1 IL RAPPORTO DI LAVORO (retribuzione, prestazione di lavoro, tempo di lavoro) Lezione 7 a.a....
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IL RAPPORTO DI LAVORO(retribuzione, prestazione di lavoro, tempo di lavoro)
Lezione 7a.a. 2007-2008
Piera Campanella
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CONTENUTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Datore di lavoro
Obbligazioni fondamentali
Obbligo di retribuire
Dovere di sicurezza
Ulteriori posizioni
Poteri:
direttivo
Lavoratore
Obbligazioni fondamentali
Obbligo di prestare lavoro
Obbligo di diligenza
Ulteriori posizioni
Dovere di obbedienza
Obbligo di fedeltàdisciplinare
controllo
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LA RETRIBUZIONE: FONTIFonti
Legge
Art. 36proporzionalitàsufficienza
Art. 37 Non discriminazioneper sesso ed età
Contrattazione
Costituzione
Artt. 2099 ss.Codice civile
Voci retributive
Misuraretribuzione
collettiva individuale
Es.Superminimiindividuali
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NOZIONE DI RETRIBUZIONE La retribuzione costituisce l’oggetto dell’obbligazione
principale cui è tenuto il datore di lavoro come corrispettivo della prestazione lavorativa
Principioonnicomprensività
Determinatezza(art. 2099 c.c.)
Obbligatorietà(art. 2094 c.c.)
Corrispettività(art. 2094 c.c.)
Continuità(art. 2121 c.c.)
Finalità
Retribuzione - corrispettivo Retribuzione - parametro
Ma: pluralità nozioniInesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione.
Necessità di interpretazione di volta in volta della legge o della clausoladel contratto collettivo
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FORME LEGALI DI RETRIBUZIONE
Art. 2099 c.c.
Tempo
CottimoProvvigione
In natura
Partecipazione ai prodotti
Partecipazione agli utiliUnica
apoter essere
esclusiva
Art. 36 Cost.
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VOCI RETRIBUTIVE CONTRATTUALI
Retribuzionetabellare
in base a qualifica contrattuale
del lavoratore
Indennitàvacanza contrattuale
Adeguamento in percentualeall’inflazione in caso di ritardo
nel rinnovo del CCNL di oltre 3 mesi
Superminimi Compensi in cifra fissa a carattere collettivoo individuale
Scatti di anzianità In genere biennali
Premi Vedi: retribuzione variabile del Protocollo del luglio1993
Gratifiche Esempio: tredicesima
Indennità varie Esempio: indennità di reperibilità o quelle ex art. 2110 c.c.
Trattamento di fine rapporto Elemento di retribuzione differita
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LA PRESTAZIONE DI LAVOROMANSIONI-QUALIFICHE-
CATEGORIEMansioni
(tipo di attività oggetto dell’obbligazione di lavoro)
Qualifiche(gruppi di mansioni risultanti dalla
classificazione)
Categorie(raggruppamenti di qualifiche)
Categorie(art. 2095 c.c.)
Dirigenti
Quadri(L. n. 190/1985)
Impiegati(R.D.L. n. 1825/1924)
Operai
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IMPIEGATI E OPERAI: CRITERI DISTINTIVI
Criteri definitori della categoria impiegatizia
art. 1 R.D.L. n. 1825/1924 (c.d. legge sull’impiego privato)
Svolgimento di attività professionale con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di opera, eccettuata
ogni prestazione di mera manodopera
Tendenza al superamento della distinzione tra operai e impiegati
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QUADRI
Nozione
Sono quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa
Requisiti di appartenenza
Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale o
aziendale
DisciplinaTutela delle innovazioni ed
invenzioni
Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso i terzi
Disciplina ad hoc per le mansioni superiori
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DIRIGENTI
Disciplina speciale del rapporto
Disciplina legale “negativa”(Inapplicabilità di una serie di
tutele)
Disciplina contrattuale “positiva”(migliorativa specie per preavviso,
retribuzione, fringe benefits)
Criteri di identificazionePer i giudici, è dirigente l’alter ego
dell’imprenditore, preposto alla direzione dell’intera impresa o
ad un ramo importante e autonomo di questa e provvisto
a tal fine di piena autonomia nell’ambito delle direttive generali dell’imprenditore
Allargamento della categoria: qualifica convenzionale e crisi dell’unitarietà della categoria
Il dirigente apicale o top manager
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INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
Rilevanza di qualifiche e categorie
Disciplina contrattuale di qualifiche e categorie
Il c.d. inquadramento unico: classificazione unica delle varie categorie in base ad un numero ridotto di livelli, con
collocazione qui delle varie qualifiche a fini retributivi, identificate mediante declaratorie generali e descrizione
esemplificativa delle mansioni ricondottevi.
