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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI
PER AUTOLAVAGGISTI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Verona, 11 ottobre 2016 Dott.ssa Veronica Trovanelli
La corretta gestione dei rifiuti
Premessa
La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti è la parte IV (“Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”) del D. Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale” con i suoi allegati
“Gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediario (art. 183 comma 1 lettera n)
Parte IV del D. Lgs. 152/06 (artt. 177-266): Titolo I - Gestione dei rifiuti:
Capo I. Disposizioni generali,
Capo II. Competenze,
Capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,
Capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni
Capo V. Procedure semplificate
Titolo II - Gestione degli imballaggi
Titolo. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti
Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Titolo V - Bonifica dei siti contaminati
Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali:
Capo I Sanzioni,
Capo II Disposizioni transitorie e finali
◦ Allegati
Premessa
Parte IV del D. Lgs. 152/06 (artt. 177-266) e Allegati:
ALLEGATO A: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]
ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento
ALLEGATO C: Operazioni di recupero
ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, modificato dalla Decisione 955/2014/Ue
ALLEGATO E:
1) Obiettivi di recupero e riciclaggio;
2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Dir. CE 2004/12
ALLEGATO F: Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del D.M. di cui all’art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)
ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]
ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]
ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti (Reg. 1357/2014)
ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Norme europee del 18/12/2014
e applicabili dal 01/06/2015
Decisione 955/2014/Ce, nuovo elenco UE dei rifiuti:
la decisione introduce alcuni nuovi codici CER e cambia numerose definizioni; la decisione sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce;
prevale sull’allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006
Regolamento (UE) 1357/2014:
il regolamento, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/Ce, e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 coindica le modalità per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti n le nuove da HP1 a HP15; prevale sull’allegato I alla Parte Quarta del D. Lgs 152/2006;
ALLEGATO D:
dal 1 giugno 2015 non è più in linea con norme UE
Nuovo elenco CER dei rifiuti: modifiche al Catalogo Europeo dei Rifiuti
secondo la Decisione della Commissione 955/2014/UE
Modifiche che riguardano principalmente l’introduzione di:
3 NUOVI CODICI
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
16 03 07* mercurio metallico
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
DICITURE VARIATE
• 010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 (prima era 010307)
• 190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 (prima era “rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati”)
ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti:
dal 1 giugno 2015 non è più in linea con norme UE
H1 "Esplosivo“
H2 "Comburente“
H3-A "Facilmente infiammabile"
H3-B "Infiammabile"
H4 "Irritante "
H5 "Nocivo"
H6 "Tossico"
H7 "Cancerogeno"
H8 "Corrosivo"
H9 "Infettivo"
H10 "Tossico per la riproduzione"
H11 "Mutageno"
H12 " Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico "
H13 "Sensibilizzanti"
H14 "Ecotossico"
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Regolamento (UE) 1357/2014: prevale sull’allegato I
Nuove indicazioni di pericolo Reg. 1357/2014
HP1- Esplosivo
HP2 – Comburente
HP3 - Infiammabile
HP4 - Irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari
HP5 – Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
HP6 – Tossicità acuta
HP7 – Cancerogeno
HP8 - Corrosivo
HP9 - Infettivo
HP10 - Tossico per la riproduzione
HP11- Mutageno
HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta
HP13 - Sensibilizzante
HP14 – Ecotossico
HP15 – rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.
D. Lgs 152/2006 art. 177 c. 4
I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la
flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
alla normativa vigente.
Le imprese devono gestire i rifiuti nel pieno rispetto della normativa ambientale.
Distributori di carburanti e autolavaggi sono
attività che producono rifiuti.
Definizione di «produttore di rifiuti»
(art. 183, c.1, lettera f del D. Lgs 152/2006 e smi):
Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Olio esausto
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
Materiali assorbenti, stracci, …
Fanghi di depurazione delle acque reflue
Batterie al piombo esauste
…..
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
2) Rispetto delle regole per il deposito temporaneo dei rifiuti
3) Gestione documentale (tenuta del registro di c/s, compilazione del FIR, verifica delle autorizzazioni dei propri fornitori ovvero trasportatore e destinatario, verifica dell’avvenuto smaltimento, ecc.).
4) Denuncia annuale MUD
5) Adesione al SISTRI: nel caso in cui vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi e l’attività comprenda più di 10 dipendenti.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER IL PRODUTTORE DI RIFIUTI
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
La codifica e la classificazione di un rifiuto SONO obbligo
(e responsabilità) del produttore dello stesso……
Chi decide il codice CER dei RIFIUTI?
