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Guardia di FinanzaGuardia di Finanza
Lucca 22 marzo 2013Le operazioni sospette
L’approfondimento di operazioni sospette è, al pari dell’ispezione antiriciclaggio, un’attività di polizia amministrativa, per la quale i militari della Guardia di Finanza operano secondo il medesimo sistema di deleghe e si avvalgono dei medesimi poteri.
Tale attività amministrativa si sviluppa mediante l’esecuzione di una serie ordinata di controlli nei confronti delle persone fisiche e giuridiche segnalate/ispezionate.
L’approfondimento di operazioni sospette è, al pari dell’ispezione antiriciclaggio, un’attività di polizia amministrativa, per la quale i militari della Guardia di Finanza operano secondo il medesimo sistema di deleghe e si avvalgono dei medesimi poteri.
Tale attività amministrativa si sviluppa mediante l’esecuzione di una serie ordinata di controlli nei confronti delle persone fisiche e giuridiche segnalate/ispezionate.
FONTI NORMATIVEFONTI NORMATIVE
POTERI DI POLIZIA POTERI DI POLIZIA VALUTARIAVALUTARIA
RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMOED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
ED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMOED AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DECRETO LEGISLATIVO N. 68/2001 potestà generali di polizia economica e finanziaria
compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali ed esteri, movimentazioni finanziaria e di capitali, mercati
finanziari e mobiliari
L’attività valutaria antiriciclaggio è svolta mediante il funzionale utilizzo dei poteri di polizia valutaria previsti dal
D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148Art. 25 comma 3:L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza.
Art. 26 comma 1:I militari della Guardia di Finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie.
Art. 27:Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.
Testo Unico delle norme in materia valutaria
D.Lgs. n. 231 del 21 novembre del 2007 disciplina antiriciclaggio
art. 8 comma 3: La DIA e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia
di Finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dall’UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
art. 8 comma 4 lettera b): Gli appartenenti al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della
Guardia di Finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza ai quali il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può delegare, l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3.
Coordinamento DIA - Guardia di FinanzaCoordinamento DIA - Guardia di FinanzaCoordinamento DIA - Guardia di FinanzaCoordinamento DIA - Guardia di Finanza
La DIA, in ottemperanza alle competenza attribuite dalla legge La DIA, in ottemperanza alle competenza attribuite dalla legge istitutiva, procede all’approfondimento delle segnalazioni che istitutiva, procede all’approfondimento delle segnalazioni che
risultano attinenti ai fenomeni associativi di tipo mafioso;risultano attinenti ai fenomeni associativi di tipo mafioso; in tutti gli altri casi agisce la Guardia di Finanzain tutti gli altri casi agisce la Guardia di Finanza
obbligo di interscambio informativo
Protocollo d’intesa Protocollo d’intesa del 16 marzo 1998del 16 marzo 1998
L’elemento che caratterizza l’azione della Guardia di Finanza a contrasto del riciclaggio è costituito dalla capacità di esaminare, in modo globale, i contesti sottoposti ad approfondimento tenendo in considerazione tutti gli aspetti che possono emergere nel corso delle indagini, attraverso una duplice linea d’intervento, che si esprime sia nell’esecuzione di controlli di tipo amministrativo che di indagini di polizia giudiziaria.
Nell’ambito dei controlli amministrativi assumono precipuo rilievo gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dall’U.I.F. e le ispezioni nei confronti dei soggetti obbligati finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.
Azione di contrasto Azione di contrasto Azione di contrasto Azione di contrasto
REPRESSIVA PREVENTIVA
Indagini di Polizia Giudiziaria d’iniziativa o delegate
Collaborazione con l’UIF, gli organismi di vigilanza, gli intermediari finanziari e non finanziari
approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette
L’attività antiriciclaggioL’attività antiriciclaggio
ispezioni amministrative finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva.
