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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
(PROVINCIA DI PIACENZA)
REGOLAMENTO EDILIZIO
ADOZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.04.1981
APPROVAZIONE: Atto dell’Ufficio di Presidenza del Comprensorio Val d’Arda - Val d’Ongina della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 15.12.1981, controllato senza rilievi dal C.C.A.R.E.R., ai sensi dell’art. 45 L. 63/53, in data 25.01.1982, prot. 945/405.
TESTO COORDINATO con le modifiche apportate da: - Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 05.05.1987 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 16.11.1990 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22.09.1992 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29.11.1996 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 07.08.1999 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2004 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.10.2008 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2009
(Testo in vigore dal 26.08.2009)
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 2
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -
Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento Art. 2 Definizione degli interventi edilizi e titoli abilitativi Art. 3 Opere soggette a Permesso di Costruire Art. 4 Opere soggette a Denuncia Inizio Attività Art. 5 Opere soggette ad Autorizzazione Paesaggistica Art. 6 Attività Edilizia libera Art. 7 Sportello Unico per l’Edilizia
TITOLO II - COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO -
Art. 8 Definizioni e compiti della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio Art. 9 Composizione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio Art. 10 Funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
TITOLO III - PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI -
CAPITOLO I
Permesso di Costruire Art. 11 Procedura per la presentazione della domanda di Permesso di Costruire Art. 12 Domanda di Permesso di Costruire ed allegati a corredo Art. 13 Procedure per il rilascio del Permesso di Costruire Art. 14 Determinazione del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia sulla
domanda e ritiro del Permesso di Costruire Art. 15 Validità e decadenza del Permesso di Costruire Art. 16 Controllo delle opere soggette a Permesso di Costruire Art. 17 Permesso di Costruire in sanatoria Art. 18 Permesso di Costruire in deroga
CAPITOLO II Denuncia Inizio Attività
Art. 19 Denuncia di Inizio Attività, disciplina e modalità di presentazione Art. 20 Controllo delle opere soggette a Denuncia Art. 21 Denuncia di Inizio Attività in sanatoria
CAPITOLO III Richiesta Valutazioni Preventive, Varianti, Volture dei titoli abilitativi e Ricorsi
Art. 22 Richiesta di valutazione preventiva Art. 23 Parere Preventivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio Art. 24 Varianti ai titoli abilitativi Art. 25 Voltura dei titoli abilitativi Art. 26 Riesame dei titoli abilitativi
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 3
TITOLO IV
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Art. 27 Domanda di Autorizzazione Paesaggistica e allegati a corredo Art. 28 Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica Art. 29 Cartelli pubblicitari in aree vincolate come beni paesaggistici ed ambientali Art. 30 Opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica
TITOLO V - ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE –
Art. 31 Comunicazione di inizio lavori Art. 32 Direttore dei lavori e Costruttore Art. 33 Responsabilità del titolare, del Committente, del Costruttore e del Direttore dei
Lavori Art. 34 Conduzione del cantiere e pubblica incolumità Art. 35 Vigilanza durante l’esecuzione delle opere Art. 36 Comunicazione di fine lavori Art. 37 Ritrovamenti archeologici
TITOLO VI - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ -
Art. 38 Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità Art. 39 Domanda di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità Art. 40 Rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità Art. 41 Scheda Tecnica Descrittiva Art. 42 Utilizzazione abusiva di costruzioni – controlli Art. 43 Idoneità degli alloggi
TITOLO VII - PRESCRIZIONI EDILIZIE -
Art. 44 Classificazione dei locali Art. 45 Caratteristiche dei locali Art. 46 Norme speciali per gli interventi edilizi su edifici esistenti Art. 47 Impianti speciali Art. 48 Soppalchi e soffitti inclinati Art. 49 Piani interrati e seminterrati Art. 50 Sottotetti Art. 51 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
TITOLO VIII - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE -
Art. 52 Salubrità del terreno Art. 53 Isolamento dall’umidità Art. 54 Isolamento termico Art. 55 Isolamento fonico Art. 56 Fognature Art. 57 Impianti minimi Art. 58 Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua Art. 59 Camere oscure – Impianti termici
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 4
TITOLO IX
- PRESCRIZIONI ANTINCENDIO - Art. 60 Copertura Art. 61 Pareti divisorie Art. 62 Scale e ascensori Art. 63 Scale, ascensori e bocche da incendio in edifici alti Art. 64 Canne fumarie
TITOLO X - PRESCRIZIONI GENERALI -
Art. 65 Rinvio a leggi particolari Art. 66 Norme di edilizia antisismica Art. 67 Decoro generale Art. 68 Manutenzione Art. 69 Tabelle stradali e numeri civici Art. 70 Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici Art. 71 Uscite dalle autorimesse e rampe Art. 72 Elementi aggettanti Art. 73 Intercapedini Art. 74 Coperture Art. 75 Mostre, vetrine, insegne, tende Art. 76 Marciapiedi e porticati Art. 77 Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani Art. 78 Cassette per corrispondenza Art. 79 Nicchie e spazi per i contatori del gas
TITOLO XI - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI -
Art. 80 Edifici ed ambienti con destinazioni particolari Art. 81 Locali per ricovero di animali
TITOLO XII - LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO -
CAPITOLO I
Domanda – Convenzione – Autorizzazione Esecuzione Art. 82 Domanda di lottizzazione e documenti a corredo Art. 83 Convenzione Art. 84 Procedura per l’autorizzazione della lottizzazione Art. 85 Validità della autorizzazione per le lottizzazioni Art. 86 Concessione Edilizia nella lottizzazione
CAPITOLO II
Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazion e Art. 87 Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 5
TITOLO XIII - ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI -
Art. 88 Organo competente Art. 89 Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza Art. 90 Provvedimenti sindacali Art. 91 Sanzioni penali Art. 92 Violazione di norme sanitarie o di leggi speciali
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -
Art. 93 Opere già autorizzate Art. 94 Occupazione di suolo pubblico Art. 95 Depositi di materiali nelle zone residenziali Art. 96 Canne fumarie Art. 97 Entrata in vigore del regolamento Art. 98 Inizio lavori – Norme transitorie Art. 99 Richiesta di esame del progetto di massima
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 6
TITOLO I
- DISPOSIZIONI GENERALI -
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale, l’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le
urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano e territoriale, e l’attuazione degli
strumenti urbanistici di esecuzione, sono disciplinate dal presente Regolamento,
dalle legge nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dalle norme del vigente
P.R.G.
Il Regolamento Edilizio disciplina in particolare, l’attività costruttiva e di
trasformazione dell’ambiente sotto il profilo delle procedure burocratiche e del
controllo delle caratteristiche fisiche, tecniche e funzionali degli interventi, e detta le
norme relative alla formazione, attribuzione, e funzionamento della Commissione per
la Qualità Architettonica e il paesaggio.
Nel caso che le definizioni o le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio
contrastino con altre contenute nelle Norme di Attuazione del P.R.G., si intendono
valide queste ultime.
Art. 2
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI
In applicazione alle leggi nazionali e regionali vigenti, gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia, nelle diverse zone omogenee individuate dal
P.R.G. vigente, sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) Manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
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superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso;
c) Restauro scientifico: gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno
assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi
o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono
in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione,
valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle
intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c 1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il
restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino
degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il
ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli
orti, i giardini, i chiostri;
c 2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: -
murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto,
con ripristino del manto di copertura originale;
c 3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c 4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) Restauro e risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
e) Ripristino tipologico: gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o
parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione
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della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità
edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di
intervento prevede:
e 1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni,
blocchi scale, portici;
e 2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra
unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
e 3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle
finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di
finitura;
f) Ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o
la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di
sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti
tecnologici;
g) Nuova edificazione: gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
g 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6);
g 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal Comune;
g 3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
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g 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
g 6) gli interventi pertinenziali che non rientrano nell’elenco degli interventi
sottoposti a Denuncia di Inizio Attività;
g 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
h) Ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale;
i) Demolizioni: gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli
elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la
struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di
risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde
pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la
esecuzione di opere esterne;
l) Recupero e risanamento delle aree libere: gli interventi che riguardano le aree e
gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e
formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere
incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla
riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;
m) Significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a
fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i
livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti.
I contenuti delle categorie di intervento di cui al precedente comma, nonché
quelli di trasformazione urbanistica, sono altresì definiti e dettagliati dalle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente.
Le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e
la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del
contributo di costruzione.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 10
I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle
prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
vigenti e adottati. Gli stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli
paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico.
I titoli abilitativi sono la Denuncia di Inizio Attività e il Permesso di Costruire.
Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli
abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione
e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei
diritti dei terzi.
Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed
urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
non è richiesto alcun titolo abilitativo, limitatamente alle opere ingiunte.
Quando le opere urgenti siano necessarie per evitare un pericolo o danno
grave, imprevisto e imprevedibile, l’interessato, sotto sua personale responsabilità,
può procedere alla loro esecuzione anche senza preventivo titolo abilitativo, con
l’obbligo di segnalarlo allo Sportello Unico per l’edilizia o ad altro Ufficio competente,
e di presentare entro i successivi 30 giorni la documentazione di rito per i necessari
titoli abilitativi.
Art. 3
OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree del
demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare quelle esistenti,
procedere all’attuazione di Piani Particolareggiati, ovvero procedere all’esecuzione di
opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una
modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini
produttivi, deve chiedere Permesso di Costruire allo Sportello unico fatti salvi i casi in
cui tali interventi vadano sottoposti a Denuncia di Inizio Attività.
In particolare sono subordinate al rilascio del Permesso di Costruire:
a) opere di urbanizzazione;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 11
b) costruzioni ed opere urbanistico- edilizie di qualsiasi tipo, ad esclusione delle
opere costituenti pertinenze qualora comportino la realizzazione di un volume
non superiore al 20% del volume dell’edificio principale. Per pertinenza edilizia
si definisce quell’opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia,
è posta in durevole rapporto subordinato con un’unità immobiliare principale – di
cui generalmente fa parte – per renderne più agevole e funzionale l’uso, o
anche per scopi ornamentali. La sua superficie ha carattere di superficie
accessoria;
c) ristrutturazioni urbanistiche;
d) ripristino tipologico;
e) ampliamenti;
f) sopraelevazioni;
g) rilevati in genere;
h) interventi comunque interessanti al disegno urbano;
i) la realizzazione di deposito di materiali ove comportino l’esecuzione dei lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
j) demolizione e ricostruzione nei casi in cui non rientrano nella ristrutturazione
edilizia;
k) opere di edilizia funeraria significative per le dimensioni e le caratteristiche
estetiche;
l) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive con
creazione di volumetria;
m) le variazioni essenziali di cui all’art. 18 della L.R. 31/2002.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione:
1) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito
della conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 40 della L.R. n. 20/2000;
2) per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti;
3) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
4) per le opere pubbliche dei Comuni.
I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4
sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 12
ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e
paesaggistica.
Art. 4
OPERE SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria, ai sensi dell’art. 8 L. R.
25 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, purché conformi
alle prescrizioni del P.R.G. vigente, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli
elenchi di cui alla parte seconda del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.,
nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti
urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino
anche la sagoma dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla
L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza
creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la
realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19
della L.R. 31/2002;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei
casi di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli
immobili collocati nei centri storici; nonché la costruzione di autorimesse e
parcheggi realizzati nella misura di 1mq./10 mc. rispetto alla volumetria
destinata alla residenza;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 13
l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova
costruzione, come definiti alla lett. b) del secondo comma del precedente
articolo”;
m) significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola;
n) apposizione e installazioni di strutture di supporto per cartelloni e insegne
pubblicitarie, che abbiano rilevanza edilizia;
Oltre agli interventi edilizi assoggettati a DIA obbligatoria, ai sensi del
precedente comma, devono essere attuati con DIA:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) le occupazioni di suolo per esposizioni di merci a cielo libero quando non
comportano opere di trasformazione permanente del suolo inedificato;
c) gli interventi previsti all’interno di piani attuativi, comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano
precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata, al momento dell’approvazione
dei piani attuativi stessi.
Art. 5
OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 del D. Lgs 22
gennaio 2004, n. 42, i progetti di opere ed interventi di trasformazione del territorio in
grado di alterare in modo diretto o indiretto, permanente o temporaneo, l’aspetto, il
significato e la funzione di una qualsiasi componente paesaggistica-ambientale o di
un paesaggio nel suo complesso, dovranno essere sottoposti, preventivamente al
rilascio del Permesso di Costruire o della presentazione della Denuncia Inizio Attività
e alla esecuzione delle trasformazioni, alla valutazione paesaggistico – ambientale
tramite il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del competente
Responsabile del Servizio.
Non è comunque richiesta l’autorizzazione paesaggistica di cui al comma
precedente:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto
esteriore degli edifici;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 14
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie
ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino
l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati
dall’articolo 142, comma 1, lettera g) del D. Lgs n. 42/2004, purché previsti ed
autorizzati in base alla normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, nel caso di realizzazione di opere in
assenza di autorizzazione paesaggistica il trasgressore è tenuto alla remissione in
pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e successivi del
medesimo articolo.
Art. 6
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia, sono attuati liberamente:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non
interessino gli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs 22
gennaio 2004 n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico
individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi
strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma
dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva
non superiore a 13 mc (art. 17 D. Lgs 22 febbraio 2006, n. 128).
Non sono altresì soggette a Permesso di Costruire né a Denuncia di Inizio
Attività, le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da parte dell’Amministrazione
Comunale le opere e le installazioni per la segnaletica stradale verticale e orizzontale
in applicazione al Codice della strada, nonché l’apposizione di insegne pubblicitarie.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 15
Non sono soggette a Permesso di Costruire né a Denuncia di Inizio Attività le
opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.
In questa categoria sono da intendersi anche i ripristini di strutture murarie che
si intendono necessari conseguentemente a crolli improvvisi o dovuti a calamità.
Non sono soggette al rilascio del Permesso di Costruire né a Denuncia di Inizio
Attività, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, le opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale;
l‘accertamento della loro corrispondenza agli strumenti urbanistici vigenti spetta
quindi allo Stato di intesa con la Regione e/o in base alla L.R. n. 20/2000.
Art. 7
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento Edilizio è istituito lo Sportello
Unico dell’edilizia.
Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle Denuncie Inizio Attività, delle domande per il rilascio del
Permesso di Costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia e di trasformazione del territorio;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
informativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via
telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, nonché tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’art. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dei regolamenti comunali di
attuazione in merito;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di conformità edilizia e agibilità,
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 16
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni/uffici chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento all’acquisizione di
pareri, nulla Osta, autorizzazioni, certificazioni, atti di assenso, ecc.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 17
TITOLO II
- COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO -
Art. 8
DEFINIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è l'organo
consultivo, istituito ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 31/2002 e dell’art. 148 del D.lgs n.
42/2004, cui spetta l’emanazione dei pareri, obbligatori ma non vincolanti, ai fini del
rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di
risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche
in edifici avente valore storico architettonico.
La Commissione è un organo a carattere esclusivamente tecnico i cui
componenti, scelti tra tecnici esterni all’Amministrazione, presentano un’elevata
competenza e specializzazione.
La Commissione, in quanto organo esterno e autonomo rispetto alla struttura
del Comune, esprime il proprio parere, indipendentemente dalle verifiche istruttorie
normative svolte dagli uffici comunali.
La Commissione esprime il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi ed
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano,
paesaggistico e ambientale. Il parere della Commissione è richiesto nei seguenti
casi:
a) interventi da realizzare sui beni soggetti a tutela ai sensi della parte seconda del
D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
b) autorizzazioni in materia paesaggistica di cui alla parte terza del D. Lgs 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
c) interventi da realizzare su edifici sottoposti dagli strumenti urbanistici comunali
al restauro scientifico o al restauro e risanamento conservativo;
d) opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
precedentemente richiamati;
e) interventi soggetti a permesso di costruire, di nuova costruzione (con
l’esclusione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nell’ambito di
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 18
strumenti urbanistici attuativi approvati), di demolizione con successiva
ricostruzione e di ampliamento degli edifici esistenti, nonché delle relative
variazioni essenziali;
f) valutazioni preventive, limitatamente ai casi in cui vengano richieste, da parte
dell’avente titolo, in ordine agli aspetti precedentemente richiamati.
