione

    dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma

    dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 18 di 420

  • Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,

    concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

    dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si

    dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

    nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto

    all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati

    dalla Comunita' europea;

    Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme

    generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e

    all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,

    con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei

    confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di

    violazioni del diritto dell'Unione europea;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

    novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e

    le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi

    degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2,

    della legge 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la tutela della

    liberta' d'impresa. Statuto delle imprese;

    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica Italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009,

    concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del

    regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014,

    recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)

    n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

    2013;

    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla semplificazione

    della gestione della PAC;

    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

    forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante Disciplina del regime

    di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle

    riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei

    pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

    Vista la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014,

    al protocollo DG PIUE 0006700, con la quale i servizi della

    Commissione europea hanno comunicato che l'eucalipto non rientra tra

    le specie indigene da considerare nelle superfici a bosco ceduo a

    rotazione rapida ai fini delle aree d'interesse ecologico;

    Considerato che non sono pervenute le informazioni, richieste alle

    Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014,

    prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai

    servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti nei

    Piani di sviluppo rurale che si intendono considerare sostitutivi

    delle tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di

    cui all'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e

    che, pertanto, per l'anno di domanda unica 2015, non e' possibile

    consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per

    adempiere ai relativi obblighi;

    Considerato che non sono pervenute le segnalazioni, richieste alle

    Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014,

    prot. 3300, per individuare eventuali ulteriori superfici prative

    sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'art. 45,

    paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che,

    pertanto, per l'anno di domanda unica 2015, non e' possibile

    individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate dalle

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 19 di 420

  • direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;

    Ritenuto necessario abrogare i commi 6 e 7, dell'art. 7, del

    sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione alle

    osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, che

    evidenziano la non conformita' rispetto all'art. 16, paragrafo 2, del

    regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale i coefficienti di

    riduzione di cui all'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.

    1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base di

    vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici;

    Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti dal predetto

    decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere a) e

    b), 6, comma 2, 7, commi 7, lettera b), e 10, 8, comma 6, 14, comma

    2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3 e 6, e ogni

    altro atto normativo necessario per renderlo operativo;

    Ritenuto di fissare la dimensione minima di una parcella agricola

    tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza

    l'agricoltura italiana;

    Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella

    seduta del 19 febbraio 2015;

    Decreta:

    Capo I

    Attivita' agricola

    Art. 1

    Attivita' agricola, agricoltore in attivita'

    e dimensioni della parcella

    1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una o piu'

    modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c)

    del regolamento (UE) n. 1307/2013.

    2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto

    ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita

    IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1 agosto 2014,

    ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in

    attivita' e' dimostrato se ricorre una delle condizioni previste

    dall'art. 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014.

    3. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014,

    citato in premessa, si applica anche nel caso in cui l'importo

    determinato ai sensi dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento

    (UE) n. 639/2014, e' inferiore ai requisiti minimi di cui all'art. 4

    del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014.

    4. Il requisito di agricoltore in attivita' e' verificato e

    validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo

    4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal fine, il rapporto tra

    organismo di coordinamento e organismi pagatori e' disciplinato

    tramite specifica delega.

    5. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella

    agricola che puo' essere oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in

    0,02 ettari.

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 20 di 420

  • Art. 2

    Mantenimento di una superficie agricola

    1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto

    ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono

    considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla

    coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il

    pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali

    ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano

    oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per

    rimanere in tale stato.

    2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'

    stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,

    dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa,

    l'attivita' agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica

    agronomica utilizzata e' idonea a:

    a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

    b) limitare la diffusione delle infestanti;

    c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni

    le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di

    allevamento, gli usi e le consuetudini locali;

    d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il

    sovra sfruttamento o la sotto utilizzazione.

    3. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'

    stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,

    dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, e

    quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di

    mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche

    tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n.

    639/2014 e di quelle sulle quali e' svolta unicamente l'attivita' di

    pascolo, comprese le superfici di cui all'art. 2, comma 1, lettera

    f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa

    ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo e' comunemente

    applicato in tali superfici con uno o piu' turni annuali di durata

    complessiva di almeno sessanta giorni.

