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Schemi riassuntivi dei principali istituti
contrattuali
Segreteria Nazionale CISL FPS Roma, novembre 2005
la difesa del potere d’acquisto delle retribuzioniIl Comitato dei Garantil’orario di lavorola copertura assicurativala formazione continua e l’ECMla semplificazione degli strumenti di valutazione della dirigenzal’ulteriore definizione della dirigenza delle professioni sanitarieIl potenziamento del sistema di relazioni sindacali
Il ruolo della CISL FPSIl ruolo della CISL FPS
I risultati di questo CCNL
Le richieste per il prossimo CCNL
omogeneizzazione dei trattamenti retributivi a parità di responsabilitàl’armonizzazione dei fondi contrattualil’esclusività del rapporto di lavorola completa definizione della dirigenza delle professioni sanitariela riorganizzazione della libera attività intramuraria e l’esercizio della libera professionel’ulteriore potenziamento del sistema di relazioni sindacali
Insieme verso l’obiettivoInsieme verso l’obiettivoLe tappe del percorso fino alla stipula del 03 novembre 2005
La firma dell’accordo del 4 febbraio 2002, che ha previsto l’incremento del 5,66% per il biennio 2002-2003
L’intesa del 15 ottobre 2002 Lo sciopero nazionale del 13 dicembre 2002Lo sciopero nazionale del 19 maggio 2003 Lo sciopero nazionale con la manifestazione del 27 giugno 2003Le manifestazioni regionali in tutt’Italia del 19 novembre 2003 (con
l’incremento dello 0,32%)e ancora …
Le manifestazioni del 2004 Lo sciopero nazionale di ottobre 2004La manifestazione dei delegati sindacali confederali del 10 dicembre 2004Lo sciopero nazionale del 18 marzo 2005
Tutti gli accordi, le iniziative e le manifestazioni di CGIL CISL UIL hanno determinato questo importante risultato per la dirigenza del sistema sanitario nazionale
Gli obiettivi della CISL FPS con questo e i prossimi rinnovi contrattuali sono:
La valorizzazione della dirigenza e della professionalità da correlare alle esigenze delle aziende ed enti
L’armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato
Il riequilibrio della struttura retributiva della dirigenza
La CISL FPS vuole valorizzare attraverso il contratto di lavoro la professionalità e il ruolo strategico della figura del dirigente nel servizio sanitario nazionale
Il contratto della dirigenza deve rafforzare i risultati conseguiti, e rapportarli alle modifiche legislative e organizzative intervenute nel sistema sanitario
La CISL FPS ha voluto essere protagonista per l’innovazione del CCNL dei dirigenti, per una migliore gestione
dei professionisti e del servizio
La Premessa…La Premessa…
Art.1 Art.1 -- Campo di applicazione…Campo di applicazione…Il contratto conferma nel campo di applicazione:
• il personale delle Arpa• il personale degli Istituti Zooprofilattici• il personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i
Servizi sociali • le IPAB che svolgono prevalenti funzioni sanitarieLe novità
* si riconduce al contratto della STPA tutti i dirigenti delle aziende o enti soggetti a processi di trasformazione, sperimentazione gestionale e riordino* L’inserimento delle professioni sanitarie nell’ambito del ruolo sanitario, anche se per quanto riguarda l’inquadramento economico sono inserite nel ruolo amministrativo perché più favorevole.
Esternalizzazioni e lavori flessibiliLa dichiarazione congiunta n. 1 invita a contenere l’assunzione di dirigenti con rapporti di lavoro flessibile.La dichiarazione congiunta n. 1 prevede che tutte le fondazioni con capitale pubblico al 51% mantengano ai loro dirigenti il contratto della sanità pubblica.