L’evoluzione del sistema: tentativi di sperimentazione di nuovi modelli, di classificazione più flessibile, per aree
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Prestazione dilavoro subordinato
Diligenza(art. 2104, c. 1, c.c.)
Obbedienza(art. 2104, c. 2, c.c.)
Fedeltà(art. 2105)
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DILIGENZA E OBBEDIENZA Costituiscono specificazioni dell’obbligazione lavorativa
OBBLIGO DI DILIGENZA
• Nozione: criterio di misura della prestazione. Contenuto della obbligazione lavorativa è la prestazione diligente.
• Parametri : 1) la natura della prestazione: il riferimento è alla
qualità del lavoro prestato, risultante dalle mansioni, dalle qualifiche o dai profili professionali che la definiscono;
2) ’interesse della produzione nazionale: abrogato con la caduta del regime corporativo;
3) l’interesse dell’impresa: la prestazione va rapportata, oltre che ai caratteri dell’attività lavorativa in senso stretto, alle particolari esigenze dell’organizzazione cui il rapporto si inserisce. Deve poter essere utilmente coordinata nell’ambito della complessiva organizzazione aziendale.
DOVERE DI OBBEDIENZA
• Nozione: Si tratta non di un obbligo a sé, ma della posizione del lavoratore correlativa al potere direttivo del datore. L’obbedienza implica l’osservanza delle disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali il lavoratore dipende per la esecuzione e per la disciplina del lavoro.
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FEDELTA’Obbligo accessorio all’obbligazione principale di
lavorareNozione: Inesistenza di un obbligo di fedeltà in senso proprio, che implicherebbe un vincolo particolarmente
intenso, esteso ad ogni condotta attiva o omissiva richiesta dalla realizzazione dell’interesse dedotto nel rapporto. Un vincolo che non si giustifica nella nostra concezione contrattualistica del rapporto di lavoro. Così l’obbligo di fedeltà si riduce in semplici comportamenti omissivi, integrativi ed accessori rispetto alla prestazione principale di lavorare
Contenuto: tutela di un interesse del datore distinto da quello primario alla prestazione di lavoro, l’interesse, cioè, alla capacità di concorrenza dell’impresa e alla sua posizione di mercato. Il duplice obbligo, di non concorrenza e di riservatezza
Obbligo di non concorrenza:astensione del lavoratore da ogni atto di concorrenza suscettibile di recare danno all’impresa (c.d. concorrenza differenziale); permane solo in vigenza del rapporto di lavoro
Patto di non concorrenza:Riferimento normativo: art. 2125 c.c.Requisiti: a) Forma scritta ad substantiam; b) Durata (3 anni; 5 per i dirigenti);c) Oggettod) Luogoe) CorrispettivoObbligo di riservatezza aziendale: divieto per il lavoratore di divulgare le notizie di carattere organizzativo e
produttivo conosciute in ragione del suo inserimento nell’impresa, nonché di farne uso in modo da potervi recare pregiudizio. Oggetto di tutela sono tutte le notizie sia “esclusive” dell’azienda (Know – how, elenco clienti), sia in sé “neutre” (bilancio non pubblicato, organigramma), la cui conoscenza esterna sia anche solo potenzialmente pericolosa per l'azienda stessa. L’obbligo persiste anche dopo la cessazione del rapporto
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Art. 36 Cost.Art. 36 Cost.
Artt. 2107-2109 cod. civ.Artt. 2107-2109 cod. civ.