Circolare n. 83607/2012
AZIONE DI CONTRASTO PREVENTIVA
fissa le tappe del percorso di analisi e di sviluppo delle segnalazioni sospette;
definisce le regole di ripartizione dei carichi investigativi tra il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, i Nuclei pt, i Gruppi, le Compagnie, le Tenenze e le Brigate sempre in materia di segnalazioni antiriciclaggio;
illustra le modalità d’inoltro per via telematica di tutte le comunicazioni concernenti l’attivazione, lo sviluppo e gli esiti delle indagini in questione;
CIRCOLARE 83607/12 Comando Generale
SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA
Attività commercio in oro
Attività di fabbricazione mediazione e commercio di preziosi
Attività commercio cose antiche
Case d’asta
Gallerie d’arte
Uffici della P.A.
Fiduciarie (*)
Confidi (Sogg. Iscritti elenco art. 155 – 4° co. TULB)
Cambiavalute (*) (Sogg. Iscritti elenco art. 155 – 5° co. TULB)
(*) Comprese le succursali italiane di soggetti aventi sede legale all’estero
Mediatori creditizi
Agenti in attività finanziaria
Professionisti (**)
Altri soggetti (recupero crediti, custodia e trasporto contante titoli e valori, case da gioco, offerta attraverso internet di giochi e scommesse, mediazione immobiliare)
Intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 TULB
previe intese con l’autorità di vigilanza di riferimento
Art. 10 Art. 11
Art. 11
Art
t. 1
2, 1
3 e
14
Revisori contabili
(**) In concorso con gli ordini professionali di appartenenza del soggetto (per le categorie di cui all’art. 12, 1° co. let. a) e c))
Collaborazione attiva
La legge prevede uno specifico obbligo di comunicazione a carico di coloro che, per il ruolo professionale rivestito, siano obbligati a vigilare come garanti dell’efficienza antiriciclaggio, esclusivamente con l’obiettivo ultimo di canalizzare tutte le operazioni di circolazione di denaro solo nei circuiti ufficiali, al fine di attribuire massima evidenza a tali operazioni.
Le segnalazioni di operazioni sospetterelazione tra reato e sospetto
La segnalazione di operazione sospetta rappresenta uno strumento per il contrasto al riciclaggio, che mira a portare alla luce comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di “notitia criminis”. In tal senso, la segnalazione, di regola, non nasce dalla “conoscenza” di un reato, ma rappresenta solo una “deduzione” supportata da obiettive circostanze di fatto e fondata sulle competenze tecniche del segnalante.Tale deduzione è finalizzata ad evitare la perdita di informazioni che potrebbero rivelarsi utili (audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia)
La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti(Decreto Ministero della Giustizia del 16/4/2010 sugli indicatori di anomalia per professionisti e revisori contabili)
Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo(Provvedimento UIC 2006)
Le segnalazioni di operazioni sospetterelazione tra reato e sospetto
LIBRO ROSA
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Attenzione
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
L’ordine che ha ricevuto la segnalazione la trasmette
senza ritardo alla UIF priva del nominativo
del segnalante
L’UIF procede all’esame della segnalazione
La segnalazione è inviata
direttamente all’UIF
La segnalazione viene inviata
per il tramite dell’ordine
professionale
ProfessionistaSegnalante
D.M. del 4/5/2012 D.M. del 4/5/2012 (G.U. n. 110/2012)(G.U. n. 110/2012) ha riconosciuto ai Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha riconosciuto ai Dottori Commercialisti ed esperti contabili
(nota del 16/5/2011) la possibilità di segnalare le operazioni sospette (nota del 16/5/2011) la possibilità di segnalare le operazioni sospette al proprio Consiglio Nazionale, anziché direttamente UIFal proprio Consiglio Nazionale, anziché direttamente UIF
ORDINI PROFESSIONALI
L’art. 43, co.1 del D.Lgs.231/07 riconosce ai professionisti la possibilità di trasmettere la segnalazione
agli ordini professionali
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Dal 2009 anche i consigli nazionali: ▪dei notai ▪dei consulenti del lavoro hanno la possibilità di fungere da destinatario delle segnalazioni di operazioni sospette
NOVITÀ
1.Conoscenza del cliente
2. Indicatori e schemi di anomalia
3. Istruzioni sui dati e informazioni da inserire nelle segnalazioni
4. Il ruolo degli ordini professionali
Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva
Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva
Segnalazione di operazioni sospetteSegnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 art. 41 D. Lgs. 231/2007
I soggetti “obbligati” (artt. da 10 a 14 del decreto 231/2007) inviano alla I soggetti “obbligati” (artt. da 10 a 14 del decreto 231/2007) inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo terrorismo
Il sospetto è desunto dalle Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitateesercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività , tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incaricoconferimento di un incarico
Talvolta la scarsa qualità o l’incompletezza delle segnalazioni dipendono Talvolta la scarsa qualità o l’incompletezza delle segnalazioni dipendono da un da un processo carente di adeguata verifica processo carente di adeguata verifica
La collaborazione attiva non può prescindere da un corretto ed efficace processo di adeguata verifica che non si limiti ad un rispetto meramente formale della normativa
l’identificazione del cliente e del titolare effettivo le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale il controllo costante del rapporto capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazionesono alla base delle valutazioni richieste ai fini della collaborazione attiva
Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico(Decreto Ministero Giustizia del 16/4/2010)
Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attivaLa conoscenza del cliente
Segnalazione di operazioni sospetteSegnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 art. 41 D. Lgs. 231/2007
OObbligo del professionista di valutare l’operazione in rapporto alla reale bbligo del professionista di valutare l’operazione in rapporto alla reale capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita capacità economica e attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazionel’operazione
Solo chi conosce a fondo le reali caratteristiche economiche del Solo chi conosce a fondo le reali caratteristiche economiche del soggetto cui l’operazione è riferita è in grado di apprezzarne l’eventuale soggetto cui l’operazione è riferita è in grado di apprezzarne l’eventuale rischio di riciclaggiorischio di riciclaggio
Presupposto fondamentale per attivare l’obbligo di segnalazione di cui Presupposto fondamentale per attivare l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 del D.Lgs.231/2007 è il MERO SOSPETTO, ma non una mera all’art. 41 del D.Lgs.231/2007 è il MERO SOSPETTO, ma non una mera illazione soggettiva.illazione soggettiva.
Seppur non si pretende una prova certa e definitiva resta ineludibile che Seppur non si pretende una prova certa e definitiva resta ineludibile che gli elementi in grado di sorreggere il sospetto devono avere un minimo gli elementi in grado di sorreggere il sospetto devono avere un minimo di oggettività e resistere ad un elementare vaglio critico.di oggettività e resistere ad un elementare vaglio critico.
Segnalazione di operazioni sospetteSegnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 art. 41 D. Lgs. 231/2007
Si ritengono necessari:Si ritengono necessari:
elementi concreti ed obiettivi elementi concreti ed obiettivi (verifica di effettive disponibilità economiche, (verifica di effettive disponibilità economiche, titolarità palesi di beni o di fonti di reddito)titolarità palesi di beni o di fonti di reddito)
valutazioni come valutazioni come conseguenza logicaconseguenza logica di fatti, suscettibili di essere identificati e di fatti, suscettibili di essere identificati e ponderati nella loro rigorosa obiettivitàponderati nella loro rigorosa obiettività
D.L.78/10 fornisce un D.L.78/10 fornisce un PRINCIPIO DI RIFERIMENTOPRINCIPIO DI RIFERIMENTO
art. 36, comma 1 lettera b), del D.L. 78/2010, prevede che il ricorso frequente o art. 36, comma 1 lettera b), del D.L. 78/2010, prevede che il ricorso frequente o ingiustificato denaro contante, sia una elemento di sospettoingiustificato denaro contante, sia una elemento di sospetto
norma che richiama l’attenzione sull’uso del contante che in Italia ha una norma che richiama l’attenzione sull’uso del contante che in Italia ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, con conseguenti maggiori circolazione più intensa rispetto alla media europea, con conseguenti maggiori rischi di riciclaggio ed evasione fiscale.rischi di riciclaggio ed evasione fiscale.
