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L’ATTIVITÀ BANCARIA
Appunti sul libro Economia della Banca
Capitolo 1Aggiornamento Sett 2017
Agenda
Definizione di banca (dottrina e testo di legge)
Funzione della banca
Importanza della fiducia (art. 47 costituzione)
Storia del sistema bancario italiano
Le leggi rilevanti
Il TUB (D. Lgs. 385/93) (1)
Il testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T UB) contiene disposizioni e regole concernenti:
LE AUTORITA’ CREDITIZIE
Il Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
La Banca d’Italia
Il TUB (D. Lgs. 385/93) (2)
LE BANCHE
Nozione di attività bancaria
Autorizzazioni per attività bancaria
Partecipazione al capitale delle banche
Requisiti di partecipanti ed esponenti bancari
Banche popolari e banche di credito cooperativo
Credito fondiario ed altre operazioni di credito
Il TUB (D. Lgs. 385/93) (3)
LA VIGILANZA
La vigilanza sulle banche
La vigilanza su base consolidata
Il gruppo bancario
Ambito ed esercizio dell’attività di vigilanza
LA DISCIPLINA DELLE CRISI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
Il TUB (D. Lgs. 385/93) (4)
GLI INTERMEDIARI NON BANCARI
LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Credito al consumo
Trasparenza
Reati connessi all’esercizio di attività bancarie e finanziarie e le relative sanzioni
La definizione del TUB (D. Lgs. 385/93) • Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
Art. 10 - (Attività bancaria)1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Art. 11 - (Raccolta del risparmio)1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.3…….
Quali gamma di attività svolgono le bancheLe banche possono svolgere una serie di attività, tra le
quali:
• Raccolta di depositi con obbligo di restituzione
• Operazioni di prestito (incluso credito al consumo, factoring)
• Leasing finanziario
• Servizi di pagamento
• Rilascio di garanzie e di impegni di firma
• Operazioni in conto proprio o terzi in strumenti del mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, valori mobiliari
• Gestione e consulenza nella gestione del risparmio
• Custodia e amministrazione di valori mobiliari
Cosa NON possono fare le banche
Le banche non possono esercitare attività assicurativa (riservata alle imprese di assicurazione)
La banche non possono svolgere la gestione collettiva del risparmio, riservata alle SICAV e alle SGR
Funzione della banca
La nozione di banca è definita sulla base dell’esercizio congiunto e coordinato delle seguenti funzioni:
Mobilizzazione delle risorse finanziarie (raccolta) +
Funzione creditizia (impiego)
FUNZIONE INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA
Funzione monetaria, consistente nella offerta di strumenti di pagamento alternativi rispetto alla moneta legale
Funzione di erogazione dei servizi accessori
Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (1)
Il TUF completa la cornice legislativa entro cui si svolgono le attività di intermediazione finanziaria che rientrano nei servizi di investimento:
Ricezione e trasmissione ordini per conto di investitori (su strumenti come futures, opzioni, swaps)
Esecuzione di tali ordini per conto terzi
Gestione su base individuale dei portafogli di investimento
Il TUF viene emendato, nel 2007 tramite il D. Lgs. 164/2007 che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva Comunitaria MIFID
Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (2)
• Nel TUF viene delineata la cornice entro cui si svolgono i servizi di investimento
• In particolare, il TUF si concentra su tre grandi argomenti:
1)Disciplina degli intermediari finanziari
2) Disciplina dei mercati finanziari
3) Disciplina degli emittenti
Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (3)La disciplina degli intermediari finanziari ha
profondamente riformato il comparto del risparmio gestito che costituisce per le banche uno dei più importanti e remunerativi comparti di attività.
