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LA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI
VAPORE O ACQUA SURRISCALDATA
DOTT. ING. ALFONSO DE LUCIA
ESPERTO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE (EX DIRETTORE ISPESL DI BERGAMO)
Sala Convegni FERROLI
San Bonifacio, 18 Maggio 2011
Art. 27 del R.D. 12/5/1927 Nessun generatore di vapore, fatta
eccezione di quelli esclusi (art.4 del R.D. 12/5/1927) e quelli esonerati
parzialmente e totalmente (art.5 del R.D. 12/5/1927, aggiornato
successivamente con il D.M. 21/5/74), può essere posto e mantenuto in
azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti
requisiti:
1) Età non minore di 18 anni compiuti;
2) Moralità e buona condotta;
3) Idoneità fisica;
4) Possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore
corrispondente (v. D.M. 1/3/1974 per il relativo rilascio).
Per generatori di vapore si intendono i recipienti nei quali si
trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella della
atmosfera allo scopo di impiegarlo fuori dal recipiente stesso (Art. 2).Per fare degli esempi: generatori di vapor d’acqua; generatori di vapore dowtherm,
dove il liquido riscaldato era costituito da una miscela di difenile ed ossido di difenile
(chiamato “dowtherm”);generatori a vapore di mercurio.
Vecchia norma nazionale
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Generatori esclusi (art. 4 del R.D. 12/5/1927) :
- generatori aventi capacità totale non superiore a 5 litri;
- generatori con pressione di bollo non superiore ad un ventesimo di kg/cmq
(modificato con DPR 13/2/1981 n. 341 con 0,5 kg/cmq);
art. 5 del R.D. 12/5/1927
Generatori esonerati parzialmente (D.M. 21/5/1974) :
- generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41);
- generatori a funzionamento automatico ( art. 43): Pot. ≤ 3 t/h, PBollo ≤ 15 bar;
Generatori esonerati totalmente (D.M. 21/5/1974) :
- di piccola potenzialità (art. 28) : (P x V ≤ 300 barxlitri) e PBollo ≤ 10 bar;
- attraversamento meccanico e limitata potenzialità (art. 29): (PxV≤3000) e
PBollo ≤ 12 bar;
- a bassa pressione (art. 39) : PBollo ≤ 1 bar, S ≤ 100 m2 , Pot. ≤ 2 t/h;
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Il suddetto art. 27 non è altro che la copia (dopo 30 anni !!!)
dell’ Art.45 del “Regolamento per l’esercizio e per la sorveglianza
delle caldaie e dei recipienti di vapore”, approvato con il R.
Decreto del 27 giugno 1897, n. 290 :
“Nessuna caldaia a vapore può essere posta e mantenuta in
azione senza la continua assistenza di persone che presentino i
seguenti requisiti:
1) avere età non minore di 18 anni compiuti;
2) essere di riconosciuta moralità e di buona condotta;
3) possedere un certificato di capacità alle funzioni di
conduttore di caldaie a vapore”.
In seguito all’adozione di tale regolamento, si costituirono in Italia,
analogamente a quanto da tempo era già stato fatto in altri paesi, diverse
Associazioni fra gli Utenti e i possessori di Caldaie a Vapore, i cui statuti
furono regolarmente approvati per decreto reale.
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Nota storica
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Ovviamente, la norma relativa alla condotta dei
generatori rispondeva alle conoscenze tecniche ed
alle esigenze della realtà industriale della fine del
1800 e dell’inizio del 1900, quando i generatori
erano corredati esclusivamente di :
valvole di sicurezza (art. 16);
manometro (art. 17);
apparecchi di alimentazione (art. 21);
indicatori di livello (art. 22);
altri accessori (valvola di ritegno e valvola di
intercettazione sull’alimentazione, valvola di
intercettazione sulla presa vapore) (art.23).
