Post on 19-Jan-2015
description
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 1
SMART GRID
La regolazione dell’Autorità per i progetti pilota
Federico Luiso Autorità per l’energia elettrica e il gas
Roma, 26 giugno 2012
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 2
INDICE
1. Caratteristiche della regolazione
attraverso i progetti pilota
2. Il quadro normativo e regolatorio
3. A che punto siamo
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 3
Smart Grid
Perché le smart grid
una rete elettrica che permette, attraverso una gestione “attiva”, di
integrare in modo intelligente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti
connessi alla rete, allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica
in modo efficiente, sostenibile e sicuro. [ERGEG 2011]
I benefici attesi da una Smart Grid
Incremento dell’immissione in rete di energia elettrica da generazione
distribuita, a parità di sicurezza, qualità del servizio e sviluppo della rete;
Miglioramento della qualità del servizio;
Incremento del livello di sicurezza;
Diffusione della gestione attiva della domanda
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 4
• L’approccio del regolatore nei confronti dei progetti innovativi è
quello di far precedere una fase sperimentale alla fase di
regolazione a regime
• Elemento fondamentale dei “progetti pilota”: si effettuano test su
casi reali e circoscritti
• Esperienze di regolazione attraverso i “progetti pilota”:
• smart grid (delibera ARG/elt 39/10)
• mobilità elettrica (delibera ARG/elt 242/10)
• sistemi di accumulo (delibera ARG/elt 199/11)
Il ruolo della regolazione
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 5
• Casi reali e circoscritti
• Basati su indicatori di performance e di costo (posto a
carico dei consumatori)
• Trasparenza delle regole: le procedure e i criteri di
valutazione sono noti in partenza
• Monitoraggio durante l’esecuzione
• Particolare attenzione alla replicabilità del progetto
• I risultati sono pubblici
I progetti pilota
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 6
Il quadro regolatorio
Delibera n. 348/07
Riconosce alle imprese distributrici
una maggiorazione del 2% del
tasso di remunerazione del capitale
investito per progetti smart grid
Delibera n. 39/10 Individua la procedura e i criteri per
selezionare i progetti a cui
concedere l’incentivo
Delibera n. 12/11 Seleziona i progetti pilota a cui
concedere l’incentivo
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 7
• Nel determinare la remunerazione riconosciuta agli investimenti per il
servizio di distribuzione (art. 11), riconosce alle imprese distributrici,
per 12 anni, una maggiorazione del 2% del tasso di remunerazione
del capitale investito in progetti pilota “comprendenti sistemi di
automazione, protezione e controllo di reti attive MT (smart grids)”.
• Rinvia ad un successivo provvedimento la procedura e i criteri di
selezione degli investimenti ammessi alla maggiorazione del tasso di
remunerazione.
• Demanda ad un’apposita commissione di esperti l’ammissibilità degli
investimenti ammessi alla maggiorazione del tasso di remunerazione.
• Prevede che la commissione esamini i progetti di investimento in smart
grid “in relazione alle potenzialità di sviluppo della generazione
distribuita e ai benefici attesi in termini di miglioramento della qualità
della tensione”
Delibera dell’Autorità n. 348/07 (Allegato A)
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 8
La delibera ARG/elt 39/10 individua la procedura e i criteri per
selezionare i progetti a cui concedere l’incentivo.
Delibera ARG/elt 39/10
Requisiti minimi obbligatori:
a) Il progetto deve rappresentare una concreta dimostrazione in campo su reti
di distribuzione in MT in esercizio.
b) La rete oggetto della sperimentazione deve presentare contro-flussi di
energia attiva verso l’AT per almeno l’1% del tempo annuo di
funzionamento1.
c) Il progetto deve prevedere un sistema di controllo/regolazione della tensione
della rete e un sistema in grado di assicurare la registrazione automatica
degli indicatori tecnici rilevanti per la valutazione dei benefici del progetto.
d) Deve essere previsto l’utilizzo di protocolli di comunicazione non proprietari.
1 Il criterio di identificazione di una “rete attiva” indicato dalla Norma CEI 0-16 prevede che la rete
presenti l’inversione del flusso per almeno il 5% del tempo annuo di funzionamento.