Genesi delle SOSGenesi delle SOS
FATTORI DI SOSPETTOFATTORI DI SOSPETTO
Segnalazione di operazioni sospetteSegnalazione di operazioni sospette art. 41 D. Lgs. 231/2007 art. 41 D. Lgs. 231/2007
CIRCOLARE NOSTRACIRCOLARE NOSTRA
Le SOS derivano da circostanze di fatto obiettive che si desumono da informazioni acquisite generalmente nell’ambito del processo di adeguata verifica (anche attraverso il monitoraggio del rapporto)
L’assenza o la difficoltà a reperire informazioni, dovrebbe comportare l’astensione dall’effettuazione della prestazione professionale (art. 23)
salvo casi eccezionali (art. 41 c. 5)
Ostacolo delle indagini, obbligo di legge di ricevere l’atto, esame posizione giuridica del cliente, espletamento compiti di difesa o di rappresentanza in un
procedimento giudiziario, difficoltà a reperire informazioni sopravvenuta (ad es. cliente cha ha cambiato assetto proprietario)
Assenza di informazioni: segnalazione verso astensione
L’astensione non esime il soggetto obbligato da effettuare la segnalazione di operazioni sospette(in genere la SOS dovrebbe risultare quasi automatica)
L’astensione potrebbe essere finalizzata a permettere all’UIF la sospensione dell’operazione (art. 6 c. 7 lett. c)
Assenza di informazioni: segnalazione verso astensione
Suddivisi in 6 categoriea. Cliente; b. Modalità di esecuzione della prestazione professionale; c. Modalità di pagamento; d. Costituzione di imprese, società o trust; e. Operazioni su beni immobili o mobili registrati; f. Operazioni contabili o finanziarie
Un tentativo di sintesi:• Atteggiamento del cliente di riluttanza a fornire informazioni o le informazioni fornite risultano false• Sospetto che il cliente operi per conto di terzi o tenti di nascondere il titolare effettivo• Palese incongruenza tra il profilo economico del cliente e la prestazione richiesta – Operatività palesemente antieconomica, illogica o lontana dagli usuali canoni di mercato• Rapporti con paesi caratterizzati da regime antiriciclaggio non equivalente(Decreti MEF del 12/08/2008 e del 28/09/2011)
Indicatori di anomalia
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia (art. 41 c. 2 D.Lgs. 231/2007)
Un indicatore di anomalia “ex lege” = operazioni in contanti e D.L. n. 78/2010
Gli indicatori di anomalia per i professionisti ex art. 12 (tra cui dottori commercialisti ed esperti contabili) ed ex art. 13 c. 1 lett. b (revisori contabili) sono emanati con decreto del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (Decreto del 16/4/2010)
La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6 c. 7 lett. b) D.Lgs. 231/2007) - http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ
Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attivaIndicatori e schemi di anomalia
Elementi comuni
Agevolano l’individuazione del sospetto, ma non indicano di per sé il medesimoCriteri generali su esaustività e automatismo
Elementi distintivi
Procedura di emanazione (più rigida per indicatori) Schemi hanno contenuto più “tecnico”
-Compravendite immobiliari con profili irregolari coinvolgimento di società situate in paesi a fiscalità privilegiata; dubbi sull’origine dei fondi utilizzati; regolamento in contanti
-Vicende societarie costituzione di società in “paradisi fiscali” o cessioni di partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; trasferimento della società all’estero e/o nomina di amministratori esteri; modifica dell’assetto societario con il coinvolgimento di soggetti su cui emergono notizie non positive; costituzione e scioglimento di società in tempi ravvicinati; sottoscrizione aumento di capitale regolata in contanti; vendita quote societarie a prezzi ritenuti non coerenti con l’effettivo valore della società
- Profilo soggettivo del cliente prestazioni professionali richieste da clienti palesemente sprovvisti della normale competenza e conoscenza o provenienti da zone geografiche diverse; prestazioni che coinvolgono società fiduciarie che non consentono l’identificazione e adeguata verifica del “titolare effettivo” dell’operazione; clienti indagati
Tipologie osservate