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Con la pubblicazione del D.M. 21/5/1974 (47 anni
dopo il R.D. del 1927) fu introdotto il concetto della
caldaia a funzionamento automatico, intendendo in tal
modo quel generatore che utilizza combustibile
liquido, gassoso o solido polverizzato, il cui
funzionamento è controllato da apparecchiature
automatiche che regolano l’alimentazione del
combustibile e dell’acqua in funzione di determinate
grandezze di riferimento ed è protetto da
apparecchiature di sicurezza pure automatiche.
Purtroppo, tale concetto era limitato ai generatori
aventi una Pot. ≤ 3 t/h ed una pressione di bollo ≤ 15
bar.
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Con il D.M. 21/5/1974 fu introdotto anche il concetto
di generatore a sorgente termica diversa dal fuoco (es.
generatore ad olio diatermico, generatore a recupero),
che, per poter essere esonerato dall’assistenza del
conduttore abilitato, doveva avere le membrature a
pressione, a contatto con il fluido riscaldante,
progettate per una temperatura non inferiore a quella
del fluido di riscaldamento stesso.
In forza poi del D.M. 1/12/75, tutte le disposizioni
relative ai generatori di vapore furono rese valide
anche per i generatori di acqua surriscaldata.
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L’entrata in vigore in forma obbligatoria (30 maggio 2002) della
direttiva europea 97/23/CE (PED) ha superato questa regola sulla
conduzione.
Infatti, l’art. 4 della Direttiva, riguardante appunto la libera
circolazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi marcati
CE, consente ai generatori di vapore o di acqua surriscaldata,
certificati come insiemi, di essere commercializzati e messi in
servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, che può pertanto
prevedere anche un funzionamento senza la conduzione continua
indipendentemente dalla potenzialità del generatore. E gli Stati
membri non possono vietare, limitare od ostacolare la
commercializzazione o la messa in servizio di tali insiemi. La
conferma di questa nuova strategia è supportata anche dalla
pubblicazione dei documenti di seguito descritti .
Normativa europea
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Gli insiemi previsti per la produzione di vapor d’acqua o di acqua
surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C , contenenti
almeno un’attrezzatura a pressione, a focolare o altro tipo di
riscaldamento, con rischio di surriscaldamento.
Generatore di vapore ► Insieme
Una composizione di elementi che servono a produrre, in
sicurezza, calore e a trasmetterlo all’acqua per riscaldarla e
quindi vaporizzarla.
Caldaia ► Attrezzatura
Quella parte del generatore in cui avviene la trasformazione
dell’acqua dallo stato liquido a vapore; essa rappresenta il corpo
principale ed è quindi una parte del generatore di vapore.
Definizione di “Generatore” secondo la direttiva PED
Trattasi della norma armonizzata “Caldaie a tubi da fumo – Parte 6:
Requisiti per l’apparecchiatura della caldaia” (specifica i requisiti per le
apparecchiature di sicurezza delle caldaie a tubi da fumo indipendentemente
dal grado di supervisione) approvata nel maggio 2002 e diventata UNI EN
12953 – 6 ad Agosto 2005.
L’Appendice C di tale norma, pur essendo a carattere informativo, evidenzia
le condizioni da rispettare in termini di controllo e manutenzione dei
dispositivi, affinché il conduttore possa assentarsi dal locale caldaia:
Tutti i regolatori ed i dispositivi di sicurezza dovrebbero essere
sottoposti a una corretta manutenzione per garantirne l’affidabilità. Un
organismo d’ispezione o il servizio di manutenzione del fornitore
dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione dei controlli di queste
apparecchiature a intervalli regolari, almeno ogni sei mesi. Durante
questi controlli tutti i dispositivi di regolazione e di limitazione
dovrebbero essere sottoposti ad una prova funzionale.
L’esercizio e la manutenzione di questi generatori dovrebbe essere
affidata solo a personale qualificato che conosca le condizioni
specifiche dell’impianto.