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 9
Delibera ARG/elt 39/10 Parametri di valutazione
I progetti sono valutati sulla base di un indicatore che tenga conto di:
• Numero di punti di connessione di utenze attive coinvolti nel progetto.
• Aumento - rispetto alle condizioni precedenti gli interventi per cui si richiede il
trattamento incentivante - dell’energia elettrica che è possibile immettere in rete
da generazione distribuita, valutato sia in termini assoluti che in rapporto ai
consumi delle utenze passive connesse alla medesima rete.
• Presenza di requisiti facoltativi, come, ad esempio, di un sistema di
acquisizione e controllo per la valutazione dinamica dei flussi sulla rete, di un
sistema di comunicazione con i clienti finali per la sperimentazione della
demand response, la partecipazione degli impianti di generazione diffusa alla
regolazione della tensione, ecc.
• Tempi di attuazione del progetto.
• Miglioramento degli indicatori di qualità del servizio (continuità, tensione).
• Grado di coinvolgimento diretto di utenti attivi.
• Impiego di sistemi di comunicazione finalizzati allo scambio di informazioni tra il
gestore della rete di distribuzione e gli utenti della rete che adottino tecniche e
protocolli di comunicazione standard, consolidate e trasparenti.
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 10
Una commissione di esperti nominata dall’Autorità ha valutato i progetti
pilota di smart grid presentati dalle imprese distributrici, ammettendone 8 al
trattamento incentivante.
Delibera ARG/elt 12/11
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 11
I progetti ammessi
• Le imprese distributrici ammesse devono inviare all’Autorità, entro 60
giorni dal termine del progetto pilota e in ogni caso ogni sei mesi, una
relazione descrittiva dell’intervento realizzato o in corso di realizzazione.
• Nella relazione devono essere presenti valutazioni sulla replicabilità
dell’esperienza pilota.
• Gli esiti delle sperimentazioni saranno resi pubblici dall’Autorità e
concorreranno alla formulazione di una più mirata regolazione
incentivante degli investimenti connessi alla evoluzione delle reti di
distribuzione verso il modello della smart grid.
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 12
Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha “legificato”
l’iniziativa dell’autorità, prevedendo che:
Il decreto legislativo n. 28/2011
• «Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di
ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una
maggiorazione della remunerazione del capitale investito per
il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi
di ammodernamento» (articolo 18, comma 1).
• Gli interventi smart grid «consistono prioritariamente in
sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi
e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di
auto elettriche».
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 13
Il decreto assegna all’Autorità il compito di provvedere alla definizione
delle caratteristiche degli interventi di smart grid e di assicurare che il
trattamento previsto tenga conto dei seguenti criteri:
Il decreto legislativo n. 28/2011 Il ruolo dell’Autorità
• indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;
• dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive
coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del
ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti
rinnovabili;
• grado di innovazione del progetto, in termini di capacità di
aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla
regolazione di tensione e all'uniformità del diagramma di
produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione,
controllo e gestione;
• rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 14
Lo stato di avanzamento dei progetti
I progetti sono partiti nel corso del 2011
Le imprese distributrici prevedono di terminarli a fine 2013
Nel corso del primo anno i lavori hanno riguardato
prevalentemente lo sviluppo dei sistemi di rilevazione e
acquisizione dei dati
In alcuni progetti sono stati acquistati e installati sistemi di
accumulo
Alcune specifiche sono state modificate a seguito
dell’adozione del nuovo Allegato A70 al Codice di rete di
Terna “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della
generazione distribuita”.
Autorità per l'energia
elettrica e il gas 15
Cosa ci aspettiamo dalla fase sperimentale
Effettivo incremento della potenza disponibile per la
connessione di impianti di generazione alla rete di distribuzione
Evoluzione del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati e
del sistema di diagnosi dei parametri di funzionamento della rete
Attenzione a:
Sovrapposizione con altre disposizioni (Delibera AEEG n. 84/122,
Allegato A70, disciplina incentivante per mobilità elettrica e per
sistemi di accumulo, ecc.)
Interventi di manutenzione e sviluppo che rientrano nell’ordinaria
gestione della rete
2 “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento
alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.