Viene istituita una nuova figura, denominata SGR, ovvero società di gestione del risparmio, autorizzata ad esercitare:
1. L’attività di gestione in monte del risparmio (riservata alle SGR e vietata ad qualsiasi altro soggetto istituzionale)
2. La gestione individuale dei patrimoni (che può essere svolta anche dalle banche)
Inoltre, viene stabilito l’obbligo dell’utilizzo di benchmark, vale a dire l’uso di indici di mercato per parametrare la gestione
Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (4)• Con riferimento alla parte dedicata ai
mercati, il TUF è stato emendato in seguito al recepimento della MIFID. La direttiva MIFID ha i seguenti obiettivi:
1)Creazione di un mercato unico europeo dei servizi finanziari
2)Rafforzamento del sistema di tutela per gli investitori
3)Innalzamento del livello di competizione tra le imprese di investimento
4)Innalzamento del livello di competizione tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali e internalizzatori sistematici
Il testo unico sulla finanza (TUF - D. Lgs. 58/1998) (5)
Disciplina degli emittenti di strumenti finanziari:
Obiettivi di maggiore apertura degli assetti proprietari
Autonomia degli amministratori
Tutela dei soci di minoranza e dei creditori
Norme sull’insider trading
LA VIGILANZA BANCARIA
Appunti sul libro Economia della Banca
Capitolo 2
Meccanismo Unico di Vigilanza che assegna alla BCE la responsabilità della vigilanza prudenziale sulle banche UE con una ripartizione dei compiti tra BCE e BCN
Meccanismo Unico di risoluzione cui spetta il compito di graduare gli interventi in caso di difficoltà di una banca vigilata, in modo da minimizzare l’effetto sulla stabilità finanziaria e non far gravare il costo dell’eventuale salvataggio sui contribuenti
Sistema europeo di assicurazione dei depositi da completarsi nei prossimi anni, in modo da rafforzare la fiducia dei depositanti nel sistema bancario
Unione Bancaria Europea
Le banche sono soggette ad un sistema pervasivo di regolamentazione che si esplica in un articolato sistema di regole
Il motivo risiede nel ruolo centrale che il sistema bancario svolge nel sostegno allo sviluppo economico e, con riferimento all’attività bancaria, alla funzione monetaria dei depositi e alla natura fiduciaria del rapporto che si instaura con i depositanti
PERCHE’ LA VIGILANZA BANCARIA
La Banca d’Italia ha il compito di vigilare sulle banche, sulle SGR, sulle SICAV, sulle SIM, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza ed alla competitività del sistema finanziario.
La Banca d’Italia vigila sul sistema bancario insieme al CICR ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
LE AUTORITA’ CREDITIZIE
Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio è titolare dell’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio
Il Ministro dell’economia, oltre a presiedere il CICR ha alcune competenze specifiche. Definisce, per esempio, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche e scioglie gli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche in caso di gravi irregolarità.
CICR e Ministro Economia
Le Autorità di vigilanza
Il TUB, dopo aver identificato le autorità creditizie e gli obiettivi che esse devono perseguire, delinea il ciclo di vita di una banca, partendo dalla sua costituzione e operatività, per poi passare alle regole che le banche devono rispettare nell’ordinario funzionamento e ai controlli cui devono sottostare, per giungere infine alla disciplina di una eventuale situazione di crisi
La Vigilanza sulle banche
Ogni fase della vita di una banca, dunque, è scandita dal rispetto delle regole previste dalla normativa
L’esistenza delle regole toglie discrezionalità all’azione delle autorità di vigilanza, garantendo trasparenza ed equità di trattamento tra soggetti vigilati
L’art. 4 del TUB impone alla Banca d’Italia di determinare e rendere pubblici preventivamente i princìpi e i criteri dell’attività di vigilanza
La Vigilanza sulle banche (2)
Presidio della struttura del mercato:
In termini di contenuto dell’attività bancaria e
Riferimento ai soggetti che possono costituire una nuova azienda bancaria
L’esercizio dell’attività bancaria è permesso , previa iscrizione nell’albo tenuto dalla Banca di Italia:
alle banche autorizzate in Italia
alle succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio Italiano in virtù del “passaporto europeo” (single license)
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all’entrata
La Banca d’Italia procede con l’iscrizione all’albo di un nuovo operatore nazionale ove ricorrano, tra le altre, le seguenti condizioni:
1. 1) forma di spa o scarl
2. 2) Programma di attività
3. 3) capitale sociale minimo di:
10 milioni di euro per spa e popolari
5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all’entrata (2)
Il programma di attività (concernente i settoridi intervento, la struttura tecnica,organizzativa e territoriale della costituendabanca e le caratteristiche del sistemainformativo da adottare) deve essereaccompagnato da una relazione tecnicacontenente i bilanci previsionali dei primi treesercizi, da cui risultino gli investimentiprevisti, i risultati economici attesi e ledimensioni operative che la banca vuoleraggiungere
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all’entrata (3)
Le banche possono essere costituite sotto forma di:
1) 1) Società per azioni
2) Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, nelle quali vige il voto capitario:
-banca popolare
- banca di credito cooperativo (Bcc)
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all’entrata (3)
Per le banche popolari è prevista la regola in base alla quale nessuno può detenere un capitale in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale
Il limite minimo per il capitale delle popolari è di 6,3 milioni di euro
Hanno operatività, anche territoriale, maggiore rispetto alle Bcc
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all’entrata (3)
Le banche di credito cooperativo (con capitale minimo di 2 milioni di euro esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci, che devono risiedere nel territorio di riferimento della banca
Devono destinare almeno il 70% degli utili netti a riserva legale
Il numero dei soci deve essere almeno pari a 200 e nessuno può detenere più di 100.000 di capitale
Hanno operatività, anche territoriale, limitata rispetto alle popolari
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza strutturale e controlli all’entrata (3)
Le banche popolari il cui attivo sia superiore agli 8 mld di euro hanno l’obbligo di trasformarsi in banche S.p.A.