EN 12953 – 6 (2002)
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Durante il funzionamento, il conduttore dovrebbe accertare le
buone condizioni dell’impianto generatore. Questo dovrebbe
essere fatto entro un’ora da ogni avviamento e almeno una
volta ogni 24 h. In caso di guasto dei regolatori o dei
dispositivi di sicurezza e se la caldaia può essere messa in
condizioni di sicurezza con controllo manuale, tale modalità
dovrebbe prevedere la presenza immediata del conduttore. Il
funzionamento della caldaia senza controllo di fiamma non è
ammesso per bruciatori alimentati con olio combustibile o
gas. Dovrebbe essere prevista la supervisione continua fino a
che il guasto non è stato riparato ed è trascorso un adeguato
periodo di tempo per garantire, attraverso una prova, che la
caldaia ed i suoi comandi funzionino normalmente. Ogni
dispositivo automatico di arresto del combustibile a chiusura
rapida dovrebbe essere sottoposto a prova funzionale una
volta alla settimana.
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Se per il generatore non è previsto l’avviamento automatico, cioè se
il generatore è privo di quelle apparecchiature che garantiscono un
avviamento sicuro, durante l’avviamento a freddo del generatore,
comprendente il periodo fino al raggiungimento di quella
condizione operativa che permette il controllo e l’osservazione del
corretto funzionamento di tutti i dispositivi di comando e controllo,
il conduttore dovrebbe essere presente nel locale caldaia. Se si
attiva un allarme durante l’avviamento, dovrebbe essere disponibile
il conduttore che intraprenda le azioni necessarie.
I manuali per l’uso, la manutenzione e le prove delle
apparecchiature, compresi i dispositivi di regolazione e di sicurezza
dovrebbero essere conservati in centrale termica.
L’acqua di alimentazione e di caldaia dovrebbe essere
opportunamente trattata e controllata con frequenza giornaliera;
In centrale termica dovrebbe esserci un registro dei dati di
funzionamento.
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Nel novembre 2003 viene approvata la L.G. 9/20, che, in
maniera inconfutabile, sancisce l’inammissibilità di requisiti
nazionali aggiuntivi alla PED per generatori di vapore o di
acqua surriscaldata destinati ad operare senza supervisione
continua.
In pratica, se un generatore è stato progettato, costruito e
sottoposto alla valutazione di conformità per poter funzionare
senza l’assistenza continua, prendendo in considerazione tutti i
rischi connessi con questa modalità di funzionamento ed
adottando adeguati sistemi di sicurezza, esso può essere posto
in esercizio alle condizioni fissate dal fabbricante senza
ulteriori prescrizioni aggiuntive derivanti dalle norme
nazionali, le quali possono intervenire solo nell’obbligare
l’utilizzatore a controllare periodicamente la funzionalità dei
sistemi di sicurezza adottati dal fabbricante.
Linea Guida 9/20
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Nel marzo 2004 viene approvata la L.G. 8/15, che indica i RES
(Requisiti Essenziali di Sicurezza) applicabili alle caldaie
concepite per operare senza supervisione continua fino a 24 ore
e come devono essere attuati.
La linea guida indica che gli Stati membri possono adottare
requisiti nazionali aggiuntivi per consentire di operare senza
supervisione continua con durata superiore a 24 ore. come ad
esempio l’installazione di dispositivi di monitoraggio automatico
della qualità dell’acqua.
Queste disposizioni di emanazione europea non sono delle
novità, infatti prendono corpo dalle Normative Tecniche per
caldaie a vapore (TRD 604) in vigore in Germania già dagli
anni ’80 ed utilizzate per rinunciare alla conduzione continua
di un generatore di vapore.
Linea Guida 8/15
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Il rispetto di queste indicazioni minimali è di competenza del
fabbricante del generatore, previa approvazione dell’ON.