Partecipazione e RELAZIONI Partecipazione e RELAZIONI SINDACALISINDACALI
Il sistema sanitariosistema sanitario necessita di
Partecipazione responsabile: nella logica del “contemperamento” degli interessi
Sistema di relazioni sindacali: per una partecipazione da protagonistidei dirigenti all’organizzazione del lavoro
Gestione degli strumenti paritetici di partecipazione dei dirigenti: tutto ciò al fine di introdurre l'indispensabile contributo che il sindacato può e vuole dare sul piano della definizione delle strategie aziendali, collegate alla scelta di modelli organizzativi, che consentano recuperi in crescita sul piano della competitività e della efficacia
IlIl Sistema di Relazioni SindacaliSistema di Relazioni Sindacali
in direzione del rafforzamento del nuovo ruolo e delle nuove competenze che la legislazione ha affidato alle regioni in materia di sanità, con la qualificazione e l’implementazione del coordinamento regionale
in direzione di un rafforzamento della partecipazione della dirigenza alla vita dell’azienda sanitaria, con la istituzione di momenti di confronto paritetici, per la formulazione di proposte idonee a superare gli ostacoli rilevati, nonché l’esercizio di funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte stesse
Si deve rafforzare l’esigibilità del diritto di informazione e potenziare l’intero sistema di relazioni sindacali
Nel riconfermare i due livelli di contrattazione si deve prevedere una duplice risposta:
Art. 4 Art. 4 -- Contrattazione IntegrativaContrattazione Integrativa
Dichiarazione congiunta n. 2Inoltre è stata inserita la dichiarazione congiunta n. 2 che introduce un
importante principio, da noi richiesto, che tutte le materie che riguardano il trattamento economico dei dirigenti devono essere oggetto di contrattazione.
Il sistema delle relazioni sindacali viene confermato, e valorizzato dopo i tentativi di destabilizzazione della contrattazione aziendale, che sono stati arginati con l’accordo del 4 febbraio 2002 e prevede:
Contrattazione Collettiva Integrativa
L’articolo prevede fra le materie di contrattazione, anziché di concertazione, le ricadute della valutazione negativa dei dirigenti
La contrattazione integrativa non è limitata, è fatta salva la sua autonomia, le modalità e i tempi previsti nel CCNL.
Art. 6 Art. 6 -- Consultazione Consultazione “nuovi modelli organizzativi”“nuovi modelli organizzativi”
Dichiarazione congiunta n. 3
La dichiarazione congiunta chiarisce le situazioni e le tipologie di modelli strutturali di riferimento dell’articolo contrattuale.
L’articolo prevede la possibilità di confronto sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, anche nei casi ove tali atti siano relativi a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali ad es: dipartimenti interaziendali, aree vaste ecc...
L’intervento della CISL FPS ha permesso di introdurre il confronto sindacale anche in queste nuove situazioni organizzative
Si confermano le commissioni paritetiche a livello regionale e nazionale per il confronto sulla programmazione sanitaria e sulla verifica dell’applicazione del CCNL
Art. 7 Art. 7 -- Forme di partecipazione Forme di partecipazione Comitato per il mobbingComitato per il mobbing
Le forme di partecipazione aziendale, regionale e nazionale sono utili:
per realizzare una maggiore condivisione fra sindacato e direzioni strategiche aziendali e regionali sui singoli obiettivi
per valorizzare i comportamenti virtuosi di alcune ASL e a socializzare esperienze utili per la contrattazione aziendale
Il contratto conferma le forme di confronto sindacale e introduce nuove forme di partecipazione del sindacato e dei lavoratori, quali il Comitato paritetico per il mobbing
“Il Comitato ha il compito di favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche organizzative”La possibilità di
istituire la Conferenza permanente
regionale è uno strumento paritetico
di innovata partecipazione
Art. 8 Art. 8 -- Diritti SindacaliDiritti SindacaliIl contratto, recepisce la normativa prevista
dall’Accordo quadro del 7/8/1998, e dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare prevede:
Il diritto delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale di godere delle prerogative sindacali (permessi sindacali, aspettative, distacchi e indizione di assemblee sindacali), anche se non firmatarie del Contratto nazionale.
L’ulteriore requisito della firma era previsto solo nel contratto del comparto sanità e dei ministeri e si è reso necessario adeguare questi due contratti alla normativa vigente, considerato il contenzioso in corso in alcune regioni.
Dichiarazione congiunta n. 5
La dichiarazione chiarisce che tale disposizione riguarda esclusivamente l’utilizzo delle prerogative sindacali e non la partecipazione alla contrattazione integrativa, che rimane disciplinata dal CCNL della STPA del 8 giugno 2000.