Inoltre, la Commissione esprime il proprio parere in materia urbanistica, solo in
ordine all’aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale, alla tutela
dell’integrità culturale, storico-testimoniale e ambientale, su:
a) la strumentazione urbanistica generale e attuativa e le sue varianti, come
individuata dalla vigente legislazione in materia;
b) i regolamenti aventi incidenza sull’attività di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio.
Il Sindaco, o il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, o i Responsabili
del procedimento, possono richiedere il parere alla Commissione in qualsiasi
circostanza in cui essi lo ritengano opportuno, previa valida motivazione che dovrà
risultare nel verbale della relativa seduta.
Nel caso di intervento urbanistico-edilizio per il quale è stata rilasciata
l’autorizzazione paesaggistica di cui alla parte terza del D. Lgs 22 gennaio 2004 n.
42, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia non è tenuto a richiedere un
ulteriore parere della Commissione, per il relativo e conseguente titolo abilitativo in
materia edilizia (permesso di costruire o denuncia di Inizio Attività) legittimante
l’intervento medesimo.
Art. 9
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è nominata dalla
Giunta Comunale ed è composta da n. 7 componenti scelti tra i tecnici esterni
all’Amministrazione, in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma
di scuola media superiore attinenti a materie quali l’uso, la pianificazione e la
gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela
dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche,
ambientali, agrarie e forestali.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 19
I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno
triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza
professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze
professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del
paesaggio e dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per la
qualità architettonica e il paesaggio.
Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni
ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
La Giunta comunale nomina la Commissione a seguito di espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica per la raccolta delle candidature oppure, se lo ritiene
necessario, può richiedere la designazione di terne di candidati agli ordini e collegi
professionali, agli organismi scientifici e alle università.
Per la raccolta delle candidature il Responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia rende noto alla cittadinanza, con le forme di pubblicità ritenute più
opportune, la possibilità di segnalare e/o presentare autocandidature di soggetti
idonei, professionalmente e culturalmente, a ricoprire l’ufficio di componente della
Commissione, invitando a far pervenire tali candidature entro un termine che non
potrà essere inferiore a giorni 15 (quindici).
La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Sindaco e i suoi
componenti restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.
I componenti della Commissione possono essere confermati.
I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi,
decadono dalla carica. La decadenza, su richiesta del Segretario, è dichiarata dalla
Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto
secondo i criteri e le modalità indicate ai commi precedenti. Prima di procedere
all’adozione del predetto provvedimento di surroga, la Giunta Comunale esamina le
eventuali controdeduzioni dell’interessato alla contestazione della decadenza,
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 20
controdeduzioni che devono essere presentate al Sindaco o all’Assessore delegato
entro sette giorni dalla ricezione della contestazione medesima.
In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dalla carica di uno o più
componenti della Commissione, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e
provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo
periodo di durata in carica della Commissione.
Ai componenti della Commissione viene attribuito un gettone di presenza.
Il Segretario della Commissione, senza diritto di voto, è il Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia, in caso di sua assenza le medesime funzioni sono
svolte da un dipendente comunale incaricato dallo stesso Responsabile.
Art. 10
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio all’atto del suo
insediamento, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente e il
Vice-Presidente.
Il Presidente della Commissione esercita le funzioni attribuitegli dalle
disposizioni contenute nel presente regolamento ed il Vice-Presidente sostituisce il
Presidente, in caso di sua assenza, esercitando le funzioni ad esso attribuite.
La Commissione si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una
volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Segretario lo ritenga
opportuno. La convocazione della Commissione deve essere comunicata dal
Segretario per iscritto, oppure a mezzo fax o posta elettronica, e deve pervenire a
tutti i componenti almeno 3 giorni prima della seduta. La comunicazione di
convocazione non contiene alcun ordine del giorno, l’effettivo ordine del giorno
trattato nella seduta verrà comunicato ai componenti all’inizio della seduta
medesima. E’ inoltre possibile la convocazione della Commissione da parte del
Segretario durante il corso della seduta precedente, a condizione che siano presenti
tutti i componenti e che tale convocazione venga iscritta a verbale. Copia dell’avviso
di convocazione deve essere, in ogni caso, inviato anche al Sindaco o suo delegato,
il quale potrà partecipare come auditore alla seduta.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 21
Le riunioni della Commissione sono valide se interviene la maggioranza dei
componenti, tra i quali il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente. Il numero
legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni
votazione.
Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione il tecnico comunale
che ha curato l’istruttoria delle pratiche da esaminare e valutare, con il compito di
presentare e illustrare le relative argomentazioni in merito.
L’ordine del giorno della riunione, tenuto dal Segretario, contiene tutte le
pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l’ordine di
presentazione.
La Commissione non può rinviare, per più di una volta l’esame delle pratiche
che le sono state sottoposte, in ogni caso essa dovrà esprimere il proprio parere in
forma sintetica e chiaramente motivata.
La Commissione può richiedere, qualora lo ritenga indispensabile per formulare
il proprio parere, ulteriori approfondimenti e/o un supplemento di istruttoria nei
seguenti casi:
a) la necessità di elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative
(documentazione grafica, fotografica, plastici ecc.);
b) l’opportunità di convocare i progettisti nel corso della riunione della
Commissione per avere chiarimenti sui progetti e sugli atti sottoposti all’esame;
c) la necessità di richiedere modeste modifiche al progetto.
Dell’esercizio delle facoltà di cui sopra deve essere fatto esplicito riferimento in
verbale. Il parere della Commissione sarà espresso nella prima riunione utile
successiva alla presa d’atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti.
La Commissione esprime i pareri:
a) favorevole;
b) favorevole con eventuali prescrizioni;
c) contrario motivato.
Ha validità il parere che sia stato espresso con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta ovvero, in caso di parità,
il parere espresso con il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 22
I commissari non possono presenziare all’esame ed al giudizio dei progetti da
essi elaborati od alla esecuzione dei quali siano comunque interessati,
dell’osservanza di questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a
verbale.
Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il
"quorum" richiesto per la validità della riunione. Nei casi in cui via sia un interesse,
anche solo marginale, diretto o indiretto da parte del commissario sul progetto in
esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali
casi, avvalersi della facoltà di astensione.
Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario e dai commissari presenti, che riporta i pareri espressi sui
singoli progetti posti all'ordine del giorno.
I verbali delle adunanze devono indicare i pareri dati, il numero dei voti
favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli
commissari. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a maggioranza
dei presenti. Il parere espresso dalla Commissione deve essere trascritto, a cura del
Segretario, sulle relative pratiche. Il Segretario, inoltre, appone sull’elaborato grafico
che deve rimanere agli atti, la dicitura: “Esaminato nella seduta del ................ dalla
Commissione”, completata dalla data e dalla firma di vidimazione del Presidente.
La Commissione, all'atto dell'insediamento, può redigere un apposito
documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per
l'emanazione dei pareri.
In tutti i casi nei quali è richiesto il parere della Commissione, le determinazioni
conclusive del dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia non conformi,
anche in parte, al parere della Commissione stessa, sono immediatamente
comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta
giorni, del potere di cui all'art. 24 della L.R. n. 31/2002.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 23
TITOLO III
- PROCEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI ABILITATIVI -
CAPITOLO I
Permesso di Costruire
Art. 11
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PERMESSO DI COSTRUIRE
La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, sottoscritta dal proprietario
o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata da
un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati ed allegati di
cui al successivo articolo del presente Regolamento Edilizio.
La domanda ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia
di bollo.
La domanda deve contenere le generalità, il domicilio, il numero di codice
fiscale del richiedente e del progettista, deve essere sottoscritta da entrambi e il
progettista è tenuto ad apporre sulla medesima il timbro professionale. Nel caso di
più progettisti, la domanda dovrà contenere l'indicazione del progettista responsabile
della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni. In ogni
caso i progettisti sono tenuti ad asseverare l’idoneità delle proprie abilitazioni
professionali rispetto al tipo di intervento progettato.
Hanno titolo a richiedere il Permesso di Costruire, nonché ad ottenere
l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, i seguenti soggetti, nei limiti del
proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;
c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto;
d) l’usufruttuario e il titolare di diritto di uso e di abitazione, per gli interventi di
manutenzione nonché di restauro e risanamento assimilabili;
e) il titolare di servitù prediali, per gli interventi conformi al titolo;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 24
f) il locatario, per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, nonché di
restauro e risanamento assimilabili.
g) l’affittuario agrario di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, per le opere di
semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
h) il concessionario di terre incolte di cui alla L. 440/1978, per le opere di
miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati rurali;
i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per quanto
attinente l’opera presupposta dal provvedimento;
j) il concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio;
k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, conformemente alla convenzione
stipulata con il proprietario o con la persona legittimata a disporre;
l) il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o amministrativo;
m) l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per ciò che
concerne le parti comuni del condominio;
n) l’assegnatario di aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all'atto di assegnazione
dell'organo comunale competente;
o) il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento
di un bene immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere
il permesso di costruire o presentare la DIA ed eseguire i relativi lavori.
In caso di rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a
richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, si fa
riferimento ai poteri effettivamente conferiti dalla legge o dal contratto.
L’elencazione dei soggetti diversi dal proprietario contenuta al comma
precedente è esemplificativa ed è dettata al fine di repertoriare i casi in cui
normalmente può ravvisarsi la legittimazione in materia di interventi edilizi, fermo
restando che la sussistenza della titolarità effettiva e sostanziale ricade nella piena
responsabilità del richiedente il quale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere
legittimato ed aver titolo al rilascio degli atti abilitativi richiesti.
L’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata
comunque ed in tutti i casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi
altro soggetto terzo. L’amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e
controlli, anche a campione, sia attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 25
dovranno essere prontamente esibiti dall’interessato sotto pena di decadenza, sia
attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del
proprietario o del soggetto terzo.
Art. 12
DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE ED ALLEGATI A CORREDO
In tutti i casi previsti dall’art. 3 la domanda di Permesso di Costruire deve essere
presentata alle Sportello Unico per l’Edilizia.
Il Permesso di Costruire può essere:
- gratuito;
- oneroso, l’importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data
del rilascio;
- convenzionato.
Alla domanda di Permesso di Costruire devono essere allegati, pena
l’inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati,
salvo prescrizioni del P.R.G. e dei Piani attuativi per particolari zone:
a) autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o, in alternativa, fotocopia
semplice del documento comprovante il titolo;
b) copia della valutazione preventiva se acquisita;
c) estratti di P.R.G. e dell’eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con evidenziato
l’immobile e/o l’area di intervento;
d) estratto di mappa, tipo di frazionamento e certificato catastale con
identificazione delle particelle oggetto di intervento, anche in copia, in data non
anteriore a sei mesi o accompagnati da autodichiarazione di aggiornamento;
e) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile e/o dell’area
su cui si intende intervenire e al suo intorno immediato. Le fotografie devono
essere a colori, di formato minimo cm. 10x15 (anche in formato digitale) con
didascalie e planimetrie con i punti di ripresa;
f) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di
progetto alle prescrizioni riportate nel presente regolamento e alle norme di
attuazione del P.R.G.;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 26
g) modulo dichiarativo, redatto secondo lo schema predisposto dallo Sportello
unico per l’edilizia, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati e le
informazioni generali necessarie all’istruttoria della domanda;
h) dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell’art. 481 del Codice
Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici
adottati ed approvati, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza ed
igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva ove acquisita. Tale
asseverazione contiene, se necessario, anche la dichiarazione di conformità
alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle norme sul
contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza degli impianti,
alle norme sulla limitazione dei rumori;
i) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata, in tutti i casi di nuova
costruzione e di ampliamento;
j) modulo debitamente compilato per il calcolo del Contributo di costruzione;
k) relazione geologica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di
progetto, quando sia specificamente richiesta dalle norme di legge o dagli
strumenti urbanistici, da produrre in duplice copia;
l) documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del comma 3 dell’art.
10 della L.R. n. 15/2001 e del comma 4 dell’art. 8 della L. n. 447/95;
m) dichiarazione, relazione ed elaborati grafici esplicativi in merito al rispetto delle
norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla Legge n. 13/89
e relativo Regolamento di Attuazione, relativamente al soddisfacimento delle
condizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità previste dal D.M.LL.PP.
14.06.1989 n. 236;
n) per interventi in zona agricola su edifici funzionali all'esercizio dell'attività
agricola è altresì richiesta la seguente documentazione:
n1) planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda
agricola;
n2) relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione
dell'azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative
destinazioni inerenti l'attività;
n3) certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale (in
caso di concessione gratuita);
n4) atto unilaterale d’obbligo relativo al mantenimento della destinazione d’uso;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 27
o) in caso di intervento sull’esistente, dichiarazione sottoscritta dal progettista e dal
richiedente in merito alla presenza o meno di fibre di amianto sulle parti
dell’edificio oggetto dell’intervento.
p) schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di Permesso di
Costruire convenzionato;
q) elaborati di progetto (di norma in duplice copia, oltre alle copie eventualmente
da trasmettere agli enti esterni al Comune per acquisire i necessari atti di
assenso comunque denominati) come di seguito elencati e descritti.
Deve essere inoltre allegata la documentazione necessaria per il
conseguimento da parte dello Sportello unico per l’edilizia di tutti gli atti di assenso
comunque denominati, quando prescritti, qualora non siano già stati prodotti
unitamente alla richiesta. In particolare:
a) elaborati di progetto, completa di relativa scheda N.I.P. (Nuovi Insediamenti
Produttivi), necessari per l’acquisizione del parere dell’AUSL (e/o dell’A.R.P.A.
per quanto di competenza) sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza
dei luoghi di vita e di lavoro, per interventi relativi ad attività produttive
caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente;
b) richiesta e disegni di progetto necessari per l'acquisizione del parere di
conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge in materia;
c) richiesta di approvazione, con allegati i disegni di progetto, rivolta alla
Soprintendenza competente, per interventi sugli immobili vincolati ai sensi delle
disposizioni di legge in materia;
d) richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, per interventi che
comportino nuovi scarichi fognari di progetto, se necessaria;
e) richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione di autorizzazione
provinciale alle emissioni in atmosfera, nel caso in cui sia determinata l’attività
produttiva cui l’opera sarà adibita;
f) richiesta di assenso o assenso archeologico preventivo della Soprintendenza
competente, per interventi per i quali la pianificazione urbanistica vigente ne
preveda questa specifica procedura, trattandosi di aree identificate come siti di
interesse archeologico;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 28
g) richiesta e documentazione per l’acquisizione della necessaria approvazione del
piano di spandimento dei liquami, quando richiesto, per gli interventi relativi agli
allevamenti zootecnici.
Qualora le opere insistano su aree soggette a vincoli, fasce di rispetto o usi
pubblici alla richiesta deve inoltre essere allegata la documentazione per eventuali
altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. diversi da quelli
comunali, che devono essere resi dalle autorità preposte, nonché di eventuali atti
unilaterali d’obbligo o certificati, quando siano prescritti da leggi o regolamenti o
richiesti dal responsabile del procedimento, quali: nulla osta da parte dell’A.I.PO,
Autorizzazione paesaggistica, Nulla osta dell’Ente gestore della strada, pareri di Enti
gestori di servizi pubblici, ecc.
Gli elaborati grafici di progetto da allegare alla domanda, quando il tipo di
intervento li renda necessari, sono:
a) planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta
individuazione dell’area e dell’edificio oggetto dell’intervento;
b) rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree
immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini,
delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri
manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle specie botaniche sia arboree che
arbustive presenti e delle loro caratteristiche vegetazionali (dimensioni,
condizioni fitosanitarie, ecc...), dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché
di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del
progetto;
c) rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:200 o
1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di
conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti, nonché la precisa
indicazione della concordanza con lo stato legittimato da provvedimenti
amministrativi pregressi risultanti dall’Archivio Comunale;
d) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con
l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi
pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle essenze arboree ed
arbustive previste nel loro sviluppo definitivo o di eventuali loro abbattimenti, dei
corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le altre
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 29
indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di
appartenenza;
e) planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo, con
le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la
rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei
parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle specifiche essenze
arboree ed arbustive, dell’organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti
di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli
allacciamenti alle reti tecnologiche;
f) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non
ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione delle funzioni dei singoli locali e della
relativa superficie utile e superficie accessoria e indicazione del rapporto aero-
illuminante; per interventi sull’esistente, le stesse piante indicheranno
dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso), e
quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte grafie);
g) sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da
descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due;
per interventi sull’esistente, le stesse sezioni indicheranno dettagliatamente le
parti da demolire (giallo), quelle da costruire (rosso) e quelle da sostituire o da
consolidare (con apposite distinte grafie);
h) prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con
indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti;
quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno
rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi sull’esistente; gli stessi
prospetti indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo ), quelle da
costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite distinte
grafie);
i) piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti
tecnologiche all’esterno dell’edificio, la posizione delle macchine e delle
apparecchiature (ove richieste da norme di legge), le canne di smaltimento e di
captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;
j) i particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali e
delle finiture, per i progetti di maggiore impatto sull’ambiente urbano; e
comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 30
k) i fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in elevazione che di fondazione,
di cui all’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.;
l) disegni dei particolari delle strutture, di cui all’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.;
m) relazione sulle fondazioni riportante i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte e i calcoli svolti nel riguardo del complesso
terreno – opera di fondazione, corredata da grafici e documenti in quanto
necessari (relazione geologica/geotecnica, di cui all’art. 93 del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380 e s.m.);
n) progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in
cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento
ai pubblici servizi;
o) progetti per l'installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui
all'art. 1 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, redatti da professionisti abilitati in
conformità al decreto medesimo;
p) asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, relativa alla conformità del
progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. n.