La caldaia deve essere a funzionamento automatico e possedere un
sistema di controllo che le consente di funzionare in assenza di
conduzione continua (RES 1.1);
Il bruciatore deve poter funzionare solo se tutti i sistemi di
sicurezza sono operativi (RES 1.3, 5 a);
Il generatore deve essere dotato di accessori di sicurezza
contro il superamento dei limiti consentiti (livello, temperatura,
pressione); in caso di guasto di uno di essi, il generatore non deve
essere in grado di funzionare (RES 2.10);
Quando parametri specifici della qualità dell’acqua sono
soggetti a rapida variazione dando luogo a situazioni pericolose nel
periodo di funzionamento senza sorveglianza, la protezione contro
il superamento di tali limiti deve essere assicurata da accessori di
sicurezza (RES 2. 10);
Indicazioni date dalla L.G. 8/15
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Devono esserci adeguati dispositivi di controllo che permettono di
esercire in automatico il generatore entro i limiti ammissibili (RES
2.10);
Deve esserci un allarme sonoro che segnali l’originarsi di ogni
eventuale anomalia di funzionamento (RES 2. 10);
In mancanza di energia elettrica, i dispositivi di sicurezza
devono mandare in blocco il bruciatore (RES 2.10);
Se per alcune operazioni la caldaia deve essere in grado di
operare escludendo alcuni accessori di sicurezza, deve essere
simultaneamente disabilitata la modalità di controllo
“funzionamento senza supervisione continua” (RES 2.11.1);
Nel manuale d’uso devono essere indicati (RES 3.4, 1.2):
- come e con quale periodicità devono essere effettuati i controlli sui
dispositivi di sicurezza;
- i requisiti necessari per l’acqua di alimento;
- le istruzioni per riavviare il generatore in caso di arresto;
In caso di arresto per anomalia, il successivo riavviamento può
essere solo con riarmo manuale (RES 5.a);
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In caso di arresto del generatore, non deve essere
necessario l’intervento manuale per smaltire il calore
residuo (RES 5d);
In caso di blocco del bruciatore per mancanza di
alimentazione, questo può essere sbloccato solo con
riarmo manuale (RES 5e).
Gli stati membri possono adottare requisiti nazionali aggiuntivi
per consentire durate superiori a 24 ore, come ad esempio
l’installazione di dispositivi di monitoraggio automatico della
qualità dell’acqua.
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Per quanto sopra esposto non si capisce come possano esistere ancora
certe posizioni, peraltro anche autorevoli, che continuano ad attribuire
(dopo 84 anni !!??) pieno valore al R.D. 12/5/1927 adducendo
fondamentalmente due motivazioni:
la direttiva PED riguarda solo la costruzione e non l’esercizio dei
generatori che resta di competenza dei Paesi membri. Questa
motivazione è smentita dall’emanazione dei documenti (norma
armonizzata e linee guida) sopra riportati;
il R.D. n° 824/27 ha ancora piena validità fino a quando non verrà
abrogato esplicitamente con un idoneo atto legislativo. Questa
motivazione ignora il principio secondo il quale ogni regola
esistente in contrasto con la PED è nei fatti superata. Infatti,
l’ISPESL non ha più il monopolio delle verifiche in sede di
costruzione dei recipienti a pressione ed il campo di applicazione
non è più quello del 1927, bensì quello previsto dalla PED.
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Soprattutto non si capisce come si possa ancora ignorare la
differenza tra :
il generatore definito all’art. 2 del R.D. 12/5/1927 per il quale
era obbligatorio la conduzione (art. 27 del R.D. 12/5/1927) da
parte di una persona munita di certificato di abilitazione; ed
il generatore di vapore definito dal D.Lgs. 93/2000 di
recepimento della direttiva PED.
Sono due prodotti completamente diversi. Il conduttore
abilitato (con la patente) era previsto per i generatori che
rispondevano al R.D. 12/5/1927.
Se il nostro Paese vuole imporre il conduttore abilitato anche ai
generatori certificati in PED, a mio avviso, deve evidentemente
emanare una specifica disposizione legislativa.
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Art. 24 (Taglia-leggi)
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto (stesso giorno della pubblicazione ndr) sono o
restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva
l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246.
1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse
esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.
Tale articolo annulla la Legge n.° 1132 del 16/6/1927 di
conversione in legge del R.D.L. 9/7/1926 n.° 1331 (legge istitutiva
dell’ANCC), che all’art. 3 prevedeva l’emissione del regolamento
(R.D. 12 maggio 1927, n. 824). Il regolamento è annullato ?
