Post on 15-Feb-2019
Jobs Act: tutto quello che
serve alle imprese
Una guida pratica sulle nuove regole che cambiano il mondo del lavoro
Cos’è il Jobs Act? Come cambia il lavoro?
Decreto Poletti L. 16/5/2014 n. 78
• Contratto a termine
• Apprendistato
• Somministrazione
Legge di stabilità
L. 23/12/2014 n. 190
• Sgravi contributivi
assunzioni a tempo
indeterminato
• TFR in busta paga
• Aumento esenzione
Ticket Restaurant
Cos’è il Jobs Act? Come cambia il lavoro?
• Revisione degli ammortizzatori sociali
• Riorganizzazione dei servizi al lavoro e delle
politiche attive
• Semplificazione delle procedure e degli
adempimenti amministrativi
• Riordino delle forme contrattuali e dell’attività
ispettiva
• Tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro
Il ‘Jobs Act’ - l. 183/2014- delega il governo in materia di:
TUTELE CRESCENTI
in vigore dal …/03/2015
Sostituzione reintegra con indennità:
due mensilità per ogni anno di servizio
NUOVA ASPI
in vigore dal 01/05/2015
Destinato ai dipendenti senza lavoro e con 13
settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
Decreti del 24 dicembre 2014
• Superamento collaborazioni a progetto
• Ripensamento delle collaborazioni
coordinate e continuative come
rapporto flessibile ‘genuino’
• Cancellazione contratto di associazioni
in partecipazione e job-sharing
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
• Contratto a termine: variazione durata
da 36 mesi a 24 mesi (?); superamento
del 20% dei dipendenti: sanzione
amministrativa
• Lavoro accessorio (Voucher): elevato
importo minimo a 7.000 € annui e
inserita la ‘tracciabilità’
• Revisione della disciplina delle
mansioni
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
APPRENDISTATO
Cambio di denominazione:
• L’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale: «per la qualifica il diploma e la
specializzazione»
• L’apprendistato professionalizzante e di
mestiere: «professionalizzante»
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
APPRENDISTATO
• Apprendistato professionalizzante: possibilità di assumere come apprendisti anche beneficiari del trattamento di disoccupazione senza limiti di età
• Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: per conseguire diplomi di
formazione, di istruzione secondaria superiore e la specializzazione superiore
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
APPRENDISTATO• Apprendistato alta formazione:
�accessibile solo a chi ha già un diploma di istruzione secondaria superiore;
�per conseguire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, diplomi di istituti tecnici
superiori e il praticantato per accesso alle professioni ordinistiche
Decreti legislativi all’esame del ParlamentoAPPRENDISTATO
RIDUZIONE DEI COSTI
• Salvo diverse previsioni dei CCNL, la formazione svolta fuori dall’azienda NON verrà retribuita.
Quella in azienda sarà pagata il 10% della retribuzione prevista per le ore lavorate
• Azzeramento dei contributi previdenziali per le aziende con oltre i 9 addetti
• Riduzione della ‘’burocrazia’’
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
CONGEDO DI PATERNITA’
Estensione a tutte le categorie di lavoratori della
possibilità di usufruire del congedo da parte del
padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata
a fruirne per motivi naturali o contingenti.
Decreti legislativi all’esame del Parlamento
TUTELA MATERNITA’ Estensione del congedo parentale (anche in caso di adozione e affidamento) dagli attuali 8 anni di vita
del bambino a 12 anni
• Congedo retribuito solo parzialmente (30%): elevato dai 3 anni di vita del minore ai 6;
• Congedo non retribuito: elevato dai sei 6 ai 12 anni di vita del minore
NON SI TRATTA DI UNA NUOVA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
E’ un contratto a tempo indeterminato
con regole nuove in caso di licenziamento illegittimo
Contratto a tutele crescenti
Operai, impiegati, quadri assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in aziende con più o con meno
di 15 dipendenti
Esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato
e i dirigenti.