Irregolarità contabili/fiscali irregolarità nell’emissione delle fatture (documenti sospetti di falsità); ingiustificate alterazioni dei libri contabili; palesi e rilevanti incongruenze tra i dati di bilancio e la documentazione contabile; regolamento per contanti di transazioni commerciali o di emolumenti; movimentazione di contante senza alcun riferimento ad operazioni economiche (ad es. prelievi “in conto utili”, versamenti sul conto corrente societario); rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede di revisione contabile; flussi verso società estere (spesso con sede in “paradisi fiscali”) con documentazione a latere non idonea; mancato versamento IVA o altre imposte
Tipologie osservate
Finalità e principi:
Uniformare le valutazione e ridurre le incertezzeUniformare le valutazione e ridurre le incertezze
Non esaustività (occorre valutare ulteriori comportamenti)Non esaustività (occorre valutare ulteriori comportamenti)
Mera ricorrenza, non è motivo sufficiente per segnalazioneMera ricorrenza, non è motivo sufficiente per segnalazione
Valutazione complessiva dell’operazioneValutazione complessiva dell’operazione
Selezionare gli indicatori sulla base dell’attività svoltaSelezionare gli indicatori sulla base dell’attività svolta
Indicatori di anomalia
Aumento delle SOSAumento delle SOS
Fattore molto positivo, indice di un circuito segnaletico apprezzato, Fattore molto positivo, indice di un circuito segnaletico apprezzato, di una centralità dell’UIF riconosciuta tra gli intermediari e gli di una centralità dell’UIF riconosciuta tra gli intermediari e gli InvestigativiInvestigativi
Collaborazione attiva crescente da parte degli intermediari, Collaborazione attiva crescente da parte degli intermediari, sensibilità accentuata al fattore reputazionale sensibilità accentuata al fattore reputazionale
Incremento della base dati informativa dell’UIF che si riflette Incremento della base dati informativa dell’UIF che si riflette positivamente sul sistema, anche in funzione di interscambio con positivamente sul sistema, anche in funzione di interscambio con altre FIUaltre FIU
Aspetti criticiAspetti critici
Quantità spesso non si abbina a qualitàQuantità spesso non si abbina a qualità
Rischio di ingolfamento del sistema, sempre più difficile Rischio di ingolfamento del sistema, sempre più difficile l’individuazione delle SOS di spessorel’individuazione delle SOS di spessore
Viene segnalata una semplice anomalia o un vero Viene segnalata una semplice anomalia o un vero sospetto?sospetto?
Si intuiscono da parte di taluni intermediari valutazioni di Si intuiscono da parte di taluni intermediari valutazioni di II° livello poco selettive( II° livello poco selettive( possibile timore di verbali per possibile timore di verbali per omesse SOS?)omesse SOS?)
Descrizione dell’operazione solo accennata
Motivo del sospetto assente ovvero fortemente lacunoso
Non adeguata specificazione degli elementi di anomalia attinenti al profilo soggettivo ed oggettivo
Carenza dei riferimenti del “lato finanziario” dell’operazione
Inoltro di documentazione contabile senza specificare adeguatamente i motividel sospetto
Quantità inadeguata per l’elaborazione di una casistica settoriale e mirata
Segnalazioni non dovute
Principali criticità
- Violazioni sull’uso del contante la segnalazione alla UIF non è la sede corretta per la denuncia delle violazioni ai limiti dell’uso del contante (artt. 49 e 50 d.lgs 231/07 e modifiche art. 51 ex dl n. 201/2011) in assenza di motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da segnalare secondo le precisazioni del MEF (11 ottobre 2010) > uso contante quale elemento valutativo da considerare con altri elementi oggettivi e soggettivi
-Soggetti esclusi dall’obbligo di segnalazione curatori fallimentari o comunque in relazione ad attività svolte su incarico dell’A.G. quali ad esempio i CTU (Chiarimento UIC del 21/6/2006 relativamente al Provvedimento UIC del 24/2/2006) i componenti degli organi di controllo (art. 12 c. 3 bis D.Lgs. 231/2007) non incaricati del controllo legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010 (Circ. n. 16/2010 CNDCEC) - questi ultimi sono destinatari degli obblighi in quanto revisori (a titolo personale)
Segnalazioni non dovute (c.d. “improprie”)
Generiche irregolarità Inviate da professionisti per segnalare generiche irregolarità (esempio ricorrente: in seguito al mancato pagamento
dell’onorario…) non riconducibili a ipotesi di riciclaggio
ARCHIVIAZIONE
Segnalazioni non dovute (c.d. “improprie”)
- Carattere “fiduciario” della prestazione d’opera professionale - Tradizionale segreto professionale - Esigenza di rimarcare una distanza rispetto all’anomalia riscontrata (specie in caso di incarico rifiutato – art. 23, obbligo di astensione)