Legge n.° 133 del 6 agosto 2008pubblicata sulla G.U. n.° 195 del 21/8/2008
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Circolare del 29 gennaio 2009del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.
Oggetto: Generatori di vapore e di acqua surriscaldata -
Ammissibilità del regime di assistenza non continua
1) Per le caldaie costruite e messe in esercizio antecedentemente
all’adozione della direttiva 97/23/CE si applicano ancora le vecchie
norme;
2) Per quelle costruite secondo la direttiva PED e concepite per essere
esercite senza assistenza continua, viene meno l’applicabilità delle
corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche quando queste
ultime continuino ad avere valore cogente in quanto non
esplicitamente e formalmente abrogate. Il diritto comunitario
prevale su quello nazionale;
3) Per entrambe permane l’obbligo di assistenza da parte di un
conduttore abilitato, le cui procedure di qualificazione rimangano
quelle stabilite dalla vigente regolamentazione (D.M. 1/3/1974 ndr) .
Indicazioni sugli accessori di una CALDAIA A VAPORE
1 oppure 2 valvole di sicurezza (IV Cat.)
regolatore di pressione
pressostato di sicurezza (IV Cat.)
manometro
2 indicatori di livello
regolatore di livello
sonda di allarme di altissimo livello a R.M. con fermata pompe
2 livellostati di sicurezza indipendenti autocontrollati (IV Cat.)
valvola di scarico di fondo e valvola di scarico rapido (fanghi)
valvola di spurgo di superficie per il controllo del TDS
valvola di presa vapore
sistema di alimentazione
Esercizio 24 ore senza supervisione
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Inoltre è necessario accessoriare il generatore con idonea
strumentazione per:
controllare la densità dell’acqua (TDS = solidi totali
disciolti) effettuando lo spurgo dell’acqua di superficie
mediante la relativa valvola, la cui apertura è variabile in
funzione della portata da scaricare;
eliminare i fanghi dal fondo della caldaia mediante la
relativa valvola il cui tempo di apertura è proporzionale alla
quantità di acqua da scaricare.
Tali accessori possono essere manuali o automatici. Per generatori senza
supervisione continua fino a 24 ore, tali accessori possono essere del
tipo manuale.
In pratica la differenza tra una caldaia a 24 ore senza assistenza
continua ed una con assistenza continua consiste nell’obbligo di
controllare adeguatamente l’acqua di alimento e l’acqua di caldaia.
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In aggiunta ai dispositivi indicati per 24 ore, occorre prevedere:
dispositivo per controllo automatico e continuo del TDS con blocco
bruciatore;
dispositivo automatico di scarico fanghi;
livellostato di massimo livello;
dispositivo di controllo automatico e permanente con blocco
bruciatore della durezza dell’acqua di alimento e della
conducibilità dell’acqua di alimento e acqua di caldaia;
dispositivo di deviazione automatica delle condense con rischio di
inquinamento;
dispositivo di blocco per mancata periodicità delle prove.
Indicazioni sulle caldaie a vapore
per esercizio a 72 ore senza supervisione
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Questa Specifica Tecnica è stata elaborata in conformità alle
indicazione dell’art. 3 del D.M. 329/04 con il contributo
dell’ISPESL, del Forum degli Organismi Notificati, del
Coordinamento Tecnico Interregionale e dalle associazioni di
categorie interessate, dallo specifico GdL del CTI-SC3 federato
UNI, nell’ambito dell’incarico conferito all’UNI dal Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi del citato art. 3.
Come tutte le norme UNI, la specifica tecnica è una norma di
buona regola tecnica, volontaria, che per acquisire la forma di
“legge” dovrà essere avallata dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero del Lavoro, mediante i
dovuti atti giuridici.
Specifica Tecnica UNI/TS 11325-3 (Ottobre 2010)
Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione
Parte 3 : Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
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Lo scopo della specifica è quello di definire le modalità di
sorveglianza dei generatori di vapor d’acqua e/o acqua
surriscaldata, a focolare con rischio di surriscaldamento, con
PS maggiore di 0,5 bar e TS maggiore di 110 °C, rientranti nel
campo di applicazione del D.M. 329/04 (quindi generatori
“vecchi” e “nuovi”).