Campo di applicazione
Dimensione aziendale
Lavoratori assunti PRIMAdell’entrata in vigore del
decreto(fino al …/03/2015)
Lavoratori assunti DOPOl’entrata in vigore del
decreto (dal …/03/2015)
Aziende fino a 15
dipendentiVecchia disciplina Nuova disciplina
Aziende con più di 15
dipendentiVecchia disciplina Nuova disciplina
Aziende con più di 15
dipendenti con nuove
assunzioni a tempo
indeterminato effettuate
dopo l’entrata in vigore del
decreto
Nuova disciplina Nuova disciplina
Continua ad essere presente distinzione tra
tutela reale e tutela obbligatoria
Campo di applicazione: aziende con + o – di 15 dipendenti
MODIFICA DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DA LICENZIAMENTI:
• per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
(G.M.O.)
• DISCIPLINARI (per giustificato motivo
soggettivo e per giusta causa)
• NULLI, DISCRIMINATORI OD ORALI
I licenziamenti
• Se è intimato dall’inizio della gravidanza fino al
compimento del primo anno di età del bambino;
• Se è intimato nel periodo dalla richiesta delle
pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione del
matrimonio;
• Se è intimato da un motivo illecito ai sensi dell’art.
1345 c.c.;
• Se è intimato in violazione del requisito della forma
scritta.
Il licenziamento nullo: cos’è?
• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;
• INDENNITÀ: commisurata all’ultima retribuzione dal
giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione e versamento dei relativi contributi,
dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative nel periodo di estromissione (non
meno di 5 mensilità).
Il licenziamento nullo: nuove regole
Rapporto di lavoro risolto se il lavoratore non
abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito
del datore di lavoro, salvo richiesta dell’indennità sostitutiva del reintegro pari a 15 mensilità
dell’ultima retribuzione.
Il licenziamento nullo: nuove regole
Quando è determinato da:
• ragioni di credo politico;
• fede religiosa;
• appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione
ad attività sindacali;
• appartenenza politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali.
Il licenziamento discriminatorio: cos’è?
Il licenziamento discriminatorio: conseguenze
RIFORMA FORNERO = RIFORMA RENZI
• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;
• INDENNITÀ: minimo 5 mensilità dal giorno del
licenziamento sino a quello della reintegrazione con
interessi e rivalutazione monetaria;
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
oppure
• OPZIONE DI USCITA: 15 mensilità dell’ultima
retribuzione globale.
Licenziamento ad nutum: nessuna modifica attuata
Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro
senza necessità di alcuna motivazione per:
• lavoratori assunti in prova
• apprendisti al termine del periodo
• lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile per
vecchiaia
• Dirigenti
• atleti professionisti
• lavoratori domestici.
Determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa (art. 3, Legge n. 604/66)
Onere a carico del datore di lavoro di provare il nesso
di causalità tra il licenziamento e la riorganizzazione
del lavoro
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: cos’è?
FATTISPECIE GIURISPRUDENZIALI:
• cessazione attività produttiva e liquidazione azienda;
• fallimento;
• soppressione posto di lavoro;
• riorganizzazione per maggiore economicità della
gestione;
• fine lavori o fase lavorativa.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: cos’è?
SE IL GIUDICE ACCERTA CHE NON RICORRONO I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO:
• ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO dalla data del
licenziamento;
• INDENNITÀ: 2 mensilità dell’ultima retribuzione per
anno di servizio (non meno di 4 e non più di 24).
Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata
e non superiore a 6 mensilità.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuove conseguenze
in caso di impugnazione
GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: deriva da un
"notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" da
parte del dipendente.
GIUSTA CAUSA: si sostanzia in una trasgressione o in
un'inadempienza posta in essere dal lavoratore di
gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario e da
non consentire la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto di lavoro.
Il licenziamento disciplinare: cos’è?