10/1991, ai requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3 dell’atto di indirizzo
approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna in data 04.03.2008, n. 156.
La documentazione di cui alle lett. k, l, m può essere omessa in tutto o in parte in
relazione alla complessità dell’intervento, giustificando tale omissione mediante
apposita dichiarazione; gli elaborati andranno presentati, rispettivamente, prima del
rilascio del permesso di costruire e prima dell’inizio dei lavori.
Per interventi di recupero per conservazione su edifici vincolati o tutelati, gli
elaborati di progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui al precedente
comma:
a) rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie, stato e
dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni,
elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante;
b) rilievo dello stato edilizio, in scala 1:100, con evidenziazione degli elementi
compositivi e di distribuzione interna e di facciata salienti, in scala 1:50, con
tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le sezioni necessarie alla completa
descrizione dell’organismo architettonico; con l’indicazione dei sistemi
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 31
strutturali, delle tecniche costruttive, delle patologie edilizie, dei materiali edili e
di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia
aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
c) rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con
un’esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi sottoposti
solo a restauro;
d) documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie
storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali, fotografie e
quant’altro possa contribuire alla conoscenza dell’edificio;
e) relazione illustrativa sullo stato di conservazione dell’edificio e sulle tecniche di
intervento che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture
e di materiali, alle finiture ed alle coloriture.
Per interventi relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti,
gli elaborati di progetto richiesti, sono:
a) planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta
individuazione dell’area e dell’opera oggetto dell’intervento, ed il relativo
inquadramento urbanistico;
b) rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree
immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini,
delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri
manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d’acqua, dei
vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il
contesto del progetto;
c) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con
l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi
pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle
essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto e di tutte
le altre indicazioni utili, nonché con l’individuazione delle aree e delle opere che
dovranno essere cedute in proprietà pubblica o in uso pubblico;
d) profilo altimetrico generale delle opere, in doppia scala, con le indicazioni
quotate di tutti gli elementi utili di riferimento e di progetto;
e) sezioni quotate, in scala appropriata, tali da descrivere compiutamente le
caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in progetto;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 32
f) particolari costruttivi, in scala appropriata, con il dettaglio dei materiali e delle
modalità di posa in opera;
g) particolari esecutivi degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
h) relazione illustrativa sui criteri di progettazione e sul dimensionamento
funzionale delle opere, sulle modalità e fasi della loro esecuzione, nonché sul
piano di manutenzione ai sensi della vigente normativa in materia di lavori
pubblici;
i) illustrazione e certificazioni - anche direttamente fornite dal produttore – delle
caratteristiche e delle prestazioni rese dai manufatti industriali impiegati.
Tutti gli elaborati di progetto, allegati alla domanda di permesso di costruire,
devono essere riducibili in formato UNI A4 (mm. 210x290) e, al momento della
presentazione, privi di abrasioni, correzioni o riporti. Nell’intestazione degli elaborati
dovranno essere riportanti la definizione e l’ubicazione dell’intervento, il contenuto e
l’eventuale numerazione progressiva delle tavole, la firma in originale del soggetto
avente titolo e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti,
individuando se del caso il coordinatore referente per l’intera opera. In caso di
progetto di variante, nell’intestazione dovranno essere riportati gli estremi del titolo
abilitativo originario per il quale viene richiesta la modifica progettuale.
Il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia, con propri provvedimenti,
stabilisce le modalità con le quali poter presentare ogni documento o elaborato
anche su supporto informatico. Di tale provvedimento e relativa documentazione
sarà data idonea pubblicità.
Art. 13
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
La richiesta di cui all’articolo precedente è presentata allo Sportello Unico per
l’Edilizia che controlla la completezza e la regolarità della documentazione allegata.
Nel caso in cui nel controllo preliminare alla presentazione della domanda
emerga l’incompletezza o l’irregolarità di alcuni elaborati, la domanda è irricevibile,
cosicché il procedimento non può essere avviato.
Alla presentazione della domanda viene comunicato l’avvio del procedimento, il
numero di protocollo della stessa ed il nominativo del responsabile del procedimento.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 33
L’esame delle domande viene fatto di norma secondo l’ordine di presentazione
delle stesse.
Il responsabile del procedimento qualora verifichi che la domanda necessiti di
integrazioni per carenza o incompletezza della documentazione allegata può
chiedere una sola volta, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della
domanda, documenti ed atti integrativi, qualora gli stessi non siano già in possesso
dell’Amministrazione o non possano essere acquisiti autonomamente. La richiesta di
integrazione produce l’effetto di interruzione del termine di sessanta giorni previsto
per la cura dell’istruttoria, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo
ricevimento degli atti integrativi.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero della
documentazione integrativa richiesta, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle
amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del
provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce, nei casi in cui sia
richiesto, altresì il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio, prescindendo dallo stesso qualora non venga espresso entro il termine
previsto per l’istruttoria della pratica. Acquisiti tali atti il responsabile del
procedimento formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da
parte di altre Amministrazioni il responsabile del procedimento convoca la
Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della Legge n. 241/1990.
Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta
giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti al progettista delle opere, ovvero accerti
la necessità di apportare modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla
disciplina vigente, anche sulla base del parere della Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio, può convocare l’interessato per un’audizione, al
termine della quale viene redatto apposito verbale nel quale devono essere
concordate le modalità ed i tempi per la modifica del progetto originario, il termine per
l’istruttoria della pratica resta sospeso fino alla presentazione della documentazione
concordata.
Ai fini della formulazione della proposta di provvedimento, il responsabile del
procedimento verifica:
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 34
- la completezza della documentazione presentata;
- la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte del tecnico abilitato;
- la completezza della pratica secondo quanto indicato nell’articolo 12 del
presente Regolamento Edilizio;
- la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al
regolamento edilizio, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla
valutazione preventiva ove acquisita.
Art. 14
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
DELL’EDILIZIA SULLA DOMANDA E RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il Responsabile delle Sportello Unico per l’edilizia, visto il parere della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e preso atto dell’istruttoria e
della proposta formulata in merito dal responsabile del procedimento, entro quindici
giorni dal ricevimento di quest’ultimo ovvero dalla conclusione della Conferenza dei
Servizi rilascia o nega il Permesso di Costruire, notificandolo all’interessato.
Il Permesso di Costruire viene rilasciato unitamente ad una copia degli elaborati
tecnici debitamente vistati. Il permesso può contenere eventuali prescrizioni e/o
raccomandazioni formulate nel parere della Commissione Q.A.P., per gli aspetti
architettonici, ovvero nella proposta del responsabile del procedimento, per gli aspetti
normativi.
Il Permesso di Costruire deve essere ritirato entro sessanta giorni dalla notifica
del rilascio. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro del
provvedimento nel predetto termine, e su richiesta dell'interessato, il Responsabile
delle Sportello Unico per l’edilizia può prorogare tale termine per un periodo massimo
complessivo di centoventi giorni dalla data di notifica del rilascio, decorsi i quali il
Permesso decade.
Dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene data notizia al pubblico
mediante affissione per la durata di quindici giorni consecutivi, nell’Albo Pretorio del
Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione
deve essere eseguita.
L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 35
Il rilascio del Permesso di Costruire non esonera il titolare dall’obbligo di
attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia sotto la propria responsabilità e fatti
salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
Decorso il termine di 75 (settantacinque) giorni senza che il Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia abbia rilasciato il provvedimento di Permesso di
Costruire la relativa domanda di rilascio si intende accolta.
Qualora la domanda di Permesso di Costruire venga rigettata, con la seconda
istanza l’interessato può chiedere che il Comune in sede di riesame del progetto
faccia riferimento alla documentazione già presentata.
Il titolo abilitativo deve contenere e/o precisare:
a) gli estremi della richiesta e del titolo;
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del titolo e del tecnico progettista;
c) la descrizione sommaria delle opere con l’indicazione degli elaborati tecnici di
progetto, che si intendono parte integrante del Permesso di Costruire; sulla
qualificazione dell’intervento individuato negli elaborati in caso di contrasto
prevale quello descritto nel Permesso di Costruire;
d) l'ubicazione e l’identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;
e) la zona omogenea di appartenenza di PRG vigente;
f) prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
g) gli estremi delle autorizzazioni, pareri e assensi comunque denominati di
competenza di organi esterni al Comune necessarie; il permesso deve anche
richiamare e/o fare riferimento a eventuali condizioni o prescrizioni imposte da
tali organi;
h) la data dei pareri, e le prescrizioni formulate dalla Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio per gli aspetti architettonici e ambientali;
i) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
j) l'entità degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo sul
costo di costruzione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25.11.2002, n. 31, e le
deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell’entità e delle
modalità di pagamento del Contributo di costruzione (le modalità di pagamento
sono fissate nella lettera notificata all’interessato per il rilascio del
provvedimento);
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 36
k) gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico attuativo al
quale il Permesso di Costruire è subordinato;
l) che siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
m) che l’atto autorizza esclusivamente l’esecuzione delle opere edilizie fermo
restando che la gestione e l’esecuzione degli impianti dovrà essere preceduto
dall’avvenuto accertamento dell’ottemperanza delle prescrizioni dettate dagli
organi competenti, siano essi comunali che dipendenti da altre amministrazioni;
n) che l’atto autorizza esclusivamente quanto rappresentato dai grafici allegati in
qualità di nuove opere, e non costituisce pertanto sanatorie di preesistenze non
autorizzate con le modalità di legge, ancorché rappresentate negli elaborati
grafici allegati all’atto stesso.
Ove necessaria, fa parte integrante del Permesso di Costruire anche la
convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale
d'obbligo nei casi previsti. Possono essere allegati altri documenti ritenuti necessari.
Il permesso può altresì menzionare l'obbligo del titolare:
- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione
all'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia
del Permesso di Costruire e degli elaborati allegati;
- di richiedere le eventuali visite di controllo;
- di concordare con lo Sportello unico per l’edilizia le caratteristiche tecniche non
definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano;
- di richiedere l'autorizzazione agli Enti competenti per l'allacciamento ai pubblici
servizi;
- di utilizzare l'opera solo ad avvenuto rilascio del Certificato di conformità edilizia
e agibilità, con esclusione delle opere destinate ad attività specifiche il cui
svolgimento è subordinato ad apposita autorizzazione e/o nulla-osta sanitario
secondo le norme vigenti;
- che, ove, durante il lavoro si trovassero manufatti di pubblici servizi o di
interesse storico-archeologico, sia usata ogni cautela per non danneggiarli e
siano avvisati gli organi competenti;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 37
- che, nel corso dei lavori, dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
- che dovranno essere scrupolosamente rispettate, se ed in quanto applicabili, le
norme e le disposizioni sulle zone sismiche, ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente.
L’elencazione degli obblighi di cui al precedente comma ha natura informativa
poiché tali obblighi ed altri non espressamente elencati derivano comunque dal
rispetto della vigente normativa ed in particolare modo dal presente Regolamento
Edilizio. Il Permesso di Costruire può semplicemente menzionare il comma
precedente mentre deve necessariamente indicare obblighi e/o impegni che non
derivino direttamente dal presente regolamento o da leggi.
L'atto con il quale viene rilasciato il Permesso di Costruire può contenere
raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per
l'adeguamento del progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio,
oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.
Art. 15
VALIDITA’ E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Nel Permesso di Costruire sono indicati il termine di inizio e di ultimazione dei
lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata,
non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta
presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati
per una sola volta, con provvedimento motivato del Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, cioè
imprevedibili ed inevitabili, a condizione che non siano subentrate nuove previsioni
urbanistiche con il titolo abilitativo da prorogare. Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la parte non eseguita. Un tempo più lungo per l’esecuzione dei
lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera
da eseguire o delle sue particolari tecniche costruttive, nonché di particolari patti o
condizioni contenuti in convenzioni o accordi stipulati con l’Amministrazione
comunale per la realizzazione delle opere da eseguire.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 38
Il Permesso di Costruire è irrevocabile.
Apposita procedura di decadenza ed archiviazione del Permesso di Costruire
viene attivata nei seguenti casi:
a) mancato ritiro del Permesso di Costruire entro il termine prescritto;
b) mancati inizio ed ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;
c) entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche-edilizie, salvo che i lavori
siano stati già iniziati e vengano completati nei termini prescritti.
La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia con apposito atto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e
comunicata agli interessati.
Per le opere già iniziate, in caso di decadenza del permesso, dovrà essere
inoltrata nuova domanda di titolo abilitativo per la parte di opera non ultimata.
In caso di decadenza del Permesso di Costruire per mancato inizio lavori, il
contributo di costruzione già versato viene restituito previa domanda del titolare.
Il Permesso di Costruire assentito per decorrenza dei termini, è annullato nel
caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi
progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il
Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia procede a contestare agli interessati
i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere
alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche qualora
possibile. In caso di impossibilità di adeguamento si attueranno le procedure di legge
previste nel caso di esecuzione di opere in assenza di Permesso di Costruire.
Art. 16
CONTROLLO DELLE OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE
Nell’ambito dei compiti di vigilanza sull’attività edilizia, lo Sportello Unico verifica
la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione, al Permesso di Costruire.
Il controllo effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una
percentuale del 20% degli interventi edilizi progettati e/o in corso di realizzazione.
La determinazione dei permessi da controllare è effettuata col criterio del
sorteggio definito su basi di individuazione numeriche. Le modalità operative per il
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 39
controllo sono stabilite annualmente con provvedimento del Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia.
Art. 17
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
Nel caso di interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire o in
difformità da esso, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
ove ricorrano le condizioni di legge, presenta, al Responsabile dello Sportello unico
per l’edilizia, una richiesta volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria, se
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito, il permesso in sanatoria può essere
ottenuto altresì, ai soli fini amministrativi, qualora l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della
domanda.
Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati di
progetto:
a) relazione descrittiva nella quale è dichiarata la conformità dell'intervento alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta;
b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente
eseguite e le opere eseguite in difformità;
c) autocertificazione, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta
esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.
L’istruttoria della richiesta di permesso di costruire in sanatoria viene condotta
con le modalità di cui al precedente art. 13. Se nel termine complessivo di 75 giorni
dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni od interruzioni,
non viene comunicato il diniego della sanatoria, questa si intende rilasciata, sempre
che sussistano i requisiti di legge, vale a dire la doppia conformità o la mera
conformità al momento della richiesta, l’avvenuto pagamento della somma dovuta a
titolo di oblazione, l’asseverazione del professionista abilitato, la completezza e
regolarità della documentazione, il parere della Commissione per la qualità
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 40
architettonica ed il paesaggio nei casi previsti dall’art. 8 del presente regolamento,
eventuali pareri o atti di assenso obbligatori.
In caso di abusi che, per essere sanati, richiedono oltre al rilascio di un
permesso di costruire in sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette ad
ordinario permesso di costruire, può essere rilasciato un provvedimento misto di
permesso di costruire in sanatoria e di permesso di costruire.
Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di
permesso.
Il provvedimento, per la parte che costituisce permesso di costruire, viene
rilasciato con le procedure di cui ai precedenti artt. 13 e 14. Il termine di inizio lavori
coincide con la data di rilascio del provvedimento misto, mentre il termine di
ultimazione lavori è di tre anni dalla data di rilascio. In questo caso, a conclusione
dell'intervento edilizio, verrà presentata solo la comunicazione di fine lavori relativa
all'intervento oggetto di permesso di costruire.
