Dott.ssa Antonella Arvedi Ufficio Programmazione e ... · Funzione Pubblica Casi eccezionali ... Le...

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Dott.ssa Antonella Arvedi

Ufficio Programmazione e Controllo Direzionale

Per esigenze cui non possono far fronte con il personale in

servizio, le amministrazioni pubbliche possono

conferire incarichi individuali

stipulando contratti di lavoro autonomo, di natura

occasionale o coordinata e continuativa

ad esperti di particolare e comprovata

specializzazione universitaria

in presenza di alcuni presupposti.

L’oggetto della prestazione deve corrispondere allecompetenze attribuite dall’ordinamentoall’amministrazione conferente e ad obiettivi eprogetti specifici e determinati;

L’amministrazione deve avere preliminarmenteaccertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare lerisorse umane disponibili al suo interno;

La prestazione deve essere di natura temporanea ealtamente qualificata;

Devono essere preventivamente determinati durata,luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Le PA, nello svolgimento delle proprie competenze,potranno conferire incarichi individuali, con contrattidi lavoro autonomo, di natura occasionale ocoordinata e continuativa, determinando durata,luogo, oggetto e compenso lordo dellacollaborazione, quando debbano soddisfare esigenzealle quali non sia possibile fare fronte con ilpersonale in servizio, dal punto di vista qualitativo enon quantitativo.

Quando?

L’assenza di competenze analoghe all’internodell’amministrazione, unitamente al requisitominimo della specializzazione universitaria,

l’impossibilità di ricorrere a rapporti dicollaborazione esterna per attività ordinarie, con laconseguente illegittimità dei contratti stipulati inviolazione di tali presupposti.

Determina

“Le amministrazioni pubbliche disciplinano erendono pubbliche, secondo i propriordinamenti procedure comparative per ilconferimento degli incarichi di collaborazione”

Come?

Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria

Non sono da escludere altre specializzazioni fruttodi percorsi didattici universitari completi e definitiformalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiuntaalla laurea triennale (esempio: laurea triennale +master I livello), purché non reperibili in ambitointerno all’amministrazione conferente

A chi?

La preventiva regolamentazione e pubblicitàdelle procedure comparative costituisceadempimento essenziale per il legittimoconferimento di incarichi di collaborazione.Ciò anche in ossequio ai principi di buonandamento ed imparzialità dell’amministra-zione sanciti dall’art. 97 della Costituzione,da cui discendono i principi di trasparenza eragionevolezza che devono ispirare ogniprocedimento amministrativo.

Il lavoro autonomo non è definito in modo specificodal Codice Civile e viene pertanto ricondottogenericamente alla tipologia contrattuale delcontratto d’opera (artt. 2222-2238 c.c.).

Il contratto d’opera si configura quando:

una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio

con lavoro prevalentemente proprio

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione:

a collaborare nell’impresa

prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale

alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

La linea di demarcazione tra lavoro autonomoe lavoro dipendente è facilmente riconoscibilequalora si riscontri la presenza di soggettiche svolgono in maniera abituale attività dilavoro autonomo in rapporto con unapluralità di soggetti, nonché in relazione arapporti spesso solo occasionali.

E’ invece non altrettanto facile cogliere lalinea di demarcazione tra lavoro dipendente ela collaborazione coordinata e continuativa.

Quando parliamo di lavoro autonomo, tradizionalmente, ci riferiamo a tre tipologie:

1. Lavoro autonomo professionale

2. Lavoro autonomo occasionale

3. Collaborazione coordinata e continuativa

Produce redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni (TUIR, artt. 53-54)

Assenza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Utilizzo di una propria organizzazione del lavoro, mediante mezzi propri e proprie strutture

Libertà di stabilire tempi e modalità di esecuzione della prestazione

Inoltre: professionalità e abitualità

Art. 2222 c.c.: colui che si obbliga a compiereverso un corrispettivo un’opera o un servizio,con lavoro prevalentemente proprio, senzavincolo di subordinazione e senza alcuncoordinamento con il committente.

bensì

NON abitualmente e

professionalmente

accidentalmentee

sporadicamente

Si tratta sempre di lavoro autonomo ma che sidistingue dalla tipologia occasionale in quantoesercitato:

in maniera continuativa (a carattere nonepisodico)

con il coordinamento del committente (mancal’autonomia di stabilire tempi e modi) chedetermina l’inserimento funzionale

in forma prevalentemente personale da partedel parasubordinato (assenza di mezzi propri)

LIMITI art. 36, punto 11, del D.Lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 3 c. 79

della L. 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) integrato dalla Circ. esplicativa n. 4/2004 Dip. Funzione Pubblica

Casi eccezionali in cui l’amministrazione non sia in grado di farfronte ad una particolare e temporanea esigenza;

NON deve trattarsi di affidamento dei medesimi compiti svolti daipropri dipendenti;

Durata temporalmente definita per esigenze stagionali o perperiodi non superiori a tre mesi (lavoro subordinato a tempodeterminato)

NON sono ammessi rinnovi né assunzioni con diversa tipologiacontrattuale

Specifica individuazione degli obiettivi, con relativa indicazionedelle modalità e criteri di svolgimento dell’incarico;

LIMITI art. 36, punto 11, del D.Lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 3 c. 79

della L. 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008)

integrato dalla Circ. esplicativa n. 4/2004 Dip. Funzione Pubblica

La motivazione che sottende l’attivazione della collaborazionedovrebbe fare riferimento a programmi o progetti

Non sono ammissibili obblighi di prestazioni orarie né ilcontrollo delle presenze (gestione autonoma)

