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Percorsi e nuovi strumenti per la ristrutturazione aziendale
Stefano SalvadeoCEO Grant Thornton Advisory Srl
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Statistiche sui fallimenti
• Il numero di fallimenti, su base nazionale, per il corrente anno è, alla data del 30 agosto 2014, 6.342, nell’anno 2013 sono stati 14.269.
• Limitandoci ai fallimenti dichiarati dal Tribunale di Milano se ne registrano:
Numero Anno
791 2014
1194 2013
1106 2012
1056 2011
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Statistiche sui concordati preventivi
• Il numero di concordati preventivi, su base nazionale, per il corrente anno è, alla data del 30 agosto 2014, 11.849, il 12,5% in più rispetto al 2013.
• Limitandoci ai concordati preventivi di competenza del Tribunale di Milano se ne registrano:
Numero Anno
176 2014
340 2013
218 2012
82 2011
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Requisiti soggettivi
• Non sono soggetti gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore:
a) attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) ricavi lordi annui non superiori ad euro duecentomila;
c) debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.
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Requisiti oggettivi
• Crisi: fase della vita dell’impresa che pone a rischio la prospettiva della continuazione dell’attività.
• Insolvenza: situazione in cui l’impresa non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.
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Requisiti oggettivi - Evoluzione
• 1 fase: il Declino quando i profitti dell’impresa si presentano in progressivo calo.
• 2 fase: la Crisi che consiste nella progressiva perdita di valore della società.
• 3 fase: Insolvenza che rappresenta l’ultimo stadio e si configura come l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, in quanto il mercato ha revocato la propria fiducia nei confronti della stessa impresa e non concede più credito.
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Istituti
• Concordato preventivo
• Accordo di ristrutturazione dei debiti
• Piano attestato di risanamento
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Il concordato preventivo
• L’istituto del concordato preventivo (artt. 160 e ss. LF) è una particolare procedura concorsuale che mira a evitare il fallimento dell’imprenditore.
• Attraverso tale istituto, l’imprenditore estingue i debiti gravanti sulla propria impresa, mediante un piano ed una proposta formulata ai propri creditori, chiamati ad esprimere il proprio voto, la cui fattibilità è attestata da un professionista terzo.
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Il concordato con riserva o pre-concordato
• Concordato con riserva: permette all’imprenditore di depositare una domanda “in bianco”, con riserva, nel termine fissato dal Tribunale (60-120 giorni), di integrare la domanda con piano, proposta ed attestazione. Le eventuali istanze di fallimento - pendente il termine che è prorogabile una sola volta, in presenza di giustificati motivi, per ulteriori massimi 60 giorni - sono sospese, come anche le azioni esecutive e cautelari.
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Il concordato preventivo in continuità aziendale
• Concordato in continuità: il debitore può proporre un concordato prevedendo la futura prosecuzione dell’attività d’impresa, anche tramite la sua cessione (dunque in capo ad un assuntore terzo) ovvero il conferimento della stessa, limitatamente ad alcuni rami o integralmente.
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Accordo di ristrutturazione dei debiti
• L’istituto in esame (art. 182 bis LF) si fonda su un accordo con tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista che ne attesta la fattibilità.
• Se la maggioranza è raggiunta, l’imprenditore deposita una istanza di omologazione avanti il Tribunale territorialmente competente.
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Piano attestato di risanamento
• L’istituto in esame (art. 67 LF) si fonda su un piano, attestato da un professionista, che deve verificare la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità del piano stesso a superare la crisi aziendale.
• Pur essendo atto unilaterale, nella prassi, è frequente che l’imprenditore cerchi di giungere ad un accordo con alcuni dei creditori.
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Ruoli
Consulente Attestatore
Imprenditore in crisi
Creditori
Tribunale
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Istituti a confronto
Concordato Preventivo
Accordo di ristrutturazione
Piano di risanamento
Presupposti Crisi e insolvenza + art. 1 LF
Crisi e insolvenza + art. 1 LF
Crisi + art. 1 LF
Creditori Eventuale accordo con uno o più
Almeno il 60% deve aderire
Votano la proposta (50% +1)
Durata 6 mesi dalla domanda, prorogabile di 2
Non prevista Non prevista
Attestatore Attesta la veridicità e la fattibilità
Attesta la veridicità e l’attuabilità
Attesta la veridicità e la fattibilità
Tribunale Omologa e supervisiona Omologa, ma non interviene nella fase esecutiva
N/A