Post on 01-May-2015
La “FAMIGLIA DI FATTO”
tra SOCIETA’
eDIRITTO
Dott. Mariafrancesca CocuccioUniversità di Messina
Famiglia legittima
Si fonda su un atto giuridico solenne
(matrimonio), da cui discendono diritti e
doveri regolamentati dal legislatore,
stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei
coniugi.
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Art. 29 Cost. “La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come SOCIETA’ naturale
fondata sul matrimonio”.
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Famiglia naturale (o di fatto)
DEFINIZIONE
“Abitare sotto lo stesso tetto in una
comunione spirituale e materiale costruita ad
imitazione del matrimonio”.
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Art. 2 Cost.“La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo anche nelle FORMAZIONI SOCIALI ove l’individuo svolge la sua personalità...”
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LA PRIMA SENTENZACass. 23 aprile 1966 n. 1041
“La convivenza more uxorio (o famiglia di fatto) si concreta in quella consuetudine di vita comune fra due persone di sesso diverso, che abbia il
requisito subiettivo del trattamento reciproco delle persone analogo, per contenuto e forma, a
quello normalmente nascente dal vincolo coniugale e che abbia, altresì, il requisito
oggettivo della notorietà esterna del rapporto stesso quale rapporto coniugale, inteso in
relazione alle condizioni sociali ed al cerchio di relazioni dei conviventi, anche se sempre con un
certo carattere di stabilità”.
OggiElementi caratterizzanti la
convivenza (senza limitazioni in relazione all’orientamento
sessuale)
Comunità di vita Stabilità Durata
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Rapporto singolo e non plurimo, tra persone di sesso diverso o dello
stesso sesso, continuità e serietà nell’impegno,
effettiva, stabile e duratura comunanza di
vita spirituale e materiale…
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…una convivenza duratura, stabile e consolidata, vale a
dire assimilabile, per profondità di vincoli affettivi e
continuità di reciproca assistenza, alla convivenza
coniugale. (Cass. 29 aprile 2005 n. 8976)
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CASO GIURISPRUDENZIALE
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Un operaio, impegnato ad eseguire lavori edili presso
un cantiere, precipitava nella tromba del vano
montacarichi, riportando gravissime lesioni.
Il tutto, alla presenza della fidanzata (poi divenuta
moglie), convivente della vittima, trovatasi
occasionalmente sul cantiere.
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A seguito di ciò la donna agiva in
giudizio chiedendo alla ditta il
risarcimento del danno.
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I Giudici di entrambi i gradi di giudizio
hanno riconosciuto (seppure in concorso con il lavoratore) la responsabilità del datore di lavoro.
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Dopo alterne vicende
giudiziarie la questione è
giunta in Cassazione.
Quale la decisione?
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Secondo i Giudici di legittimità “si deve riconoscere rilevanza giuridica
all’esistenza di un rapporto affettivo, non necessariamente assimilabile ad un
rapporto di coniugio, purché già instaurato alla data di verificazione
dell’illecito ed avente caratteri di serietà e stabilità”
(nel caso in esame, “peculiare rilievo”, è stato attribuito, ai fini probatori, al
“successivo matrimonio” contratto tra il lavoratore infortunato e la sua fidanzata
“ed alla creazione di una famiglia legittima”).
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In particolare, il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima quali soggetti danneggiati, deve essere inteso nel
senso che, “in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a
rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di
parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.
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Non solo, affinché si configuri la lesione“la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione,
quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di
affetti. Si ritiene che i riferimenti costituzionali non siano gli artt. 29 e 30 Cost., quanto
piuttosto l’art. 2 della Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale alla
sfera relazionale della persona, in quanto tale”.
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Ne consegue che colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza
delle lesioni gravissime subite dalla persona a cui è legato da relazione
affettiva, “dovrà allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di
tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non
occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del
momento di verificazione dell’illecito”.
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Cass. 21 marzo 2013 n. 7128
Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 c. c.,
giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2 Cost., il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da
intendere quale stabile legame tra due persone connotato da
duratura e significativa comunanza di vita e di affetti
…
Uno “sguardo”
sul MONDO…
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NordamericanaLa regolamentazione della convivenza è
rimessa all’autonomia negoziale delle parti
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BrasileIl legislatore
nazionale equipara la convivenza che
sia stabile e continua al matrimonio
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A Panama la convivenza se
protratta per almeno dieci anni e se espressamente
prevista dalle parti, può convertirsi in
matrimonio
In Bolivia la convivenza se protratta per
almeno due anni produce gli effetti
propri del matrimonio
… e sull’Euro
pa
•Gran Bretagna •Belgio •Spagna •Francia
Gran BretagnaI conviventi stipulano appositi accordi (cohabitation contracts) nei quali si prevedono reciproci diritti e doveri (modalità di sostentamento reciproco, regime di comunione o separazione dei beni, cura e mantenimento dei figli)
BelgioLe parti dichiarano per iscritto all’anagrafe competente la loro intenzione di coabitare legalmente. Regolamentano i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un atto notarile che viene segnalato nei Registri di Stato Civile.In mancanza di un accordo si applica la legge.