SE IL GIUDICE ACCERTA CHE NON RICORRONO I MOTIVI DEL LICENZIAMENTO:
• ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO dalla data del
licenziamento;
• INDENNITÀ: 2 mensilità dell’ultima retribuzione per
anno di servizio (non meno di 4 e non più di 24).
Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata
e non superiore a 6 mensilità.
Il licenziamento disciplinare: conseguenze in caso di sussistenza del
fatto materiale
AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI
• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;
• INDENNITÀ commisurata all’ultima retribuzione dal
giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione e versamento dei relativi contributi,
dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative (non più di 12 mensilità).
Il licenziamento disciplinare: conseguenze in caso di insussistenza del
fatto materiale o difetto di giustificazione dell’inidoneità fisica o psichica
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
• NON SI APPLICA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;
• INDENNITÀ: 15 mensilità dell’ultima retribuzione su
richiesta del lavoratore entro 30 giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia del Giudice
o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
La richiesta determina la risoluzione del rapporto.
Il licenziamento disciplinare: conseguenze in caso di insussistenza del
fatto materiale o difetto di giustificazione dell’inidoneità fisica o psichica
• ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO dalla data del
licenziamento;
• INDENNITÀ: 1 mensilità dell’ultima retribuzione per
anno di servizio (non meno di 2 e non più di 12).
Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata
e non superiore a 6 mensilità.
Il licenziamento viziato da errori formali e procedurali: mancanza motivazione o ovvero violazione
procedura
• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE;
• INDENNITÀ: commisurata all’ultima retribuzione dal
giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva
reintegrazione e versamento dei relativi contributi,
dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative nel periodo di estromissione (non
meno di 5 mensilità).
Il licenziamento collettivo senza forma scritta: nuove conseguenze
• INDENNITÀ: 2 mensilità dell’ultima retribuzione per
anno di servizio (non meno di 4 non più di 24
mensilità).
Il licenziamento collettivo in violazione delle comunicazioni finali
ovvero dei criteri di scelta: nuove conseguenze
Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti
Agli ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
applicazione di un
NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO A TUTELE CRESCENTI con un numero di indennità inferiori rispetto a quelle
previste per le aziende sopra i 15 dipendenti.
Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO
• REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE
• RISARCIMENTO DEL DANNO non inferiore a 5 mensilità
pari all’ultima retribuzione maturata dal giorno del
licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione
• VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO
1 mensilità dell’ultima retribuzione
per anno di servizio, con minimo di 2 (se il licenziamento
avverrà nel 1 o 2 anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.
Non si applica, a differenza delle aziende sopra i 15
dipendenti, la reintegra nel posto di lavoro in caso di
“insussistenza del fatto materiale”.
Illegittimo licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti
VIZI FORMALI O PROCEDURALI: VIOLAZIONE REQUISITO DI MOTIVAZIONE
½ mensilità dell’ultima retribuzione per anno di servizio,
con minimo di 1 (se il licenziamento avverrà nel 1 o 2
anno), fino ad un massimo di 6 mensilità.
Indennità per frazioni di anno
• Le indennità sono riproporzionate nell’ipotesi di frazioni
di anno di anzianità di servizio.
• Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si
computano come mese intero.
Contributo di licenziamento
Continua ad essere previsto il c.d. contributo di
licenziamento anche per i lavoratori licenziati con un
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Tale contributo è pari a un valore di 490,10 euro per ogni
dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni
(max 1.470,30 euro).
Revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro
• Entro 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore
dell’impugnazione del licenziamento
• Il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di
continuità
• Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nel
periodo precedente la revoca.
• Facoltativa
• Esperibile da tutti i datori di lavoro
• Adottabile per tutte le fattispecie di licenziamento
• Applicabile per il licenziamento dei soli lavoratori
assunti dopo l’entrata in vigore del decreto
• Se il lavoratore rifiuta di conciliare, lo stesso può
avviare un’azione giudiziale
L’offerta di conciliazione
Applicabilità anche ai lavoratori già in forza alla data di
entrata in vigore del decreto in aziende che hanno
superato la soglia dimensionale dei 15 dipendenti
tramite nuove assunzioni effettuate dopo l’entrata in
vigore del decreto.