Art. 9 Art. 9 –– Coordinamento regionaleCoordinamento regionaleIl coordinamento regionale prevede la possibilità per le regioni, entro 120 giorni, fatta salva l’autonomia della contrattazione aziendale e le regole di costituzione dei fondi, di emanare linee di indirizzo alle ASL relativamente alle seguenti materie:
Le modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive regionali, tale possibilità permette al sindacato di definire accordi di tipo regionale sulle risorse aggiuntive sia relative al biennio 2000-2001, sia quelle previste dal nuovo CCNL, che devono comunque essere utilizzate nei fondi per la produttività e per la carriera del personale
Le linee guida sulla formazione del personale, compresa l’ECM, come peraltro stabilito dagli accordi Conferenza Stato Regioni e non attuato in molte Regioni
Le metodologie di utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica, questa opportunità in molte aziende non viene utilizzata, in questo modo si valorizza maggiormente questo strumento contrattuale
Le modalità di incremento dei fondi in caso di aumento di dotazione organica, in questo modo si definiscono regole certe in tutte le ASL
Art. 9 Art. 9 –– Coordinamento regionaleCoordinamento regionaleI criteri generali del sistema di valutazione,
I criteri generali per definire i volumi prestazionali,
I criteri generali per l’ottimizzazione dei servizi, tenuto conto dell’utilizzo dell’articolo 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000
I criteri generali per l’inserimento nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a collegare libera professione e riduzione delle liste di attesa
Linee guida per l’applicazione dell’articolo 17 della codacontrattuale sulla mobilità dei dirigenti in eccedenza
E’ stata abrogata la perequazione regionale dei fondi
Autonomia contrattazione aziendale
La dichiarazione congiunta n. 5 ribadisce che le linee guida regionali non sono un ulteriore livello di relazioni sindacali. Infatti il CCNL della dirigenza STPA già prevedeva un
articolo sul coordinamento regionale che individuava un maggiore numero di materie di confronto rispetto al contratto del personale del comparto.
ORARIO DI LAVOROORARIO DI LAVORO
Il contratto introduce alcune novità:
La riduzione dell’orario dedicato alla formazione: nella logica del “contemperamento” degli interessi
La introduzione di orario aggiuntivo: la nostra federazione si è dichiarata contraria allo strumento, ma ha preteso di poterlo gestire nella contrattazione
Le relazioni sindacali: tutti gli elementi innovativi introdotti sull’orario di lavoro dovranno essere verificati preventivamente e definiti sulla base di modalità e criteri contrattatati.
L’obiettivo di riduzione delle liste di attesa deve essere periodicamente verificato.
L’articolo prevede:La mezz’ora di decurtazione delle quattro ore previste per la formazionedei dirigenti, rispetto la prima richiesta ARAN delle due ore. La detrazione della mezz’ora è stata giustificata dalla necessità di conglobare nel nuovo tabellare una parte del salario di risultato, pari appunto a una mezz’ora dell’ex plus orario. L’allargamento dello strumento dell’acquisto di prestazioni aggiuntive, già previste in misura diversa e parziale con l’articolo 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.La previsione di una tariffa nazionale di 60 euro per ogni ora di prestazione aggiuntiva
La CISL FPS ha voluto con determinazione la
dichiarazione unitaria di allargamento delle
stesse flessibilità anche per il personale del
comparto
Art. 14 Art. 14 –– Orario di lavoroOrario di lavoro
I criteri per l’introduzione delle modifiche previste sono materia di confronto sindacale
regionale e aziendale
L’articolo prevede:
La correlazione dell’orario dei dirigenti di struttura complessa con quello degli altri dirigenti, finalizzato all’espletamento dell’incarico
L’attestazione da parte dei dirigenti di struttura complessa, con strumenti concordati con le aziende, della pianificazione della loro attività
L’articolo è stato modificato come da noi richiesto e non prevede l’introduzione di forme rigide di verifica dell’orario per i dirigenti di struttura complessa, ma la verifica sulla base della pianificazione dell’attività.