    4. Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri

    provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di

    sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame

    espresso in unita' di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo

    permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con

    le modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto,

    all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle

    Regioni e Province autonome, la densita' minima e' di 0,2 UBA per

    ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo

    del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al

    numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali

    individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN)

    delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente

    e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo

    richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato

    permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di

    esercitate pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione

    o Provincia autonoma competente puo' stabilire che, oltre alle

    superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini

    del calcolo del carico, definendone le relative modalita', anche

    altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la

    produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalita'

    previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di

    coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.

    1306/2013. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli di cui

    al comma 3 non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 21 di 420

  • (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, e'

    necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le

    modalita' previste dalla normativa vigente per gli allevamenti

    zootecnici. Sono percio' considerate ammissibili le superfici situate

    in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento,

    solo se il pascolamento e' dimostrato attraverso la presenza di

    documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le localita'

    di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati

    presso la BDN.

    5. Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo

    calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute

    come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o

    Provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, in

    deroga a quanto previsto dal comma 4, sono ammessi anche i capi

    appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La

    Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di

    riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi

    identificativi catastali delle superfici interessate, con le

    modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo

    di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE)

    n. 1306/2013.

    6. I criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali

    sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera b),

    del regolamento (UE) n. 639/2014 sono stabiliti nell'ambito delle

    misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti,

    prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e

    delle zone di protezione speciale. Le Regioni e Province autonome

    trasmettono, nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente decreto,

    all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalita' dallo stesso

    definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i siti di importanza

    comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati.

    Art. 3

    Attivita' agricola minima

    1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto

    ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici

    agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti

    caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la

    conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra

    operazione colturale.

    2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'

    stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,

    dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, nei

    casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciano a particolari

    vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta

    produttivita' che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo

    svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento,

    il pascolo su tali superfici e' effettuato, con uno o piu' turni

    annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

    3. In ogni caso il pascolo non e' obbligatorio qualora

    l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno

    uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al

    miglioramento del pascolo.

    4. Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione, entro il

    termine di cui all'art. 13 del presente decreto, all'organismo di

    coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.

    1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo

    di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al

    comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 22 di 420

  • aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unita'

    di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

    In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la

    densita' minima e' di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di

    presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro

    di prato permanente e' eseguito con le modalita' descritte nell'art.

    2, commi 4 e 5.

    5. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma

    territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a

    specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono riferite ai

    prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a

    quella indicata nell'allegato I.

    6. Le superfici di cui al comma 2 sono quelle con una pendenza

    maggiore al trenta per cento.

    7. La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente puo'

    individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai

    commi 1 e 2 nonche' le superfici naturalmente mantenute sulle quali

    e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni, ai

    sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18

    novembre 2014, citato in premessa, comunicando i relativi estremi

    catastali all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo

    4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui

    all'art. 13 del presente decreto.

    8. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce le modalita' operative per

    la misurazione della pendenza di cui al comma 6 del presente articolo

    ed inserisce le superfici di cui ai commi 5, 6 e 7 nel sistema di

    identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

    Capo II

    Valore dei dirirtti all'aiuto

    Art. 4

    Ricognizione preventiva

    1. La ricognizione preventiva di cui all'art. 7, comma 10, del

    decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, rileva:

    a) i potenziali beneficiari all'aiuto per l'anno 2015, il cui

    elenco e' pubblicato, entro il 15 aprile 2015, dall'organismo di

    coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.

    1306/2013 e reso disponibile agli organismi pagatori.

    b) le potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione

    e dell'attivazione dei diritti all'aiuto, che sono classificate e

    individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), a cura

    dell'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il 15 aprile 2015.