Non rientrano nel campo di applicazione di tale specifica:a) generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (ex art. 41 del D.M.
21/5/1974);
b) attraversamento meccanico e limitata potenzialità (ex art. 29 del D.M.
21/5/1974);
c) a bassa pressione aventi PS≤1 bar (ex art. 39 del D.M. 21/5/1974);
d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS≤5bar (simile ex
art.39);
e) generatori aventi capacità totale non superiore a 5 litri (ex art. 4 del
R.D.12/5/1927);
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La specifica definisce come persona addetta la persona
competente che esercita la sorveglianza del generatore. La
specifica fa inoltre notare che per valutare la competenza della
persona addetta si applica la legislazione vigente in materia, e
cioè il R.D. 12 maggio 1927 e relativi decreti applicativi.
Tale sorveglianza può essere effettuata in due modi:
Sorveglianza con assistenza continua, che può attuarsi: con la presenza continua, in centrale termica, di persona addetta;
con la presenza continua, in sala controllo, di persona addetta.
Sorveglianza senza assistenza continua, che può attuarsi: senza assistenza continua fino ad un massimo di 24h;
senza assistenza continua oltre le 24h e fino ad un massimo di 72h
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Per entrambe le modalità è necessario rispettare i seguenti requisiti generali:
1) Disponibilità in centrale termica o in sala controllo del manuale d’uso e
manutenzione rilasciato dal fabbricante, o manuale operativo predisposto
dall’utilizzatore, per stabilire la manutenzione, le prove e relativa
periodicità di tutti i dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza.
2) Le caratteristiche dell’acqua di alimentazione e di caldaia devono
soddisfare le caratteristiche definite nel manuale d’uso/operativo oppure
la norma UNI EN 12952-12 per le caldaie a tubi d’acqua, UNI EN 12953-
10 per le caldaie a tubi da fumo, oppure UNI 7550.
3) Tutti i generatori devono essere accesi (avviamento da generatore fermo)
oppure riaccesi (avviamento dopo l’intervento di un dispositivo di blocco)
manualmente dalla persona addetta.
4) Disponibilità in centrale termica o in sala controllo del Registro della
sorveglianza, per annotare le persone addette in turno, le verifiche degli
accessori, i risultati delle analisi dell’acqua, le anomalie, ecc.
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Sorveglianza con assistenza continua
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Tale modalità può attuarsi:
a. con la presenza continua, in centrale termica, di persona
addetta;
b. con la presenza continua, in un locale separato o distinto della
centrale termica (sala controllo, purché nell’ambito del sito
produttivo) di persona addetta che provvede alla sorveglianza
del/dei generatore/i durante il loro funzionamento (la persona
addetta può controllare più generatori, installati in un unico
locale o in più locali anche non contigui) assicurando, in ogni
caso, una presenza continua davanti al quadro di controllo e
comando. In questo caso:
- Tutte le apparecchiature ausiliarie del generatore devono
essere automatiche;
- Le indicazioni dei dispositivi di controllo e la visualizzazione
degli interventi di ciascun accessorio di sicurezza con azione di
blocco devono essere riportate in tale locale.
La sorveglianza senza assistenza continua si applica a tutti i
generatori marcati CE come insiemi secondo PED, progettati,
costruiti e sottoposti a valutazione di conformità per un
esercizio senza assistenza continua di persona addetta.
Il “manuale d’uso e manutenzione” deve esplicitamente
indicare che il generatore è stato progettato ed accessoriato per
operare con questa modalità.
Tale modalità richiede nella centrale termica la presenza di
persona addetta:
in fase di accensione oppure riaccensione del generatore;
durante i sopralluoghi periodici per la verifica del
funzionamento degli accessori.
Sorveglianza senza assistenza continua
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La reperibilità della persona addetta, tra un sopralluogo ed il successivo, è
subordinata alla valutazione dell’utilizzatore in funzione della necessità di
esercizio dell’impianto che utilizza il vapore.