Art. 15 Art. 15 –– Verifica orario di lavoroVerifica orario di lavoroDirigenti struttura complessaDirigenti struttura complessa
La verifica dell’orario di lavoro
dei dirigenti di struttura complessa
correlata alla necessaria flessibilità
organizzativa
Art. 16 Art. 16 –– Servizio di guardiaServizio di guardiaIl contratto prevede:
le tipologie assistenziali minime nelle quali garantire il servizio di guardia
il riesame della valorizzazione delle guardie con il prossimo CCNL 2004-2005, dopo una rilevazione della stima puntuale dei costi
Il contratto prevede:l’introduzione della possibilità di acquisto di prestazioni aggiuntive,
con il pagamento di 480 euro per guardia, che nel caso di guardie di 12 ore possono diventare 600 euro
Il tetto massimo del 12% delle guardie complessive da retribuire con questa modalità
Il confronto preventivo a livello regionale sull’introduzione di questa modalità
La nostra federazione ha richiesto, con la dichiarazione a verbale allegata al contratto, l’applicazione anche al personale del comparto
Art. 18 Art. 18 –– integrazione dell’art. 55 comma 2 CCNL 8 giugno 2000integrazione dell’art. 55 comma 2 CCNL 8 giugno 2000
Art. 20 Art. 20 –– Comitato dei GarantiComitato dei Garanti
• Il dirigente può richiedere un’audizione al Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito deve essere informato
• Il dirigente può produrre la documentazione che ritiene necessaria e presentarla al Comitato dei Garanti
TUTELA DEL DIRIGENTE
Il contratto conferma la disciplina contenuta nella coda contrattuale e prevede le seguenti modifiche:
che il Comitato Garanti entro 60 giorni di tempo, anziché 30 giorni, deve esprimere obbligatoriamente il suo parere
il parere diviene vincolante e viene espresso una sola volta al termine della procedura
il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento
Art. 21 Art. 21 –– Copertura assicurativaCopertura assicurativa
Il contratto prevede:L’incremento della quota individuale da 26 euro a 50 euro, anche per la copertura di ulteriori rischi, non previsti dalla polizza generaleL’informazione al sindacato delle condizioni assicurativeLa copertura in caso di colpa grave, per questa ragione è stato introdotto il comma 5 che favorisce l’istituzione di opportune coperture a livello regionale e/o aziendale.Il confronto a livello regionale sull’introduzione di sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità (risk management)
La nostra federazione ha richiesto con determinazione la regolamentazione della copertura assicurativa, sulla base degli esiti del lavoro della commissione paritetica nazionale
Nel contempo si riconfermano tutte le condizioni di miglior favore definite a livello aziendale e/o regionale
Art. 22 Art. 22 –– MobilitàMobilità
Norma di salvaguardia
Novità
Sono fatte salve e mobilità che hanno ottenuto il nulla osta alla data del 29 settembre 2005
Il contratto prevede alcune modifiche al CCNL 8 giugno 2000, per una fase transitoria:
i dirigenti interessati da processi formativi, a partire dal 30 settembre 2005, a seguito di particolari investimenti da parte dell’azienda, devono impegnarsi a non accedere alla mobilità per i due anni successivi al termine della formazione
i dirigenti neo assunti in caso di una situazione di perdurante carenza di organico, da verificare in contrattazione aziendale, non possono accedere alla mobilità prima di due anni dall’assunzione. Questa norma ha carattere sperimentale e deve essere verificata, a livello nazionale, entro il 31 dicembre 2005, in caso di mancata verifica cessa comunque entro il 31 dicembre 2006
Art. 23 Art. 23 –– Formazione ed ECMFormazione ed ECM
Il contratto riconferma il concetto della formazione per i dirigenti di tutti i ruoli, a carico delle apposite risorse delle Aziende sanitarie destinate alla formazione e non solo delle risorse contrattuali. Inoltre introduce importanti novità relative all’ECM:
Le aziende sanitarie devono garantire l’acquisizione dei crediti al personale interessato, anche attraverso forme telematiche
Le aziende devono programmare eventi finalizzati alla qualificazione dell’attività aziendale
L’acquisizione dei crediti per il personale interessato rientra nella formazione obbligatoria, con il riconoscimento del tempo impiegato
L’obbligo di acquisizione dei crediti ECM si interrompe per i periodi di gravidanza e per le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, compresi i distacchi sindacali
Nel caso di carenza organizzativa da parte delle ASL i dirigenti non sono soggetti alle penalizzazioni previste dalla normativa (D.lgs 229/99).