    2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione di

    cui al comma 1, sono definite dall'organismo di coordinamento di cui

    all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Art. 5

    Valore unitario iniziale

    1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto e' specifico

    per ogni agricoltore ed e' calcolato nel seguente modo:

    a) i pagamenti percepiti dall'agricoltore per l'anno di domanda

    2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del

    regolamento (CE) n. 73/2009 sono sommati al sostegno concesso al

    12/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38 Pag. 23 di 420

  • medesimo agricoltore per lo stesso anno nell'ambito degli articoli 7,

    9 e 9-bis del decreto del Ministro delle politiche agricole

    alimentari e forestali 29 luglio 2009, citato in premessa. I

    pagamenti sono da considerare prima delle riduzioni ed esclusioni

    previste nel titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;

    b) la somma di cui alla lettera a) e' divisa per il numero dei

    diritti all'aiuto assegnati al medesimo agricoltore nell'anno 2015,

    esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015;

    c) il risultato dell'operazione aritmetica di cui alla lettera b)

    e' moltiplicato per una percentuale fissa che e', a sua volta,

    calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di

    base per l'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi

    dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo

    aver applicato la riduzione lineare del tre per cento per la

    costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1,

    del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo totale dei

    pagamenti per l'anno 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico e

    delle misure di sostegno specifico di cui alla precedente lettera a)

    prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del

    regolamento (CE) n. 73/2009.

    Art. 6

    Valore unitario nazionale

    1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE)

    1307/2013, il valore unitario nazionale nell'anno 2019 e' calcolato

    dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui

    all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013 fissato per l'anno

    2019 per il numero dei diritti all'aiuto assegnati in Italia

    nell'anno 2015, esclusi quelli derivanti dalla riserva nazionale

    dell'anno 2015.

    2. La percentuale fissa di cui al comma 1, si determina dividendo

    il massimale nazionale destinato al regime di pagamento di base

    dell'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi

    dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo

    aver applicato la riduzione lineare del tre per cento, per la

    costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1,

    del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per il massimale

    nazionale stabilito nell'allegato II per lo stesso anno 2015.

    Art. 7

    Convergenza del valore dei diritti all'aiuto

    dal 2015-2019

    1. Entro l'anno di domanda 2019, i diritti all'aiuto con valore

    unitario iniziale, stabilito ai sensi dell'art. 5, inferiore al

    novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, calcolato

    ai sensi dell'art. 6, sono aumentati nel valore unitario di almeno un

    terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il

    novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019.

    2. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di

    cui al comma 1 e al comma 4, e' ridotta, in modo proporzionale, la

    differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario

    nazionale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale,

    calcolato ai sensi dell'art. 5, superiore al valore unitario

    nazionale, calcolato ai sensi dell'art. 6.

    3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi

    dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 18 novembre 2014,

    citato in premessa, non deve comportare una diminuzione maggiore del

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  • trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto

    calcolato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, fatto salvo

    quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.

    1307/2013.

    4. Entro l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto ha un

    valore unitario inferiore al sessanta per cento del valore unitario

    nazionale calcolato ai sensi dell'art. 6, a meno che cio' dia luogo a

    una diminuzione del valore unitario iniziale maggiore della soglia di

    cui al comma 3. In tal caso, il valore unitario minimo e' fissato al

    livello necessario per rispettare la soglia di cui al comma 3.

    5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti

    all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 1,

    2 e 4, avvengono con gradualita' uniforme a decorrere dall'anno di

    domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019.

    6. Nell'anno di domanda 2015 il valore dei diritti all'aiuto degli

    agricoltori di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e d) del decreto

    ministeriale 18 novembre 2014, e che non hanno percepito pagamenti

    diretti nel 2014, e' pari ad un quinto del valore unitario di cui al

    comma 4.

    Capo III

    Piano colturale e adempimenti connessi alle pratiche agricole

    benefiche per il clima e l'ambiente

    Art. 8

    Piano colturale e diversificazione delle colture

    1. Il piano colturale aziendale di cui all'art. 31, comma 2, del

    decreto ministeriale 18 novembre 2014, finalizzato anche al controllo

    amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III,

    Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e

    del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' redatto con le modalita' di

    cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato in premessa, con

    riferimento all'anno di domanda UNICA.

    2. Per ciascuna superficie a seminativo il piano colturale

    comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di

    semina ovvero di trapianto delle colture al fine di verificare il

    rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai

    sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 18 novembre

    2014, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4,

    del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    3. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni

    ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e'

    contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di

    presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono

    individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e

    di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento di cui

    all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Art. 9

    Pratiche equivalenti

    1. Per l'anno di domanda UNICA 2015, gli agricoltori non possono

    avvalersi delle pratiche equivalenti di cui all'art. 43, paragrafo 3,

    del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di assolvere tutti i

    pertinenti obblighi, previsti dal medesimo art. 43, paragrafo 1, per

    beneficiare del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il

    clima e l'ambiente.