Durante il funzionamento la persona addetta deve accertare, entro un’ora
da ogni accensione o riaccensione ed almeno una volta ogni periodicità di
sorveglianza (ogni 24h, ogni 72h), le buone condizioni di esercizio del
generatore e dei suoi accessori.
In caso di guasto dei dispositivi di regolazione e di controllo, il generatore
può essere gestito in condizioni di sicurezza con sorveglianza continua
manuale, se tale modalità è prevista nel manuale d’uso, fino a che il guasto
non è stato riparato.
Gli accessori di controllo, regolazione e sicurezza devono essere
idoneamente sottoposti a manutenzione e prove funzionali per assicurarne
l’affidabilità secondo le modalità riportate nel manuale d’uso o con le
modalità riportate di seguito.
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COMPONENTI DEI GENERATORI CERTIFICATI SECONDO LA
DIRETTIVA PED
Con
Sorv.
24H
senza
72H
senza
N.° 2 livellostati di blocco con R.M. per MIN LIVELLO IV Cat. X X X
N.1 livellostato di blocco con R.M. per MAX LIVELLO IV Cat. (*) Non in IV Cat. X (*) X
N.° 1 Pressostato di sicurezza con R.M. IV Cat. X X X
Valvole di sicurezza X X X
Gruppo per controllo automatico TDS con blocco bruciatore a R.M. X
Dispositivo automatico di scarico di fondo X
Durezza e conducibilità dell’acqua alimento e conducibilità dell’acqua di caldaia
devono essere controllate automaticamente in modo permanente con blocco
bruciatore nel caso di superamento dei valori limitiX
Condense con rischio d’inquinamento devono essere sorvegliate automaticamente in
modo permanente ed eventualmente deviate oppure procurare il blocco bruciatore
nel caso di superamento dei valori limitiX
Dispositivo di controllo fiamma del tipo autocontrollato X
Dispositivo di blocco per mancata periodicità delle prove X
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CONTROLLI E PROVE SECONDO UNI/TS 11325-3
PER TUTTI I GENERATORI “NUOVI” E “ VECCHI”
Con Sorv.
Continua
24H – Senza
Sorv. Cont.
72H - Senza
Sorv. Cont.
Giornalieri Entro le 24H Entro le 72H
Livellostati di sicurezza di Min. Livello non in IV CAT. X n.a. n.a.
Livellostati di sicurezza di Min. Livello in IV CAT. X (*) X X
Livellostato di sicurezza di Max livello non in IV CAT. X n.a.
Livellostato di sicurezza di Max livello in IV CAT. X
Spurghi Indicatori di livello, barilotti e contenitori X X X
PH acqua di alimento X X X
Durezza acqua alimento X X
PH, alcalinità, durezza e conducibilità acqua caldaia X X X (**)
(*) controllo settimanale
(**) la conducibilità deve essere sorvegliata automaticamente ed in modo permanente
SETTIMANALI
Pressostato/Termostato di sicurezza in IV CAT. X X X
Per i generatori in regime di sorveglianza con assistenza continua appartenenti
ad uno dei seguenti tipi :
marcati CE come insiemi secondo la direttiva PED;
di aziende dotate di Sistema di Gestione della Sicurezza (aziende R.I.R.
secondo il D.Lgs. 334/99);
la strumentazione, i dispositivi e le caratteristiche dell’acqua con i relativi
controlli nonché la loro periodicità sono quelli previsti nel manuale d’uso o nel
manuale operativo.
Per i generatori con assistenza continua appartenenti ad uno dei seguenti tipi :
eserciti con sistemi di gestione dei blocchi ridondanti (logica 1 su 2
oppure 2 su 3) e con sistemi di autodiagnosi;
adibiti alla produzione di energia elettrica, di potenzialità maggiore di
20 t/h ed eserciti in servizio continuo equipaggiati con sistemi di
blocchi di elevata integrità;
i sistemi di blocco della pressione, della temperatura e del livello devono essere
controllati e verificati con la periodicità indicata nel manuale d’uso o nel
manuale operativo. Le verifiche dell’efficienza delle catene devono essere
eseguite in occasione delle fermate previste dall’utente, per simulazione, con
cadenza non superiore ad un anno.
