Post on 11-Jan-2016
description
PROCESSO CIVILE TELEMATICO:SEMINARIO PRATICO
avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo
in videoconferenza avv. Maurizio Reale
NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC
norme di riferimento
CAD
Decreto Ministeriale nr. 44/2011
Regole tecniche o Regolamento
Legge 53/1994 –Notifiche in
proprio
Come modificata dal Decreto Legge n. 179/2012 e dal Decreto Legge n.
90/2014Provvedimento 16 aprile 2014 Pubblicato in
GU il 30 aprile 2014
Specifiche tecniche
art. 3 bis
art. 18 art. 19 bis
NOVITA’ NEL D.L. N. 90/2014
1) Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte degli avvocati e ausiliari
2) Eliminato obbligo autorizzazione COA per notifiche in proprio via PEC
3) Eliminato obbligo pagamento marche da bollo per le notifiche in proprio via PEC
No annotazione in registro cronologicorequisito eliminato dal D.L. n. 179/2012 (ora art. 8, co. 4 bis L. 53/1994)
requisiti
1 proprio indirizzo PECrisultante da pubblici elenchi non PEC indicata nell’atto
http://pst.giustizia.it/PSThttp://www.inipec.gov.it
2 procura alle liti
requisiti
3 indirizzo PEC destinatariorisultante da pubblici elenchi
IPA - http://indice.PA.gov.it
registro imprese
PEC-PA (ad uso giudiziario)
INI PEC
domicilio digitale cittadino
NO> CEC-PAC
REgIndE
requisiti
INI PEC
4 dispositivo di firma digitale
CAD Art. 24 Firma digitale Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
requisiti
preparazione atto da notificare
documento informatico duplicato o copia informatica
redatto direttamente da avvocato citazione, precetto, ecc.
File nel fascicolo informatico o file scansionato
copia autentica provvedimento
documento informatico art. 21 CAD
Art. 3 bis, co. 1, L. 53/1994
privo di elementi attivi ottenuto da
trasformazione documento testuale
Non potrà essere sottoscritta tradizionalmente!
preparazione atto da notificare
Formati
Art. 19 bis solo PDF per documento originale informatico Solo PDF per documenti informatici o copia informatica, anche per immagine, di documenti analogici
Se documento da trasmettere telematicamente a ufficio giudiziario (es. atto citazione) è sempre PDF documento originale informatico (no scansione)
documento informatico art. 21 CAD
Art. 3 bis, co. 1, L. 53/1994
preparazione atto da notificare
firma del documento informatico art. 21 CAD
preparazione atto da notificare
documento informatico
redatto direttamente da avvocato citazione, precetto, ecc.
File nel fascicolo informatico o file scansionato
copia autentica provvedimento
duplicato o copia informatica
preparazione atto da notificare
copie informatiche di atti originariamente formati su supporto
analogico art. 22 CAD
Formati
Art. 19 bis Solo PDF per documenti informatici o copia informatica, anche per immagine, di documenti analogici
preparazione atto da notificare
Le copie informatiche anche per immagine contenute nel fascicolo
informatico equivalgono all’originale anche se manca la firma digitale del
cancelliereart. 16 bis,co. 9 bis, D.L. n.
179/2012 come modificato D.L. n. 90/2014 Formati
Art. 19 bis Solo PDF per documenti informatici o copia informatica, anche per immagine, di documenti analogici
Duplicati
Stessa sequenza valori binariart. 1, lett. i quinquies CAD
ATTENZIONE: ART. 16 BIS., CO. 9 bis, D.L. 179/2012 come modificato: richiamo art. 23
bis, co. 1, CAD
Copie Informatiche
Diversa sequenza valori binariArt. 1, lett. i quarter, CAD
preparazione atto da notificare
documentoinformatico
separata dagli atti da notificare
art. 3 bis, co. 5 L. n. 53/1994
sottoscritto con firma digitale
preparazione atto da notificare
art. 3 bis L. 53/1994
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avvocato [nome e cognome e codice fiscale] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine di ___________, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di [nome e cognome e codice fiscale parte] in virtù della procura alle liti ___________ notifico l’allegato atto __________ a [nome e cognome e codice fiscale destinatario] all’indirizzo di posta elettronica certificata [indicare@indirizzo] estratto dall’elenco [indicare elenco]
Fac simile notifica su: www.pergliavvocati.it
Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
…dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ______________, Sezione _______, Giudice dott ___________, RG nr. ________
art. 3 bis L. 53/1994
Se si deve inviare un atto originariamente analogico(quando si utilizza lo scanner) occorre attestarne la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005
…attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D. Lgs. 82/2005 che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale/copia conforme da cui è stata estratta.
art. 3 bis L. 53/1994
Se si invia una copia informatica di un documento estratto dal fascicolo informatico occorre attestarne la conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014.
…attesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 che la copia informatica dell’atto ______ DESCRIZIONE DELL’ATTO ______ notificato con modalità informatiche è conforme all’originale/copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
art. 3 bis L. 53/1994
procura con documento digitale
firmata digitalmente da cliente
procura cartacea
preparazione procura alle liti
firmata di pugno da cliente
copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato
certificata con firma di pugno dell’Avvocato
autenticata con firma digitale dell’Avvocato
preparazione documentazione
atto
procuraSe necessario l’invio insieme all’atto
relata di notifica
atti da notificare
schermata INI-PEC
preparazione PEC
Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94
tratti dapubblici registri
atti da notificare
flusso PEC
gestore PEC
mittente
gestore PECdestinatario
Momento perfezionativo della notifica art. 3 bis, co. 3 della L. 53/1994
salvataggio PEC
formati
.eml .msg
non .txt
prova di avvenuta notifica: le ricevute
Attenzione: ricevuta di avvenuta consegna COMPLETA
prova di avvenuta notifica
art. 9 bis L. 53/1994
1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ene attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
NO file “daticert.xml” e “postacert.eml”
Art. 19 bis, co. 5, Specifiche Tecniche
Deposito telematico della notifica via PEC
Avviso di mancata consegna per “indirizzo errato”
Avviso di mancata consegna per “casella piena”
E’ possibile la trascrizione della domanda giudiziale notificata via PEC?
Art. 147 c.p.c.
FAQ
NOTIFICAZIONI IN PROPRIO A MEZZO PEC- FINE -
Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF
Fac simile notifica su: www.pergliavvocati.it
PROCESSO CIVILE TELEMATICO:SEMINARIO PRATICO
avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo
in videoconferenza avv. Maurizio Reale