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  • Art. 10

    Terreni a riposo

    1. Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso

    nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione

    agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di

    domanda.

    2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'

    stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,

    dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, il

    terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' di gestione e

    puo' essere:

    a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;

    b) terreno coperto da vegetazione spontanea;

    c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da

    sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti

    naturali.

    3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o

    degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di

    protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva

    2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva

    92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo

    utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e

    ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra

    il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

    4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo

    sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

    a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o

    piante biocide;

    b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e

    biotopi;

    c) colture a perdere per la fauna;

    d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante

    infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva

    annata agraria;

    e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di

    favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;

    f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di

    miglioramento fondiario.

    Art. 11

    Aree d'interesse ecologico

    1. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE)

    639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione

    ripariale di larghezza fino a dieci metri.

    2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE)

    639/2014, la coltivazione delle colture azofissatrici di cui

    all'allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in

    premessa, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili

    ai nitrati previste dal comma 3 del presente articolo, e' consentita

    ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi

    idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del

    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri

    dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli

    obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La misurazione delle

    distanze e' effettuata con i criteri stabiliti dal decreto

    ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa.

    3. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva

    91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici, finalizzata

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  • alla costituzione di aree d'interesse ecologico, e' consentita nel

    rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in

    particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto

    azotato al terreno.

    4. All'art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014,

    citato in premessa, la parola eucalipto e' soppressa.

    5. Sulle superfici di cui all'art. 16, comma 3, del decreto

    ministeriale 18 novembre 2014, non e' consentito l'uso di

    fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici e'

    consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di

    trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2,

    comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

    Art. 12

    Fattori di conversione e di ponderazione

    delle aree d'interesse ecologico

    1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE)

    1307/2013, per le finalita' di cui all'art. 16, comma 6, del decreto

    ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, l'organismo di

    coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4 del regolamento (UE)

    1306/2013 utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui

    all'allegato II del presente decreto.

    2. Le dimensioni degli elementi d'interesse ecologico di cui

    all'allegato II del presente decreto sono adeguate con decreto del

    Capo Dipartimento per conformarle a quelle notificate ed accettate

    dalla Commissione europea.

    Capo IV

    Specificita' territoriali

    Art. 13

    Aggiornamento SIPA

    1. Ai fini della comunicazione in tempo utile agli agricoltori,

    l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013, inserisce nel sistema di

    identificazione delle parcelle agricole (SIPA), entro il 30 novembre

    dell'anno precedente alla presentazione della domanda UNICA, i dati

    pervenuti, entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle Regioni e

    Province autonome ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, e dell'art.

    3, commi 4 e 7 del presente decreto e dell'art. 3, comma 4, e

    dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 18 novembre 2014.

    2. Per l'anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di

    cui al comma 1 da parte delle Regioni e Province autonome

    all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del

    regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno

    decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del

    Ministero e l'acquisizione nel SIPA e' completata dal medesimo

    organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015.

    Art. 14

    Coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti

    1. I commi 6 e 7, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 novembre

    2014, citato in premessa, sono abrogati.

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  • 2. All'art. 7, comma 9, lettera d) del decreto ministeriale 18

    novembre 2014, citato in premessa, la parola trenta e' sostituita

    con cinquanta.

    Art. 15

    Criteri relativi alla misura dei premi per il settore latte

    1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 18

    novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati

    ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti

    iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri

    genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti

    ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno e i cui

    vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i

    termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del

    Presidente della Repubblica n. 437/2000.

    2. I criteri di cui al comma 1 del presente articolo si applicano

    ai premi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 20 del decreto ministeriale

    18 novembre 2014.

    Art. 16

    Affitto diritti senza i corrispondenti ettari ammissibili

    1. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.

    1307/2013 e dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di

    affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari

    ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.

    1307/2013, e' riversato in via definitiva alla riserva nazionale il

    trenta per cento dei valori unitari annuali del diritto all'aiuto

    trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo

    equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le

    modalita' indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7

    paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Art. 17

    Condizioni per l'accesso alla riserva

    1. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, le