- Problemi nell’individuazione di una casistica cui fare riferimento - Difficoltà nell’enucleazione del sospetto
Spunti di riflessione – alcuni possibili fattori disincentivanti
SOGGETTI OBBLIGATISOGGETTI OBBLIGATI
UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIAAnalisi Finanziaria
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA
DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA
Reparti Guardia di Finanza
P.N.A. PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA
Segnalazione di operazioni sospette
ORDINI PROFESSIONALIORDINI PROFESSIONALI
Analisi Criminale
Invio delle SOS all’UIFInvio delle SOS all’UIF
Trasmissione della segnalazione all’UIF
Acquisizione della segnalazione nel sistema
Ricerche preliminari (precedenti segnalazioni, richieste FIU estere,
movimenti transfrontalieri, infrazioni amministrative doganali)
Esame iniziale delle segnalazioni
Valutazione ai fini di: sospensione archiviazione trattazione
Unità di Informazione FinanziariaUnità di Informazione Finanziaria
Abilità del relatore nell’individuare la SOS trasmessa Abilità del relatore nell’individuare la SOS trasmessa solo per rispondenza alle solo per rispondenza alle anomalieanomalie indicate nel Decalogo indicate nel Decalogo BI da quella veramente BI da quella veramente sospettasospetta;;
Raccolta di informazioni dal segnalante, e, se del caso, Raccolta di informazioni dal segnalante, e, se del caso, da altri intermediari collegati e da agenzie antiriciclaggio da altri intermediari collegati e da agenzie antiriciclaggio estereestere
Raccolta di informazioni commerciali dall’archivio Raccolta di informazioni commerciali dall’archivio camerale e da banche dati esterecamerale e da banche dati estere
Collegamento con altre segnalazioni o con richieste da Collegamento con altre segnalazioni o con richieste da agenzie antiriciclaggio estereagenzie antiriciclaggio estere
Procedura di archiviazioneProcedura di archiviazione
Ai sensi dell’art. 47 lettera c) l’Unità di Informazione Ai sensi dell’art. 47 lettera c) l’Unità di Informazione Finanziaria archivia le SSOOSS che ritiene infondate, Finanziaria archivia le SSOOSS che ritiene infondate, dandone notizia all’intermediario e secondo procedure dandone notizia all’intermediario e secondo procedure che ne consentano la consultazione agli O.I.che ne consentano la consultazione agli O.I.
L’archiviazione è una forma di tutela per l’intermediario L’archiviazione è una forma di tutela per l’intermediario segnalante e può anche rappresentare un messaggio segnalante e può anche rappresentare un messaggio indiretto per scartare certe tipologie di segnalazioniindiretto per scartare certe tipologie di segnalazioni
Ai sensi dell’art. 48, gli O.I., una volta esperiti gli Ai sensi dell’art. 48, gli O.I., una volta esperiti gli approfondimenti sulle SSOOSS, sono tenuti ad approfondimenti sulle SSOOSS, sono tenuti ad informare l’UIF delle SSOOSS non aventi seguito informare l’UIF delle SSOOSS non aventi seguito investigativo investigativo
Procedura di sospensioneProcedura di sospensione
Potere amministrativo attribuito all’UIF di sospendere per Potere amministrativo attribuito all’UIF di sospendere per 5 giorni lavorativi operazioni richieste da parte della 5 giorni lavorativi operazioni richieste da parte della clientela per fondati motivi di sospetto (art. 6, comma 7, clientela per fondati motivi di sospetto (art. 6, comma 7, lett.c) del D.Lgs. 231/07)lett.c) del D.Lgs. 231/07)
Elementi essenziali:Elementi essenziali: tempestività di interventotempestività di intervento coordinamento con gli O.I. o A.G.coordinamento con gli O.I. o A.G. tutela della riservatezza dell’intermediario coinvoltotutela della riservatezza dell’intermediario coinvolto strumentale all’adozione di provvedimenti cautelativi di strumentale all’adozione di provvedimenti cautelativi di
sequestrosequestro
L’obiettivo massimo prefissato è quello di appurare, tramite approfondimenti finanziari, se il sospetto sia ragionevolmente fondato oppure no
In In analogia con un’indagine investigativa, il relatore è inevitabilmente più vicino alle ragioni dell’accusa che a quelle della difesa, ma deve astrarsi e capire le ragioni dell’anomalia/sospetto e, se del caso, arrivare a formulare ipotesi di reato che siano di cauto indirizzo per gli O.I.