Art. 18
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del Consiglio Comunale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti
inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare
esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la
distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del P.R.G. e
dai relativi strumenti attuativi.
Dell’avvio di procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi di
legge.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 41
CAPITOLO II
Denuncia Inizio Attività
Art. 19
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’, DISCIPLINA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il proprietario dell’immobile o chi ha un titolo legittimante sull’immobile stesso,
almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta la Denuncia di Inizio
Attività (DIA), corredata di:
a) documenti ed elaborati progettuali come elencati nel precedente art. 12 riferenti
al Permesso di Costruire, eventualmente ridotti in funzione dell’entità
dell’intervento;
b) relazione del progettista abilitato, che assevera, ai sensi dell'art. 481 codice
penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie,
nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati
e approvati, al regolamento vigente e alla valutazione preventiva ove acquisita;
c) quantificazione del contributo di costruzione, se dovuto;
d) indicazione del direttore lavori;
e) nome dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori, con le certificazioni di cui
al successivo art. 31.
La denuncia e gli elaborati a corredo dovranno essere prodotti in duplice copia.
Qualora le opere insistano su aree soggette a vincoli, fasce di rispetto o usi
pubblici, i relativi pareri devono essere resi dalle Autorità preposte alla tutela prima
della presentazione della DIA. Tali pareri possono essere oggetto di apposita
autodichiarazione oppure allegati in copia.
La DIA deve essere accompagnata dall’attestazione del versamento dei diritti di
segreteria e dalla quantificazione e dall’attestato di avvenuto versamento del
contributo di costruzione, se dovuto.
La Denuncia di Inizio Attività è sottoposta al termine massimo di validità pari a
tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa.
Il limite massimo di validità della DIA può essere prorogato per una sola volta
per fatti estranei alla volontà dell’interessato su richiesta presentata anteriormente
alla scadenza.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 42
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova
Denuncia di Inizio Attività.
Nel caso si accerti che i lavori non abbiano avuto effettivo inizio entro un anno
dalla presentazione della DIA la stessa non costituisce titolo idoneo alla realizzazione
delle opere.
A conclusione dei lavori, l’interessato è tenuto a presentare la comunicazione di
fine lavori, unitamente alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, o alla richiesta
di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando sia dovuta.
La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della Denuncia di Inizio
Attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione
comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni
eventualmente necessari.
Gli estremi della Denuncia di Inizio Attività sono contenuti nel cartello esposto
nel cantiere, secondo le modalità stabilite nelle disposizioni tecnico operative del
direttore del Settore.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi
comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero
dall’eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento
dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono favorevoli, la denuncia è
priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento è sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque
denominato non è allegato alla denuncia, spetta allo sportello unico per l'edilizia,
entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del
medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta
giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito
della conferenza. La Denuncia di Inizio Attività è priva di effetti se l'assenso è negato
ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 43
Qualora il progetto presentato riguarda insediamenti produttivi e di servizio
caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, da sottoporsi
all’esame preventivo di AUSL e ARPA, il termine di trenta giorni per dare inizio ai
lavori rimane sospeso fino al ricevimento del parere favorevole o dall’esito favorevole
della eventuale conferenza dei servizi. Qualora siano necessarie modifiche o
integrazioni progettuali, il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento di quanto
richiesto.
Quando l’intervento riguarda attività sottoposte alla verifica preventiva di
sicurezza all’incendio, da sottoporsi all’esame preventivo del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori rimane sospeso
fino al ricevimento del parere favorevole o dall’esito favorevole della eventuale
conferenza dei servizi. Qualora siano necessarie modifiche o integrazioni progettuali,
il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento di quanto richiesto.
Il Responsabile del Procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione della DIA provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza di tutta la documentazione prevista dal presente
regolamento;
b) ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal tecnico
abilitato rientra nei casi previsti dagli articoli precedenti;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto,
nonché l’avvenuto versamento del corrispondente importo.
In tutti i casi, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA,
qualora il Responsabile del Procedimento riscontri l’assenza o l’incompletezza di una
o più condizioni dettate dal presente Regolamento, il Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia notifica agli interessati l’ordine motivato di non esecuzione degli
interventi denunciati.
Entro il medesimo termine indicato al comma precedente ove sia riscontrata
l’incompletezza o l’assenza della documentazione prevista dal presente regolamento
a corredo della DIA, il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere
l’integrazione; il termine fissato per l’inizio dei lavori resta sospeso e ritorna a
decorrere nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 44
La realizzazione delle trasformazioni con Denuncia di Inizio Attività è soggetta
alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per
l'esecuzione delle corrispondenti opere attraverso rilascio di Permesso di Costruire.
Art. 20
CONTROLLO DELLE OPERE SOGGETTE A DENUNCIA
Il controllo di merito sulle DIA e della corrispondenza del progetto e dell'opera in
corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal tecnico abilitato, avviene
con i seguenti criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro dodici mesi dalla
comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro
dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativi. Per
gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è
comunque effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio
del medesimo certificato.
b) Il controllo effettuato anche a campione, deve riguardare almeno una
percentuale di almeno del 30% degli interventi edilizi progettati e/o in corso di
realizzazione.
La determinazione delle denunce da controllare è effettuata col criterio del
sorteggio definito su basi di individuazione numeriche. Le modalità operative per il
controllo sono stabilite annualmente con provvedimento del Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia.
Art. 21
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ IN SANATORIA
Nel caso di interventi realizzati in assenza di Denuncia di Inizio Attività o in
difformità da essa, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile,
ove ricorrano le condizioni di legge, presenta, allo Sportello unico per l’edilizia, una
Denuncia di Inizio Attività in sanatoria, se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito,
la denuncia di inizio attività in sanatoria può essere presentata, ai soli fini
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 45
amministrativi, qualora l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati di
progetto:
a) relazione descrittiva nella quale è dichiarata la conformità dell'intervento alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta;
b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente
eseguite e le opere eseguite in difformità;
c) autocertificazione, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta
esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.
La presentazione della denuncia di inizio attività in sanatoria comporta le
medesime verifiche di cui all’art. 19 del presente Regolamento. Accertata la
completezza degli atti ed acquisiti eventuali pareri o altri atti di assenso obbligatori, il
Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia determina la sanzione, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, ed ingiunge il pagamento dell’oblazione.
Se nel termine di 30 giorni, fatte salve eventuali sospensioni od interruzioni, non
è stato comunicato il diniego di sanatoria, questa si intende efficace, sempre che
sussistano i requisiti richiesti per legge, vale a dire la doppia conformità, o la mera
conformità al momento della richiesta, l’avvenuto pagamento della somma dovuta a
titolo di sanzione, l’asseverazione del professionista abilitato, la completezza e la
regolarità della documentazione, l’acquisizione del parere della Commissione per la
qualità architettonica ed il paesaggio nei casi previsti dall’art. 8 del presente
Regolamento.
In caso di abusi che, per essere sanati, richiedono oltre alla presentazione di
una denuncia di inizio attività in sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette
ad una DIA, può essere presentata una DIA in sanatoria, a cui è connessa l’efficacia
di una DIA ordinaria.
Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di
DIA.
Se alla DIA in sanatoria cui è connessa una DIA ordinaria, per quest’ultima si
osserva la procedura di cui al precedente art. 19. Il termine di inizio lavori coincide
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 46
con la data di efficacia della DIA ordinaria, mentre il termine di ultimazione è di tre
anni da detta efficacia. A conclusione dell’intervento, verrà presentata solo la
comunicazione di fine lavori inerente le opere di cui alla DIA ordinaria.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 47
CAPITOLO III
Richiesta Valutazioni Preventive, Varianti, Volture dei Titoli abilitativi e Ricorsi
Art. 22
RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della Denuncia
di Inizio Attività o della domanda del Permesso di Costruire può chiedere
preliminarmente allo Sportello Unico per l’Edilizia una valutazione sulla ammissibilità
dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato,
contenente i principali parametri progettuali e da un progetto di massima.
Il progetto di massima, da presentarsi in due copie, è generalmente costituito
dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari, redatti in forma anche semplificata,
tutti riducibili in formato UNI A4 elaborato unico:
- planimetria, almeno in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli
immobili, che consenta l’esatta individuazione dell'intervento;
- rilievo dell’area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di
proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne
e limitrofe al lotto, e delle alberature esistenti;
- rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani con le
funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni;
- fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato,
con planimetria riportante i punti di ripresa;
- relazione illustrativa dell’intervento, delle specifiche destinazioni d’uso e delle
soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei
principali materiali, componenti e colori;
- elaborati grafici progettuali, relativi all’area e/o edificio, redatti nelle scale
minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c), e contenenti le soluzioni di
massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed
a tutte le sezioni significative (almeno due);
- dichiarazione relativa all’esistenza di vincoli ed a tutte le limitazioni urbanistiche
e edilizie relative alla proprietà.
La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia entro 45
giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione
preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 48
I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita
sono vincolanti ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o del controllo della
Denuncia di Inizio Attività per il progetto elaborato in conformità a quanto indicato
nella richiesta preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a
meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al Regolamento Edilizio.
Il rilascio della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una
somma forfetaria per spese istruttorie determinata dal Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia in relazione alla complessità dell'intervento.
Art. 23
PARERE PREVENTIVO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
E’ possibile richiedere da parte degli aventi titolo a richiedere titolo edilizio, per
qualunque intervento edilizio un parere preventivo alla Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio. La documentazione da allegare è quella prevista per la
corrispondente pratica edilizia eventualmente ridotta in relazione alla complessità
della pratica, deve comunque essere sufficiente ai componenti della commissione di
avere tutti gli elementi utili dello stato di fatto (comprese le foto) e di progetto, nonché
dell’inserimento nel contesto urbano per permettere una valutazione di merito.
Se gli elaborati presentati sono uguali a quelli presentati successivamente per la
richiesta di Permesso di Costruire e il parere è positivo, la pratica non dovrà ritornare
in commissione per un nuovo parere.
Il parere espresso è inserito nel verbale della commissione, chi volesse una
certificazione formale dello stesso dovrà pagare i relativi diritto di segreteria.
Art. 24
VARIANTI AI TITOLI ABILITATIVI
Le modifiche a DIA o Permessi di Costruire, che si rendono necessarie dopo
l’inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di Denuncia di
Inizio Attività o alla richiesta di rilascio di Permesso di Costruire, qualora riguardino
anche una sola variazione tra quelle definite dall’art. 23 della L.R. n. 31/2002, ovvero
modifichino in maniera sostanziale l’effetto delle azioni sismiche sulla struttura. Dette
modifiche costituiscono variazioni essenziali all’originario titolo abilitativo.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 49
I titoli abilitativi di cui al comma precedente sono presentati o rilasciati, se
conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia,
previa acquisizione, in caso di interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso
necessari. In tali casi la Denuncia o il Permesso costituiscono parte integrante
dell’originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione
delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.
Le variazioni non essenziali o minori, diverse da quelle disciplinate dai commi
precedenti e previste dall’art. 19 della L.R. n. 31/2002, sono soggette a DIA, se
conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia.
La DIA di variante minore può essere presentata in corso d’opera e anche
successivamente alla realizzazione dei lavori, comunque prima dell’ultimazione degli
stessi, e segue la procedura ordinaria per la corretta presentazione della DIA.
La DIA di variante minore costituisce parte integrante del titolo abilitativo
originario, di cui mantiene i termini. Di conseguenza, verrà data la comunicazione di
fine lavori solo sul titolo abilitativo originario, vale a dire entro i tre anni dal rilascio, se
trattasi di permesso di costruire, oppure entro tre anni dalla data di efficacia, cioè
dalla data di inizio lavori, se trattasi di DIA.
Art. 25
VOLTURA DEI TITOLI ABILITATIVI
Il Permesso di costruire e la DIA sono trasferibili ai successori o aventi causa
del titolare. A tale scopo questi dovranno richiedere, per iscritto, al Responsabile
dello Sportello unico per l’edilizia, la modifica dell’intestazione, allegando
autocertificazione attestante l'avvenuto trasferimento del titolo di proprietà o di
godimento o, in alternativa, fotocopia del documento con il quale è avvenuto il
trasferimento del titolo stesso, redatto nelle forme di legge.
Dell’avvenuta volturazione viene data comunicazione scritta sia al nuovo, sia al
precedente titolare.
La volturazione non comporta alcuna modifica al contenuto del permesso di
costruire, né a quello della DIA.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 50
Art. 26
RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI
Presso lo Sportello Unico per l'edilizia chiunque abbia un interesse
giuridicamente rilevante può esercitare il diritto di chiedere, al Sindaco, il riesame dei
permessi di costruire rilasciati e delle DIA presentate.
Il riesame di un permesso di costruire può essere richiesto entro dodici mesi dal
relativo rilascio, al fine di ottenerne l’annullamento o la modifica per contrasto con le
disposizioni di legge, o per contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica.
Il riesame di un denuncia di inizio attività può essere richiesto entro dodici mesi
dalla data della relativa presentazione al fine di ottenerne la verifica della presenza
delle condizioni, per le quali l'intervento risulta soggetto a tale titolo abilitativo e la
verifica della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla
pianificazione territoriale e urbanistica.
Il Sindaco può disporre l’annullamento del permesso di costruire, oppure, per la
DIA, disporre l’applicazione di misure cautelari o sanzionatorie.
Il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia che, in sede di
determinazione del rilascio o diniego del permesso di costruire, si discosti anche in
parte dal parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, deve
darne immediata comunicazione al Sindaco.
Il Sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione può provvedere ad annullare o modificare la determinazione del
Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, qualora vi siano i presupposti.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 51
TITOLO IV
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA -
Art. 27
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E ALLEGATI A CORREDO
La domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla
documentazione di cui al comma 3, dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e, in
particolare dovrà essere completa di relazione paesaggistica ambientale (in tre
esemplari) indicante:
a) l’esatta ubicazione dell’opera su base CTR alla medesima scala delle tavole di
PRG corredato dalle relative norme prescrittive ed attuative inerenti l’area
d’intervento;
b) la descrizione dello stato dei luoghi, dei valori e del contesto paesaggistico
interessato dall’intervento;
c) la descrizione dello stato di progetto dell’area di progetto in cui si colloca
l’intervento, corredato da piante, sezioni, prospetti e planovolumetrici dell’opera
stessa, con l’indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono
utilizzare;
d) la descrizione dei caratteri e i valori del più esteso contesto paesaggistico –
ambientale in cui si inserisce l’intervento, riconoscibili a partire dagli elaborati
cartografici dell’uso del suolo che individuino le preesistenze naturali, culturali,
storiche e paesaggistiche rinvenibili in un ambito significativo di riferimento. Un
supporto a tale necessaria descrizione è fornito dalla individuazione delle unità
di paesaggio in cui ricade l’intervento proposto, rinvenibile nel PRG ( adeguato
al PTPR e al PTCP);
e) ricognizione fotografica (a colori), da diverse prospettive, dell’area di intervento
e degli aspetti più significativi e caratterizzanti l’ambito territoriale di riferimento,
completa di planimetria con i punti di ripresa fotografica;
f) la descrizione degli aspetti di compatibilità dell’opera con le caratteristiche ed il
grado di tutela operante nell’area considerata e la sua coerenza in relazione ai
caratteri tipologici, funzionali, ed estetici del contesto paesaggistico –
ambientale;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 52
g) la valutazione dell’entità delle trasformazioni indotte da parte delle opere
proposte, comprensive di strutture accessorie e di servizio (strada di accesso,
parcheggi, movimentazione del terreno ecc.), nei casi più complessi o rilevanti
sotto il profilo dell’entità di trasformazioni indotte, infine, l’inserimento dell’opera
proposta nel contesto paesaggistico, urbanistici e ambientale dovrà essere
evidenziata da schizzi, disegni, fotomontaggi, simulazione al computer;
h) la descrizione delle opere di integrazione e di inserimento paesaggistico
eventualmente previste;
i) la descrizione degli eventuali interventi di compensazione, di riqualificazione e
di rafforzamento dell’immagine, dei valori e dell’identità del contesto
paesaggistico di riferimento;
j) le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, eventualmente
anche in relazione alle possibili alternative analizzate.
