Scambi intracomunitari 2016.pptx [Sola lettura] intracomunitari 2016... · STAMPO • La cessione...

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SCAMBI INTRACOMUNITARI

NASCITA MODELLI INTRASTAT

1993: Abbattimento Dogane

Introduzione Art. 50 DL 331/93

BENI (1993)

SERVIZI (2010)

TERRITORIO : «ITALIANO» e «EUROPEO»

ART. 7 DPR 633/72

IT

Esclusioni:• Livigno, Campione D’italia• Acque italiane Lago di

Lugano• Città del Vaticano• San Marino

UE

Esclusioni:• Grecia: Monte Athos• Germania(Helgoland e

Busingen)• Francia: Dipartimenti

D’oltremare• Spagna: Ceuta, Melilla ,

Canarie• Finlandia: Isole Aland• Isole Anglo – Normanne

CESSIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

TRE CONDIZIONI

Costituiscono cessioni non imponibili ... le cessioni a titolooneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altroStato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi perloro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta odi enti, associazioni.

(Articolo 41 D.L. n. 331/1993)

1 – ONEROSITA’

La Cessione deve essere a titolo oneroso.Sono quindi esclusi gli omaggi e i campioni

EVIDENZA DOCUMENTALE

Documentazione Bancaria(Ris. 345/E, 2007)

2 – BUSINESS TO BUSINESS (B2B)

Cedente e Cessionario devono essere due soggetti passivi di imposta stabiliti o identificati in due Paesi Ue

EVIDENZA DOCUMENTALE

Verifica Partita Iva mediante Sistema Vies:http://www1. agenziaentrate.it/servizi/vies/vies. htm

(Ris. 345/E, 2007)

3 – TRASFERIMENTO MERCE

La merce deve spedita o trasportata in un altro Stato membro a cura dell’acquirente o del cedente

o da terzi per loro conto

EVIDENZA DOCUMENTALE

Documenti di trasporto(Ris. 345/E, 2007)

ADEMPIEMENTI

1. Emissione fattura « Non imponibile art. 41DL 331/93» o obbligo indicazione Partita IvaCessionario

2. Rilevazione nei modelli Intrastat (1 – Bis).Data di registrazione fattura o spedizione

merce

ACQUISTI INTRACOMUNITARI

TRE REQUISITI

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni,derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o dialtro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti otrasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membrodal cedente, nella qualità di soggetto passivod'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto

(Articolo 38 D.L. n. 331/1993)

ADEMPIEMENTI

1. Integrazione fattura estera. (Art. 46 DL 427/93).Il Cessionario che non ha ricevuto la relativafattura entro il secondo mese successivo aquello di effettuazione dell’operazione deveemettere autofattura entro il giorno 15 delterzo mese

2. Rilevazione nei modelli Intrastat (2 – Bis)

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE

• REGOLA GENERALE : MENSILE• DEROGA: facoltà di presentazione trimestrale per

chi non ha effettuato nei 4 trimestri precedenti più di– 50000 € in cessioni intracomunitarie– 50000 € in prestazioni di servizi resi

Stessa logica vale per gli acquisti di beni e servizi

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di presentazione

Compilazione - Dati fiscaliIntra 1-bis colonne:

1. Numero progressivo riga;2. Codice ISO dello Stato

membro dell’acquirente;3. Codice identificativo

dell’acquirente;4. Valore in euro della cessione;5. Natura della transazione

letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).

Intra 2-bis colonne:

1. Numero progressivo riga;2. Codice ISO dello Stato

membro del fornitore;3. Codice identificativo del

fornitore;4. Valore in euro

dell’acquisto;5. Valore dell’acquisto nella

valuta del fornitore (solo se il fornitore non è nell’euro zona).

6. Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).

Compilazione - Dati statisticiIntra 1-bis colonne:

5. Natura della transazione;6. Codice NC della merce;7. Peso in Kg al netto degli

imballaggi se non richiestal’unità supplementare;

8. Quantità nell’unità di misurasupplementare (es. paia);

9. Valore statistico in euro;10. Condizioni di consegna;11. Modalità di trasporto;12. Codice ISO Paese di

destinazione;13. Provincia di origine o di

spedizione.

