Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontratti

Post on 06-Jul-2015

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Basta un’email o serve il contratto? E cosa faccio se non mi pagano? Suggerimenti legali per mettersi a riparo da fregature e stare alla larga dai tribunali. Al di là di pacche sulla spalla e strette di mano.

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Al riparo dal rischio non-ti-pago

Francesca Bisaro

Contratto, mail o stretta di mano?

La formazione del consenso

Per accordo si intende comunemente l’intesa tra due soggetti giuridici per fondare, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

Con quest’ultimo termine si considera ogni relazione tra soggetti di diritto disciplinata dall’ordinamento.

La formazione del consenso

La modalità più comune di formazione del consenso si produce attraverso lo scambio tra proposta e accettazione disciplinato dagli articoli 1326 e seguenti del codice civile.

Articolo 1326

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

La proposta

E’una dichiarazione recettizia contenente tutti gli elementi essenziali del contratto con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di voler stipulare il contratto stesso.

L’accettazione

E’ una dichiarazione rivolta al proponente con cui il destinatario esprime la sua volontà di voler stipulare il contratto in maniera completamente conforme alla proposta.

Atti recettizi

Sono entrambi atti recettizi in quanto non producono effetti senza che siano portati a conoscenza del destinatario.

Pertanto sorge un problema:escluso il caso che i contraenti siano entrambi presenti, quando si può reputare che l'atto sia conosciuto dall'altra parte?

Articolo 1335

Prevede che la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione rivolta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Articolo 1327

Può invece accadere che il proponente non intenda aspettare l'accettazione avendo interesse a che il contratto sia subito eseguito o, per la natura del contratto, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta.

Articolo 1327

In questo caso il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione ma l'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Il sinallagma: questo sconosciuto!

L'elemento in oggetto rappresenta il punto di equilibrio raggiunto dalle parti nella congiunta volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazione.

Elementi essenziali del contratto per legge

Oltre all'accordo delle parti sono:

1. la causa;

2. l'oggetto contrattuale, che deve essere possibile, lecito determinato o determinabile;

3. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

La forma contrattuale

La forma è la modalità con cui si esprime la volontà della parti.

Nell’ordinamento giuridico per l’esistenza e la validità dell’accordo vale la regola generale della libertà della forma.

Quale forma?

In teoria per l’ordinamento potrebbe bastare una stretta di mano … ma quali sono i rischi

che si corrono??

I rischi

1. Scarsa chiarezza sugli elementi dell’accordo (oggetto, causa, corrispettivo)….verba volant!

2. notevoli complicazione nella prova dell’esistenza dell’accordo e di conseguenza ...

3. …difficoltà ad ottenere il pagamento del corrispettivo (equo compenso)!

Elementi essenziali del contratto “per chi legge”

1. Forma scritta … almeno scambio di mail con formazione del consenso;

2. Definizione accurata delle tempistiche della prestazione;

3. Definizione precisa del compenso (con indicazione espressa di eventuali oneri previdenziali) ed eventuali costi straordinari;

4. Indicazione inequivocabile dei termini di pagamento.

Modalità pagamento

Di norma il corrispettivo può essere fisso o a success fee …. la strada da non percorrere è quella di accettare solo la seconda opzione perché ci si accolla il rischio imprenditoriale del successo di un’azione su cui di norma non si è in grado di avere alcun controllo.

Come esigere il pagamento

Definiti chiaramente i termini di pagamento in fase di formazione dell’accordo, si può:

1. richiedere un primo bonario sollecito di pagamento per iscritto;

2. procedere con una diffida formale;

3. procedere con azione del recupero del credito.

Conclusioni 1

L’utilizzo di format contrattuali reperibili in internet può essere un primo passo verso una forma di tutela ma allo stesso tempo può essere anche controproducente perché non tiene conto del rapporto specifico da disciplinare e quindi può lasciare scoperti aspetti importanti o viceversa esporre il freelance a discussioni su elementi non essenziali.

Conclusioni 2

E’ importante considerare come minimo gli elementi indicati al fine di poter tutelare la propria posizione in caso di contestazioni e verificare di volta in volta gli altri elementi contrattuali fondamentali rispetto alla prestazione professionale svolta tenendo conto della disponibilità alla negoziazione della controparte.

Grazie per l’attenzione

Francesca Bisaro

francescabisaro@hotmail.com

334/6557375