Le BCC devono partecipare ad un gruppo bancario cooperativo, mediante la sottoscrizione del capitale sociale di una banca capogruppo costituita sotto forma di S.p.A.
Nuove regole su Banche Popolari e BCC
Definizione delle regole del gioco all’interno delle quali dispiegare la propria imprenditorialità.
La Banca d’Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR emana disposizioni aventi ad oggetto:
Adeguatezza patrimoniale
Contenimento del rischio
Partecipazioni detenibili
Organizzazione contabile e controlli interni
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza prudenziale ed adeguatezza patrimoniale
Le norme di vigilanza prudenziale, note come Basilea I, introdotte nel 1988, erano rappresentate dalla definizione di alcuni coefficienti minimi obbligatori ma avevano dei limiti superati grazie all’introduzione di alcune nuove regolamentazioni
La Vigilanza sulle banche: Vigilanza prudenziale ed adeguatezza patrimoniale
Lo schema del coefficiente patrimoniale di Basilea 1
PV= patrimonio di vigilanza
Ai= attività i-esima
Pi= ponderazione per il rischio dell’attività i-esima
Cosa è inserito nel patrimonio di vigilanza?
1) Patrimonio di base (Tier 1 capital- es. capitale azionario versato, riserve palesi)
2) Patrimonio supplementare (Tier 2 capital- es. riserve di rivalutazione, riserve occulte cioè connesse a plusvalenze non ancora realizzate, strumenti ibridi di capitale)
%8 ii PA
PV
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Federica Miglietta -Università di Bari
Lo schema del coefficiente patrimoniale di Basilea 1 (2)
Fattori di ponderazione (Pi)
Vengono distinte quattro categorie
Rischio nullo (ponderazione 0)
Rischio basso (ponderazione 20%)
Rischio medio (ponderazione 50%)
Rischio pieno (ponderazione 100%)
Pond. 0% Pond. 20% Pond. 50% Pond. 100%
cassa Crediti vs banche multilaterali
Mutui assistiti da garanzie reali
Crediti vs imprese private
Crediti vs BC Ocse Crediti vs banche OCSE Partecipazioni in imprese private
Debito Sovr. OCSE Crediti vs enti pubblici Crediti vs banche e governi non OCSE
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Federica Miglietta -Università di Bari
Limiti di basilea 1
Concentrazione sul rischio di credito
Scarsa differenziazione del rischio di credito : lo schema adottato per la ponderazione delle diverse attività in bilancio considera come una unica categoria di rischio (100%) i crediti verso imprese private commerciali ed industriali.
L’ipotesi implicita è che tutte le imprese commerciali ed industriali abbiano uguale capacità di credito
o Scarsa differenziazione rischio di credito: Paese non OCSE più rischioso (es. Cina – A3) di Paese OCSE (es. Turchia – B1)
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Federica Miglietta -Università di Bari
La necessità di un nuovo accordo sul capitale (Basilea 2)
Il principale dei limiti di Basilea 1 era riferito alla sola concentrazione sul rischio di credito e, dunque, sull’esclusione dei rischi di mercato, in particolare il rischio di tasso di interesse ed il rischio di tasso di cambio.
Tale limite assumeva sempre maggiore evidenza in risposta alla sempre maggiore presenza delle banche sui mercati mobiliari internazionali ed alla negoziazione di strumenti derivati
In risposta a questi problemi, il nuovo accordo, oltre a specificare in modo più preciso i requisiti per il rischio di credito, include dei requisiti sui rischi di mercato e sul rischio operativo
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Federica Miglietta -Università di Bari
Criteri metodologici di Basilea 2 Il rischio di mercato viene definito come “il rischio di
perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio aseguito di variazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato”.