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Generatori di modesta pericolosità
Per i seguenti tipi di generatori, di nuova fabbricazione, considerati di
modesta pericolosità, che, prima dell’entrata in vigore della PED,
godevano della possibilità dell’esonero dal conduttore abilitato e
potevano essere condotti da persona maggiorenne e capace, nasce la
necessità di un’ulteriore specifica tecnica:
- generatori a sorgente termica diversa dal fuoco (art. 41 del D.M.
21/5/1974);
- attraversamento meccanico e limitata potenzialità (art.29 del D.M.
21/5/1974): (PxV ≤ 3000) e PBollo ≤12 bar;
- a bassa pressione (art. 39 del D.M. 21/5/1974) : PBollo ≤ 1 bar, S ≤ 100
m2 , Pot. ≤ 2 t/h; oppure PBollo ≤ 5 bar per acqua surriscaldata
E’ nelle intenzioni del CTI procedere alla stesura di una nuova specifica
tecnica “Sorveglianza dei generatori di vapor d’acqua e/o acqua surriscaldata
esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3” con imminente avvio
dei lavori.
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Nel frattempo, per tali tipi di generatori, ci si può avvalere della
circolare ISPESL N.° 4/05 (generatori certificati come insiemi),
che, limitatamente al problema della conduzione, accettava
l’esercizio di questi generatori senza l’assistenza del conduttore,
previo il rispetto delle seguenti condizioni:
1. tale modalità deve essere prevista ed espressamente
indicata dal Fabbricante nel manuale d’uso e
manutenzione;
2. devono essere rispettate integralmente le condizioni
riportate nelle specifiche applicative dei suddetti articoli.
Questo concetto è stato ancora ribadito in una nota ISPESL del
12/5/2009 indirizzata ad un Dipartimento periferico che
chiedeva chiarimenti in merito, giustificandolo con la necessità
di non penalizzare vaste categorie di apparecchiature .
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De Lucia
Visto che il problema della conduzione dipende da come
risulta accessoriato il generatore, è logico pensare alla
sostituzione degli accessori a corredo di generatori esistenti
all’entrata in vigore della PED con altri opportunamente
scelti, per poter far funzionare il generatore senza l’assistenza
continua del conduttore.
Questo non è possibile se non previa riqualificazione e
certificazione in PED del generatore esistente.
Generatori esistenti
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DECRETO 11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i
criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13,
del medesimo decreto legislativo” Pubblicato sul S.O. della G.U. n.
98 del 29/04/2011. Entrerà in vigore il 28/07/2011 ad eccezione
dell’Allegato III che è entrato in vigore il 30/04/2011.
Disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche alle attrezzature di lavoro (e quindi anche le
attrezzature a pressione) indicate nell'allegato VII del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico) al fine di
valutarne lo stato di conservazione e il livello di
sicurezza;
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De Lucia
Definisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e
privati addetti alle verifiche periodiche;
Introduce la possibilità per questi soggetti pubblici e
privati, abilitati e iscritti in un apposito elenco, di
affiancare INAIL e ASL/ARPA nei controlli sulle
attrezzature di lavoro. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11
e 12 del D.Lgs. n. 81/2008, INAIL è titolare della prima
delle verifiche periodiche che deve essere effettuata nel
termine di 60 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.
Per le verifiche periodiche successive alla prima, da
effettuare entro il termine di 30 giorni, sono invece
titolari le ASL/ARPA. In pratica, il datore di lavoro che,
passati i 60 o 30 giorni, non ha ottenuto la verifica
richiesta da parte di INAIL o ASL/ARPA, può rivolgersi
ad uno di questi soggetti abilitati .
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Grazie per l’attenzione
Dott. Ing. Alfonso De Lucia
Via Trento, 3 – 21047 Saronno
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