Controllo ed esame delle relazioni tecniche di maggiore complessità da parte della Direzione dell’UIF
Invio della segnalazione alla DIA ed al NSPV, corredata dalla relazione tecnica, su supporto informatico
DIA e NSPV: informano sulle pratiche cui danno seguito richiedono eventuali ulteriori approfondimenti indicano i casi cui non viene dato ulteriore corso
Feedback agli intermediari segnalanti circa le segnalazioni cui non è stato dato seguito
Invio agli Organi Investigativi
PERCORSO OPERATIVO STANDARDIZZATO:PERCORSO OPERATIVO STANDARDIZZATO:
ANALISI PRE INVESTIGATIVA APPROFONDIMENTOANALISI PRE INVESTIGATIVA APPROFONDIMENTO
OPERATIVOOPERATIVO
CIRCOLARE 83607/12 Comando Generale
N.S.P.V.DELEGA
NUCLEI PT E ARTICOLAZIONI DEI NUCLEIGRUPPICOMPAGNIETENENZEBRIGATE
Esame preventivo della SOSEsame preventivo della SOS
La SOS apre una “finestra” su un contesto finanziario più o meno complesso
Nelle SOS di riciclaggio fa premio l’operatività anomala, in quelle di terrorismo fa premio il nome collegato a liste
A grandi linee l’analisi finanziaria deve tendere ad individuare l’origine dei fondi e/o la loro destinazione
IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Tecniche di analisi delle SOS (segue)Tecniche di analisi delle SOS (segue)
Attenzione prestata alle operazioni in contropartita con Paesi a regime fiscale privilegiato. Se del caso ricorso alla collaborazione con FIU estere (anche per invertire trend che ora privilegia nettamente le richieste ricevute rispetto a quelle fatte);
Osare di più in presenza di operazioni schermate con fiduciarie, anche per affrontare in modo più diretto il problema del beneficiario effettivo, fin qui sostanzialmente trascurato o non risolto dagli intermediari.
Principali tipologie segnalPrincipali tipologie segnalateate
Operazioni che sottendono profili di evasione fiscale (utilizzo di Operazioni che sottendono profili di evasione fiscale (utilizzo di c/personali per veicolare operatività di impresa, false fatturazioni, utilizzi c/personali per veicolare operatività di impresa, false fatturazioni, utilizzi di contante per pagamenti fornitori ecc.)di contante per pagamenti fornitori ecc.)
Abusivismo finanziario e/o usuraAbusivismo finanziario e/o usura
Frodi informatiche (in particolare phishing) e truffeFrodi informatiche (in particolare phishing) e truffe
Operatività peculiare delle varie etnie presenti in ItaliaOperatività peculiare delle varie etnie presenti in Italia
Utilizzo anomalo di finanziamenti pubbliciUtilizzo anomalo di finanziamenti pubblici
Operatività di soggetti già all’attenzione degli Organi Investigativi o Operatività di soggetti già all’attenzione degli Organi Investigativi o InquirentiInquirenti
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Nei confronti della persona o dell’ente oggetto della segnalazione
Nei confronti del soggetto segnalante
Art. 46 D.Lgs.231/07
Finalità: tutela dell’identità del segnalante – garanzia di sicurezza
Può essere vinto solo in casi in cui è “indispensabile” attraverso l’emissione di un decreto motivato dell’A.G. art. 45 - 7˚ c.