Nel caso il dirigente non partecipi agli eventi aziendali organizzati dalle aziende senza giustificato motivo o comunque non acquisisca i crediti, subirà una penalizzazione nella procedura di conferimento degli incarichi
Art. 24 Art. 24 –– Disposizioni particolariDisposizioni particolari
Nel comma 2 si prevede la possibilità di integrare il fondo di risultato con i risparmi di gestione (L. 449-art. 43) determinati dai risparmi avuti per l’assunzione del patrocinio da parte dei legali dell’azienda
Nei commi 6-7 si introduce un termine perentorio per la sottoscrizione del contratto individuale, che con la dichiarazione congiunta n. 9 si precisa essere solo relativo all’efficacia delcontratto, e non lesivo delle prerogative del dirigente
Nel comma 1 si prevedono i permessi per i dirigenti che rivestono cariche negli organi di ordini e collegi, senza riduzione del debito orario, per consentire l’espletamento del loro mandato
Nel comma 1 si prevedono i permessi retribuiti di tre giorni per testimonianze per fatti non d’ufficio, per l’assenza per calamità naturali, fatti salvi provvedimenti di emergenza più favorevoli.Inoltre sono previsti i permessi per donatori di sangue e di midollo
Art. 24 Art. 24 –– Disposizioni particolariDisposizioni particolariNel comma 8 è previsto il rimborso chilometrico con le tariffe ACI, in caso di utilizzo dell’automezzo proprio, anziché il quinto della benzina, ponendo il costo aggiuntivo a carico dei fondi aziendali, solo a seguito di contrattazione decentrata.
Nel comma 12 a seguito delle nostre richieste è stata prevista la verifica in contrattazione delle conseguenze dei processi di riorganizzazione sugli incarichi dei dirigenti
Nel comma 19 l’ARAN ha recepito la nostra richiesta di integrare anche gli assistenti sociali fra le professioni aventi titolo alriconoscimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 42 della coda contrattuale
Nel comma 9 è chiarito che la durata degli incarichi può essere più breve solo nei casi di revoca anticipata per effetto di valutazione negativa, in questo modo si deve intendere la previsione dell’art. 29 del CCNL 8 giugno 2000
Artt. 25/32 Artt. 25/32 –– Sistema di valutazioneSistema di valutazioneIl sistema di valutazione è stato semplificato e adeguato
alla normativa del D.Lgs 165 del 2001.LE NOVITA’
La valutazione del nucleo di valutazione è annuale, anziché triennale, anche per l’assegnazione degli incarichiLa revoca dell’incarico prima della sua scadenza èprevista solo dopo la seconda valutazione negativa, previa verifica del collegio tecnico Il recesso per giusta causa è previsto solo in caso di reiterati risultati negativi, fondai su elementi di particolare gravitàLa decurtazione economica massima, in caso di valutazione negativa, è del 40% della posizione minima contrattuale conglobataLa rimozione dopo un anno degli eventuali effetti negativi
Nota Bene:La valutazione di tipo professionale è del Collegio tecnico, la
valutazione di seconda istanza è del nucleo di valutazione e deve riguardare la verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget.
TTrattamento rattamento EEconomicoconomico
Nuove politiche
retributive(per motivare i dirigenti e
per offrire strumenti di investimento alle
aziende)
L’individuazione di maggiori risorse, rispetto a quelle stabilite con la direttiva del Comitato di settore, pari allo 0,32%Tale quota è pari: a euro 15,47 per il ruolo sanitario e 13,04 euro per i ruoli tecnico, professionale e amministrativoIl salario conglobato per i dirigenti dei quattro ruoli pari a euro 38.198, annui, comprensivo della tredicesima mensilità e degli aumenti contrattuali significativi, Ritengo questo risultato importante e strategico per i futuri rinnovi contrattuali, e soprattutto per l’integrazione nel salario fondamentale anche di una quota del salario di risultato pari a 900 euro annui per i dirigenti dei quattro ruoli.In questo modo tutto l’incremento contrattuale èstato finalizzato alla difesa del potere d’acquisto dei salari e con le conseguenti ricadute anche sui futuri trattamenti pensionistici.
