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1 Diritto del lavoro 2009-10 Prof. Bruno Caruso La disciplina dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro

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Diritto del lavoro2009-10

Prof. Bruno Caruso

La disciplina dell’incontro tra

domanda ed offerta nel mercato del lavoro

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Cosa si intende(va) per fattispecie “standard” di

lavoro subordinato…

I tre cardini della tradizionegiuslavoristica

italiana

Un rapporto di lavoro • Costituito a tempo

indeterminato• Avente ad oggetto una prestazione di lavoro svolta a tempo pieno • Instaurato a seguito di una

attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sottoposta a una serie di

vincoli di natura pubblicistica

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… e cosa intendiamo per diversificazione

(ai fini del nostro corso)1. La fattispecie standard e la sua diversificazione

esterna: subordinazione e oltre (le collaborazioni coordinate e continuative)

2. La fattispecie standard e la sua diversificazione interna

a) Al momento della costituzione del rapporto… Il contratto a termine

b) …e nel corso del suo svolgimento Il contratto Part-time

3. La diversificazione nel momento dell’incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro (subordinato)

a) Il collocamentob) L’utilizzazione “indiretta” dei lavoratori

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I canali di collegamento tra il lavoratore e l’utilizzatore della

sua prestazione

LAVORATORE(Offerta di lavoro)

1) Un ufficio pubblico

3) Un altro datore di lavoro

2) Un soggetto privato

UTILIZZATOREDELLA

PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)

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Tra il lavoratore e l’utilizzatore della sua prestazione

LAVORATORE(Offerta di lavoro)

1) Un ufficio pubblico:dalla legge del 1949

alle riforme “Bassanini”

del 1997 e alla“Legge Biagi”

UTILIZZATOREDELLA

PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)

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La mediazione pubblica nel mercato del lavoro: il

collocamento(I) L. 264/1949

• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Divieto di assunzione diretta• La richiesta numerica

(II) L. 223/1991• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Divieto di assunzione diretta• La richiesta nominativa

(III) L. 608/1996• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

Tendenze in atto nella seconda metà

degli anni ’90 e ulteriori riforme del

mercato del lavoro

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Tre eventi che preparano la riforma

1. Il Federalismo “a costituzione invariata”

2. La sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Job Centre II

3. La Convenzione OIL n. 181 del 1997 (ratificata dall’Italia nel febbraio 2000)

Giudizio favorevole nei confronti delle

agenzie private di mediazione

Le rifome“Bassanini”

La condanna del monopolio

pubblico

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(IV) Il D. lgs. 469/1997

• Il collocamento come Servizio pubblico

• L’apertura ai privati• La regionalizzazione• Le liste di

collocamento• Generalizzazione

dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

(III) L. 608/1996• Funzione pubblica• Monopolio pubblico• Centralizzazione• Le liste di collocamento• Generalizzazione dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

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Principi ed obiettivi della riforma del 1997

• Apertura del sistema all'attività dei soggetti privati, sulla base di specifiche modalità autorizzative e di accreditamento.

• Superamento della limitata funzione “notarile” del collocamento pubblico e trasformazione in servizio

• Individuazione della Provincia come livello operativo prioritario rispetto alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro

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Le funzioni e i compiti del collocamento pubblico

regionalizzato…a) programmazione e coordinamento di iniziative volte

a incrementare l’occupazione e a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’occupazione femminile;

b)collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all’occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di collocamento

d)programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili

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…e i compiti assegnati alla competenza residua

statuale“(…), costituiscono funzioni e compiti dello Stato, (…): a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei

lavoratori non appartenenti all’Unione europea;b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e

plurime;c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza

pluriregionale;d) conduzione coordinata e integrata del Sistema

informativo lavoro (…);e) raccordo con gli organismi internazionali e

coordinamento dei rapporti con l’Unione europea”. Art. 1, c. 3, d.lgs. 469/97

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I nuovi “Uffici di collocamento”:I Centri per l’impiego

Funzione I – Le competenze in materia di stato di disoccupazione

a)conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

b)perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato, con durata del contratto a termine superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani

d)sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani

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Funzione II - Le misure di politica attiva a favore del lavoratore

disoccupato

a) Colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle

donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione

b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione

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Politiche attive e occupabilità

Concezioni punitive e orientate alla persona

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I servizi pubblici per l’impiego dopo la riforma del 1997

(V) Il D. lgs 297/2002• Servizio pubblico• Apertura ai privati• Regionalizzazione• Abolizione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro• La contestualità dell’obbligo di comunicazione delle assunzioni