L’approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a
corredo dell’istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata alla
complessità dell’intervento proposto e all’entità dell’eventuale impatto delle
trasformazioni ipotizzabili sul paesaggio onde permettere agli organi preposti di
valutare la compatibilità degli interventi i con gli aspetti paesaggistici – ambientali
informazioni possono essere prodotte mediante una scheda progettuale di sintesi.
La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma
5 dell’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004 dovrà essere corredata dalla medesima
documentazione indicata ai commi precedenti.
Art. 28
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal competente Responsabile
del Servizio, secondo le procedure di cui all’art. 146 del D. Lgs n. 42/2004, ovvero
secondo la disciplina del regime transitorio di cui all’art. 159 del medesimo decreto.
L’istruttoria dell’autorizzazione è effettuata dal responsabile del procedimento
paesaggistico, appositamente nominato e distinto dal responsabile del procedimento
urbanistico-edilizio, il quale si avvale della competenza tecnico-scientifica della
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 53
L’autorizzazione paesaggistica deve essere sostenuta da una adeguata
motivazione, anche quando consista in un provvedimento positivo, in ordine al
giudizio di compatibilità del progetto proposto con la tutela dei luoghi.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento autonomo rispetto
al titolo abilitativo edilizio, precede e condiziona il provvedimento urbanistico, e la
valutazione di compatibilità paesaggistico – ambientale non è condizionata dalle
scelte urbanistiche del Comune.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni, trascorso il quale
l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta ad nuova autorizzazione
paesaggistica.
Nessuna variante all’autorizzazione paesaggistica può essere apportata senza
che sia stata preventivamente autorizzata.
Art. 29
CARTELLI PUBBLICITARI IN AREE VINCOLATE COME BENI PAESAGGISTICI
E AMBIENTALI
Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicato all’art. 134 del D. Lgs.
n. 42/2004 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa
autorizzazione di cui all’art. 153 del medesimo decreto.
Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma
precedente è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e
di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i
valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Art. 30
OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Nei casi di cui al comma 5 dell’art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, a seguito della
presentazione di apposita domanda, il competente Responsabile del Servizio,
accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, tramite apposita istruttoria
del responsabile del procedimento paesaggistico, rilascia la relativa autorizzazione
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 54
paesaggistica in sanatoria. Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante
la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di
stima redatta dal responsabile del procedimento paesaggistico. Per la
quantificazione dell’indennità risarcitoria si potrà far riferimento ai parametri e
modalità stabilite dal D.M. 26.09.1997.
L’applicazione delle sanzioni sopra citate non esime la irrogazione di ulteriori
sanzioni per mancanza di eventuali titoli abilitativi edilizi.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 55
TITOLO V
- ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE -
Art. 31
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il Titolare di permesso di costruire deve comunicare, su apposita modulistica,
allo Sportello unico per l’edilizia, la data di inizio dei lavori entro il giorno dell’effettivo
inizio degli stessi.
Così come previsto dall’art. 3, comma 8, del D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494,
come modificato dall’art. 86, comma 10, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nella
comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi del titolare, del
direttore dei lavori, del coordinatore delle opere e dell’impresa esecutrice dei lavori e
per quanto riguarda l’impresa esecutrice va chiaramente indicato il numero di
iscrizione alla Cassa edili di appartenenza. Devono essere altresì allegati alla
comunicazione:
a) dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio
annuo, distinto per qualifica;
b) dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;
c) certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse
Edili, per quanto di rispettiva competenza, o, in alternativa, un documento unico
di regolarità contributiva.
Qualora i lavori vengano realizzati in economia, il titolare del permesso di
costruire deve dare comunicazione del nome delle imprese a cui sono affidati via via
i lavori di natura edilizia.
Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata
per iscritto.
Prima dell’inizio dei lavori, il Titolare del permesso di costruire o della DIA può
presentare al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia richiesta di visita di
controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote planimetriche e altimetriche. La
visita è eseguita dagli Uffici tecnici comunali entro quindici giorni dalla richiesta.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 56
In base alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il Responsabile dello
Sportello unico per l’edilizia, su relazione del Tecnico verificatore, per ragioni
urbanistiche di pubblico interesse o anche per la migliore esecuzione del progetto,
può stabilire - in accordo con il Direttore dei lavori - allineamenti esecutivi diversi da
quelli indicati nei progetti e negli strumenti urbanistici approvati.
Tali allineamenti esecutivi sono contenuti nel verbale della visita di controllo, e
riportati negli elaborati grafici di progetto, con il visto del Responsabile dello Sportello
unico per l’edilizia e devono essere regolarizzati con la presentazione di una DIA,
prima della fine dei lavori.
Art. 32
DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE
Il titolare del Permesso di Costruire, prima di dare inizio alle opere deve
comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia, la residenza del Direttore dei Lavori
nonché il nominativo e la residenza del costruttore. Il direttore dei lavori ed il
costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare allo
Sportello Unico, sempre prima dell’inizio delle opere, l’accettazione dell’incarico
rispettivamente loro affidato.
Nel caso di sostituzione dell’Impresa esecutrice o del Direttore dei Lavori, il
titolare del Permesso di Costruire dovrà darne immediata notizia allo Sportello unico
per l’edilizia segnalando nel contempo i nuovi nominativi con le modalità di cui sopra.
I lavori dovranno essere sospesi nel periodo di vacanza del direttore dei lavori.
Il committente titolare del Permesso, il direttore dei lavori, il costruttore, sono
responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di regolamento
come delle modalità esecutive che siano fissate nel Permesso di Costruire.
Art. 33
RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE, DEL COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E
DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il titolare, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di Piano nonché, unitamente al
direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalità esecutive stabilite dal Permesso di
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 57
Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. Essi sono altresì tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese par l’esecuzione in danno, in caso
di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili d’abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del Permesso di Costruire o della Denuncia di
Inizio Attività, con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui al successivo
articolo, fornendo all’amministrazione comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla Permesso di
Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all’incarico contestualmente alla comunicazione resa allo sportello unico. In caso
contrario il responsabile dello sportello unico segnala al Consiglio dell’Ordine
Professionale di appartenenza la violazione di cui è incorso il direttore dei lavori,
affinché lo stesso assuma le determinazioni di legge.
Art. 34
CONDUZIONE DEL CANTIERE E PUBBLICA INCOLUMITÀ
Ogni cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile dalla pubblica via, di
dimensione non inferiore a cm. 70x100, con indicazione dell’opera, degli estremi del
titolo abilitativo, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell’intera
opera, degli altri eventuali Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore
dei lavori, del Responsabile della sicurezza, dell’Impresa esecutrice e installatrice, e
del Responsabile del cantiere. Devono inoltre essere indicati la posizione INPS,
INAIL, e cassa edili dell’impresa esecutrice.
Il Costruttore, il Titolare ed i Tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive
competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di
quanto ne deriva. In particolare debbono prendere tutti i provvedimenti necessari
affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro
propagazione nell’ambiente.
Ogni cantiere deve essere sicuro e ben organizzato, in conformità alle norme
del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, per le
prescrizioni di salute e sicurezza da effettuare nei cantieri; deve essere recintato
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 58
decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata
dei lavori ed anche durante le loro eventuali interruzioni; apposito contenitore deve
essere allestito per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire
successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.
Sul fronte strada il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i
non vedenti, e deve essere garantito un adeguato passaggio pedonale a margine,
utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria, con segnalazioni di pericolo e di
ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, e gestite
dall’Impresa esecutrice che ne è responsabile.
Per l’occupazione di suolo pubblico, il Titolare deve presentare, al competente
ufficio comunale, separata domanda di concessione del suolo per la durata dei lavori,
con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere. La
concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione, ed al versamento cauzionale per
la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza, secondo le norme del D.L. 9
dicembre 1993, n. 507. In sede stradale, è richiesto il rispetto del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285.
Gli addetti alla vigilanza che, nell’effettuare sopralluoghi, constatino la non
osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità competenti,
fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di
pericolo per la pubblica incolumità e per l’igiene, e di offesa per il pubblico decoro.
Art. 35
VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE
Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dei preposti Organi
comunali e, per quanto di competenza, del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro dell’A.U.S.L. ai sensi del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e del D.L.
19 settembre 1994, n. 626 modificati e integrati.
Il permesso di costruire deve sempre essere ritirato prima che si dia effettivo
inizio ai lavori ed analogamente la DIA deve essere presentata prima dell’avvio dei
lavori. In caso contrario si procederà all’applicazione delle relative sanzioni.
Copia del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere e dei relativi elaborati di
progetto devono essere tenuti in cantiere a disposizione degli incaricati dei controlli.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 59
Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in qualsiasi
momento, visite di controllo per verificare la rispondenza dell’opera edilizia al titolo
abilitativo. Il titolare del Permesso o della DIA deve fornire mano d’opera, strumenti e
mezzi meccanici per la effettuazione della visita. Per ogni visita si redige apposito
verbale.
Le visite ai cantieri possono aver luogo senza preavviso e non possono quindi
essere sollevate eccezioni di sorta per tali visite né in sede amministrativa né
giuridica. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del
Permesso di Costruire, il direttore dei lavori e il costruttore dalle loro responsabilità
circa l’inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento come delle
modalità esecutive che siano fissate nel titolo abilitativo.
Art. 36
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Il Titolare di permesso di costruire e di DIA deve comunicare, su apposita
modulistica, al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia la data di fine lavori,
entro trenta giorni dall’effettiva ultimazione degli stessi.
Nella comunicazione di fine lavori devono essere indicati i nominativi del
titolare, del direttore dei lavori e del costruttore.
Unitamente alla comunicazione di fine dei lavori, e comunque entro 15 giorni
dalla comunicazione medesima, deve essere presentata la scheda tecnica descrittiva
oppure la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, quando dovuta.
In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di
apposito sopralluogo, per la parte di lavori non ultimata il permesso di costruire viene
archiviato per decadenza.
Art. 37
RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
Nel caso che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vengano effettuati
ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di
presumibile interesse culturale, il Responsabile del cantiere (o Capo cantiere) deve
immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 60
Dei ritrovamenti il Responsabile darà immediata comunicazione al Direttore dei
lavori nonché allo Sportello Unico per l’edilizia, che a sua volta richiederà l’intervento
della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o Archeologici,
mentre restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42.
Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di
interesse archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente
Soprintendenza lo segnali, l’esecuzione dei lavori deve essere preceduta da
un’adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi,
secondo le istruzioni impartite dalla Soprintendenza stessa.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 61
TITOLO VI
- CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ -
Art. 38
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
Il Certificato di conformità edilizia e agibilità viene richiesto e rilasciato
unicamente per i seguenti interventi:
a) nuova edificazione;
b) ristrutturazione urbanistica;
c) ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi edilizi non compresi nell’elenco di cui sopra la dichiarazione di
conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di
cui all’art. 20 della L.R. n. 31/2002 tiene luogo del certificato di conformità edilizia e
agibilità. Per i medesimi interventi la scheda tecnica descrittiva è trasmessa al
Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata
corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale,
prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato
di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le
autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.
Art. 39
DOMANDA DI CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
Hanno l’obbligo di presentare la richiesta di certificato di conformità edilizia e
agibilità il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA o i
loro successori o aventi causa.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto
interessato presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia la domanda di rilascio del
certificato di conformità edilizia e agibilità. Alla domanda, da redigere su apposito
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 62
modulo predisposto dallo Sportello Unico (in marca da bollo), sono allegati a pena di
irricevibilità i seguenti documenti:
a) richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal
richiedente, che lo sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto
ovvero copia della ricevuta dell’avvenuto accatastamento rilasciata dal catasto,
completa di planimetrie catastali;
b) copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.
Unitamente alla domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità il
soggetto interessato può presentare una dichiarazione redatta da un professionista
abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si
attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia nell’esecuzione
dei lavori per i quali è stato richiesto il rilascio del certificato stesso. Detta
dichiarazione costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo
quanto dovesse emergere dal controllo di cui all’art. 22 della L.R. n. 31/2002.
Art. 40
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
Lo Sportello unico per l'edilizia riceve la domanda di certificato di conformità
edilizia e agibilità e comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale,
verificata la completezza della documentazione presentata, attesta l’avvio del
procedimento, nonché rilascia all’interessato ricevuta dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione del professionista di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.
Il Responsabile del procedimento, nel caso accertasse l’incompletezza della
domanda, può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione,
documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono
essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il
rilascio di cui al comma seguente, il quale ricomincia a decorrere per intero dal
ricevimento degli atti.
Il certificato viene rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta,
salvo le interruzioni previste, previo svolgimento di tutte le verifiche di completezza e
di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione.
In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la
conformità edilizia e agibilità si intende attestata, secondo quanto dichiarato dal
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 63
professionista, con la scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica
descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.
La conformità edilizia e agibilità, comunque attestata, non impedisce l’esercizio
del potere di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, per motivi igienici o
strutturali, ai sensi dell’art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modifiche, ordinandone altresì, qualora ricorra la necessità, lo sgombero. L’unità
immobiliare dichiarata inagibile non può essere utilizzata, né concessa in uso a
nessun titolo.
I controlli sull'opera eseguita, effettuati a campione, a cui provvede lo sportello
unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati
a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto
approvati o presentati
Art. 41
SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
La scheda tecnica descrittiva viene redatta per ogni immobile oggetto di
intervento edilizio ed è articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono.
Viene predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, sotto la sua
responsabilità, anche ai sensi dell’art. 481 Codice penale.
La scheda, compilata in conformità all’apposito modello, deve indicare:
a) i dati catastali, urbanistici ed edilizi utili alla esatta individuazione dell’immobile,
con l’eventuale riferimento all’unità edilizia originaria;
b) i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
c) estremi dei titoli abilitativi relativi all’immobile.
La scheda tecnica dovrà altresì contenere la dichiarazione che sono stati
regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali prescritti e che l’opera
realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle relative varianti.
Alla scheda tecnica descrittiva devono essere allegati i seguenti documenti, di
cui il professionista abilitato asseveri la necessità, quando necessari:
a) certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato o metalliche,
ove presenti o certificato di collaudo statico delle strutture realizzate in materiali
diversi da quelli di cui sopra;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 64
b) autocertificazione attestante l’ottenimento del certificato finale di prevenzione
incendi o, in alternativa, copia del certificato, oppure copia della denuncia di
inizio attività, con attestazione dell’avvenuta ricezione da parte del Comando
provinciale Vigili del Fuoco; se l’opera non è soggetta a specifica certificazione
sul rispetto delle norme antincendio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,
dichiarazione in tal senso, sottoscritta congiuntamente dal Progettista e dal
Direttore dei lavori;
c) autocertificazione attestante l’avvenuta richiesta di accatastamento, quando
necessaria, o in alternativa copia dell’accatastamento, ovvero dichiarazione che
le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento;
d) dichiarazione del Tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento
eseguito, resa ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata e integrata,
sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla
relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento
energetico di cui agli allegati 2 e 3 dell’atto di indirizzo approvato con
Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data
04.03.2008, n. 156 e attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici
abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore
dei lavori, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle
norme di riferimento vigenti;
f) dichiarazioni rilasciate dalle imprese installatrici, dotate di abilitazione idonea
rispetto all’intervento eseguito, rese ai sensi dell'art. 7 del Decreto 22 gennaio
2008, n. 37, sulla conformità degli impianti tecnologici installati;
g) dichiarazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque
reflue, secondo le vigenti disposizioni in materia;
h) autocertificazione attestante l’ottenimento dell’autorizzazione all’emissione in
atmosfera, secondo le vigenti disposizioni in materia, quando richiesto, o in
alternativa copia dell’autorizzazione;
i) dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 2 DPR 24 luglio 1996, n.459,
redatta dall’impresa installatrice per impianti di montacarichi e piattaforme
elevatrici per disabili, o dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 6 del DPR
30 aprile 1999, n. 162, redatta dall’impresa installatrice dell’ascensore;
j) ogni altro documento eventualmente necessario.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 65
Art. 42
UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI - CONTROLLI
Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità
edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica
descrittiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dalle leggi vigenti in materia.
Qualora, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità
immobiliare interessata non possieda i requisiti per ottenere il certificato di conformità
edilizia e agibilità, il Responsabile dello sportello unico fissa con ordinanza un
termine per la regolarizzazione dell'immobile.
Colui che abita, usa o consente ad altri di utilizzare - a titolo gratuito o oneroso -
un’unità immobiliare, costruita dopo il 1934, che sia priva del certificato di conformità
edilizia e agibilità o della scheda tecnica descrittiva o di equivalente dichiarazione di
abitabilità o agibilità o di altra licenza d’uso, è assoggettato alle sanzioni
amministrative di legge.