Intra 2-bis colonne:

6. Natura della transazione;7. Codice NC della merce;8. Peso in Kg al netto degli

imballaggi se non richiestal’unità supplementare;

9. Quantità nell’unità di misurasupplementare (es. litri);

10. Valore statistico in euro;11. Condizioni di consegna;12. Modalità di trasporto;13. Codice ISO del Paese di

provenienza;14. Codice ISO del Paese di

origine;15. Provincia di destinazione.

COMPILAZIONE VALORE STATISTICO

Sono tenuti a compilare i seguenti campi:

• Valore statistico• Condizioni di consegna

• Modo di trasporto

I Soggetti che

CESSIONI: VALORE ANNUO > 20.000.000,00 €

ACQUISTI: VALORE ANNUO > 20.000.000,00 €

VARIAZIONI DI PERIODI PRECENDENTI• INTRA 1- TER• INTRA 2 - TER

Note di variazioneErrori / Omissioni

Eccezione: Dati statistici non inclusinel modello «ter»

TRIANGOLAZIONE UE (1)FR

DEIT

1. IT emette fattura «non imponibile art. 41 DL 331/93»2. IT indica nella colonna «Paese di destinazione» il

codice ISO «FR»

TRIANGOLAZIONE UE (2)FR

DEIT

1. IT riceve fattura da FR e non la integra con IVA2. IT compila un modello Intrastat Acquisti solo per la

parte fiscale; Natura transazione «A»3. IT emette fattura a DE designandolo quale debitore

di imposta4. IT compila un modello Intrastat Cessioni solo per la

parte fiscale; Natura transazione «A»

TRIANGOLAZIONE UE (3)DE

FRIT

1. IT riceve fattura e la integra con IVA.2. IT compila il modello Intrastat Acquisti indicando

nelle colonna «Paese di Provenienza» il codice ISO «DE»

TRIANGOLAZIONE IMPROPRIA (1)FR

CHIT

E’ una transazione comunitaria? NO

1. IT emette fattura con IVA a CH2. IT non compila il modello Intrastat

Soluzione: CH deve nominare un rappresentante fiscale in UE

TRIANGOLAZIONE IMPROPRIA (2)FR

CHIT

1. IT effettua una cessione all’esportazione «N.I. Art. 8 DPR 633/72

2. IT non compila alcun modello Intrastat

STAMPO

Gli impianti venduti a clienti CE ma trattenuti in Italia vengono trattati ai fini fiscali come cessione

intracomunitaria

Condizione necessaria:

Stipulazione di un unico contratto d’appalto per la realizzazione dello stampo e la fornitura dei beni

prodotti

STAMPO

• La cessione dello stampo deve essere annotata ai fini fiscali nel momento della fattura di vendita ancorché lo stampo non sia ancora stato spedito.

• Lo stampo a fine lavorazione deve essere spedito nell’altro paese comunitario oppure distrutto.

N.B: Fare attenzione alla normativa dello stato comunitario estero poiché potrebbe prevedere l’applicazione dell’imposta locale sul costo dello stampo in quanto verrebbe considerato bene consegnato nello stato.

CONSIGNMENT STOCK

IT riceve da NL in «consignment stock» beni che custodisce in un deposito proprio o gestito da terzi per suo

conto

Esempio:

• I beni rimangono di proprietà di NL fino all’atto del prelievo da parte di IT. (Legge 427/93 e Risoluzione 44/E, 2010)

• IT annota nel registro 50 i beni ricevuti da NL (Legge 427/93)

CONSIGNMENT STOCK (2)

• All’atto del prelievo ne da comunicazione a NL• IT riceve da NL la fattura relativa ai beni prelevati

che integra con IVA.• IT compila Intra 2 Bis relativamente al mese di

registrazione della fattura.

SANZIONI

•omessa presentazione: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro

1.000,00 per ciascun elenco;•presentazione inesatta o irregolare: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a

Euro 1.000,00 per ciascun elenco;

..Sanzioni..Le sanzioni vengono ora così suddivise (Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472):

-ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

..Sanzioni..

- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

..Sanzioni..

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

..Sanzioni..

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

..Sanzioni..

- ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Grazie per l’attenzione

Email:carbognani@studiotoscanosrl.it