Il d. lgs. 469/97• Il collocamento come

Servizio pubblico• L’apertura ai privati• La regionalizzazione• Le liste di collocamento• Generalizzazione

dell’assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva

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Le novità della Riforma Biagi sul versante dei servizi pubblici per l’impiego

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La “Borsa lavoro”a)è un sistema di incontro tra domanda e offerta

di lavoro alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese

b)e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati

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Il raccordo pubblico/privato nei servizi per l’impiego:

L’instaurazione di un modello c.d. “misto”

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LAVORATORE(Offerta di lavoro)

2) Un soggetto privatoDal D. lgs. 469/1997al D. Lgs. 276/2003

UTILIZZATOREDELLA

PRESTAZIONE(Domanda di lavoro)

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Art. 3 D. Lgs. 276/03

Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del

mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle

funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,

viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono

attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione

professionale

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Il concetto di sussidiarietà orizzontale (differenza con la

sussidiarietà verticale)Ai privati l’affidamento di funzione

pubblicheVisione individualistica e

solidaristica della sussidiarietà orizzontale

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Cosa possono fare i soggetti privati nel mercato del lavoro

I. Attività di somministrazione

II. Attività di intermediazione

III. Attività di ricerca e selezione personale

IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale

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I. Attività di somministrazione

II. Attività di intermediazione

III. Attività di ricerca e selezione personale

IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale

RINVIO

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I. Attività di somministrazione

II. Attività di intermediazione

III. Attività di ricerca e selezione personale

IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale

l'attività di mediazione, comprensiva tra l'altro:

della raccolta dei curricula; della

costituzione di relativa banca dati; della

effettuazione, su richiesta del committente, di tutte

le comunicazioni conseguenti alle

assunzioni avvenute a seguito della attività di

intermediazione; dell'orientamento

professionale; della progettazione ed

erogazione di attività formative

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I. Attività di somministrazione

II. Attività di intermediazione

III. Attività di ricerca e selezione personale

IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale

l'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza

del committente, e comprensiva di: pianificazione e realizzazione del

programma di ricerca delle candidature attraverso una

pluralità di canali di reclutamento; formazione della rosa di candidature

maggiormente idonee; nel pubblico potrebbe

sostituire il concorso pubblico (soprattutto per le

alte qualifiche) ?

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I. Attività di somministrazione

II. Attività di intermediazione

III. Attività di ricerca e selezione personale

IV. Attività di supporto alla ricollocazione professionale

l'attività effettuata su specifico ed esclusivo

incarico dell'organizzazione

committente, anche in base ad accordi

sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel

mercato del lavoro di prestatori di lavoro,

attraverso la formazione finalizzata all'inserimento

lavorativo, e l'affiancamento

nell'inserimento nella nuova attività

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Chi può farlo:

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;d) agenzie di ricerca e selezione del personale;e) agenzie di supporto alla ricollocazione

professionale

Le nuove Agenzie per il lavoro

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L'iscrizione alla sezione

dell'albo di cui alla lettera a), comporta

automaticamente l'iscrizione della

agenzia alle sezioni di cui alle

lettere c), d) ed e)

L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera

c), comporta automaticament

e l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e)

DUE fondamentali tipi di Agenzie:Le Agenzie di somministrazione (lett. a)Le Agenzie di intermediazione (lett. c)

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a)la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della società di persone;

b)la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali

I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo

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d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale

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f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali

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Regimi particolari di autorizzazione

Università, pubbliche e private

I comuni Le camere di commercio Gli istituti di scuola

secondaria di secondo grado, statali e paritari

Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di ccnl

Gli enti bilaterali

Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità

L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro tramite proprio soggetto costituito nell’ambito del consiglio nazionale

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Le sanzioni

L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500

L’ “ATTENUANTE”Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500

L’ “AGGRAVANTE”Se vi e' sfruttamento dei

minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto

mesi e l'ammenda e' aumentata fino al

sestuplo

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Le tutele del lavoratore (o aspirante tale)sul mercato

Diritto del lavoratore alla determinazione dell’ambito di diffusione dei propri dati (art. 8) Divieto di indagini sulle opinioni e divieto di trattamenti discriminatori (art. 10) Divieto di oneri in capo ai lavoratori (art.11)

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Quali rapporti tra pubblico e privato nel sistema misto?

•Cooperazione? •Complementarietà?

•Competizione?