Per le unità immobiliari di cui al comma precedente, il soggetto avente titolo è
tenuto a presentare allo Sportello unico per l’edilizia regolare richiesta di
autorizzazione all’uso che ne dimostri la conformità edilizia e l’agibilità.
Qualora l’unità immobiliare non possieda i requisiti di agibilità, il Responsabile
dello Sportello unico per l’edilizia ne indicherà le ragioni, nonché i rimedi tecnici da
adottare entro un congruo termine, trascorso infruttuosamente il quale, si provvederà
ai sensi di legge.
Art. 43
IDONEITA’ DEGLI ALLOGGI
La domanda per ottenere la dichiarazione di idoneità di un alloggio, ai sensi del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, è presentata allo
Sportello unico per l’edilizia.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 66
La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dallo Sportello unico
per l’edilizia, dovrà rispettare le norme vigenti in materia di bollo e dovrà essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
b) copia documento di riconoscimento in corso di validità al momento della
richiesta;
c) copia dell’atto attestante il titolo di godimento dell’alloggio da parte del cittadino
straniero (atto di proprietà, contratto di affitto contratto di comodato,
dichiarazione di ospitalità ecc.);
d) planimetria dell’alloggio, redatta da parte di un tecnico abilitato, debitamente
quotata o, in alternativa, copia della planimetria catastale;
e) dichiarazioni rilasciate dalle imprese installatrici, dotate di abilitazione idonea
rispetto all’intervento eseguito, rese ai sensi dell'art. 7 del Decreto 22 gennaio
2008, n. 37, sulla conformità degli impianti tecnologici installati nell’alloggio,
oppure, nel caso in cui le dichiarazioni di conformità non siano più reperibili, tali
atti sono sostituiti – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del citato
decreto – da dichiarazioni di rispondenza, rese da professionisti o da tecnici
abilitati per legge;
f) copia del contratto di allaccio dell’alloggio all’acquedotto pubblico, oppure, copia
dell’ultima bolletta.
La documentazione di cui alle lett. d) ed e) può essere omessa nel caso in cui
l’alloggio sia provvisto di certificato di conformità edilizia e agibilità o in alternativa
della scheda tecnica descrittiva. Gli estremi di tali documenti dovranno essere
riportati nella domanda.
Lo Sportello unico per l'edilizia riceve la domanda di certificato di idoneità
dell’alloggio e, nel caso accertasse l’incompletezza della stessa, può richiedere,
entro i successivi quindici giorni dalla presentazione, documenti integrativi non a
disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla
medesima autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio di cui al
comma seguente, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
Il certificato viene rilasciato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo
le interruzioni previste, previo svolgimento delle verifiche di completezza della
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 67
documentazione e degli eventuali controlli sull’alloggio, anche tramite sopralluogo,
ritenuti necessari ai fini dell’istruttoria.
Nel certificato deve essere indicato il numero massimo delle persone che
possono occupare l’alloggio, determinato secondo i parametri fissati dal vigente
regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e dal Titolo VII del presente Regolamento. In caso le predette norme
regolamentari risultassero contrastanti, dovranno essere considerate quelle più
restrittive in termini di numero massimo di occupanti.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 68
TITOLO VII
- PRESCRIZIONI EDILIZIE -
Art. 44
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
Per l’applicazione delle norme contenute nel presente titolo sono definiti “locali”
tutti gli spazi coperti e delimitati ad ogni lato da pareti cieche o finestrate.
l locali, in funzione delle attività svolte e della permanenza delle persone
all’interno degli stessi, sono distinti secondo le seguenti categorie:
A – Locali ad uso residenziale, in edifici o in parti di essi destinati ad abitazione
individuale e collettiva, nei quali si svolge la vita, la permanenza o l’attività non
produttiva delle persone;
B – Locali ad uso terziario in genere, in edifici o in parti di essi nei quali si svolgono
attività commerciali, di prestazioni di servizio e di pubblici esercizi;
C – Locali ad uso produttivo, in edifici o in parte di essi destinati ad attività
artigianali, industriali, stoccaggio merci, agricole e produttive in genere;
S – Locali accessori a servizio di quelli ricompresi nelle categorie precedenti, in cui
la permanenza di persone è limitata a ben definite operazioni.
Alla categoria “A” appartengono, in funzione della loro destinazione, i locali
indicati nella tabella di seguito riportata:
CATEGORIA LOCALI
A
- soggiorni;
- sale da pranzo;
- cucine;
- camere da letto;
- studi;
- gioco bimbi;
- portinerie.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 69
Alla categoria “B” appartengono, in funzione della loro destinazione, i locali
indicati nella tabella di seguito riportata:
CATEGORIA LOCALI
B
- negozi di vendita, botteghe e laboratori per arti e mestieri;
- pubblici esercizi (bar, trattorie, ristoranti, pub, circoli privati e
similari);
- sale di riunione, sale di esposizione, sale da gioco e palestre;
- uffici, sportelli bancari, studi, ambulatori medici e laboratori
scientifici-tecnici;
- sale per il culto, aule scolastiche, sale di lettura, biblioteche,
pinacoteche, musei;
- cinema, teatri, locali da ballo e locali per lo spettacolo;
- cucine collettive, mense e spazi comuni di edifici di cura e
ospedalieri.
Alla categoria “C” appartengono, in funzione della loro destinazione, i locali
indicati nella tabella di seguito riportata:
CATEGORIA LOCALI
C
- officine, laboratori industriali e artigianali, locali per attività
agricole;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è
prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;
- parti di autorimesse non destinati al solo posteggio delle
macchine ma dove vengono effettuate attività lavorative.
Alla categoria “S” è suddivisa in tre sottocategorie alle quali appartengono, in
funzione della loro destinazione, i locali indicati nella tabella di seguito riportata:
CATEGORIA LOCALI
S1
- servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o
collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;
- spogliatoi;
- lavanderie;
- stenditoi e stirerie;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 70
S2
a) locali di cottura in singole abitazioni;
b) scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più
alloggi;
c) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di
superficie o 10 metri di lunghezza;
d) magazzini, depositi in genere e legnaie;
e) autorimesse di solo posteggio;
S3
a) corridoi e disimpegni comunicanti quando non superano i 12 mq
di superficie o 10 metri di lunghezza;
b) archivi che non prevedono la presenza continuata di addetti;
c) cabine armadio, ripostigli e cantine;
d) vani scala colleganti non più di due piani o a servizio di un solo
alloggio;
e) salette macchine con funzionamento automatico e che
necessitano di saltuaria sorveglianza.
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia a criterio
dell’amministrazione.
Art. 45
CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Tutti i locali negli edifici o in parti di essi devono rispettare le caratteristiche
minime contenute nel presente articolo in relazione a:
A) Rapporti aeroilluminanti;
B) Dimensioni planimetriche e lineari minime;
C) Altezze minime;
D) Disposizioni particolari.
A) RAPPORTI AEROILLUMINANTI:
Tutti i locali di categoria A e B devono ricevere di norma aria e luce diretta da spazi
liberi esterni. Le finestre devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente. Il
rapporto tra le superfici della finestra (parte apribile) e del pavimento deve essere
non inferiore a un ottavo.
All'interno di edifici pubblici o di uso pubblico i locali di categoria B possono ricevere
aria e luce, nel rispetto del rapporto aeroilluminante di cui sopra, da spazi coperti
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 71
quali gallerie, androni, etc., purché questi ultimi posseggano di fatto le caratteristiche
di spazio libero per quanto riguarda l'illuminazione naturale ed il ricambio d'aria.
Non può considerarsi ai fini della determinazione dei rapporti aeroilluminanti, la
superficie di porte e accessi esterni ad eccezione delle porte finestre prospettanti sui
balconi, su giardini privati, portici privati, o simili.
Non è ammessa la chiusura, mediante strutture vetrate, di balconi (o logge) se le
parti apribili in dette strutture, non hanno superficie pari ad almeno una volta e mezzo
quelle aeroilluminante prescritta per gli eventuali locali che vi prospettano.
I locali appartenenti alla categoria C, ad esclusione di quelli che non comportano la
presenza continuata di addetti, devono avere una superficie di aerazione (parte
apribile dei serramenti) non inferiore ad un decimo della superficie di pavimento e
devono essere illuminati con luce naturale. La superficie illuminante deve
corrispondere ad almeno un ottavo della superficie di pavimento del locale. Il 50%
della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante è costituita
da lucernai; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la
restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.
Tutti i locali di categoria S1 devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni,
la superficie delle finestre non deve essere minore a un ottavo delle superficie di
pavimento con un minimo di mq. 0,40. Qualora la ventilazione naturale non sia
possibile per condizioni specifiche del fabbricato i locali di categoria S1 debbono
essere dotati di impianto di aspirazione meccanica che assicuri un ricambio medio
orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti medesimi; in essi è
proibita la installazione di apparecchi a combustione.
I locali di categoria S2 a) saranno dotati di finestra per illuminazione e ventilazione
naturale dimensionata in modo da garantire un rapporto di aeroilluminazione non
inferiore a un ottavo della superficie utile del locale.
I locali di categoria S2 b) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e
ventilazione naturale con superficie complessiva pari ad almeno un ventesimo della
superficie del vano, contenente scale e ripiani, moltiplicata per il numero dei piani
serviti escluso il piano terreno e rialzato.
I locali di categoria S2 c) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e
ventilazione naturale con superficie aeroilluminante di almeno un decimo della
superficie del locale oppure essere dotati di idoneo sistema di ventilazione
meccanica.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 72
I locali di categoria S2 d) debbono essere muniti di aperture per illuminazione e
ventilazione naturale con superficie di almeno un dodicesimo della loro superficie
oppure essere dotati di canne idonee di ventilazione aperte in sommità e in base a
creazione di tiraggio naturale: esse comportano una tubazione di richiamo di aria
dall'esterno per i locali da ventilare in grado di garantire un ricambio d’aria medio
orario non inferiore a cinque volte la cubatura dei locali medesimi.
Nei locali di categoria S2 e) la superficie di areazione naturale complessiva deve
essere non inferiore a un trentesimo della superficie in pianta del locale.
I locali di categoria S3 possono essere privi di apertura per aeroilluminazione
naturale fatte però salve le particolari norme e prescrizioni degli Enti eventualmente
preposti al loro controllo in funzione della loro destinazione.
B) DIMENSIONI PLANIMETRICHE LINEARI MINIME:
Le dimensioni minime dei locali di categoria A sono:
1) lineari planimetriche m. 2,10;
2) di superficie mq. 9 ad eccezione delle stanze da letto per due persone e dei
locali di soggiorno la cui superficie minima deve essere mq. 14.
In ogni alloggio deve essere assicurata per ogni abitante una superficie abitabile,
esclusi i locali accessori di categoria S, non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e
mq. 10 per ciascuno dei successivi.
L'alloggio anche se per una persona deve avere superficie minima comprensiva dei
servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq.38 se per due persone.
Per i locali di categoria B destinati ad uffici la superficie deve essere non inferiore a
mq. 6 per ogni addetto con un minimo di mq. 12.
La superficie minima dei locali di categoria C deve essere non inferiore a mq. 20 per
ogni addetto.
Per i locali di categoria S1 devono essere rispettate le seguenti dimensioni minime:
- per spogliatoi, al servizio di attività produttive, superficie non inferiore a mq. 1,20
per ogni addetto con un minimo di mq. 6,00;
- per servizio igienico (solo WC) superficie non inferiore a mq. 1,50;
- per locale doccia superficie non inferiore a mq. 1,00.
C) ALTEZZE MINIME:
L'altezza minima dei locali di categoria A non può essere inferiore a m. 2,70.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 73
Per i locali delle categorie B e C l'altezza minima assoluta è di m. 3,00 ad esclusione
dei locali di seguito elencati per i quali è ammessa una altezza minima di m. 2,70:
- i locali singoli o inseriti in strutture multiple, destinati all'esercizio di attività che
possono essere di tipo commerciale, assicurativo, tecnico, professionale, di
consulenza, ecc., caratterizzate dalla fornitura di servizi al pubblico (privati od
aziende);
- i locali situati in edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti
norme;
- i magazzini, i depositi e gli archivi.
L 'altezza minima di tutti i locali di categoria S è stabilita in m. 2,40 ad eccezione di
quelli ricadenti nelle categorie S2 e), S3 c), S3 e), per i quali è necessaria l'altezza
minima di m. 2,00.
D) DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di
categoria A. Deve sempre esistere un disimpegno, salvo il caso che si tratti di
un'unità immobiliare dotata di più servizi igienici, almeno uno dei quali deve avere
accesso su un disimpegno. In ogni caso l'accesso senza disimpegno dei servizi
igienici può avvenire solo in locali di tipo A destinati a camere da letto.
I cavedi, quando esplicitamente non vietati dalle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici dovranno avere angoli interni compresi tra 80° e 100° potranno aerare e
illuminare solo locali di categoria S. Nessun aggetto interno nei cavedi può superare i
5 cm. salvo quello della gronda che tuttavia sarà contenuto in 30 cm. Il fondo del
cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane, dovrà
avere accesso diretto da spazi comuni e dovrà avere una superficie minima di 20
metri quadrati. La distanza minima fra muri fronteggianti del cavedio non dovrà
essere minore di metri lineari 4,50. L 'altezza massima, intercorrente tra il piano di
fondo e la linea di gronda, dei cavedi non dovrà essere superiore a quattro volte la
loro larghezza minima planimetrica.
Tutte le autorimesse sono soggette alle norme e prescrizioni di cui al D.M. 1 febbraio
1986. In particolare, i progetti riguardanti autorimesse di tipo misto o isolato con
numero di veicoli non superiore a nove dovranno osservare le seguenti disposizioni :
- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e,
se di separazione, almeno REI 60;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 74
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti
parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte
metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le
comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o
infiammabili;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture
almeno del tipo REI 30;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di
superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire
anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel
serramento di chiusura del box.
Nei locali destinati ad attività produttive le scale fisse a gradini, destinate al normale
transito negli ambienti di lavoro, e i relativi parapetti devono essere realizzate in
conformità al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Le scale devono presentare un
andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. La pavimentazione delle
scale deve essere antisdrucciolevole. Sono vietate le scale a chiocciola ad
esclusione di quelle utilizzate per l'accesso agli uffici o agli spazi commerciali.
Nei locali adibiti ad attività lavorative dovranno essere previste latrine nella misura di
almeno 1 ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti e dotate
di antilatrina con lavandino. Andrà inoltre assicurata la ventilazione dotando il locale
di finestra completamente apribile comunicante con l'esterno avente un rapporto
aeroilluminante non inferiore ad un ottavo e con superficie non inferiore a mq. 0,40.
In alternativa, è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20
ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione collegata con l'accensione della luce,
per tre minuti successivi all'uscita del servizio. Le latrine, le docce e gli spogliatoi
devono essere separati per sesso.
Gli edifici destinati ad attività speciali (Ospedali, Case di Cura, Stabilimenti Termali,
farmacie, Alberghi, Pensioni e Locande, Locali di Riposo, Istituti di Pena, Scuole,
Locali di Pubblico Spettacolo, Arene estive, Palestre, ed altri ad essi assimilabili)
sono soggetti al rispetto delle specifiche prescrizioni di legge.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 75
Art. 46
NORME SPECIALI PER GLI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI ESISTENTI
Negli interventi edilizi tesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, nei quali
vengano a configurarsi nuovi assetti distributivi interni e quindi l'individuazione di
locali non più corrispondenti come ubicazione e dimensioni ai locali preesistenti,
deve essere osservato quanto stabilito dal precedente articolo del presente
Regolamento Edilizio per quanto concerne le caratteristiche minime dei locali.
Allorché gli interventi di risanamento e/o ristrutturazione vengano eseguiti nelle
zone in cui lo strumento urbanistico in vigore non consentite l’alterazione delle
facciate o delle quote dei solai, fermo restando quanto dettato dalla normativa di
attuazione della specifica disciplina particolareggiata, rimane sancito che :
a) possono essere ammesse aeroilluminazioni naturali inferiori ai minimi stabiliti
dal precedente articolo del presente regolamento, purché non vengano
peggiorate le condizioni di aeroilluminazione naturale precedenti;
b) è possibile destinare locali risultanti da interventi di risanamento o
ristrutturazione di edifici per i quali la normativa di PRG non consente modifica
di ubicazione dei solai, ad utilizzazione di categoria A, purché la loro altezza
netta interna non sia inferiore a m. 2,40 e consentendo pure che l'altezza netta
minima inferiore dei locali di categoria S1 non sia inferiore a m. 2,20 ;
c) locali di categoria A potranno essere aeroilluminati da finestre prospettanti in
cavedi.