Spagna (Catalogna)La legislazione Catalana attribuisce rilevanza giuridica alla convivenza che duri da più di due anni. Rimette alle parti la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, fermo restando l’osservanza di alcuni principi (obbligo alimentare e inderogabilità del regime successorio)
Francia Concubinage: unione di fatto caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e continuità tra due persone di sesso diverso o uguale che conducono “vita di coppia”
Francia PACS devono essere scritti ed essere depositi nella cancelleria del Tribunale del luogo di residenza ai fini dell’iscrizione nel registro. “I compagni legati da un patto civile … si apportano un aiuto mutuo e materiale”Ciascuna delle parti, in ragione della sottoscrizione assume un obbligo di contribuzione, giuridicamente sanzionabile se non rispettato.
ITALIA
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Rapporti personali e
patrimoniali: problematiche
• Prestazioni eseguite da uno dei due
conviventi nei confronti dell’altro
• Beni acquistati durante la
convivenza
• Diritti successori • Obbligo di risarcimento in caso di sciogliment
o del rapporto
Una possibile soluzione alle
problematiche…potrebbe essere la
stipula…
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Il “contratto di convivenza”
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I conviventi possono
regolare i loro rapporti con un
contratto di convivenza
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E’ bene stipulare il contratto per iscritto, in forma di atto pubblico (ossia un atto stilato dal notaio) o di scrittura privata autenticata (in questo caso la coppia stessa predispone il testo del contratto,
eventualmente con l’assistenza di un legale ed il notaio si limita
all’autentica delle firme).
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Il contratto può riguardare esclusivamente gli aspetti
patrimoniali.In particolare, è opportuno regolare alcuni aspetti, sia
per il periodo di convivenza sia per
l’eventuale scioglimento della stessa.
Abitazione
È bene specificare a quale membro della coppia verrà assegnata la casa in caso di
separazione.
Spese comuni
La coppia può aprire un conto corrente
bancario cointestato, ove ciascuno verserà nella misura concordata parte dei propri
redditi, destinata alle spese comuni.
Lavoro nell’impresa familiare
Il convivente, a differenza del coniuge, è considerato un “terzo estraneo” all'impresa
familiare del compagno. È quindi consigliabile stipulare un contratto di
lavoro subordinato o diventare socio dell'impresa.
Trattamento di fine rapporto
Il convivente non ha diritto a percepire una quota del TFR del compagno. È possibile, però, mediante contratto, prevedere questo diritto, sottoforma di
versamento periodico o una tantum.
Diritti di successione
Non è possibile fare un contratto che prevede diritti successori
(questi accordi sono vietati dalla legge, e, ove stipulati, sono nulli). L’unico strumento per attribuire al convivente dei diritti successori è il
testamento, nel rispetto della quota di legittima spettante al coniuge, ai
figli e, in assenza di figli, agli ascendenti.
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“Rilevanza” della “Famiglia di fatto”
La l. n. 184 del 1983, prevede che il minore
“temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo
“ possa essere affidato ad un’altra famiglia, senza distinguere tra famiglia
legittima o di fatto
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La stessa legge sull’adozione, come modificata dalla l. 28 marzo 2001 n.149, prevede
all’art. 6 che il requisito della stabilità della coppia degli
aspiranti adottanti è soddisfatto altresì quando i coniugi abbiano
convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di
almeno tre anni
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La l. 149 del 2001 ha modificato gli artt. 330 e 333, comma 2, c. c.,
disponendo “l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta
o abusa del minore” Parimenti gli art. 342 bis e 342 ter, c. c., introdotti dalla l. 154 del 2001, in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, contemplano la condotta “del coniuge o di altro
convivente”
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La l. n. 9 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, inserisce il
CONVIVENTE, al pari del coniuge, tra quei soggetti che possono promuovere istanza di interdizione o
inabilitazione
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La l. n. 54 del 2006 all’art. 4.2. dispone che le
disposizioni della presente legge si applicano anche in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati
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TRAPIANTI (art. 3, comma 2, l. 91/1999) Disposizioni in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti: informazione al convivente “sulle
opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto, nonché sulla
natura e sulle circostanze del prelievo” CONGEDI PARENTALI (art. 4. l. 53/2000)
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità (Congedi per
eventi e cause particolari) purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica
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INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (art. 5 l. n. 194/1978): permette la partecipazione al
procedimento di chi è indicato “padre del concepito”;
CONSULTORI FAMILIARI (art. 1 L. n. 405/1975): comprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali
anche le “coppie”; RIFORMA DELL’ORDINAMENTO
PENITENZIARIO, l. n. 354/1975 art. 30 attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di
un familiare, indicando anche il convivente
La TUTELA del coniuge, dei
familiari e del CONVIVENTE
nello stalking (Atti persecutori)
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L. 23 aprile 2009 n. 38 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
Art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale) stabilisce che con il provvedimento che
dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
(art. 282-ter.),il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque
legate da relazione affettiva.
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L. 10 dicembre 2012 n. 219
(Riforma della filiazione)
Riscrive l'art. 315 c. c. affermando il principio ispiratore dell’intero
provvedimento, ovvero che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”
“La FAMIGLIA DI FATTO non è solo il
‘CONVIVERE’ come coniugi, è prima di tutto FAMIGLIA, portatrice di
quei valori di solidarietà, per l’arricchimento e lo sviluppo di ogni persona
che la compone”. (M. Dogliotti)