L’offerta di conciliazione
Importo al lavoratore, mediante assegno circolare, pari
a una mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno
di servizio (minimo 2 e massimo 18 mensilità) entro 60
giorni dal ricevimento da parte dello stesso della
lettera di licenziamento.
OBIETTIVO: evitare una causa innanzi al giudice
Se azienda fino a 15 dipendenti: indennità dimezzata e
non superiore a 6 mensilità.
Conciliazione stragiudiziale
Da effettuare innanzi ad una delle seguenti sedi:
•Commissioni sindacali (Enti Bilaterali);
•Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).
Estinzione del rapporto dalla data del licenziamento e
rinuncia da parte del lavoratore alla impugnazione,
anche se l’abbia già proposta.
Convalida conciliazione ed estinzione rapporto
Decreto legislativo
attuativo del Jobs Act (in vigore dal
01/05/2015)
Legge Fornero(in vigore fino al 30/04/2015)
Normativa previgente
Disoccupazione
NASPI
ASPI
• Indennità mobilità
• Indennità mobilità in
deroga
• Indennità disoccupazione
a requisiti normali
• Indennità disoccupazione
speciale edile
Mini ASPI Indennità disoccupazione a
requisiti ridotti
Indennità
disoccupazione
agricola
Indennità
disoccupazione
agricola
Indennità disoccupazione
agricola
Decreto legislativo
attuativo del Jobs Act
Legge Fornero Normativa previgente
Disoccupazione lungo periodo e
indigenza
Assegno di
Disoccupazione
(ASDI)
- -
Disoccupazione co.co.co e co.co.pro
Indennità
sperimentale
per i
collaboratori
Una tantum a
regimeUna tantum sperimentale
NASPI
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Decorrenza 1 maggio 2015 1 gennaio 2013
Destinatari
Tutti i lavoratori
dipendenti, compresi gli
apprendisti e gli artisti
(subordinati)
Esclusi:
- Dipendenti a tempo
indeterminato della
PA
- Operai agricoli a tempo
determinato o
indeterminato
Tutti i lavoratori
dipendenti, compresi gli
apprendisti e gli artisti
(subordinati)
Esclusi:
- Dipendenti a tempo
indeterminato della
PA
- Operai agricoli a tempo
determinato o
indeterminato
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Requisiti
• Disoccupazione involontaria o
dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale nell'ambito
della procedura di conciliazione
• Stato di disoccupazione
• Almeno 13 settimane di
contribuzione nei 4 anni precedenti
la disoccupazione
• Almeno 30 giornate di lavoro
effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei 12 mesi
precedenti la disoccupazione
• Disoccupazione involontaria o
dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale
nell'ambito della procedura di
conciliazione
• Stato di disoccupazione
• 2 anni di anzianità assicurativa
ed almeno 52 settimane
nell’ultimo biennio
MINI-ASPI
Almeno 13 settimane di
contribuzione nell’ultimo anno
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Retribuzione di
riferimento
Retribuzione media mensile:
retribuzione imponibile ai
fini previdenziali degli ultimi 4
anni, divisa per il numero di
settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33
Retribuzione imponibile ai
fini previdenziali degli ultimi 2
anni, comprensiva degli elementi
continuativi e non continuativi e
delle mensilità aggiuntive, divisa
per il numero di settimane di
contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Ammontare
• 75% della retribuzione di
riferimento, fino a 1.195 euro
(2015) +25% per la parte
eccedente i 1.195 euro, per i
primi 3 mesi
• Riduzioni del 3% dell’indennità
ogni mese, dal 4° mese
• Importo massimo dell’indennità
mensile: 1.300 euro (2015)
• 75% della retribuzione di
riferimento, fino a 1.192,98
euro (2014) +25% per la parte
eccedente i 1.192,98 euro, per
i primi 6 mesi
• Dal 7° al 12° mese: riduzione
del 15% dell’indennità
• Oltre i 12 mesi: ulteriore