La deroga di cui alla lettera b) si applica solo ad interventi che non comportino la
modifica di destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento.
Art. 47
IMPIANTI SPECIALI
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che
non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione
meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti
igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione dei fumi,
vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti ecc.) prima che si
diffondano.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 76
Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata la cui
esecuzione deve essere affidata a ditta specializzata, possono essere derogate,
previo parere del competente Servizio di Igiene Pubblica dell’A.U.S.L., le prescrizioni
relative ai rapporti aeroilluminanti di cui al precedente articolo 45 per i locali di tutte
le categorie e sottocategorie, purché l'altezza di locali medesimi non sia mai inferiore
ai minimi prescritti. Il progetto di detti impianti dovrà essere allegato alla domanda di
permesso di costruire o presentato unitamente alla denuncia di inizio attività.
In tutti i casi di locali privi di illuminazione e/o ventilazione naturale, le
prescrizioni relative ai rapporti aeroilluminanti possono essere derogate tramite
l’adozione di impianti sostitutivi esclusivamente in caso di specifiche e non superabili
esigenze dell’attività previsti in tali locali, adeguatamente documentate, o per locali in
cui non è prevista la permanenza di persone.
Art. 48
SOPPALCHI E SOFFITTI INCLINATI
Nel caso di soffitti non orizzontali, per la determinazione dell'altezza minima
consentita, viene assunta la media delle altezze che deve essere almeno uguale ai
minimi indicati ai precedenti articoli, con minimo assoluto di m. 2.10 per i locali di
categoria A e B.
Per i locali di categoria A e B, è ammessa, per esigenza di carattere estetico,
architettonico o di arredamento, la creazione di pavimenti sopraelevati, soppalchi o
controsoffittature che modifichino l'entità dell'altezza di parte del locale purché
l'altezza virtuale del locale, intesa, come il rapporto che intercorre tra il volume netto
complessivo e la superficie utile calpestabile non sia inferiore al minimo stabilito per
la categoria corrispondente e che la minore altezza non sia inferiore a m. 2,40.
Nei disegni di progetto, i locali che hanno altezza netta non costante per la
presenza soppalchi, controsoffittature, soffitti inclinati e pavimenti sopraelevati,
debbono riportare a linea sottile continua le delimitazioni dei soppalchi, a linea
tratteggiata le delimitazioni delle parti di soffittatura a diversa altezza, nonché le
altezze nette effettive nelle varie spaziature delimitate.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 77
Art. 49
PIANI INTERRATI E SEMINTERRATI
I locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante
l’edificio non possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A e B, salvo
quanto disposto nel successivo comma.
Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno
circostante l’edificio possono essere utilizzati per destinazioni di categoria B purché:
- l’altezza interna netta media non sia inferiore a m. 3,00, con un minimo di m.
2,40;
- la quota del soffitto sia in media m. 1.20 più alta della quota del marciapiede,
- esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza
pari a un terzo della sua altezza;
- il pavimento posi su un vespaio areato e la falda freatica o la quota di massima
piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del
vespaio.
Le prescrizioni dimensionali di cui al precedente comma, fatta eccezione di
quelle relative alle altezze dei locali e alle quote del soffitto, possono essere superate
con soluzioni che prevedono l'uso di materiali e tecnologie efficaci per l'isolamento
termico e dall'umidità e qualora al progetto sia allegata apposita certificazione in
merito, rilasciata dalla ditta produttrice i materiali coibenti o da professionista
abilitato.
E' vietato adibire a luoghi di lavoro locali chiusi interrati e seminterrati.
Quando ricorrano particolari esigenze tecniche può essere derogato da quanto
sopra con esplicita autorizzazione dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – dell’A.U.S.L. Nell'ambito della deroga
dovranno essere previsti specifici presidi tecnici integrativi per aerazione e
illuminazione, inoltre, dovranno essere soddisfatti i seguenti parametri:
- vespaio ventilato sotto il pavimento di altezza minima di 0,40 m.;
- quota massima piena della fognatura di scarico o falda freatica al di sotto del
piano di posa del vespaio;
- pavimento a superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro
l'umidità del suolo.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 78
Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di esplosione
e/o incendio, con sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature.
Art. 50
SOTTOTETTI
I sottotetti di nuova costruzione o esistenti possono essere a abitabili o adibiti ad
altri usi, soltanto se ammessi dalle norme di attuazione dei vigente strumento
urbanistico generale o dai relativi piani di attuazione (per quanto concerne l’altezza
degli edifici, il numero dei piani ammesso, le superfici utili ammissibili, ecc.) e se i
locali in essi contenuti hanno caratteristiche non in contrasto con il presente
regolamento e se come tali sono stati autorizzati.
I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento della
copertura, con altezze medie interne non eccedenti i m. 2.00 possono essere
utilizzati esclusivamente come depositi occasionali, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) ciascun vano potrà essere dotato di una finestra o di un lucernario di superficie
non superiore a mq. 0,40;
b) non potranno avere altezza massima interna superiore a m. 3,00;
c) non potranno avere accessi esterni indipendenti e potranno essere accessibili
direttamente dal vano scala a servizio dei vari piani dell’edificio o a mezzo di
spazi ad uso comune collegati con il sopraddetto vano scala, oppure dalla scala
interna di collegamento con l’appartamento di appartenenza;
d) non è ammessa suddivisione interna a formazione di più locali degli spazi di
sottotetto collegati con appartamenti sottostanti dei quali formano dipendenza.
Detta suddivisione interna può essere ammessa nel caso di delimitazione dei
locali accessori da adibirsi a depositi occasionali in numero proporzionato agli
alloggi presenti nell’edificio;
e) non potranno essere dotati di impianto di riscaldamento ne di erogazione di
acqua e di gas;
f) potranno essere pavimentati così come le loro pareti di delimitazione potranno
essere intonacate;
g) è ammessa l’apertura di porta che diano l’accesso a terrazzi ricavati sulla
copertura dell’edificio, purché il passaggio possegga un’altezza di m. 1,80.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 79
Art. 51
RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI
In tutte le parti del territorio comunale, negli edifici destinati in prevalenza a
residenza, i sottotetti preesistenti alla data del 23 aprile 1998 (e non già utilizzati
come abitazione) possono essere recuperati ai fini abitativi, ai sensi della legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11, senza che ciò comporti alcuna modificazione delle
altezze, delle linee di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde
del tetto, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:
a) altezza utile media interna non può essere inferiore a m. 2,40 per i locali adibiti
ad abitazione e a m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,
bagni e ripostigli. L’altezza utile media interna è calcolata dividendo il volume
utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile
relativa;
b) minimo rapporto aeroilluminante se in falda pari o superiore a un sedicesimo;
c) i locali di soggiorno dovranno essere dotati di almeno un’apertura illuminante
verticale, salvo che si tratti di edifici vincolati;
d) dovranno essere reperiti gli spazi per parcheggi pertinenziali in conformità alle
norme di attuazione dei vigente strumento urbanistico generale o dei relativi
piani di attuazione. Qualora venga dimostrata l’impossibilità del reperimento di
detti spazi a parcheggio, o parte di essi, gli stessi potranno essere monetizzati
secondo le vigneti disposizioni normative in materia.
Gli interventi di cui al comma precedente sono classificati come ristrutturazione
edilizia ai sensi della normativa vigente e, pertanto, comportano la corresponsione
del relativo contributo di costruzione.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 80
TITOLO VIII
- PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE -
Art. 52
SALUBRITA’ DEL TERRENO
Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito
di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto
inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo
corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edifico è umido od
esposto alla invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente
procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare
provvedimenti atti a impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
Art. 53
ISOLAMENTO DALL’UMIDITA’
Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo. I locali di categoria
A1 e S1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a
mezzo di solaio o a mezzo di vespaio areato con almeno 50 cm di spessore tra il
terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di categoria A2 può essere ammesso un
vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare
di 30 cm sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati
da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 50. Tutte le murature devono
essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di
campagna e al di sotto del piano di calpestio interno. I pavimenti dei locali di
categoria A1 e S1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.
Art. 54
ISOLAMENTO TERMICO
Le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno adeguarsi a quanto
prescritto dalla legge n° 373 del 30/04/1976 e succ essivi D.M. n° 1052 del
28/06/1977 e D.M. del 10/03/1977. La documentazione relativa andrà fornita prima
del rilascio della concessione edilizia.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 81
Art. 55
ISOLAMENTO FONICO
Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o
nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti deve essere prevista e realizzata una
protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:
a) – solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazione o a più alloggi. I solai devono
essere costruiti con materiali e spessori tali da assicurare per l’ambiente
sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi
normalizzati) non superiore a 70 db, per frequenze fra 100 e 3000 hz.
b) – pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e locali di uso
comune (androni), scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico
medio di almeno 60 db. per frequenze fra 100 e 3000 hz. Per pareti divisorie tra
ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento
minimo di 30 db. per le stesse frequenze.
c) – pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali
devono avere un potere fonoassorbente tale da garantire un assorbimento
acustico di 60 db. per frequenze fra 100 e 3000 hz.
Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati
tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di
vetri) per attenuare i rumori dall’esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono
generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di
riscaldamento, saracinesche ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti
ad ottenere l’attenuazione dei rumori e di impedirne la trasmissione; in sede di
controllo per la agibilità dei locali si dovrà collaudarne l’efficacia. Le strutture
perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade o piazze devono essere distaccate
mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da
qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.
Negli spazi interni degli edifici non devono esservi rampe carreggiabili con
pendenza superiore al 15%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività
industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento
fonico, da attuarsi nella costruzione per la tutela delle buone condizioni di lavori in
rapporto al tipo di attività.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 82
Art. 56
FOGNATURE
Ogni immissione diretta o indiretta di acque di scarico nella rete di fognatura
comunale non può essere eseguita senza una specifica autorizzazione del sindaco,
sentito il parere dell’ufficiale sanitario e dell’ufficio tecnico comunale.
I progetti per la costruzione di edifici aventi destinazioni industriali debbono
contenere anche la progettazione del sistema di smaltimento e depurazione delle
acque di rifiuto. Prima della immissione nella fognatura stradale, pubblica o privata,
le acque nere debbono essere convogliate in idonea fossa settica ispezionabile,
ubicata fuori dei muri perimetrali dell’edificio, dotata di esalatore di gas, che deve
sporgere dal tetto di almeno cm 50, e di capacità tale da contenere almeno un
liquame prodotto nelle 24 ore. Per le abitazioni la capacità minima della fossa settica
deve essere tale da contenere 80 lt per ogni vano utile; per gli edifici scolastici tale
capacità minima deve essere di lt 40 per ogni scolaro; per gli uffici e simili di lt 30 per
ogni persona addetta. La larghezza o diametro interno della fossa settica non deve
comunque essere inferiore ad 80 cm., l’altezza del liquido non inferiore ad 1 mt., la
bocca dell’affluente situata a 30 cm sotto il pelo del liquido. Tra la fossa settica ed il
punto di collegamento con la rete di fognatura deve essere ubicato, su spazio di
proprietà privata, un pozzetto di ispezione munito di chiusino amovibile. Nelle località
prive di rete di fognatura stradale, pubblica o privata, le acque nere di scarico
possono essere convogliate in pozzi a perfetta tenuta stagna da vuotarsi
periodicamente previo passaggio in fosse settiche aventi le caratteristiche già citate.
La capacità di detti pozzi, la cui profondità non deve superare i mt 6.00, deve essere
almeno commisurata al contenimento dei liquami prodotti in 15 giorni da computarsi
come più sopra indicati. I pozzi di dispersione soltanto per acque meteoriche nei
luoghi non dotati di rete di fognatura; questi pozzi però non debbono superare in
profondità la quota della prima falda freatica ed in assoluto i mt 9.00 di profondità dal
piano di campagna naturale. Le acque meteoriche, ove non esista la rete di
fognatura, possono essere convogliate in canalizzazioni scoperte verso la
campagna. Nelle località dotate di rete di fognatura stradale pubblica o privata l’unico
sistema di smaltimento delle acque di scarico possibile è la immissione delle acque
depurate nei condotti di fognatura.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 83
Art. 57
IMPIANTI MINIMI
Ogni nuovo alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico servito di
acqua calda e fredda completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno, e
lavello, a chiusura idraulica con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile
fino all’altezza di mt 1.50 dal pavimento. E’ prescritta almeno una canna fumaria. In
uffici, negozi, laboratori, ecc., a giudizio dell’ufficiale sanitario, possono essere
consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti e
dotati di antilatrine con lavabo, più precisamente, per laboratori e uffici il numero
delle latrine non deve essere inferiore a una per ogni 10 persone. Nel caso in cui il
numero delle persone sia superiore a 10, debbono essere costruite latrine per donne
con accesso da separata antilatrina. I WC inoltre devono essere dotati di sifone
allacciato alla canna di ventilazione.
Art. 58
RIFORNIMENTO IDRICO E IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUA
Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente
dall’acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali
abitati, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio. Ogni singola utenza
deve essere dotata, al punto di prelievo di idonea valvola di ritegno che non consenta
reflusso nell’acquedotto e nella rete di distribuzione del condominio.
Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico, ove
l’amministrazione comunale non intenda intervenire direttamente può essere
prelevata da pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall’analisi dei
laboratori d’igiene competenti e l’uso deve essere consentito dall’autorità sanitaria; il
prelievo però deve essere eseguito a mezzo di pompe di sollevamento e la
distribuzione effettuata mediante autoclave. Anche in questo caso ogni utenza deve
essere dotata di idonea valvola di ritegno.
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio,
devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute
nel regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 84
Art. 59
CAMERE OSCURE – IMPIANTI TERMICI
Camere oscure e laboratori scientifici devono essere ventilati con doppia
canalizzazione, una di presa diretta dall’esterno ed una di evacuazione, così da
assicurare almeno 5 ricambi d’aria all’ora.
Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti
disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento
atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.
La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i
20° C; deve essere in effetti rispondente a tali va lori e deve essere uguale in tutti gli
ambienti abitati e nei servizi, esclusi ripostigli.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 85
TITOLO IX
- PRESCRIZIONI ANTINCENDIO -
Art. 60
COPERTURA
Gli edifici di altezza superiore a mt 31.00 di nuova costruzione devono avere le
strutture orizzontali e di copertura incombustibili. I solai e le coperture sopra
autorimesse, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc. devono essere
in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente
da soletta in cemento armato, di almeno 4 cm di spessore.
Comunque la natura delle strutture sopradette è soggetta al preventivo parere
del Comando Vigili del Fuoco.
Art. 61
PARETI DIVISORIE
Sono vietate le pareti divisorie in materiale combustibili. Sono consentite le
pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.
Art. 62
SCALE E ASCENSORI
La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in
cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica.
Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di
collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano corsa degli ascensori
confinati con locali di categoria A1 devono essere sempre in muratura piena,
laterizia, o di calcestruzzo di cemento o di altro materiale riconosciuto idoneo.
La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più
di due piani deve essere non inferiore a mt 1.10. Tale larghezza, se il fabbricato non
sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti, oltre
ai primi due. Ogni scala che serva edifici deve essere dotata all’ultimo piano di una
apertura munita di infisso apribile dal piano terreno. Sono consentite scale interne “a
pozzo” soltanto in edifici di altezza non superiori ai mt 14.00.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 86
Art. 63
SCALE, ASCENSORI E BOCCHE DA INCENDIO IN EDIFICI ALTI
Ogni scala, in edifico a più di due piani, deve essere fornito al piano terreno ed
ai piani alterni di una bocca antincendio.
In edifici alti, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo.
Art. 64
CANNE FUMARIE
Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al
fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili
temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti
ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questo caso sono da evitare i contatti
con vani di ascensori. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi
aventi caratteristiche nocive all’igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in
materia.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 87
TITOLO X
- PRESCRIZIONI GENERALI -
Art. 65
RINVIO A LEGGI PARTICOLARI
Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici,
garages, depositi di materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e
prescrizioni tecniche degli enti allo scopo preposti. Gli impianti interni di utilizzazione
di energia elettrica per usi domestici debbono essere del terzo conduttore,
opportunamente dimensionato, collegato a terra efficientemente.