Artt. 37/40 Artt. 37/40 -- IIncrementi ncrementi CContrattualiontrattuali
Totale medio mensile Totale medio mensile € 220€ 220
pari al 5,98% di incrementopari al 5,98% di incremento
L’incremento contrattuale, per il biennio 2002-2003 è stato distribuito nel seguente modo:
• Stipendio tabellare• Retribuzione di posizione parte fissa
L’incremento per il biennio 2002-2003 relativo alla retribuzione di posizione non viene assorbito dalla eventuale retribuzione variabile aziendale (la parte relativa alla graduazione delle funzioni)
La retribuzione minima contrattualeincrementata come previsto è corrisposta fino al 30 dicembre 2003, con le regole del precedente CCNL 8 giugno 2000
Il fondo della retribuzione di posizione viene rideterminato automaticamente, con l’aggiunta dei singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente
Art. 41 Art. 41 -- Conglobamento ruolo sanitarioConglobamento ruolo sanitario
Salario unico di tutti Salario unico di tutti quattro i ruoli quattro i ruoli
al 31 dicembre 2003al 31 dicembre 2003
€ 38.198,00€ 38.198,00
Le voci conglobate per i dirigenti del ruolo sanitario con anzianità superiore ai cinque anni sono:
• Stipendio tabellare annuo• Indennità Integrativa Speciale
Una quota di posizione minima contrattuale (con la relativa decurtazione del corrispettivo fondo)Una quota di salario di risultato (con la relativa decurtazione del corrispettivo fondo)
Per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni, oltre a quelle sopra indicate, si conglobano:Le risorse della RIA Un parte delle risorse regionali (0,32%) pari a euro 4,05 dei 15,47 previste per il ruolo sanitario
Il conglobamento prevede
al 31 dicembre 2003, il salario unico pari a 38.198 euro annui
Art. 42 Art. 42 -- Conglobamento ruolo tecnico e Conglobamento ruolo tecnico e professionale professionale
Salario unico di tutti Salario unico di tutti quattro i ruoli quattro i ruoli
al 31 dicembre 2003al 31 dicembre 2003
€ 38.198,00€ 38.198,00
Le voci conglobate per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale con anzianità superiore ai cinque anni sono:
• Stipendio tabellare annuo• Indennità Integrativa Speciale
Una quota di posizione minima contrattuale (con la relativa decurtazione del corrispettivo fondo)Una quota di salario di risultato (con la relativa decurtazione del corrispettivo fondo)
Per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni, oltre a quelle sopra indicate, si conglobano:Le risorse della RIA, in quota inferiore al ruolo sanitarioTutte le risorse regionali (0,32%), pari a euro 13,04 procapite
Il conglobamento prevede
al 31 dicembre 2003, il salario unico pari a 38.198 euro annui
Art. 43 Art. 43 -- Conglobamento ruolo Conglobamento ruolo amministrativo e professioni sanitarie amministrativo e professioni sanitarie
Salario unico di tutti Salario unico di tutti quattro i ruoli quattro i ruoli
al 31 dicembre 2003al 31 dicembre 2003
€ 38.198,00€ 38.198,00
Le voci conglobate per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale con anzianità superiore ai cinque anni sono:
• Stipendio tabellare annuo• Indennità Integrativa Speciale
Una quota di posizione minima contrattuale (con la relativa decurtazione del corrispettivo fondo)Una quota di salario di risultato (con la relativa decurtazione del corrispettivo fondo)
Per i dirigenti con anzianità inferiore ai cinque anni, oltre a quelle sopra indicate, si conglobano:Le risorse della RIA, in quota inferiore al ruolo sanitarioTutte le risorse regionali (0,32%), pari a euro 13,04 procapite
Il conglobamento prevede
al 31 dicembre 2003, il salario unico pari a 38.198 euro annui
Artt. 44 e 45 Artt. 44 e 45 Rideterminazione Rideterminazione posizione minima contrattualeposizione minima contrattuale
Totale medio mensile Totale medio mensile € 220€ 220
pari al 5,98% di incrementopari al 5,98% di incremento