Finalità: impedire che fughe di notizie pregiudichino le indagini
Rilevanza penale della violazione di tale obbligo (art. 55 - 8˚ co.): arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 5.000 a 50.000
euro
Art. 45 D.Lgs.231/07
TUTELA RISERVATEZZA SEGNALANTE TUTELA RISERVATEZZA SEGNALANTE
Utilizzo di formule generiche nelle premesse dei verbali e nelle richieste istruttorie a terzi del tipo “Nel corso dell’approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l’esistenza di rapporti e operazioni di interesse investigativo nei confronti del soggetto….”
Nel corpo dei verbali e delle eventuali informative all’A.G. vengono normalmente descritte le risultanze delle investigazioni compiute, riportando il contenuto, anche in parte, della segnalazione sospetta, senza nominare l’originatore;
TUTELA RISERVATEZZA SEGNALANTE TUTELA RISERVATEZZA SEGNALANTE
Art. 45 D.Lgs. 231/07 : In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 c.p.p., l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato la segnalazione, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. Essa può essere rivelata solo quando l’Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede
Norma così modificata dal al decreto legislativo introdotta dall’art. 25 del D. L.vo 151/2009
Al termine degli approfondimenti delle segnalazioni per operazioni sospette
Violazioni amministrative antiriciclaggio
Violazioni penali per
riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Altre violazioni amministrative
e/o penali
Nessun rilievo
Contestazioni e trasmissioni dei verbali
al Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Interessamento competente
Autorità Giudiziaria
Interessamento del Reparto del Corpo
territorialmente competente o dell’A.G.
Archiviazione della posizione segnalata
la verbalizzazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE
la verbalizzazione
Il D.Lgs. n. 56/2004 ha introdotto anche nel settore dell’antiriciclaggio il principio contenuto nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale l’autorità che accerta un’infrazione procede alla immediata contestazione.Tale impostazione è stata confermata dall’art. 60 del D.Lgs. 231/2007 E’, pertanto, previsto che l’UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le Amministrazioni interessate, la Guardia di Finanza e la DIA accertino, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, e provvedano alla contestazione delle violazioni indicate agli art. 57 e 58 D.Lgs. 231/2007, ai sensi della Legge 689/81.
Il organo accertatore deve inviare il relativo verbale al MEF per l'irrogazione delle sanzioni
D.M. 17 novembre 2011
alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, fino a € 250.000
oltre tale limite alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna
Se non è stato possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati ai residenti entro il termine di 90 giorni e ai non residenti entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.
la procedura di irrogazione delle sanzioni
L'autore della violazione può entro 30 giorni (60 se residente all'estero) dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un'audizione personale.
Il MEF dopo aver sentito gli interessati ed analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il rapporto.
Soggetti autorizzati alla contestazione e alla Soggetti autorizzati alla contestazione e alla comminazione delle sanzionicomminazione delle sanzioni
L’accertamento e la contestazione degli illeciti di L’accertamento e la contestazione degli illeciti di natura amministrativa natura amministrativa sono affidati all’UIF, alle autorità sono affidati all’UIF, alle autorità di vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIAdi vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIA, , ognuno per i propri compiti e attribuzioni, mentre ognuno per i propri compiti e attribuzioni, mentre l’irrogazione delle sanzioni amministrative è di l’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del MEF, che provvede con decreto, competenza del MEF, che provvede con decreto, mentre per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, mentre per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, provvede la Banca d’Italia. provvede la Banca d’Italia.
POSSIBILITA’ DI OBLAZIONE PER VIOLAZIONI DELL’ART. 49 – COMMI 1, 5 e 7 D.LGS 231/1007 (art. 16 L. 689/81)
La norma consente di definire il procedimento versando, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione, una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo della stessa sanzione.
Il pagamento in misura ridotta non è utilizzabile da chi si sia già avvalso di tale facoltà per altra simile violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito.
Vale per le operazioni di importo non superiore a 250.000 euro.
Più violazioni contestante con un unico atto non sono tra loro cumulabili ai fini del raggiungimento della soglia dei 250.000 euro
Grazie per l’attenzione