Limite di spesa: Le PP.AA. possono avvalersi di personale acontratto di lavoro flessibile nel limite del 35% della spesasostenuta nel 2003 per le medesime finalità (art.3, co.80 L.finanziaria 2008)

DEROGA art. 36, punto 11, del D.Lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 3 c. 79

della L. 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008)

integrato dalla Circ. esplicativa n. 4/2004 Dip. Funzione Pubblica

Le PP.AA. possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile perlo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sonofinanziati con fondi dell’Unione Europea e del Fondo per le areesottoutilizzate

Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contrattidi lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e diinnovazione tecnologica, i cui oneri non risultino a carico deibilanci di funzionamento degli enti o del FFO

Per i contratti di lavoro autonomo (co.co.co) non trovaapplicazione il limite temporale di tre mesi o stagionale

Obbligo di pubblicità

Art. 3, co. 18 e 54 L. finanziaria 2008

tutte le PP.AA.

pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti ad esperti esterni

sul sito web istituzionale

incarichi di consulenza e collaborazione

contestualmente al conferimento

d’incarico (consulenze) o prima di procedere al pagamento del compenso

Incarichi di consulenza (co. 18)

Hanno efficacia a decorrere dalla data dipubblicazione del nominativo del consulente,dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso

Consulenze e collaboratori esterni (co. 54)

Viene ribadito l’obbligo di pubblicare iprovvedimenti completi di indicazione deisoggetti percettori, della ragione dell’incarico edell’ammontare pattuito. In caso di omessapubblicazione, la liquidazione del corrispettivocostituisce illecito disciplinare e danno erariale.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 53del D.Lgs. 165/2001, in particolare all’obbligo per lePP.AA. di comunicare semestralmente l’elenco deicollaboratori esterni e dei consulenti, con l’indicazio-ne della ragione dell’incarico e dell’ammontare deicompensi corrisposti (anagrafe delle prestazioni), ilDipartimento della Funzione Pubblica ha attivato unaprocedura guidata via web.

SANZIONI: impossibilità di conferire nuovi incarichi Illecito disciplinare e responsabilità erariale ex art.

127 L. 662/96 novellato dall’art. 3, co.54 della L. finanziaria 2008

La lettera di dimissioni volontarie, volta adichiarare l’intenzione di recedere dalcontratto di lavoro, è presentata

a pena di nullità

su appositi moduli, realizzati secondo direttivedefinite con D. Interministeriale 24.01.2008(G.U. n. 49 del 19.02.2008), disponibili sul sitoweb del Min. Lavoro e Previdenza Sociale

ENTRATA IN VIGORE: 5 MARZO 2008

Lavoro autonomo abituale professionisti con P. IVA.

Lavoro autonomo occasionale reddito diverso (ex art. 67 co. 1)

Collaborazione coordinata e continuativa reddito assimilato al lavoro dipendente

(L. 342/2000 dal 2001)

LAVORO AUTONOMO ABITUALE- Ritenuta d’acconto IRPEF 20% (30% a titolo d’imposta per i non residenti)- NO INPS, IRAP, INAIL- Documento fiscale: Fattura emessa dal professionista con IVA e C.P.

(rivalsa)- Obbligo di certificazione e mod. 770

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE- Ritenuta d’acconto IRPEF 20% (30% a titolo d’imposta per i non residenti)- NO INAIL, Sì IRAP (8,5%), INPS solo se > € 5.000- Documento fiscale: notula emessa dal prestatore senza IVA e con bollo (€

1,81) per importi > €77,44- Obbligo di certificazione e mod. 770

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA- Ritenuta IRPEF a scaglioni con cedolino paga- Sì IRAP (8,5%) + Ritenute e versamento INPS, INAIL - Obbligo CUD e mod. 770

Ripartite nella misura di 1/3 a carico del percipiente e 2/3 a carico dell’ente

17%

Soggetti aventi altra copertura obbligatoria e

pensione diretta

24,72%

Soggetti sprovvisti di altre

coperture obbligatorie

Il compenso lordo percipiente deve essere maggiorato di:

- Cassa previdenza (2% o 4%)

- IVA 20%

- NO IRAP

Lavoro autonomo professionale

Il compenso lordo percipiente deve essere maggiorato di:

- IRAP 8,5%

- INPS (2/3 a carico ente se il percipiente dichiara di aver superato i 5.000 euro nell’anno finanziario, e solo per l’eccedenza)

- NO IVA

Lavoro autonomo occasionale

Il compenso lordo percipiente deve essere maggiorato di:

- IRAP 8,5%

- INPS (2/3 a carico ente)

- INAIL

Collaborazione coordinata e continuativa

Dall’11 gennaio 2008 deve essere adottato ilnuovo modulo per le PP.AA. per le comunica-zioniobbligatorie (instaurazione, proroga,trasformazione, cessazione anticipata delrapporto di lavoro nonché distacco etrasferimento del lavoratore), di cui ai DecretiInterministeriali,

UNIFICATO LAV

Entro le ore 24 del giorno (lavorativo) precedente,obbligatoria in via telematica dal 1° marzo 2008.Tale comunicazione è dotata di pluriefficacia neiconfronti di Direzioni Regionali e Provinciali delLavoro, INPS, INAIL.

Deroga generale per il settore scolasticoL. 176/2007, art. 2, co. 4 – Circ. MdLPS del 27/11/07

Le istituzioni scolastiche (ivi compresi gli istitutie scuole di ogni ordine e grado, le istituzionieducative e quelle universitarie) provvedonoagli adempimenti di cui sopra entro 10 giornisuccessivi all’instaurazione, variazione ocessazione del rapporto di lavoro.