A decorrere dal 31 dicembre 2003 e a seguito del conglobamento la posizione minima contrattuale è rideterminata nel seguente modo:
• La posizione minima contrattuale al 31 dicembre 2001 dei diversi ruoli con la detrazione della quota della posizione minima contrattuale necessaria al conglobamento
• L’incremento dell’eventuale posizione variabile aziendale, collegata alla graduazione delle funzioniPer i dirigenti del ruolo Tecnico-Professionale-Amministrativo e delle professioni sanitarie si conferma l’indennità di totale disponibilitàdell’art. 11 del biennio 2000-2001, che viene incrementata a euro 1.601,02 e conserva la natura e le finalità previste
Nuovi valori delle indennitàNuovi valori delle indennità
Il contratto prevede l’incremento dell’indennità notturna e festiva, per i dirigenti del ruolo sanitario, di un importo pari circa al 15%, dal 1 gennaio 2002. Il finanziamento necessario è quantificato in euro 0,93 mensili della quota delle risorse regionali (0,32%) pari a euro 15,47
Art. 47 Art. 47 Indennità per turni notturni e Indennità per turni notturni e festivifestivi
Indennitàprecedente
Indennitànuova
Indennità notturna € 2,32 (L. 4.500)
€ 2,74(L.5.300)
Indennità festiva € 15,49(L. 30.000)
€ 17,82(L. 34.500
Art. 49 Art. 49 Fondo per la retribuzione di Fondo per la retribuzione di posizioneposizione
Il contratto prevede la conferma del fondo con le seguenti novità:
le risorse sono quelle consolidate al 31 dicembre 2001
si devono integrare nel fondo gli incrementi della retribuzione fissa previsti per il biennio 2002-2003
si devono detrarre dal fondo le risorse, ove disponibili, della RIA, ai fini del conglobamento per il salario unico conglobato
Il fondo è incrementato anche dalle risorse che si rendono disponibili a seguito del passaggio dei dirigenti del ruolo sanitario da rapporto esclusivo a quello non esclusivo, per la RIA ove carente o per il fondo del salario di risultato
Art. 50 Art. 50 Fondo trattamento accessorio Fondo trattamento accessorio condizioni di lavorocondizioni di lavoro
Il contratto prevede l’incremento del fondo per le condizioni di lavoro di euro 10,29 mensili per i dirigenti del ruolo sanitario della quota delle risorse regionali aggiuntive (0,32%), esclusivamente per il biennio 2002-2003, in attesa del prossimo rinnovo contrattuale. Tali risorse sono utili anche a una diversa remunerazione dei servizi di guardia.
La retribuzione oraria per il lavoro straordinario viene rideterminata, dal 1° gennaio 2003, nel seguente modo:
lavoro straordinario diurno euro 19,13
lavoro straordinario notturno o festivo euro 21,60
lavoro straordinario notturno – festivo euro 24,96
Art. 51 Art. 51 Fondo per la retribuzione di Fondo per la retribuzione di risultatorisultato
Il contratto prevede la conferma del fondo con le seguenti novità:
le risorse sono quelle consolidate al 31 dicembre 2001
si deve decurtare la quota di retribuzione di risultato utilizzata per il conglobamento
Il fondo è incrementato anche dalle risorse che si rendono disponibili a seguito del passaggio dei dirigenti del ruolo sanitario da rapporto esclusivo a quello non esclusivo, che dal fondo del salario di posizione si assegnano al fondo del salario di risultato
Indennità notturno e festiva € 0,93 Fondo per le condizioni di lavoro (straordinario) € 10,29 Conglobamento dirigenti con meno di cinque anni € 4,25 TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI € 15,47
Risorse regionali corrispondenti al
0,32% di incremento
contrattuale pari a 15,47
Art. 53 Art. 53 Suddivisione risorse regionali Suddivisione risorse regionali aggiuntiveaggiuntive
RUOL0 SANITARIO
RUOLO TECNICO-PROFESIONALE-AMMINISTRATIVO e PROFESSIONI SANITARIE
Conglobamento dirigenti con meno di cinque anni € 13,04 TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI € 13,04
Risorse regionali corrispondenti al
0,32% di incremento
contrattuale pari a 13,04