Ogni presa di corrente deve esser di tipo adatto al collegamento a terra
dell’apparecchio utilizzato. La rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza
deve risultare da verbale di verifica e collaudo firmato da laureato o diplomato in
elettrotecnica, iscritto al rispettivo albo professionale. Anche edifici speciali come:
sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed
impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi
particolari.
Art. 66
NORME DI EDILIZIA ANTISISMICA
In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 25/11/1962 n° 1684,
nell’esecuzione dei lavori edilizi è fatto obbligo di osservare le norme tecniche di
buona costruzione contenute nell’articolo 4 della legge stessa.
Art. 67
DECORO GENERALE
Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o
provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le
indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni ed i cavi per
energia elettrica ed i cavi telefonici, gli apparecchi di illuminazione stradale, le
antenne radio e tv, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a
requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 88
Art. 68
MANUTENZIONE
Oltre all’ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli enti, delle
aziende e del comune stesso, il Sindaco deve obbligare l’esecuzione delle riparazioni
e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati
abusi o trascuratezza, il Sindaco su parere della commissione edilizia può richiedere
rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso
di rifiuto o di inadempienza dell’interessato, il Sindaco provvede di autorità a spese
del medesimo.
Art. 69
TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI
Le tabelle stradali ed i numeri civici possono essere collocati dal comune sui
muri esterni degli edifici o sulle recinzioni senza che i proprietari possano fare
opposizione.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista
e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o
rimossi per fatti loro imputabili.
Art. 70
INDICATORI E APPARECCHI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI
Il comune per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare
collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle
costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi
pubblici. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il
loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro
imputabili.
Art. 71
USCITE DALLE AUTORIMESSE E RAMPE
Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private, verso spazi pubblici devono
essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le
uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno ml 10.00,
misurata fra gli stipiti più vicini.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 89
In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente,
eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.
Se l’uscita dell’autorimessa è costituita da una rampa, fra l’inizio della livelletta
inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto
piano, pari ad almeno mt 3.50 di lunghezza.
Art. 72
ELEMENTI AGGETTANTI
Nessun aggetto superiore a cm 10 può essere ammesso sotto la quota di ml
3.50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio anche per parti mobili di infissi. Se
per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l’esterno, questi
devono essere opportunamente arretrati.
Balconi e pensiline sono consentiti solo al di sopra dell’altezza effettiva di mt
4.00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano su suolo
pubblico oltre mt 1.20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede non
rialzato. Nel caso di marciapiede di dette parti aggettanti è di mt 4.50.
Art. 73
INTERCAPEDINI
Il comune può concedere striscie di terreno pubblico per la creazione di
intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi ed altro
e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono
presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da
non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti
di cui all’art. 50.
Art. 74
COPERTURE
Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate
elemento architettonico di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro
realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il
coordinamento dei diversi elementi delle facciate e delle coperture stesse. Le
coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 90
pluviali che convogliano le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.
Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno
essere realizzati in materiale indeformabile almeno per un’altezza di mt 2.00.
Art. 75
MOSTRE, VETRINE, INSEGNE, TENDE
Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in
funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con
materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente. Le
insegne a bandiera non debbono avere una sporgenza sullo spazio pubblico
superiore alla larghezza del marciapiede sottostante comunque non superiore a mt
1.20 e la loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a mt 3.50 se il suolo
sottostante è costituito da marciapiede rialzato; se il marciapiede non è rialzato
l’altezza minima deve essere di mt 4.50.
Tende parasole mobili in corrispondenza di vetrine possono essere autorizzate,
sentito il parere della commissione edilizia, purchè la loro sporgenza massima sullo
spazio pubblico non superi la larghezza del marciapiede, e la loro altezza minima dal
suolo non sia inferiore a metri 2.25.
Art. 76
MARCIAPIEDI E PORTICATI
I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati, devono essere
lastricati con materiali scelti in accordo con l’ufficio comunale e dovranno inoltre
essere dotati di impianto di illuminazione da realizzarsi secondo le prescrizioni
dell’ufficio tecnico comunale. E’ prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di
opere di riparo, per i lati di aree cortilizie, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque
accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici posti ad una
quota inferiore, con dislivello maggiore di cm 50.
Art. 77
LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
I fabbricati nuovi, ampliati o modificati, devono disporre di un locale o di
manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 91
Detto locale o manufatto deve essere al piano terra o seminterrato e,
indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o allo esterno del medesimo, deve
avere accesso e areazione direttamente dall’esterno e ubicato ad una distanza
dall’accesso dalla pubblica strada non maggiore di mt 50.00. Il locale deve essere
dotato di canna d’areazione e piastrellatura fino a mt 1.00 di altezza.
Art. 78
CASSETTE PER CORRISPONDENZA
Tutti i complessi di abitazione, individuale e collettiva, gli edifici artigianali ed
industriali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in
prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte a
raccogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.
Art. 79
NICCHIE E SPAZI PER I CONTATORI DEL GAS
Tutti i complessi abitativi e non che utilizzino il gas metano, sono tenuti a dotarsi
di appositi vani all’interno dei quali andranno localizzati i contatori in modo tale da
essere in qualsiasi momento ispezionabili dai relativi addetti. Per le abitazioni
unifamiliari i contatori potranno essere inseriti in apposite nicchie ricavate nei muri di
recinzione.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 92
TITOLO XI
- EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI -
Art. 80
EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI
Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali,
case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine,
macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno,
oltre che alle norme previste nel presente regolamento, a quelle previste nelle leggi
particolari relative.
Art. 81
LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO DI ANIMALI
I locali per allevamento e ricovero per animali devono essere dislocati in
conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle leggi sanitarie e sottostanno, oltre
che alle norme del presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari
relative.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 93
TITOLO XII
- LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO -
CAPITOLO I
Domanda – Convenzione – Autorizzazione Esecuzione
Art. 82
DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare
all’ufficio tecnico comunale apposita domanda in carta da bollo diretta al Sindaco che
lo autorizzi alla redazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata ai sensi
dell’art. 25 della legge n° 47 del 07/12/1978. Qual ora l’area da lottizzare appartenga
a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, una
dichiarazione che contenga il loro consenso alla lottizzazione e il loro impegno a
sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.
I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati
devono contenere i seguenti elementi:
a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto agli
art. 31 e 32 della legge regionale n° 47 del 1978 s ia l’indicazione dell’entità
dell’intervento dimensionato in superficie territoriale, sia la superficie utile
edificabile relativamente a tutte le destinazioni d’uso previste, nonché al numero
degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione
degli standards urbanistici e delle aree pubbliche o di uso pubblico;
b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in
scala 1:2000 nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani
particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da
vincolare;
d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l’intervento, con
la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di
livello;
e) stato di fatto contenente fra l’altro:
1) rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose;
2) costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 94
3) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e
relative servitù;
4) viabilità e toponomastica;
5) altri eventuali vincoli;
f) documentazione fotografica del terreno con indicazione dei relativi punti di vista;
g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure in scala 1:1000 indicante
numerazione dei lotti, strade, piazze, debitamente quotate, spazi di verde
attrezzato (pubblico, condominiale, privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo
e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per
sosta e parcheggio;
h) sezioni e profili in scala 1:500 con l’indicazione delle tipologie edilizie e relative
destinazioni d’uso;
i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura e impianti di
depurazione, energia elettrica e rete telefonica con relativa previsione di spesa;
l) progetto di massima dell’impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle
necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
m) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del piano;
n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le
sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del paino;
o) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
p) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione
ricade o meno:
- all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 Giugno
1939 n° 1497
- all’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico forestale;
- all’interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse
ambientale;
- in area soggetta a consolidamento dell’abitato;
- in area dichiarata sismica.
Per i piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti
produttivi sono richiesti esclusivamente gli elementi di cui all’art. 4 della legge 18
Aprile 1962 n° 167 e all’articolo 27 quarto comma d ella legge 22 Ottobre 1971 n°
865.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 95
I piani per l’edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti
produttivi relativi a zone d’espansione limitatamente alle parti comprese nel piano
pluriennale di attuazione di cui all’art. 38 della legge 22 Ottobre 1971 n° 865
preliminarmente alla loro attuazione dovranno essere dotati di tutti gli elementi di cui
al primo comma fatta eccezione della lettera a), mediante variante ai sensi dell’art.
34 della legge 22 Ottobre 1971 n° 865.
I piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i paini per l’edilizia economica e
popolare, i piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi ed i paini di
recupero di iniziativa pubblica possono limitarsi agli elementi di cui alla lettera a), b),
c), d), g), h), i), l), m), n), o) del presente articolo oltre a quelli stabiliti dalla
legislazione statale.
Art. 83
CONVENZIONE
La convenzione tipo tra Amministrazione Comunale e privato lottizzante è
regolamentata da apposite deliberazioni consiliari.
Art. 84
PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE
Il Consiglio Comunale, sentiti i pareri dell’Ufficio Tecnico e della Commissione
Edilizia, quando il Piano Particolareggiato proposto presenti delle difformità rispetto
alle norme previste per la zona del P.R.G., respinge la domanda, dandone
comunicazione scritta all’interessato e restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle
copie dei documenti presentati a corredo della domanda.
Quando il piano particolareggiato risulti meritevole di approvazione, viene
depositato per 30 giorni consecutivi presso la segreteria del comune, ove chiunque
potrà prenderne visione, ed è altresì inviato agli organi di decentramento comunali il
cui territorio è interessato dal piano. Chiunque può presentare osservazioni al piano
entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente
interessati possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre trenta giorni dal
compiuto deposito.
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale termine il Consiglio Comunale
procede ai successivi adempimenti sentita la commissione edilizia. La delibera di
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 96
approvazione diviene esecutiva ai sensi della legge 10 Febbraio 1953 n° 62. Con la
medesima delibera il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni e le opposizioni.
Art. 85
VALIDITA’ DELLA AUTORIZZAZIONE PER LE LOTTIZZAZIONI
L’autorizzazione per le lottizzazioni ha la validità massima di dieci anni. Può
convenirsi anche un termine più breve. La urbanizzazione e l’utilizzo edilizio delle
aree può essere disciplinato dall’eventuale programma pluriennale di attuazione
vigente nel comune.
Art. 86
CONCESSIONI EDILIZIE NELLA LOTTIZZAZIONE
Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l’edificazione
nell’ambito dei Piani Particolareggiati privati approvati si seguono le norme contenute
nel presente regolamento.
CAPITOLO II
Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazion e
Art. 87
COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE
Il Sindaco invita i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a
presentare entro congruo termine un progetto di Piano particolareggiato di iniziativa
privata. Scaduto il termine imposto il Sindaco ha la facoltà di far predisporre un piano
particolareggiato di iniziativa pubblica che verrà attuato secondo le procedure di cui
all’art. 21 e 22 della legge regionale n° 47 del 07 /12/1978 e successive modifiche ed
integrazioni.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 97
TITOLO XIII
- ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI -
Art. 88
ORGANO COMPETENTE
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio
comunale, per assicurare la rispondenza alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
generali e del programma pluriennale di attuazione, alle modalità esecutive fissate
nella concessione edilizia e, più in generale, ad ogni altra norma legislativa o
regolamentare che risulti applicabile.
Il Sindaco per l’attività di vigilanza, si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
Può ordinare qualsiasi tipo di controllo ritenuto necessario od opportuno.
Art. 89
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Il funzionario o impiegato, o Vigile urbano incaricato del controllo deve redigere
processo verbale della propria attività, riportando dettagliatamente le risultanze della
medesima.
Il processo verbale sottoscritto, per presa visione dal concessionario, dal
direttore dei lavori o dal costruttore deve riportare le eventuali osservazioni di questi
ultimi e viene consegnato al Sindaco per consentirgli di prendere, eventualmente, dei
provvedimenti.
Art. 90
PROVVEDIMENTI SINDACALI
Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità
dalla concessione edilizia o l’assenza della medesima, il Sindaco ordina la immediata
sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme
prescritte per le citazioni. Entro i successivi 10 giorni il sindaco ordina con le
medesime modalità la demolizione delle opere, che deve avvenire a cura e spese del
proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica. Ove si tratti di opere
totalmente eseguite, il sindaco ne ordina senz’altro la demolizione con le modalità di
cui sopra.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 98
Ove non si provveda alla demolizione nei termini suddetti il Consiglio comunale
entro i successivi 60 giorni dovrà valutare con delibera motivata, agli effetti delle
disposizioni di cui al terzo e all’ottavo comma dell’articolo 15 della legge 28 Gennaio
1977 n° 10, se l’opera realizzata sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e
ambientali o se ne sia possibile l’utilizzazione per fini pubblici.
Per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione, il sindaco ordina
l’immediata sospensione dei lavori notificando la relativa ordinanza agli interessati
nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 20 giorni il sindaco decide la
applicazione dell’ordine di demolizione o della sanzione pecuniaria. Ove il sindaco
non provveda, il presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato è tenuto ad
attuare i provvedimenti di cui ai commi precedenti entro 20 giorni dall’arrivo di
comunicazione scritta formulata sia da enti sia da qualsiasi soggetto anche non
direttamente interessato, nella quale viene segnalata l’inerzia del sindaco.
Per le sanzioni amministrative e penali valgono le norme di cui agli art. 15 e 17
della legge 28 Gennaio 1977 n° 10.
Ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria di cui allo undicesimo comma
dell’art. 15 della legge 28 Gennaio 1977 n° 10, il sindaco si avvale della commissione
di cui all’art. 1 della legge regionale 13 Gennaio 1978 n° 5.
“L’ordinanza di demolizione delle opere abusive anche se effettuate prima
dell’entrata in vigore della legge 28 Gennaio 1977 n° 10 viene emanata dal Sindaco
previo il parere della Commissione edilizia comunale.”
Art. 91
SANZIONI PENALI
Resta salvo quanto disposto dalla legge vigente.
Art. 92
VIOLAZIONE DI NORME SANITARIE O DI ALTRE LEGGI SPECIALI
Resta salvo quanto disposto da leggi sanitarie o da altre leggi speciali.
REGOLAMENTO EDILIZIO – Testo coordinato Pag. 99
TITOLO XIV
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -
Art. 93
OPERE GIA’ AUTORIZZATE
Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove
disposizioni purché l’inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della concessione
rilasciata e le opere vengano ultimate entro 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio.
Art. 94
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione di aree pubbliche devono
essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 3 (tre)
anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non
contrastanti con il pubblico decoro.
Art. 95
DEPOSITI DI MATERIALI NELLE ZONE RESIDENZIALI
I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e
nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 2
(due) anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 96
CANNE FUMARIE
Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce
all’esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite
se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
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Art. 97
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione e dopo la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e
sostituisce ogni altra regolamentazione comunale in materia.
Art. 98
INIZIO LAVORI – NORME TRANSITORIE
Fino alla predisposizione da parte dell’amministrazione Comunale dei rilievi
quotati e la definizione dei capisaldi di riferimento, la prassi definita all’art. 36 è
sospesa. In sostituzione la impresa costruttrice accerta prima dell’inizio lavori le
quote di fondo tubo della fognatura e lo notifica all’ufficio tecnico il quale concederà o
meno il nulla osta all’allacciamento.
Art. 99
RICHIESTE DI ESAME DEL PROGETTO DI MASSIMA
Per codificare e regolamentare una prassi quasi ovunque seguita
spontaneamente dai progettisti, nei casi di incerta interpretazione di norme e di
carenza di particolari notizie tecniche, e per rispondere alla giusta esigenza di un
rapporto garantito tra Ente Pubblico e Tecnici, viene codificata l’approvazione del
progetto di massima.
Il progettista può quindi richiedere agli organi preposti al rilascio della
concessione edilizia un parere sul progetto di massima di un intervento.
Gli elaborati da sottoporre all’esame serviranno ad individuare l’opera nelle sue
linee generali assumendo per quelle edilizie la consistenza di un progetto
planivolumetrico in scala 1:500 con indicazioni delle destinazioni d’uso.
Tale richiesta avrà la medesima procedura delle richieste di concessione sia
come domanda che come approvazione. L’approvazione del progetto di massima
concessa dal Sindaco non costituisce licenza di esecuzione delle opere, ma nei limiti
del progetto stesso è vincolante per l’Amministrazione con validità di un anno, salvo
che nel frattempo non entrino in vigore nuove norme contrastanti con il progetto
stesso.
Tale domanda preventiva verrà presa in considerazione quando il progetto
prefigura trasformazioni edilizio-urbanistiche di notevole consistenza.