La classificazione di un rifiuto e l’attribuzione del CER devono SEMPRE essere effettuate dal PRODUTTORE/DETENTORE del rifiuto
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
Ogni rifiuto è identificato da un codice a 6 cifre (tre coppie di cifre):
la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell’indice del Catalogo (categoria di attività che produce il rifiuto);
la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell’ambito dello stesso raggruppamento (processo produttivo);
le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.
La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti ”generali” comuni a molte tipologie produttive (quali
imballaggi, olii, solventi, ecc.).
Individuazione del codice CER
— Identificare la fonte (processo/attività) che genera il rifiuto consultando i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al
rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che
terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o
stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi....
— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la
classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e
15 per identificare il codice corretto.
— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici
del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati
altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività
identificata nella prima fase.
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
Definire CORRETTAMENTE il codice CER di un rifiuto e le sue (eventuali)
caratteristiche di pericolo è fondamentale per:
Corretto deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)
Corretta gestione “materiale” degli stessi (movimentazione, manipolazione, uso, ecc. ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul
lavoro)
Corretta etichettatura e scelta degli (eventuali) imballaggi
Corretta definizione degli impianti di destino
Corretta individuazione del trasportatore
Corretta applicazione della norma ADR/RID
Corretta gestione documentale (formulario – registro – MUD / SISTRI)
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PROD DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
I raggruppamenti principali rappresentano la “prima coppia” del codice CER di un rifiuto
Raggruppamenti principali dei codici CER
1) Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
Raggruppamenti principali dei codici CER 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
16. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
17. RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
18. RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE
19. RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
20. RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Olio esausto
13 02scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
130204*oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati – HP4, HP14
130206*oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Batterie al piombo esauste
16 06 01* HP5, HP8, HP14
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose
15 01 10*
Materiali assorbenti, stracci, …
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose.
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose.
Fanghi di depurazione delle acque reflue
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 06 11 o 07 06 12
16 10 01
Principali tipologie di rifiuti prodotti
Art. 183, c. 1, lettera bb:
Il Deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto di:
Limiti temporali e/o quantitativi:
1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (METODO TEMPORALE);
2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (METODO QUANTITATIVO).
In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.
Caratteristiche dei rifiuti e norme tecniche:
il DT deve essere fatto per tipologie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i RP, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose.
2) Rispetto delle regole per il deposito temporaneo dei rifiuti
Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:
movimento di carico, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori);
• la data e il numero progressivo della registrazione;
• i CER corrispondenti;
• la loro descrizione;
• il loro peso.
movimento di scarico, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali (a soggetti terzi autorizzati) o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento.
• la data;
• il numero progressivo della registrazione;
• la descrizione del rifiuto;
• il relativo CER;
• la quantità;
• Il riferimento alle operazioni di carico;
• la destinazione (smaltimento o recupero);
• la data e il numero di riferimento del formulario di trasporto.
3. Gestione documentale: Il Registro di carico e scarico
Le annotazioni devono essere effettuate, per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del R e dallo scarico del medesimo.
L’annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998,n. 2 lett. i).
Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.
3. Gestione documentale: Il Registro di carico e scarico
I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.
Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;
Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.
I registri di carico e scarico dei rifiuti sono “numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”.
La Camera di Commercio competente alla vidimazione è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro.
3. Gestione documentale: Il Registro di carico e scarico
Documento vidimato che accompagna il trasporto dei rifiuti.
Modello vigente: Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145.
I 4 fogli di cui è composto il formulario, devono essere compilati inserendo i seguenti dati:
• data di emissione;
• generalità del produttore;
• origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER;
• generalità del trasportatore;
• generalità del destinatario;
• riferimenti delle autorizzazioni al trasporto e alla destinazione;
• quantità presunte;
• verifica a destinazione;
• destinazione (smaltimento o recupero);
• eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR.
3. Gestione documentale: Il Formulario di identificazione del rifiuto
Per le note sulla compilazione vedi l’allegato C del D.M. 145/98 e la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’Ambiente e Ministero del Commercio e dell’Artigianato: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 145 e dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 148” (pubblicazione su GU n. 212 del 01.09.1998).
Il produttore del rifiuto, al momento del conferimento degli stessi a un trasportatore autorizzato, deve compilare il formulario di identificazione.
Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti.
Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario. Delle tre copie, una resta al destinatario, una al trasportatore e la quarta copia viene trasmessa al produttore, per indicarne l'avvenuto smaltimento o recupero (la quarta copia certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto).
Il formulario, che fa parte integrante del registro, deve essere conservato per 5 anni.
Il produttore può usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma resta responsabile della loro compilazione.
Tra formulario e registro si attua un'integrazione a mezzo dell'applicazione sul formulario (generalmente in alto a destra) del numero progressivo di registrazione
dello scarico. Sul registro invece si riporta il numero progressivo del formulario.
3. Gestione documentale: Il Formulario di identificazione del rifiuto
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; il MUD deve essere trasmesso alle Camere di Commercio competenti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2016, con riferimento all'anno 2015, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2014.
4. Denuncia annuale MUD
Errata attribuzione dei codici CER e delle HP;
Errata (o incompleta) compilazione del registro di carico e scarico;
Non corretta archiviazione e controllo della quarta copia del formulario;
Mancata verifica delle autorizzazioni dei trasportatori o degli impianti di destino;
Gestione non corretta del deposito temporaneo (es. mancanza di bacino di contenimento per gli olii, assenza dell’indicazione dei codici CER, ecc.);
Mancato rispetto delle tempistiche di smaltimento dei rifiuti prodotti.
ERRORI RICORRENTI
Identificare il CER corretto e le classi di pericolosità (HP)
Rispettare le regole per il deposito temporaneo dei rifiuti
Registrare il carico dei rifiuti entro 10gg lavorativi dalla sua produzione
Registrare lo scarico dei rifiuti entro 10gg lavorativi dalla movimentazione
Scaricare il rifiuto al max entro 12 mesi dalla produzione
Compilare correttamente il formulario
Conservare la I e la IV copia del formulario (insieme)
Verificare le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto di destino
Integrare il registro con le opportune annotazioni (peso accertato a destino, carico respinto, ecc.)
Compilare e trasmettere il MUD.
Consigli
… e per qualsiasi dubbio ….
contattateci!
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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.
Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.
Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratterisitche H.
Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.
Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP ed il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H.
Classificazione dei rifiuti: cosa fare… La classificazione dei rifiuti è indispensabile e fondamentale in quanto si ripercuote su tutte le fasi successive di gestione rifiuti che vanno dall’archiviazione dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) al controllo del deposito, del trasporto e dello smaltimento.
Alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa sopra indicate è quindi utile:
rivalutare attentamente le classificazioni dei rifiuti prodotti ed in generale, di quelli in giacenza;
stabilire le nuove caratteristiche di pericolo “HP”;
integrare, conseguentemente, le scritture sui registri di carico e scarico dei rifiuti;
in caso di modifiche sulla pericolosità (alcuni rifiuti pericolosi potrebbero, secondo la nuova normativa, essere classificati come non pericolosi e viceversa), valutare l’idoneità tecnica delle imprese incaricate per il trasporto e lo smaltimento.
Le sanzioni… Un’errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare un
conseguente errore di classificazione. Non sempre la ricerca del codice appropriato è un’operazione agevole.
La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è direttamente sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale errore consegua anche un’errata classificazione.
L’errata codifica, però, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni, anche penali.
Le sanzioni… SE CONSIDERIAMO:
La fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),
l’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €
Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni (codice penale art. 483 «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni».).
il D.Lgs 231/2001 con:
Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 (la massima non la si calcola nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende).
Le sanzioni… Se è stata sbagliata la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe aver affidato il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati. Quindi…
Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione illecita di rifiuti.
L’art 256, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
• Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni e sanzione amministrativa fino a 26.000 €.
Il D.Lgs 231 con:
• Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote (cioè da € 38.700 a € 387.250,00).
Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi potrebbero essere veramente incalcolabili.
Classificazione dei rifiuti: cosa fare… rivalutare attentamente le classificazioni dei rifiuti prodotti ed in
generale, di quelli in giacenza;
stabilire le nuove caratteristiche di pericolo “HP”;
integrare, conseguentemente, le scritture sui registri di carico e scarico dei rifiuti;
in caso di modifiche sulla pericolosità (alcuni rifiuti pericolosi potrebbero, secondo la nuova normativa, essere classificati come non pericolosi e viceversa), valutare l’idoneità tecnica delle imprese incaricate per il trasporto e lo smaltimento.