Prezzi di mercato:
Tassi di interesse (posizioni in titoli di debito)
Prezzi azionari (posizioni in titoli di capitale)
Tassi di cambio (posizioni in valuta)
AD OGNUNA DI QUESTE TRE CATEGORIE DI RISCHI
DI MERCATO VIENE IMPOSTO UN REQUISITO PATRIMONIALE
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Federica Miglietta -Università di Bari
I tre pilastri di Basilea 2
La riforma complessiva dell’Accordo sul Capitale, denominata Basilea 2, si basa sulla previsione di “tre pilastri”.1. Un nuovo sistema di requisiti patrimoniali (come
riassunto poc’anzi), che includa rischio di credito, rischio di mercato. In più, vi è un requisito per il rischio operativo
2. Un ruolo più importante assegnato alle autorità di vigilanza nazionali che devono validare i sistemi di controllo dei rischi adottati dalle banche (le autorità possono, se lo ritengono, imporre requisiti patrimoniali più stringenti)
3. La cd “market discipline”, ovvero l’attribuzione al mercato di un ruolo importante, capace di imporre alle banche un grado di patrimonializzazione coerente con il relativo profilo di rischio
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Federica Miglietta -Università di Bari
Il primo pilastro e il rischio di credito
L’approccio del Comitato di Basilea si basa sul riconoscimento di due alternative che le banche possono utilizzare per la stima del rischio di credito:
1. Approccio standardizzato, fondato sull’utilizzo di rating esterni assegnati da società riconosciute a livello internazionale
2. Approccio dei rating interni (IRB), in modo da tenere conto dell’esperienza delle aziende di credito nella stima e nella valutazione del rischio di controparte. L’approccio dei rating interni prevede la presenza, a sua volta, di:
a) un sistema detto “FOUNDATION”
b) un sistema detto “ADVANCED”
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Federica Miglietta -Università di Bari
L’approccio internal rating based-IRB
Gli input richiesti dai sistemi IRB, sia nella versione “foundation” che “advanced”, sono:1. PD: probability of default (ad un anno)
2. LGD: perdita in caso di default
3. EAD: esposizione debitoria al momento del default
4. M: durata residuaRequisiti minimi
PD LGD EAD M
Foundation: forniti dalle autorità vigilanzaAdvanced: forniti direttamente dalle banche
Sempre fornita dalla banca
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Federica Miglietta -Università di Bari
Basilea 3: alcuni punti rilevanti
Basilea 3 si concentra su:
Problemi relativi alla qualità del capitale→ aumento del “common equity”, ovvero il core tier 1 nel patrimonio di vigilanza (capitale sociale versato e riserve da utili non distribuiti)
Prociclicità → requisiti addizionali di capitale anticiclici in ottica di counter-cyclical buffer. Ciò significa accantonare di più quando c’è più liquidità
Basilea 3 introduce dei coefficienti minimi di liquidità a partire dal 2015.
Per le banche sistemiche, quelle cioè che possono ingenerare un effetto domino, il Comitato di Basilea ha introdotto dei requisiti patrimoniali e di liquidità addizionali
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Federica Miglietta -Università di Bari
La Vigilanza sulle banche: vigilanza protettiva e gestione delle crisi
Il TUB dedica una intera sezione alla disciplina delle crisi bancarie e prevede le procedure da attivare in caso non sia possibile evitare il dissesto o sia stata pregiudicata la sana e prudente gestione della banca.
Qualora le Autorità abbiano accertato gravi violazioni amministrative, regolamentari e statutarie, si entra nella cosiddetta “amministrazione straordinaria” nella quale gli organi della banca vengono sostituiti con dei commissari straordinari incaricati della gestione della banca stessa (intervento ex ante)
La Vigilanza sulle banche: vigilanza protettiva e gestione delle crisi (2)
La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa esaurisce i tentativi di salvataggio della banca in crisi ed avvia una serie di procedure finalizzate all’accertamento del passivo ed al rimborso dei creditori, mediante la cessione sul mercato delle attività. Parallelamente alla liquidazione della banca possono essere avviate soluzioni ex-post per garantire parità di trattamento a tutti i creditori.
La Vigilanza sulle banche: la fair play regulation
Gli strumenti di fair play regulation sono riconducibili all’esigenza di garantire una adeguata trasparenza del mercato dei servizi finanziari. Gli strumenti possono essere riassunti:
1. Negli obblighi informativi nei confronti della clientela
2. Le norme di comportamento da tenere nei confronti della clientela stessa (per esempio evitare i conflitti di interesse)
La Vigilanza sulle banche: la vigilanza informativa La vigilanza informativa si realizza
attraverso la richiesta di determinate informazioni da fornire con precise modalità, per esempio supporto magnetico piuttosto che cartaceo, oppure adozione di uno schema particolare per la redazione del bilancio bancario
La Vigilanza sulle banche: la vigilanza ispettiva
La vigilanza ispettiva si realizza in virtù del potere di effettuare ispezioni presso le banche sottoposte a vigilanza.
Presso la Banca d’Italia esiste un corpo di ispettori che, su ordine del governatore, si recano presso le banche vigilate, in via ordinaria oppure in via straordinaria (se si verificano fatti preoccupanti).