D.Lgs. n. 66/2003 HA ATTUATO LA DIR. N. 94/103/UE
ha abrogato il precedente RDL n. 692/1923 e art. 13 L. n. 196/1997
D.Lgs. n. 66/2003 HA ATTUATO LA DIR. N. 94/103/UE
ha abrogato il precedente RDL n. 692/1923 e art. 13 L. n. 196/1997
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conformemente all’orientamento del legislatorecomunitario, si opera in direzione
di
Un’apertura verso forme di gestione flessibile dell’orario
Una valorizzazione in tal senso dell’opera della contrattazione collettiva
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Orario NORMALE (40 ore settimanali)eventualmente
MULTIPERIODALE (media in periodo max annuale)
(ART. 3)
Orario NORMALE (40 ore settimanali)eventualmente
MULTIPERIODALE (media in periodo max annuale)
(ART. 3)
Orario MASSIMO settimanale (ordinario e straordinario = 48 ore in
media) (ART. 4)
Orario MASSIMO settimanale (ordinario e straordinario = 48 ore in
media) (ART. 4)
Orario MASSIMO giornaliero (di regola 13 ore)
PUO’ DEDURSI SOLO IMPLICITAMENTE (ART. 7)
Orario MASSIMO giornaliero (di regola 13 ore)
PUO’ DEDURSI SOLO IMPLICITAMENTE (ART. 7)
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Il lavoro straordinario è quello oltre l’orario normale legale (40 ore settimanali)diversamente dal lavoro supplementare, che è oltre l’orario normale contrattualeed entro quello legale
A livello giornaliero
Orario normale + orario straordinario = 13 ore
A livello settimanale
Orario normale + orario straordinario = 48 ore di media
I limiti specifici al lavoro straordinario, entrambi superabilidalla contrattazione collettiva
Il consenso del lavoratore Il limite delle 250 ore annue
La maggiorazione retributiva, senza previsione di un minimo legale
è affidata alla contrattazione collettiva, che può prevedere riposi compensativi
in aggiunta o in alternativa
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Periodo notturno:Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino
I limiti di DURATA del lavoro notturno:Non può superare le 8 ore complessive (comprensive anche del lavoro
Straordinario) in 24 ore o nel più ampio periodo di cui al contratto collettivo
I TRATTAMENTI ECONOMICI INDENNITARI:Rinvio alla contrattazione collettiva che potrà anche propendere per meri riposi
compensativi.Si può parlare di abrogazione implicita dell’art. 2108?
Obblighi di informazione e consultazione:a favore delle RSU
Diritto ad accertamenti sanitari almeno biennali
Divieti di lavoro notturno per apprendisti minorenni, minori, genitori e donne in gravidanza
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RIPOSO GIORNALIERO (art. 7): di regola 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore
PAUSA GIORNALIERA (ART. 8): obbligatoria in caso di orario giornaliero eccedente le 6 ore
RIPOSO SETTIMANALE (art. 9)consiste in almeno 24 ore consecutive ogni 7
giorni, di regola coincidenti con la domenica, ma con deroghe per alcune
categorie di lavoratori e derogabilità generale ad opera della contrattazione collettiva
Possibile contrasto con art. 36, c. 3, Cost.E’ ammessa altresì la collocabilità in giorno diverso dalla domenica in
varie ipotesi.
LAVORO FESTIVO:Quando consentito e quindi legittimo, il lavoro in giornata festiva va retribuito con una maggiorazione, secondo le previsioni del contratto
collettivo.Quando, invece, è prestato illegittimamente, si applica l’art. 2126 c.c.
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Principi generaliIrrinunciabilità delle ferie (art. 36)
Introannualità delle ferie: queste maturano nella quantità di 1/12 ogni mese o frazionedi mese superiore a 15 giorni (C. Cost. n. 616/1987)
Modalità di godimento delle ferieLa decisione rientra nel potere unilaterale del datore,
che deve comunicarlo al lavoratore e deve contemperare le esigenze dell’impresacon gli interessi del lavoratore
2 settimane vanno godute entro l’anno con diritto alla continuativitàLe altre vanno godute nei successivi 18 mesi
Vanno sempre retribuiteLa malattia sospende il decorso delle ferie, se impedisce a queste ultime di svolgere
La loro funzione protettiva verso la salute del lavoratore.
Durata4 settimane