05 stranieri
-
Upload
paolo-rubino -
Category
Documents
-
view
165 -
download
1
Transcript of 05 stranieri
LE “PRICIPALI”FONTI NORMATIVESTRANIERI
- Art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana; - LEGGE 6.03.1998 N. 40 “TURCO-NAPOLITANO”
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – ;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 (BOSSI – FINI); D.P.R. 394/1999 e successive modifiche (Regolamento
attuazione );
- Decreto Legge n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004;
- Decreto legge n. 144 (c.d. PISANU) convertito in legge 31
luglio 2005, n. 155 (Contrasto del terrorismo internazionale);
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (S.O. n. 128
alla G.U. 24 luglio 2009, n. 170)Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza
VISTO DI INGRESSO
Visto d’ingresso lo rilasciano le rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane presenti nello Stato di origine o nello Stato dove il cittadino straniero risiede stabilmente.
Ha validità per un periodo non superiore a tre mesi, può essere rilasciato anche dalle Autorità consolari e diplomatiche di altri Stati.
PERMESSO DI SOGGIORNO
I CITTADINI CHE ENTRANO REGOLARMENTE SUL TERRITORIO DELLO STATO POSSONO SOGGIORNARE SE MUNITI DI CARTA DI SOGGIORNO O DI PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 5 C° 1) RILASCIATO DALL’AUTORITÀ ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA.
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA IN CUI SI TROVA LO STRANIERO, RILASCIA IL DOCUMENTO ENTRO OTTO GIORNI LAVORATIVI DAL SUO INGRESSO IN ITALIA
PERMESSO DI SOGGIORNO
CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALL’AUTORITÀ ITALIANA O DALLA COMPETENTE AUTORITA’ DI UNO STATO APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA, AVRA’ DURATA DI:
1. TRE MESI PER VISITE, TURISMO E AFFARI;2. UN ANNO PER STUDIO.3. PERMESSO PER RAGIONI DI LAVORO4.PERMESSO DI LUNGO PERIODO U.E.
QUELLO PER RAGIONI DI LAVORO E’ RILASCIATO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo
Dall’ 8 gennaio 2008 sostituisce la carta di soggiorno ed attribuisce al titolare la condizione di SEMICITTADINANZA, ne conseguono tutti i diritti e doveri connessi allo STATUS di cittadino
VIENE RILASCIATO DAL QUESTORE• A TEMPO INDETERMINATO;• A FAVORE DI TUTTI FAMILIARI DEL
RICHIEDENTE
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo
RILASCIATO:
Entro 90 giorni dalla richiesta requisiti :
•Regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
•Disponibilita’ di reddito sufficiente;
•Disponibilita’ di alloggio;
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo
Non possono ottenerlo chi soggiorna:
• Per motivi di studio o formazione professionale;
• A titolo di protezione temporanea E/o in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato;
• In godimento di uno status giuridico previsto dalle convenzioni diplomatiche e/o consolari.Gia’ in possesso di permesso di soggiorno breve.
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo
UNA VOLTA CONCESSO PUO’ ESSERE REVOCATO:
• SE OTTENUTO IN MODO FRAUDOLENTO;• IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE DAL
TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA PER UN PERIODO DI DODICI MESI CONSECUTIVI O DI SEI ANNI DA QUELLO ITALIANO;
• MANCANO I REQUISITI CHE A SUO TEMPO DETTERO LUOGO AL RILASCIO (ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA );
• RILASCIO DEL MEDESIMO DOCUMENTO DA ALTRO STATO EUROPEO
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo
LO STRANIERO A CUI SIA STATO REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO - CE – E CHE NON DEBBA ESSERE ESPULSO, HA DIRITTO AL RILASCIO DI ALTRO PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO.
A DANNO DI QUESTI L’ESPULSIONE PUO’ ESSERE DISPOSTA:
• PER GRAVI MOTIVI DI O.P.;• PER MOTIVI DI PREVENZIONE DEL
TERRORISMO
ARTICOLO 6 D. Lgs. 286|98
Comma 3° :
lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti Di pubblica sicurezza, non esibisce,
senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il
permesso o la carta di soggiorno, è punito con
l’arresto fino a dodici mesi e COSTRETTO AL
PAGAMENTO DI UN’ammenda fino a 2000 €.( a
seguito del nuovo pacchetto sicurezza).
- CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
- APOLIDI (ossia coloro che hanno perso la cittadinanza di uno stato senza acquistarne un’altra)
CHI SONO GLI STRANIERI?
GLI STRANIERI SI DIFFERENZIANO
IMMIGRATO ILLEGALE
IMMIGRATO IRREGOLARE
IMMIGRATO CLANDESTINO
• RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
• DINIEGO O REVOCA DEL PERM. SOGG.
• ESPULSIONE
POSSIBILI PROVVEDIMENTI
L’ESPULSIONE
I 4 TIPI DI ESPULSIONE
• ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
• ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA
• ESPULSIONE SOSTITUTIVA ALLA DETENZIONE
• ESPULSIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
Lo straniero che alla richiesta di un Pubblico Ufficiale non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto, il permesso di soggiorno o altro documento idoneo all’identificazione, viene denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs 286/98.
STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN DOCUMENTO VALIDO PER
L’IDENTIFICAZIONE
STRANIERO CHE NON ESIBISCE ALCUN DOCUMENTO VALIDO PER
L’IDENTIFICAZIONE
Durante il controllo, lo straniero è sottoposto a rilievi
foto dattiloscopici.
Se risulta sottoposto a procedimento penale, anche sotto altro nome, alias, si richiede alle relative Autorità giudiziarie il nulla osta all’espulsione, che può essere concesso entro 15 giorni (vige la regola del silenzio assenso). Nel frattempo l’esecuzione è sospesa, il che significa che l’espulsione è emessa, ma non eseguita:
• E’ possibile trattenere la persona in un C.I.E.;
• Non è invece ammesso l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni in quanto questa è una modalità di esecuzione dell’espulsione.
F I N E