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19 febbraio 2014
Giuseppina Bianchi
Ti salveròda ogni malinconia
perché sei un essere specialeed io
avrò cura di te ....Franco Battiato, 1996
“La cura”
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Capacità Giuridica: Art. 1 c.c.: possibilità di essere titolari di diritti e di doveri previsti dall'ordinamento, si acquista con la nascita e si perde al momento della morte
Capacità di Agire: Art. 2 c.c.: capacità giuridicamente riconosciuta di compiere validamente atti giuridici, si acquista con la maggiore età
Capacità di Intendere e di Volere Presunzione legale valida fino a prova contraria
CAPACITA'
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GLI STRUMENTI TRADIZIONALI DI TUTELA
INTERDIZIONE
INTERDIZIONE: Art. 414 c.c. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
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Il procedimento di interdizione viene promosso innanzi al Tribunale Ordinario del luogo di residenza o domicilio del soggetto (e non al GT)
Si conclude con una sentenza che può:- pronunciare l'interdizione come richiesto, con nomina del tutore;- pronunciare l'inabilitazione, anche nel caso sia stata richiesta l'interdizione;- rigettare l'istanza di interdizione per mancanza dei presupposti.
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La persona interdetta perde la capacità di agire nel compimento di tutti gli atti giuridici che la riguardano.
Tutti gli atti di ordinaria amministrazione (pagare le utenze domestiche, acquistare/vendere beni mobili non registrati) e di
straordinaria amministrazione cioè atti più complessi (accettare o rinunciare a eredità, stipulare locazioni ultranovennali,contrarre
mutui, procedere allo scioglimento di comunioni, acquistare/vendere beni immobili) (art. 320 c.c.)
sono compiuti per l'interdetto dal tutore.
La sentenza può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento o l'assistenza del tutore.
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INABILITAZIONE
Art. 415 c.c. Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente
INABILITAZIONE
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Il Curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali, per essere
validi, devono essere compiuti col suo consenso e necessitano di un procedimento giudiziale di
autorizzazione.
Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che
l'inabilitato può compiere da solo.
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LIMITI DEI DUE STRUMENTI:a) Sistema rimasto immutato per oltre 60 anni nonostante il cambiamento culturale della società civile
b) Misure totalizzanti che annullavano quasi completamente la persona beneficiaria. Es Tutela: divieto di donare, sposarsi, fare testamento, riconoscere un figlio naturale, ottenere un impiego pubblico
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c) Esclusivamente incentrati sulla tutela del patrimonio e non della persona
d) Costosità e lungaggine procedimento: serve un avvocato
e) Eccesso pubblicità: annotazione nel registro di stato civile
f) Sproporzione rispetto alle esigenze di tutela del soggetto fragile: a fronte di diversi livelli di capacità del soggetto non sono praticabili i differenti gradi di protezione necessaria
g) Stigmatizzante: il procedimento era “contro” un soggetto e non “in favore di..”
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COSA MANCAVA?
Il c.d. “VESTITO SU MISURA”: uno strumento atto a plasmarsi sui deficit funzionali di QUEL destinatario, per far si che qualcuno, giuridicamente titolato per farlo, possa tempestivamente colmare i vuoti del beneficiario, sia dal punto di vista personale, sia per la gestione del patrimonio (SOLO QUELLI E NON ANCHE GLI ATTI CHE IL BENEFICIARIO E' IN GRADO DI COMPIERE DA SOLO)
RATIO
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Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione
dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali
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Finalità:
Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
il Giudice non va a sottrarre al beneficiario più capacità di agire di quanto non serva per salvaguardare i suoi interessi esistenziali e patrimoniali, garantendogli la miglior qualità di vita possibile.
ART. 1 L. 6/04
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L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Art. 404 c.c.: La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da in amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
NORMATIVA C.C.
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L'AdS deve principalmente tenere conto delle aspirazioni, dei bisogni, degli interessi e dei
desideri del beneficiario
Patrimonio
Persona
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Cosa garantisce:
protezione giuridica calibrata sulle effettive necessità e con la minore limitazione possibile delle capacità di agire
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Art. 406 c.c. Chi può richiederne la nomina:- la persona interessata;- il coniuge/convivente;- i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°grado;- il tutore o il curatore nei confronti della persona
interdetta o inabilitata congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione;
- il PM, su segnalazione di qualsiasi persona venga a conoscenza di situazioni che mettono la persona fragile in condizioni di difficoltà;
- i responsabili dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
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Art. 408 c.c. Chi può essere nominato: - un familiare (partendo dai più prossimi); - una persona proposta dalla persona interessata
o dai familiari; - una persona scelta dal giudice tutelare (volontari,
professionisti); - persone giuridiche: ente pubblico, enti no- profit
Chi non può essere nominato: non possono essere nominati gli operatori pubblici
o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario
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Come si procede
Si avvia un procedimento giudiziario depositando ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale del
luogo di residenza del beneficiario.
Il ricorso dovrà essere il più completo possibile per permettere al Giudice Tutelare di creare “l’abito su misura” necessario al beneficiario
prevedendo gli atti che il beneficiario può compiere in autonomia o in affiancamento o gli
atti per i quali deve essere sostituito dall’Amministratore di Sostegno
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Art. 407. La procedura giudizialeUna volta depositato il ricorso, il Giudice fissa
un’udienza nella quale ascolta l’interessato e valuta quali sono i suoi bisogni effettivi di tutela.