riduzione del 15%
dell’indennità
• Massimale: 1.165,58 euro
Prelievocontributivo
Non si applica prelievo del 5,84% Non si applica prelievo del 5,84%
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Durata
Numero di settimane pari alla
metà delle settimane di
contribuzione negli ultimi 4 anni
Dal 2017: massimo 78 settimane
(1,5 anni, 18 mesi)
12 mesi per i lavoratori con meno
di 55 anni di età
18 mesi per i lavoratori con
almeno 55 anni di età
Mini - ASPI:
Numero di settimane pari alla
metà delle settimane di
contribuzione nell’ultimo anno,
detratti gli eventuali periodi
già usufruiti
Presentazionedella
domanda
Presentata all’INPS in via
telematica entro 68 giorni da
cessazione del rapporto di lavoro
(pena decadenza)
Presentata all’INPS in via
telematica entro 2 mesi dalla
data di spettanza del trattamento
(pena decadenza)
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Periodo di carenza
7 giorni 7 giorni
Decorrenza
8° giorno se domanda presentata
nei primi 8 giorni
Oppure
giorno successivo alla domanda
8° giorno se domanda
presentata nei primi 8 giorni
Oppure
giorno successivo alla domanda
Condizionalità
• Permanenza dello stato di
disoccupazione
• Regolare partecipazione alle
iniziative di attivazione
lavorativa nonché ai percorsi di
riqualificazione professionale
proposti
• Rimando a DM per definizione
condizioni e modalità
attuazione delle disposizioni di
condizionalità e sanzioni
• Permanenza dello stato di
disoccupazione
• Regolare partecipazione a
corsi di formazione o
riqualificazione, a iniziative di
politica attiva o di attivazione
Nuova ASPIAssicurazione
sociale per l’impiego
Compatibilità e
cumulabilità con rapporto
di lavoro subordinato
Lavoro subordinatocon reddito annuale > al reddito minimo escluso
da imposizione:
- A tempo indet. o tempo det. > 6 mesi:
• Indennità non compatibile e non cumulabile
• Decadenza dal diritto all’indennità
- A tempo det. fino a 6 mesi
• Indennità compatibile ma non cumulabile
• Sospensione dell’indennità
Con reddito annuale < al reddito minimo escluso
da imposizione, indipendentemente dalla
durata:
• Indennità compatibile e parzialmente
cumulabile
• Indennità ridotta di un importo
corrispondente all’80% del reddito previsto
Lavoro subordinato A tempo indet. o
tempo det. > 6
mesi:
- Indennità non
compatibile e non
cumulabile
- Decadenza dal
diritto
all’indennità
A tempo det. fino a
6 mesi
- Indennità
compatibile, ma
non cumulabile
- Sospensione
dell’indennità
Nuova ASPIAssicurazione
sociale per l’impiego
Compatibilità e
cumulabilità con rapporto
di lavoro subordinato
Lavoro autonomo o di impresa individuale
con reddito annuale > reddito minimo escluso da
imposizione:
• Indennità non compatibile e non cumulabile
• Decadenza dal diritto all’indennità
con reddito annuale < al reddito minimo escluso
da imposizione
• Indennità compatibile e parzialmente
cumulabile
• Indennità ridotta di un importo
corrispondente all’80% del reddito previsto
Lavoro autonomo• Indennità non
compatibile e
non cumulabile
• Decadenza dal
diritto
all’indennità
Intrapresa in
precedenza
• Indennità è
compatibile e
cumulabile
Nuova ASPIAssicurazione
sociale per l’impiego
Decadenza
• Perdita dello stato di disoccupazione
• Inizio di un’attività lavorativa subordinata
senza previste comunicazioni del lavoratore
all’INPS
• Inizio di un’attività lavorativa autonoma
senza prevista comunicazione all’INPS
• Raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato
• Acquisizione del diritto all’assegno ordinario
di invalidità, sempre che il lavoratore non
opti per la NASPI;
• Violazione delle regole di condizionalità
(rifiuto partecipazione a iniziative di
attivazione e a percorsi di riqualificazione
professionale proposti, ecc.)
