Post on 01-Jul-2015
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44°° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera” Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera”
~~ contro l’ala avversa contro l’ala avversa ~~44°° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera” Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera”
~~ contro l’ala avversa contro l’ala avversa ~~
POTERI DEGLI AGENTI DI P.S.
Ten. CASALEGNO Roberto
L’IDENTIFICAZIONE
L’accertamento dell’identità personale di un individuo attraverso i suoi dati personali al fine di di riscontrare una riscontrare una corrispondenza tra il soggetto e il corrispondenza tra il soggetto e il documento d’identità.documento d’identità.
IDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONE
• Connotati: caratteri normali comuni a tutti
• Connotati salienti*: connotati che emergono sugli altri
• Contrassegni*: caratteri anormali che non si riscontrano in tutte le persone
CARATTERI SOMATICICARATTERI SOMATICI
• Statura: alta, media, bassa• Corporatura: grossa, media, piccola• Robustezza: robusto, medio, debole• Viso: dimensione, forma• Fronte: dimensione,forma del profilo, direzione• Occhi: direzione, palpebre• Sopracciglia: dimensioni, forma• Naso: dimensioni, forma del profilo, base• Orecchio: forma• Bocca: dimensione, forma, direzione
CONNOTATICONNOTATI((Connotati salienti)Connotati salienti)
• Propriamente detti: cicatrici, nei, tatuaggi, porri
• Imperfezioni fisiche: deformazioni di parti del corpo, mutilazioni
• Anomalie di conformazione: gigante, nano, obeso
CONTRASSEGNICONTRASSEGNI
L’autorità di P.S .ha la facoltà di ordinare che siano sottoposti ai rilievi segnaletici:
PERSONE PERICOLOSE
PERSONE SOSPETTE
PERSONE CHE NON SONO IN GRADO O SI
RIFIUTANO DI PROVARE LA LORO
IDENTITA’
IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°
IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°
CHI E' L' L’AUTORITA’ DI P.S.?
Interpretazione letterale dell’ART. 4 T.U.L.P.S.:
Ministro dell’Interno;
Prefetto;
Questore;
Dir. Comm. P.S.;
Sindaco
Interpretazione estensiva dell’ART. 4 T.U.L.P.S.:
Ufficiali P.S.;
Agenti P.S.;
IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°
IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°
Delle dichiarazioni sull’identità
Gli Ufficiali e Agenti di P.S. possono Gli Ufficiali e Agenti di P.S. possono accompagnareaccompagnare
nei propri Uffici ed ivi trattenerenei propri Uffici ed ivi trattenere
per il tempo strettamente necessario al per il tempo strettamente necessario al SOLOSOLO fine dell’DENTIFICAZIONE fine dell’DENTIFICAZIONE
Le persone per le quali ricorrono Le persone per le quali ricorrono
sufficienti indizi per ritenere la falsitàsufficienti indizi per ritenere la falsità
Le persone che si rifiutano
di declinare le propria generalità
Dei documenti esibiti
IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191
IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191
Il tempo strettamente necessario;Massimo 12 ore;Non oltre 24 ore nel caso in cui
l’identificazione del soggetto risulti particolarmente complessa (stranieri).
Per quanto tempo è possibile trattenere il soggetto ai fini identificativi?
IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191
IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191
Falsificazione dei Documenti
• contraffazione
• alterazione
Identificazione – controllo documenti
• a vista
• tatto
• luce ultravioletta
• lente d’ingrandimento
Documenti in formato cartaceo
• carta d’identità
• passaporto
• patente di guida
Carta d’identità
Carta d’identità
Banda ottica
Passaporto
Patente di guida
Patente di guida
Patente tipo “card”
Patente tipo “card”
Patente tipo “card”
Patente tipo “card”
Documenti in formato elettronico
• carta d’identità
• carta multiservizi della Difesa
• permesso di soggiorno
• passaporto
Banda ottica
Ologramma
Microprocessore
Carta Regionale dei Servizi
Identificazione a vista, elemento di sicurezza (timbro a secco)
Elemento di sicurezza (filigrana)
Identificazione in rete, fruizione servizi
Esposizione luce ultravioletta
Inchiostro ottico variabile
Fondo di sicurezza
Microscritture
Incisioni con luce laser
Codice identificativo indelebile
Ologramma di sicurezza
Elementi anticontraffazione
Microscritture
Microscritture
Chip e sistema operativo
Elementi anticontraffazione
CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)
(Personalizzazione affidata all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Art. 66 comma 8 : “Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Art. 66 comma 8 : “Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
Amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR 28 luglio 1967, n.851, Amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR 28 luglio 1967, n.851,
possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le
funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l’accesso per funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l’accesso per
via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni”via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni”
Per effetto di tale articolo la Carta Multiservizi della Difesa (CMD) Per effetto di tale articolo la Carta Multiservizi della Difesa (CMD) ha tutti i requisiti per sostituire il Mod. AT come documento di ha tutti i requisiti per sostituire il Mod. AT come documento di riconoscimento elettronico (Mod. ATe) e potrebbe costituire lo riconoscimento elettronico (Mod. ATe) e potrebbe costituire lo standard per una Carta Multiservizi della Pubblica standard per una Carta Multiservizi della Pubblica AmministrazioneAmministrazione
Tessera di riconoscimento
Ministero della Giustizia
Permessi di soggiorno cartacei
Permesso di soggiorno elettronico
Su 19 emblemi della Repubblica Italiana, che si estendono nella parte inferiore della banda, il 6° ed il 14°, a partire da sinistra, sono oscurati
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. BY LASERCARD CORPORATION
ISO STANDARD PSE-0002
Passaporto elettronico
Microprocessore senza contatto
Microprocessore senza contatto
Passaporto elettronico
LA PERQUISIZIONE SUL POSTO
Art. 4 legge 22 maggio
1975In casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche o concrete circostanze di luogo o di tempo non appaiono giustificabili
Art. 4 co. 2
Nell’ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Art. 4 co. 3
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale su apposito modulo, che va trasmesso entro 48 ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all’interessato.
ANALISI
DEFINIZIONE E FINALITA’
Accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione da parte di persone il cui atteggiamento o la cui presenza in relazione a circostanze di tempo e di luogo non appaiono giustificabili.
ANALISI
PRESUPPOSTI
sia in corso un’attività di
polizia sussista la necessità e l’urgenza che non consenta di attendere il provvedimento dell’A.G.
ANALISI
MODALITA’ ESECUTIVE
è eseguita sulla persona
è estesa al mezzo di trasporto usato dalla persona per giungere
sul posto
ANALISI
GARANZIE ESECUTIVE
Il difensore non deve essere preavvisato ma può intervenire, senza che ciò comporti alcun ritardo nell’esecuzione dell’atto.
ANALISI
Documentazione
La perquisizione è documentata mediante verbale. Il verbale è consegnato all’interessato e trasmesso, entro 48 ore, al Procuratore della Repubblica per la successiva convalida.