Sceglie l’AdS sulla base anche dei nominativi segnalati nel ricorso, il quale presterà giuramento
Emette decreto di nomina che indica l’ampiezza dello strumento di protezione
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Art. 405 c.c. Decreto di nomina, durata dell'incarico e relativa pubblicità
Cosa contiene il decreto di nomina: - Le generalità del beneficiario, del ricorrente e dell'AdS - la durata dell'incarico - gli atti che l’AdS ha il potere di compiere in nome e per
conto del beneficiario (in rappresentanza esclusiva); - gli atti che il beneficiario può compiere solo con
l’assistenza dell’amministratore di sostegno; - la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
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Art. 409 c.c.il beneficiario conserva la capacità
di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o
l'assistenza dell'amministratore di sostegno
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Gratuità
la procedura è essenzialmente gratuita;Non serve l’assistenza di un legale per la
presentazione del ricorso l’incarico di Amministratore di Sostegno è
gratuito; può essere previsto un rimborso spese in considerazione dell’ingente patrimonio e della
difficoltà di amministrazione
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Legge che piace perchè:Pone l’attenzione alla personaPer il linguaggio che utilizza:- tutelare con la minor limitazione possibile della
capacità di agire (art. 1 – finalità))- Tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario (art. 410 c.c.)- Per il progetto di vita nell’espletamento delle
attività della vita quotidianità- Per il diritto a dire “IO”
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- per i nuovi ruoli e responsabilità delle
FamiglieAmministratori di sostegnoEnti ServiziOrganizzazioni di volontariatoCittadini Società
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la normativa dell'Amministratore di Sostegno (AdS) spinge verso un forte mutamento culturale:
dalla sorveglianza si passa alla relazione che comporta la predisposizione all'ospitalità al fare spazio all'altro dentro di se,
dall'umiliazione alla protezione,
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• dalla sostituzione all'accompagnamento,
•dalla conservazione alla promozione,
•dal livello essenziale al livello esistenziale,
•dal bisogno che implica una prestazione al desiderio che esige riconoscimento
.
ART. 1 L. 6/04
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La condizione di fragilità muove spesso le persone verso la sostituzione nelle scelte, nei pensieri, nella volontà, nelle aspirazione di un individuo fragile, dove è più semplice “decidere per un altro che insieme all'altro”
E' importante riconoscere che spesso con il “buon senso” si rischia di sopraffare l'altro e nella consapevolezza di tale dubbio è bene muoversi.
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“A volte le persone non si vivono come soggetti desideranti e dimenticano molto spesso di aver voglia di fare qualcosa. In realtà lo vogliono come tutti gli altri, i deboli ancor più degli altri. Si tratta di ascoltarli, aiutare ad organizzare questa specie di attività smaniosa e sognante in una ragnatela operativa molto laica, molto terrena, molto secolare. Dargli una praticabilità quotidiana, una dimensione spicciola, concreta, pratica. Vivere è fare” P. Cendon
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La circ. reg. n. 9 del 27 giugno 2008 emanata dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale avente per oggetto “Costituzione dell’Ufficio di Protezione Giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi”, istituisce l’Ufficio di Protezione Giuridica e ne specifica l’organizzazione ed i compiti.
LA NORMATIVA
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L'ASL di Lodi nel 2008 costituisce l’Ufficio di Protezione Giuridica, attivandosi secondo le indicazioni della Circolare Regionale n. 9/2008
LA NORMATIVA
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L’Ufficio di Protezione Giuridica è una struttura finalizzata a
promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti
di tutela delle persone incapaci(comma 6 art. 9 l.r.3/2008)
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Cosa offre a) informazione, orientamento e consulenza al cittadino
sullo strumento giuridico dell'Amministratore di Sostegno;
b) sostegno nella fase della redazione del ricorso introduttivo al procedimento giudiziario;
c) consulenza nella redazione di istanze e/o autorizzazioni al Giudice Tutelare inerenti alle funzioni dell'amministratore di sostegno;
d) affiancamento nella redazione del rendiconto annuale
e) raccordo con i Giudici Tutelari
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Sviluppa inoltre interventi di promozione della cultura della protezione giuridica delle persone fragili in raccordo con le agenzie presenti sul territorio affinché gli amministratori di sostegno siano in grado di rappresentare legalmente le persone prive in tutto o in parte di autonomia con conoscenza e competenza, curare i loro interessi patrimoniali e perseguire la migliore qualità di vita possibile
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Dati di attività Ufficio Protezione
Giuridica
Attività
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012 Anno 2013
n. informazioni telefoniche a Enti e cittadini
96 377 827 1124 1157
n. consulenze specifiche presso UPG
86 59 136 200 251
n. ricorsi/rendiconti/istanze redatti*
11 22 48 ricorsi21 rendiconti
65 ricorsi17 istanze27 rendiconti
91 ricorsi 10 istanze 41 rendiconti
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SEDE UPG :
ASL Lodi, Padiglione Tansini c/o Direzione Sociale
Piazza Ospitale 10, Lodi
Orario di ricevimento al pubblico
dal Lunedì al Venerdì
previo appuntamento
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Ufficio Protezione Giuridica ASL Lodi
Dott.ssa Giuseppina Bianchi
Tel. 0371.5874446
Fax 0371.5874450
ufficioprotezionegiuridica@asl.lodi.it