• Perdita dello
stato di
disoccupazione
• Inizio di
un’attività
autonoma senza
comunicazione
all’INPS
• Pensionamento
di vecchiaia o
anticipato
• Assegno
ordinario di
invalidità, se non
si opta per
l’indennità
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Decadenza
• Mancata accettazione di
un’offerta di lavoro congruo
(livello retributivo superiore
almeno del 20% dell’importo
lordo dell’indennità)
• Rifiuto di partecipare, senza
giustificato motivo, ad
iniziative di politica attiva
(attività di formazione,
tirocini, ecc.) o non regolare
partecipazione
• Mancata accettazione di
un’offerta di lavoro il cui
livello retributivo sia
superiore almeno del 20%
dell’importo lordo
dell’indennità
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Incentivo autoimprendi
torialità
• Liquidazione anticipata, in unica
soluzione, dell’importo
complessivo del trattamento
non ancora erogato
• Incentivo per avvio di un’attività
di lavoro autonomo o di
un’attività in forma di impresa
individuale o sottoscrizione di
una quota di capitale sociale di
una cooperativa. Domanda
entro 30 gg inizio dell'attività
• Liquidazione anticipata,
mensilità non ancora
percepite
• Per un'attività di lavoro
autonomo, ovvero di auto
impresa o di micro impresa, o
per associarsi in cooperativa
• Domanda entro 60 gg inizio
dell'attività
• Restituzione anticipazione
della prestazione in caso di
instaurazione un rapporto di
lavoro subordinato prima
della scadenza del periodo
per il quale avrebbe goduto
del trattamento
Nuova ASPIAssicurazione sociale per
l’impiego
Incentivo autoimprendi
torialità
• Restituzione anticipazione della
prestazione in caso di
instaurazione un rapporto di
lavoro subordinato prima della
scadenza del periodo per il
quale avrebbe goduto del
trattamento
• Non c’è contribuzione figurativa
• A regime
• Non c’è contribuzione
figurativa
• Sperimentale per 2012-2015
(di 20 milioni di euro)
ASDI
Assegno di disoccupazione
Destinatari Percettori della NASPI che abbiamo esaurito il diritto
Requisiti
• Conservazione stato di disoccupazione
• Condizione economica di bisogno (da definire con DM)
• Altri criteri da definire ad opera di DM
Ammontare
• 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASPI =
dell’ultima indennità, ma non superiore alla misura
dell’assegno sociale (447,61 euro mensili per il 2014)
• Incrementato per carichi familiari del lavoratore
Durata 6 mesi
Modalità di erogazione
Tramite uno strumento di pagamento elettronico
Assegno di disoccupazione
Condizionalità
• Adesione a progetto personalizzato redatto dai competenti
servizi per l’impiego con partecipazione obbligatoria a
iniziative di attivazione:
� Impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
� Disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e
formazione,
� Accettazione di adeguate proposte di lavoro
• Sanzioni da definirsi ad opera di DM
Compatibilità e cumulabilità con
il lavoro
Redditi da lavoro parzialmente cumulati: limiti del cumulo e
modalità di riduzione progressiva dell’assegno da definire ad
opera di DM
Finanziamento Specifico fondo: euro 300 milioni nel 2015
Indennità di disoccupazione COCOPRO (DIS-COLL)
DIS-COLLUna tantum per co.co.co
L. 92/2012
Decorrenza 1 gennaio 2015 1 gennaio 2013
Destinatari
• Collaboratori coordinati e
continuativi (anche a
progetto)
• Iscritti in via esclusiva alla
gestione separata presso
l’Inps
Esclusi
• Amministratori
• Sindaci
• Collaboratori coordinati e
continuativi
• Iscritti in via esclusiva alla
gestione separata presso
l’Inps
DIS-COLLUna tantum per co.co.co
L. 92/2012
Requisiti
• Non essere pensionati
• Essere privi di partita IVA
• Essere disoccupati involontari
• Avere lo stato di disoccupazione
• Tra il 1° gennaio dell’anno solare
precedente e la disoccupazione: 3
mesi di contribuzione
• Nell’anno solare di disoccupazione:
1 mese di contribuzione oppure un
rapporto di co.co.co di durata pari
almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari
alla metà dell’importo che dà diritto
all’accredito di un mese di
contribuzione
Nell’anno precedente:
• Monocommittenza
• Reddito non superiore a
20.000 euro
• Accreditate alla
gestione separata non
meno di 4 mensilità (3
mensilità periodo
transitorio 2013-2015)
• Almeno due mesi di
disoccupazione
Nell’anno di riferimento:
• Accreditata alla
gestione separata
almeno 1 mensilità
DIS-COLLUna tantum per co.co.co
L. 92/2012
Reddito di riferimento
Reddito totale imponibile ai fini
previdenziali risultante dai versamenti
contributivi effettuati e relativo ai
rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa dell’anno di cessazione
dal
lavoro e dell’anno solare precedente,
diviso per il numero di mesi di
contribuzione, o frazione di essi
Minimale annuo di reddito
imponibile
Ammontare
• 75% del reddito di riferimento, fino
a 1.195 euro (2015) +25% per la
parte eccedente i 1.195 euro, per i
primi 4 mesi
• Riduzioni del 3% dell’indennità
ogni mese, dal 5° mese
• Importo massimo dell’indennità
mensile: 1.300 euro (2015)
5% (7% periodo transitorio
2013-2015) del minimale
annuo di reddito imponibile
per il minor numero tra le
mensilità accreditate
nell’anno precedente
(almeno 4) e quelle non
coperte da contribuzione
DIS-COLLUna tantum per co.co.co
L. 92/2012
Durata
Numero di settimane pari alla metà delle
mensilità di contribuzione relative al
periodo di riferimento ovvero tra 1°
gennaio dell’anno solare precedente
quello dell’evento di cessazione dal lavoro
e l’evento stesso
Una tantum
Presentazione della
domanda e decorrenza
• Presentata all’INPS in via telematica
• Entro 68 giorni da cessazione del
rapporto di lavoro (pena decadenza)
• 8° giorno (se domanda presentata nei
primi 8 giorni)
oppure
• Giorno successivo alla domanda
Apposito modello
Modalità di erogazione
Mensilmente Importo <= 1.000 €:
soluzione unica
> 1.000 €: quote mensili
di importo <= a 1.000
Accordo tra lavoratore, licenziato illegittimamente per
G.M.O. o per licenziamento collettivo, e servizio per
l’impiego, pubblico o privato, per erogazione di servizi
di ricollocazione a seguito presentazione del voucher
Il contratto di ricollocazione
• Dote individuale di ricollocazione erogato da C.P.I.
locale
• Importo proporzionato a profilo personale di
occupabilità
• Incasso voucher da parte agenzia: a risultato (da
definire)
Il contratto di ricollocazione: voucher
• Definizione del profilo personale di occupabilità c/o
CPI
• Presentazione voucher a Agenzia per il lavoro
pubblica o privata accreditata
• Sottoscrizione contratto di ricollocazione
Il contratto di ricollocazione: modalità
• Assistenza nella ricerca della nuova occupazione
programmata, strutturata e gestita dall’agenzia
• Ricerca, addestramento, formazione o
riqualificazione professionale mirate a sbocchi
occupazionali esistenti e appropriati
• Dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di
cooperare con l’agenzia nelle iniziative predisposte
Il contratto di ricollocazione: contenuti della sottoscrizione